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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2595/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LD SE;
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. ;
[...] P.IVA_1 Persona_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di avere iniziato la sua carriera lavorativa presso il
[...]
, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo Controparte_1 professionale collaboratrice scolastica, sin dal 15.09.2006, in forza di contratti a tempo determinato;
che, dal 01.09.2017, essa veniva assunta in ruolo a tempo indeterminato;
che, a seguito di emissione del decreto di ricostruzione carriera, le veniva attribuita un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 5, mesi 3 e giorni 16; che la ricostruzione di carriera operata dal era illegittima poiché l'anzianità di servizio era stata valutata in maniera inferiore, ovvero CP_3 senza computare per intero il servizio prestato quale dipendente precaria;
tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ivi compresa l'annualità 2013, pari ad anni 5, mesi 9 e giorni
10, con condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto CP_1 effettivamente percepito e quanto spettante per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive eventualmente riconosciute all'interessata.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla sezione lavoro di questo Tribunale, con sentenza emessa dal giudice Costarella, in data 16.03.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 346/2020, la cui motivazione, pienamente condivisa da questo giudice, viene richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e di seguito riportata quale precedente conforme.
“…
1. L'eccezione è priva di fondamento, dal momento che, per un verso, alcuna disposizione normativa subordina la presentazione della domanda giudiziale finalizzata all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo alla previa presentazione di una domanda in via amministrativa;
per altro verso, l'interesse ad agire in capo all'odierna parte ricorrente si radica proprio nella ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione scolastica secondo la normativa vigente, della quale la ricorrente chiede la disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria.
2. La domanda è, pertanto, ammissibile.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
4. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29”.
5. Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. 6. Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
7. La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il Persona_2 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte Persona_3 di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, ZZ);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ZZ).
8. La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
"effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art.
11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale,
e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n.
22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019,
n. 31150).
9. Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale
ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato “Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale
e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150).
10. E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
11. Nel caso di specie, non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
12. All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.
13. Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato dal
16.11.2000 e fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, il convenuto va condannato CP_1 alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
14. Sul punto, deve essere specificato che devono essere tenuti in considerazione anche i rapporti a tempo determinato instaurati prima dell'a.s. 2001/2002.
15. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina, sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno (Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2021,
n. 37272).
16. Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_3 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, nei limiti della tempestivamente eccepita prescrizione quinquennale.
17. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
18. Deve, invece, essere respinta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi
(cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n. 448 e giurisprudenza ivi richiamata).
19. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
20. La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti ...”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della sua carriera, del servizio che ha prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo professionale collaboratrice scolastica, con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo avvenuta in data 01.09.2017, maturando complessivamente anni 5, mesi
9 e giorni 10, di servizio preruolo riconosciuto.
Relativamente all'invocato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'a. s. 2013, si ritiene, tuttavia, che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 possa essere riconosciuta all'istante ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico. Sul punto, si aderisce all'orientamento che la Suprema Corte ha espresso con la sentenza n.
13618/2025, la quale ha affermato che il contrasto insorto anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, co. 23, D.L. n. 78/2010, va risolto
“ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 …
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva … Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva CP_1 di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che
l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere a parte ricorrente le differenze CP_1 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta – fatta eccezione, come si è detto, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della tempestivamente eccepita prescrizione quinquennale.
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L.
n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito. In conclusione, recependo i principi enunciati dalla Suprema Corte, va riconosciuto, nel caso concreto, il diritto di parte ricorrente a conseguire gli aumenti stipendiali in relazione ai periodi di servizio effettivamente lavorati, attribuendole la stessa progressione stipendiale prevista, per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica, dai CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del al pagamento delle differenze retributive, previa esclusione dell'anzianità di servizio CP_1 maturata nell'anno 2013 che va riconosciuta ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico,
e nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dal giorno del dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
1) previo computo di tutti i servizi utilmente svolti prima dell'immissione in ruolo (avvenuta il
01.09.2017), pari a pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 10 di servizio preruolo riconosciuto, condanna il a riconoscere a parte ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, l'integrale CP_1 anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, con la precisazione che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 può essere utilmente fatta valere ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) condanna il al pagamento delle relative differenze retributive maturate – escludendo CP_1
l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, da riconoscersi ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.100,00 per onorari, oltre alla spesa per il contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario. Catanzaro, li 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RA AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2595/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LD SE;
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. ;
[...] P.IVA_1 Persona_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di avere iniziato la sua carriera lavorativa presso il
[...]
, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo Controparte_1 professionale collaboratrice scolastica, sin dal 15.09.2006, in forza di contratti a tempo determinato;
che, dal 01.09.2017, essa veniva assunta in ruolo a tempo indeterminato;
che, a seguito di emissione del decreto di ricostruzione carriera, le veniva attribuita un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 5, mesi 3 e giorni 16; che la ricostruzione di carriera operata dal era illegittima poiché l'anzianità di servizio era stata valutata in maniera inferiore, ovvero CP_3 senza computare per intero il servizio prestato quale dipendente precaria;
tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ivi compresa l'annualità 2013, pari ad anni 5, mesi 9 e giorni
10, con condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto CP_1 effettivamente percepito e quanto spettante per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive eventualmente riconosciute all'interessata.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata già affrontata dalla sezione lavoro di questo Tribunale, con sentenza emessa dal giudice Costarella, in data 16.03.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 346/2020, la cui motivazione, pienamente condivisa da questo giudice, viene richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e di seguito riportata quale precedente conforme.
“…
1. L'eccezione è priva di fondamento, dal momento che, per un verso, alcuna disposizione normativa subordina la presentazione della domanda giudiziale finalizzata all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo alla previa presentazione di una domanda in via amministrativa;
per altro verso, l'interesse ad agire in capo all'odierna parte ricorrente si radica proprio nella ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione scolastica secondo la normativa vigente, della quale la ricorrente chiede la disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria.
2. La domanda è, pertanto, ammissibile.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
4. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29”.
5. Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. 6. Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
7. La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il Persona_2 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte Persona_3 di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, ZZ);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ZZ).
8. La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
"effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art.
11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale,
e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n.
22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019,
n. 31150).
9. Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale
ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato “Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale
e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150).
10. E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
11. Nel caso di specie, non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
12. All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.
13. Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato dal
16.11.2000 e fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, il convenuto va condannato CP_1 alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
14. Sul punto, deve essere specificato che devono essere tenuti in considerazione anche i rapporti a tempo determinato instaurati prima dell'a.s. 2001/2002.
15. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina, sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno (Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2021,
n. 37272).
16. Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_3 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, nei limiti della tempestivamente eccepita prescrizione quinquennale.
17. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
18. Deve, invece, essere respinta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi
(cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n. 448 e giurisprudenza ivi richiamata).
19. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
20. La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti ...”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della sua carriera, del servizio che ha prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo professionale collaboratrice scolastica, con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo avvenuta in data 01.09.2017, maturando complessivamente anni 5, mesi
9 e giorni 10, di servizio preruolo riconosciuto.
Relativamente all'invocato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'a. s. 2013, si ritiene, tuttavia, che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 possa essere riconosciuta all'istante ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico. Sul punto, si aderisce all'orientamento che la Suprema Corte ha espresso con la sentenza n.
13618/2025, la quale ha affermato che il contrasto insorto anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, co. 23, D.L. n. 78/2010, va risolto
“ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 …
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva … Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva CP_1 di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che
l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere a parte ricorrente le differenze CP_1 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta – fatta eccezione, come si è detto, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della tempestivamente eccepita prescrizione quinquennale.
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L.
n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito. In conclusione, recependo i principi enunciati dalla Suprema Corte, va riconosciuto, nel caso concreto, il diritto di parte ricorrente a conseguire gli aumenti stipendiali in relazione ai periodi di servizio effettivamente lavorati, attribuendole la stessa progressione stipendiale prevista, per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica, dai CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del al pagamento delle differenze retributive, previa esclusione dell'anzianità di servizio CP_1 maturata nell'anno 2013 che va riconosciuta ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico,
e nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dal giorno del dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
1) previo computo di tutti i servizi utilmente svolti prima dell'immissione in ruolo (avvenuta il
01.09.2017), pari a pari ad anni 5, mesi 9 e giorni 10 di servizio preruolo riconosciuto, condanna il a riconoscere a parte ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, l'integrale CP_1 anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, con la precisazione che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 può essere utilmente fatta valere ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) condanna il al pagamento delle relative differenze retributive maturate – escludendo CP_1
l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, da riconoscersi ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.100,00 per onorari, oltre alla spesa per il contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario. Catanzaro, li 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RA AG