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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 106/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 106/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Saraceno elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Umberto I n. 40
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Vallone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa
Marina (Sa), frazione Policastro Bussentino (Sa), alla via Nazionale n. 127
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 30/01//2023,
esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con , Parte_1 Controparte_1 in data 29/04/2001, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sapri nell'anno 2001, atto n. 2 parte 2, Serie A 2001; che dall'unione coniugale nascevano tre figli ovvero Per
nata a [...] il [...], e le due minori nata a [...] il [...], e ER Per_3
nata a [...] il [...]; che il ricorrente svolgeva attività di imprenditore-dipendente di società mentre la moglie, lavorava stagionalmente;
che il matrimonio si Controparte_1
incrinava per la progressiva differenziazione dei caratteri dei coniugi, rendendo la convivenza coniugale intollerabile ed impossibile, tanto che i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
che in data 19/03/2019 il Tribunale ordinario di Lagonegro emetteva decreto di omologa.
Chiedeva, attesa la pregressa esperienza di separazione, la parziale modifica delle condizioni,
Per ovvero:” 1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. I figli , e verranno ER Per_3 affidati congiuntamente, ex lege 54/06, ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli e di prendere insieme le decisioni per essi rilevanti;
3. I figli continueranno a convivere con la madre presso l'abitazione coniugale sita in Sapri (SA) alla Via Michelangelo Merisi
n. 7; 4. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata, in uno ai mobili in essa esistenti e fatti salvi gli effetti personali del marito, alla moglie fino all'indipendenza economica dei figli;
5. Il marito , tenuto conto della loro età, vedrà e terrà con sé i figli due pomeriggi Parte_1
a scelta alla settimana, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo invernale e dalle 16.00 alle 20.00 per gli altri periodi dell'anno, nonché due weekend a scelta del mese dal sabato dalle ore 16.30 alla domenica alle ore 19.00 previo preavviso telefonico da effettuare alla moglie. Inoltre, il marito terrà con sé i figli per un periodo di tre settimane da scaglionarsi durante il periodo estivo, previo accordo con la moglie, e per quanto riguarda il periodo natalizio, i coniugi potranno tenere con sé, ad anni alterni i figli dal 23/12 al 31/12 e dal 01/01 al 06/01 ed il primo anno il primo periodo spetta al marito. Per quanto riguarda invece il periodo pasquale i coniugi staranno con i figli ad anni alterni ed il primo anno spetteranno alla moglie;
6. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti
Per tra i figli , e con i nonni e a favorirne la frequentazione;
7. I coniugi hanno l'obbligo ER Per_3
di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
8. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero ed altro) verrà presa in accordo tra i due genitori;
9. Per il mantenimento dei figli il Sig. verserà alla Parte_1
Sig.ra la somma di euro 230,00 per ognuno di essi (con aggiunta di Controparte_1
rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese e mezzo accredito su Postepay;
10.
L'ammontare del predetto mantenimento di cui al punto 9 non ricomprende gli assegni familiari che già vengono percepiti dalla moglie e che rimarranno tali;
11. Le spese straordinarie (ossia esclusivamente quelle scolastiche, per hobby e mediche e sanitarie in genere) sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%. Tutte le spese affrontate dovranno essere dimostrate attraverso fattura e/o ricevuta fiscale e quelle per hobby dovranno preventivamente essere concordate tra i coniugi;
12. La IG.ra si impegna a saldare quanto dovuto Controparte_1
per spese condominiali ad oggi non ancora versate oltre che ad effettuare la voltura del condominio
e della Tari relativi alla casa coniugale ed attualmente intestate al Sig. , cosa ad oggi Parte_1
non effettuata pur essendo la stessa stata cristallizzata nel ricorso per separazione personale tra gli stessi, passato in giudicato nella lett. R) pag. 4 del ricorso per separazione;
13. Sull'Assegno di mantenimento: Premesso che in sede di separazione l'appartamento per civile abitazione sito Sapri
(SA) Via M. Merisi n.°7 di proprietà del IG. veniva concesso in uso alla moglie ed alle figlie, Pt_1
che la IG.ra ad oggi lavora come stagionale nulla sarà dovuto a titolo di CP_1
mantenimento alla stessa, se non le spese straordinarie sostenute dalla stessa per le figlie e provate
a seguito di presentazione del documento fiscale di spesa;
14. In merito alla corresponsione della cifra “una tantum annuale”, di € 500,00, anche questa spesa – a seguito del mutamento delle condizioni lavorative della IG.ra – dovrà essere annullata;
15. I coniugi danno CP_1 reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
16. Il marito continuerà ad effettuare la ricarica mensile relativa ai piani tariffari attivi sui numeri Per mobili 3668785968 (sim con piano tariffario Tre x Euro 15,00 al mese in uso alla figlia ),
3923740246 (sim con piano tariffario Tre x Euro 7 al mese in uso alla figlia ) e 3770828858 ER
(sim con piano tariffario Ho Mobile x Euro 6,99 al mese in uso alla figlia ). Infatti le predette Per_3
sim sia pure nella disponibilità delle figlie sono intestate al marito. Resta inteso, comunque, che egli effettuerà solo una ricarica mensile pari a quanto previsto dal piano tariffario sopracitato attualmente in vigore mentre l'eventuale consumo extra soglia resterà a carico della madre. Resta, inoltre, inteso che egli non essendo detentore delle sim ma solo intestatario sarà esentato di responsabilità in ordine al loro utilizzo ed alle conseguenze dello stesso.”
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento nei confronti della IG.ra ; 3) Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di corresponsione CP_1 della cifra “una tantum annuale” pari ad € 500,00 4) con condanna alle spese del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. In particolare, la Controparte_1 resistente contestava la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore deducendo l'inadempienza del in ordine al versamento di quanto dovuto. Pt_1 Concludeva, quindi, chiedendo: “A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
B.
Confermare tutti i provvedimenti di cui al decreto di omologa della separazione consensuale in data
19.03.2019 ed, in particolare, quelli relativi al mantenimento dei figli e della Controparte_1
per le ragioni esposte in premessa;
C. Disporre che entrambi i coniugi provvedano in
[...]
ragione della metà a tutte le spese straordinarie (ad esempio sanitarie, ludico-sportive, scolastiche, per attività ricreative ed ogni altra avente natura straordinaria) da affrontare per le eIGenze e/o le necessità delle nominate figlie;
D. Autorizzare le competenti autorità a rilasciare ai coniugi ed ai figli l'autorizzazione all'espatrio; E. Dichiarare il debitore della somma di € 9.920,00 Parte_1
oltre rivalutazione ISTAT ed interessi come per legge nei confronti della in Controparte_1 ragione del mancato versamento del mantenimento dovuto come concordato innanzi all'adito
Tribunale; F. Condannare il ricorrente all'integrale pagamento delle spese e competenze di giudizio, in ragione di quanto rilevato al punto 1 della narrativa che precede ed in assenza, altresì, di giusti motivi idonei a disporne la compensazione, sia pure parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..”
All'udienza presidenziale, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, emetteva ordinanza nella quale confermava quanto disposto in sentenza di separazione fissando l'udienza del 10/10/2023 innanzi al G.I., all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al
P.M. per le determinazioni di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Preliminarmente, giova evidenziare che la validità della presente pronuncia non può essere inficiata dalla mancata effettiva partecipazione del Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto di non formulare conclusioni pur essendo stato sollecitato sul punto.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante” (Cassazione civile, Sez.
I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di Lagonegro, R.G. N. 1662/2018, depositato in data
19/03/2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente.
parte resistente, nel costituirsi in giudizio si è opposta alla richiesta di Controparte_1 revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in suo favore, deducendo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, di non aver mai avuto una stabile occupazione, situazione aggravata dal mancato pagamento, da parte del dell'assegno di mantenimento Pt_1
stabilito in sede di separazione.
Orbene, ritiene il Collegio, nell'ambito del potere di qualificazione spettante al Tribunale, che tale richiesta vada intesa quale domanda riconvenzionale di condanna del alla corresponsione di Pt_1
un assegno divorzile.
Tanto premesso, in merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli). In detta pronuncia la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione. Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n.
18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia infondata, non avendo la IG.ra allegato, prima ancora che CP_1 provato, che l'eventuale disparità tra le posizioni reddituali dei coniugi sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza, atteso, peraltro, che nessuna allegazione risulta formulata sul punto.
Aggiungasi, inoltre, che la resistente non ha nemmeno offerto elementi da cui desumere l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, essendo per contro emerso in sede di libero ascolto che ella lavora, seppur non stabilmente (“Attualmente lavoro come cassiera in un proshop. Ho iniziato
a lavorare il 15 maggio 2023 ed il contratto terminerà il 31 ottobre 2023. Percepisco circa 600 euro al mese.”, cfr. verbale di udienza del 10/10/2023), circostanza che prova l'abilità al lavoro della stessa.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore. Per Sull'affido e sul mantenimento delle figlie , e . ER Per_3
In ordine all'affido della prole, ritiene il Collegio che non sussista alcun contrasto tra le parti, motivo per il quale vanno confermate le modalità di affido delle figlie ancora minorenni stabilite Per in separazione, mentre alcuna statuizione appare necessaria in ordine all'affido della figlia , attualmente maggiorenne.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i minori, ritiene il Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale – ai quali in questa sede si rimanda per relationem - perché idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli.
Parimenti possono essere confermate le condizioni omologate dal Tribunale di Lagonegro con decreto emesso in data 19/03/2019 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale n.
1662/2018 R.G. in punto di contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del genitore non collocatario, in assenza di contrapposizione sul punto, fatta eccezione per le modalità di Per versamento dell'assegno dovuto in favore della figlia , divenuta nelle more maggiorenne, rispetto alla quale il ha chiesto, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., di essere Pt_1
autorizzato al pagamento diretto in suo favore. La domanda in questione va tuttavia dichiarata inammissibile, in mancanza di una espressa domanda della figlia beneficiaria indiretta dell'assegno. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.” (cfr., da ultimo, Cass.
Ord. 9 luglio 2018, n. 18008).
Venendo infine alla richiesta di parte ricorrente finalizzata alla revoca dell'obbligo di pagamento di una somma annuale “una tantum” di € 500,00 in favore della resistente per le spese di abbigliamento delle figlie, la stessa va accolta, trattandosi di spese riguardanti la ordinaria gestione della quotidianità dei figli, come tali da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale perché, Controparte_1
Per convivendo la stessa con le due figlie minori e , oltre che con la figlia , maggiorenne ER Per_3
ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma 6 L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez.
I 30 dicembre 2011 n. 30199).
Sulle ulteriori domande formulate dalla resistente.
In ordine alla domanda formulata dalla resistente in via riconvenzionale, volta a “dichiarare il
debitore della somma di € 9.920,00 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi come per Parte_1
legge nei confronti della in ragione del mancato versamento del Controparte_1 mantenimento dovuto come concordato innanzi all'adito Tribunale”, ne va dichiarata l'inammissibilità, non essendo direttamente connessa alla materia del contendere (divorzio giudiziale), non potendo coesistere, nel caso di specie, la trattazione cumulata delle cause sottoposte a riti diversi. In particolare, è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di divorzio, volta a ottenere: il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale;
la divisione di beni;
la restituzione di somme o denaro;
etc. Invero l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno
- soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, nonchè della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa,
e in Sapri (SA) il 29/04/2001 (Reg. atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio Anno 2001, atto n. 2, parte 2, Serie A 2001);
- conferma l'affido condiviso delle figlie minori, , nata a [...] il [...], e ER
, nata a [...] il [...], con collocamento presso la madre Per_3 Controparte_1
nonché il regime di frequentazione della prole da parte del genitore non collocatario
[...]
in conformità a quanto disposto in separazione;
- conferma l'assegnazione della ex casa coniugale a;
Controparte_1
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 [...]
Per assegno di concorso al mantenimento delle figlie , e Controparte_1 ER Per_3
nella misura e con la scadenza previste in separazione;
- dichiara che nulla è dovuto da a titolo di contributo annuale “una tantum” Parte_1
in favore della resistente per le spese di abbigliamento delle figlie;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da Controparte_1
[...]
- dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale dalla resistente volta a dichiarare debitore della somma di € 9.920,00 oltre rivalutazione ISTAT ed Parte_1
interessi come per legge;
- compensa, per intero, tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Sapri (Sa) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). Così deciso in Lagonegro nella Camera di ConIGlio del 24/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 106/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Saraceno elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Angelo le Fratte (PZ) alla via Umberto I n. 40
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Vallone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa
Marina (Sa), frazione Policastro Bussentino (Sa), alla via Nazionale n. 127
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 30/01//2023,
esponeva: di avere contratto matrimonio concordatario con , Parte_1 Controparte_1 in data 29/04/2001, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sapri nell'anno 2001, atto n. 2 parte 2, Serie A 2001; che dall'unione coniugale nascevano tre figli ovvero Per
nata a [...] il [...], e le due minori nata a [...] il [...], e ER Per_3
nata a [...] il [...]; che il ricorrente svolgeva attività di imprenditore-dipendente di società mentre la moglie, lavorava stagionalmente;
che il matrimonio si Controparte_1
incrinava per la progressiva differenziazione dei caratteri dei coniugi, rendendo la convivenza coniugale intollerabile ed impossibile, tanto che i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
che in data 19/03/2019 il Tribunale ordinario di Lagonegro emetteva decreto di omologa.
Chiedeva, attesa la pregressa esperienza di separazione, la parziale modifica delle condizioni,
Per ovvero:” 1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. I figli , e verranno ER Per_3 affidati congiuntamente, ex lege 54/06, ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli e di prendere insieme le decisioni per essi rilevanti;
3. I figli continueranno a convivere con la madre presso l'abitazione coniugale sita in Sapri (SA) alla Via Michelangelo Merisi
n. 7; 4. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata, in uno ai mobili in essa esistenti e fatti salvi gli effetti personali del marito, alla moglie fino all'indipendenza economica dei figli;
5. Il marito , tenuto conto della loro età, vedrà e terrà con sé i figli due pomeriggi Parte_1
a scelta alla settimana, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo invernale e dalle 16.00 alle 20.00 per gli altri periodi dell'anno, nonché due weekend a scelta del mese dal sabato dalle ore 16.30 alla domenica alle ore 19.00 previo preavviso telefonico da effettuare alla moglie. Inoltre, il marito terrà con sé i figli per un periodo di tre settimane da scaglionarsi durante il periodo estivo, previo accordo con la moglie, e per quanto riguarda il periodo natalizio, i coniugi potranno tenere con sé, ad anni alterni i figli dal 23/12 al 31/12 e dal 01/01 al 06/01 ed il primo anno il primo periodo spetta al marito. Per quanto riguarda invece il periodo pasquale i coniugi staranno con i figli ad anni alterni ed il primo anno spetteranno alla moglie;
6. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti
Per tra i figli , e con i nonni e a favorirne la frequentazione;
7. I coniugi hanno l'obbligo ER Per_3
di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
8. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero ed altro) verrà presa in accordo tra i due genitori;
9. Per il mantenimento dei figli il Sig. verserà alla Parte_1
Sig.ra la somma di euro 230,00 per ognuno di essi (con aggiunta di Controparte_1
rivalutazione annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese e mezzo accredito su Postepay;
10.
L'ammontare del predetto mantenimento di cui al punto 9 non ricomprende gli assegni familiari che già vengono percepiti dalla moglie e che rimarranno tali;
11. Le spese straordinarie (ossia esclusivamente quelle scolastiche, per hobby e mediche e sanitarie in genere) sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%. Tutte le spese affrontate dovranno essere dimostrate attraverso fattura e/o ricevuta fiscale e quelle per hobby dovranno preventivamente essere concordate tra i coniugi;
12. La IG.ra si impegna a saldare quanto dovuto Controparte_1
per spese condominiali ad oggi non ancora versate oltre che ad effettuare la voltura del condominio
e della Tari relativi alla casa coniugale ed attualmente intestate al Sig. , cosa ad oggi Parte_1
non effettuata pur essendo la stessa stata cristallizzata nel ricorso per separazione personale tra gli stessi, passato in giudicato nella lett. R) pag. 4 del ricorso per separazione;
13. Sull'Assegno di mantenimento: Premesso che in sede di separazione l'appartamento per civile abitazione sito Sapri
(SA) Via M. Merisi n.°7 di proprietà del IG. veniva concesso in uso alla moglie ed alle figlie, Pt_1
che la IG.ra ad oggi lavora come stagionale nulla sarà dovuto a titolo di CP_1
mantenimento alla stessa, se non le spese straordinarie sostenute dalla stessa per le figlie e provate
a seguito di presentazione del documento fiscale di spesa;
14. In merito alla corresponsione della cifra “una tantum annuale”, di € 500,00, anche questa spesa – a seguito del mutamento delle condizioni lavorative della IG.ra – dovrà essere annullata;
15. I coniugi danno CP_1 reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
16. Il marito continuerà ad effettuare la ricarica mensile relativa ai piani tariffari attivi sui numeri Per mobili 3668785968 (sim con piano tariffario Tre x Euro 15,00 al mese in uso alla figlia ),
3923740246 (sim con piano tariffario Tre x Euro 7 al mese in uso alla figlia ) e 3770828858 ER
(sim con piano tariffario Ho Mobile x Euro 6,99 al mese in uso alla figlia ). Infatti le predette Per_3
sim sia pure nella disponibilità delle figlie sono intestate al marito. Resta inteso, comunque, che egli effettuerà solo una ricarica mensile pari a quanto previsto dal piano tariffario sopracitato attualmente in vigore mentre l'eventuale consumo extra soglia resterà a carico della madre. Resta, inoltre, inteso che egli non essendo detentore delle sim ma solo intestatario sarà esentato di responsabilità in ordine al loro utilizzo ed alle conseguenze dello stesso.”
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento nei confronti della IG.ra ; 3) Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di corresponsione CP_1 della cifra “una tantum annuale” pari ad € 500,00 4) con condanna alle spese del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni. In particolare, la Controparte_1 resistente contestava la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore deducendo l'inadempienza del in ordine al versamento di quanto dovuto. Pt_1 Concludeva, quindi, chiedendo: “A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
B.
Confermare tutti i provvedimenti di cui al decreto di omologa della separazione consensuale in data
19.03.2019 ed, in particolare, quelli relativi al mantenimento dei figli e della Controparte_1
per le ragioni esposte in premessa;
C. Disporre che entrambi i coniugi provvedano in
[...]
ragione della metà a tutte le spese straordinarie (ad esempio sanitarie, ludico-sportive, scolastiche, per attività ricreative ed ogni altra avente natura straordinaria) da affrontare per le eIGenze e/o le necessità delle nominate figlie;
D. Autorizzare le competenti autorità a rilasciare ai coniugi ed ai figli l'autorizzazione all'espatrio; E. Dichiarare il debitore della somma di € 9.920,00 Parte_1
oltre rivalutazione ISTAT ed interessi come per legge nei confronti della in Controparte_1 ragione del mancato versamento del mantenimento dovuto come concordato innanzi all'adito
Tribunale; F. Condannare il ricorrente all'integrale pagamento delle spese e competenze di giudizio, in ragione di quanto rilevato al punto 1 della narrativa che precede ed in assenza, altresì, di giusti motivi idonei a disporne la compensazione, sia pure parziale, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..”
All'udienza presidenziale, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, emetteva ordinanza nella quale confermava quanto disposto in sentenza di separazione fissando l'udienza del 10/10/2023 innanzi al G.I., all'esito della quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale veniva rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al
P.M. per le determinazioni di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Preliminarmente, giova evidenziare che la validità della presente pronuncia non può essere inficiata dalla mancata effettiva partecipazione del Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto di non formulare conclusioni pur essendo stato sollecitato sul punto.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante” (Cassazione civile, Sez.
I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di Lagonegro, R.G. N. 1662/2018, depositato in data
19/03/2019.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente.
parte resistente, nel costituirsi in giudizio si è opposta alla richiesta di Controparte_1 revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in suo favore, deducendo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, di non aver mai avuto una stabile occupazione, situazione aggravata dal mancato pagamento, da parte del dell'assegno di mantenimento Pt_1
stabilito in sede di separazione.
Orbene, ritiene il Collegio, nell'ambito del potere di qualificazione spettante al Tribunale, che tale richiesta vada intesa quale domanda riconvenzionale di condanna del alla corresponsione di Pt_1
un assegno divorzile.
Tanto premesso, in merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli). In detta pronuncia la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018).
Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa-compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione. Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n.
18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia infondata, non avendo la IG.ra allegato, prima ancora che CP_1 provato, che l'eventuale disparità tra le posizioni reddituali dei coniugi sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della resistente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Né è possibile far ricorso tout court anche in sede di divorzio alla potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita avuto durante la convivenza, atteso, peraltro, che nessuna allegazione risulta formulata sul punto.
Aggiungasi, inoltre, che la resistente non ha nemmeno offerto elementi da cui desumere l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, essendo per contro emerso in sede di libero ascolto che ella lavora, seppur non stabilmente (“Attualmente lavoro come cassiera in un proshop. Ho iniziato
a lavorare il 15 maggio 2023 ed il contratto terminerà il 31 ottobre 2023. Percepisco circa 600 euro al mese.”, cfr. verbale di udienza del 10/10/2023), circostanza che prova l'abilità al lavoro della stessa.
Di conseguenza, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore. Per Sull'affido e sul mantenimento delle figlie , e . ER Per_3
In ordine all'affido della prole, ritiene il Collegio che non sussista alcun contrasto tra le parti, motivo per il quale vanno confermate le modalità di affido delle figlie ancora minorenni stabilite Per in separazione, mentre alcuna statuizione appare necessaria in ordine all'affido della figlia , attualmente maggiorenne.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i minori, ritiene il Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale – ai quali in questa sede si rimanda per relationem - perché idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli.
Parimenti possono essere confermate le condizioni omologate dal Tribunale di Lagonegro con decreto emesso in data 19/03/2019 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale n.
1662/2018 R.G. in punto di contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del genitore non collocatario, in assenza di contrapposizione sul punto, fatta eccezione per le modalità di Per versamento dell'assegno dovuto in favore della figlia , divenuta nelle more maggiorenne, rispetto alla quale il ha chiesto, con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., di essere Pt_1
autorizzato al pagamento diretto in suo favore. La domanda in questione va tuttavia dichiarata inammissibile, in mancanza di una espressa domanda della figlia beneficiaria indiretta dell'assegno. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dall'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.” (cfr., da ultimo, Cass.
Ord. 9 luglio 2018, n. 18008).
Venendo infine alla richiesta di parte ricorrente finalizzata alla revoca dell'obbligo di pagamento di una somma annuale “una tantum” di € 500,00 in favore della resistente per le spese di abbigliamento delle figlie, la stessa va accolta, trattandosi di spese riguardanti la ordinaria gestione della quotidianità dei figli, come tali da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale perché, Controparte_1
Per convivendo la stessa con le due figlie minori e , oltre che con la figlia , maggiorenne ER Per_3
ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma 6 L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ.ez.
I 30 dicembre 2011 n. 30199).
Sulle ulteriori domande formulate dalla resistente.
In ordine alla domanda formulata dalla resistente in via riconvenzionale, volta a “dichiarare il
debitore della somma di € 9.920,00 oltre rivalutazione ISTAT ed interessi come per Parte_1
legge nei confronti della in ragione del mancato versamento del Controparte_1 mantenimento dovuto come concordato innanzi all'adito Tribunale”, ne va dichiarata l'inammissibilità, non essendo direttamente connessa alla materia del contendere (divorzio giudiziale), non potendo coesistere, nel caso di specie, la trattazione cumulata delle cause sottoposte a riti diversi. In particolare, è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di divorzio, volta a ottenere: il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale;
la divisione di beni;
la restituzione di somme o denaro;
etc. Invero l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno
- soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, nonchè della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa,
e in Sapri (SA) il 29/04/2001 (Reg. atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio Anno 2001, atto n. 2, parte 2, Serie A 2001);
- conferma l'affido condiviso delle figlie minori, , nata a [...] il [...], e ER
, nata a [...] il [...], con collocamento presso la madre Per_3 Controparte_1
nonché il regime di frequentazione della prole da parte del genitore non collocatario
[...]
in conformità a quanto disposto in separazione;
- conferma l'assegnazione della ex casa coniugale a;
Controparte_1
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 [...]
Per assegno di concorso al mantenimento delle figlie , e Controparte_1 ER Per_3
nella misura e con la scadenza previste in separazione;
- dichiara che nulla è dovuto da a titolo di contributo annuale “una tantum” Parte_1
in favore della resistente per le spese di abbigliamento delle figlie;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da Controparte_1
[...]
- dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale dalla resistente volta a dichiarare debitore della somma di € 9.920,00 oltre rivalutazione ISTAT ed Parte_1
interessi come per legge;
- compensa, per intero, tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Sapri (Sa) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). Così deciso in Lagonegro nella Camera di ConIGlio del 24/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco