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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6467/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del
13.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6467 RGAC dell'anno 2018 R.G, vertente
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Biagio Bartolo Paolino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Cicciano (NA), alla via
Benevento n. 44;
ATTORE –
CONTRO
c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Andrea Valentino, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza
Duca degli Abruzzi 12/c;
CONVENUTO –
E
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
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1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di terzo trasportato sulla Parte_1
vettura Fiat Punto tg. BY278YD, condotta da e di proprietà di ha Persona_1 CP_2
convenuto in giudizio quest'ultima e quale società assicuratrice del Controparte_1 veicolo, ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005 per sentirle condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorso il 02.02.2015 alle ore
00.15 circa in Somma Vesuviana, allorquando il conducente della suddetta vettura, a causa dell'alta velocità e delle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dell'acqua piovana, perse il controllo del mezzo, finendo contro taluni pali in ferro e di segnaletica stradale, per poi collidere contro un muro di pietra posto di fronte alla sua direzione di marcia, precisamente alla via S. Maria del Pozzo.
1.1. Ha esposto l'attore, che nelle descritte circostanze di tempo e di luogo, a causa dello scontro, oltre al danno biologico e agli esborsi sostenuti per far fronte alle necessitate spese mediche, ha subito un danno da perdita di chance dovuto alla sopraggiunta impossibilità di praticare, non solo l'attività pugilistica già svolta a livello dilettantistico, ma anche altre e diverse attività sportive, giungendo a una quantificazione del danno pari a complessivi euro 423.470,62. Ha, così, spiegato azione risarcitoria diretta nei confronti delle convenute, chiedendo l'accertamento della circostanza che viaggiasse come terzo trasportato del vettore e la condanna al pagamento della indicata somma, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 3 del D.L. n. 132/2014; la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 2,3,4, c.p.c.; l'inammissibilità della domanda stante l'inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 141 cod. ass., la cui operatività richiede la presenza di almeno due veicoli coperti da assicurazione r.c.a.; il difetto di prova del rapporto assicurativo;
l'infondatezza della domanda per assenza di responsabilità del conducente, in realtà colliso da altro veicolo non identificato che aveva omesso di dare precedenza;
il difetto di prova in ordine al quantum richiesto. Ha, così, insistito per il rigetto dell'avversa pretesa, con vittoria di spese di lite.
4. Non si è costituita in giudizio, invece, e il giudice istruttore allora titolare del CP_2
presente procedimento, verificata la regolare instaurazione del contradditorio, con ordinanza del
06.11.2019 ne ha dichiarato la contumacia.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. ed espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi, il precedente giudice, all'udienza del 18.04.2023, dopo aver preso atto della mancata accettazione dell'incarico del CTU medico-legale dapprima nominato, ne ha
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revocato l'incarico, rilevando - al contempo - il sopravvento indirizzo sancito dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 35318 del 30/11/2022 resa a Sezioni Unite concernete i presupposti di applicazione dell'art. 141 cod. ass.; pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione ha disposto rinvio per la precisione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 06.02.2024 e successivamente all'udienza del 19.09.2024.
Indi, nel subentro dello scrivente magistrato a seguito di provvedimento del Presidente Casaburi del
10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), la causa è stata rinviata per esigenze di ruolo all'udienza del 23.01.2025 e disposto un ulteriore rinvio all'odierna udienza, giunge alla decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
1. La domanda proposta dal deve essere dichiarata inammissibile per la liquida Parte_1
ragione di seguito esposta.
2.1. Mette conto introduttivamente premettere che l'azione risarcitoria esperita dal è Pt_1 riconducibile all'azione diretta disciplinata dall'art. 141 Cod. Ass., avendo lo stesso chiamato in giudizio il vettore e la sua compagnia di assicurazione, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, peraltro espressamente invocato dell'attore nello stesso atto introduttivo del presente giudizio.
In particolare, secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, il sinistro si sarebbe verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, sul quale l'attore viaggiava in qualità di trasportato, senza il coinvolgimento di ulteriori veicoli.
2.2. Si pone, dunque, la questione della applicabilità dell'art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello a bordo del quale viaggiava la persona trasportata.
L'argomento è stato di recente affrontato funditus dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, che ha escluso tale possibilità, affermando che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli.
E ciò alla luce, in primo luogo, del dato letterale ineludibile costituito dall'espressione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto coinvolto un solo mezzo, escludendo che tale dato letterale sia
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superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo.
Ancora, è stato evidenziato che l'intero "meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore).
L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterete un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere.
Ha, inoltre, messo in rilievo la Corte che l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura "abrogativa" della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia - soprattutto l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.
Quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto già affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri.
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Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.
In linea con quanto affermato al punto precedente, la sentenza in esame sostiene che deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017
e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui "l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 1, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.Lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4".
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
La Corte ha, infine, chiarito che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, il terzo trasportato può agire o ai sensi dell'art. 2054 c.c. ovvero esercitando esclusivamente l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
2.2. Volgendo all'applicazione degli illustrati principi al caso concreto in cui, come si è detto, secondo la stessa prospettazione attorea – rispetto alla quale nessuna incidenza possono avere le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione della compagnia di assicurazione costituita e tanto meno gli esiti dell'espletata prova orale- il sinistro fonte dei danni lamentati dal fu Pt_1
provocato esclusivamente dalla condotta di guida del conducente della vettura a bordo della quale viaggiava in qualità di terzo trasportato, senza il coinvolgimento di nessun altro veicolo, deve ritenersi che la domanda risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 141 Cod. ass. nei confronti dell'assicurazione del vettore non può che essere dichiarata inammissibile, in difetto di uno dei
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presupposti normativamente previsti per la sua azionabilità.
2.3. Né, nella specie, alla luce delle complessive allegazioni e difese dell'attore, risulta neppure implicitamente formulata la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 144 cod. ass., unica azione diretta esperibile nel caso di sinistro in cui risulti coinvolto solo il mezzo- vettore;
né, si osserva sono configurabili gli estremi per una qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2054 c.c.
2.4. Sul punto va evidenziato che, se è vero che il giudice ha il potere di interpretare e (ri)qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, è pur vero che tale potere incontra il limite imposto dall'immutabilità del petitum e della causa petendi e, dunque, dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. 08/02/2007,
n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. 17/02/2020, n. 3893).
In particolare, si assiste a una modificazione della causa petendi anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle prospettate in citazione, in quanto non va confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il fondamento della pretesa creditoria, e ciò anche quando tale fatto, sebbene già esposto nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, venga poi dedotto con una differente portata determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione.
In maniera più confacente al caso che qui ci occupa, con una recente pronuncia la Suprema
Corte ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso, ribadendo che il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la “causa petendi” rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata (cfr. Cass. 10402 del 17 aprile 2024).
Di conseguenza, è precluso a questo giudice riqualificare la domanda ai sensi vuoi dell'art. 144 cod.
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ass, vuoi ai sensi dell'art. 2054 c.c. come, invece, paventato dall'attore, giacché la stessa è stata espressamente proposta solo a norma dell'art. 141 cod. assicurazioni, chiedendo esclusivamente l'accertamento della circostanza che il danneggiato viaggiasse come terzo trasportato al fine di far seguire la condanna della convenuta società assicuratrice del veicolo.
3. Donde, per le ragioni innanzi esposte, la domanda spiegata ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005 deve essere dichiarata inammissibile.
4. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
5. Quanto al governo delle spese di lite nei rapporti tra le parti costituite, ritiene il Tribunale che l'intervento delle Sezioni Unite sulla questione dirimente ai fini della decisione del giudizio in pendenza della causa, integrando una tipica ipotesi prevista dall'art. 92 c.p.c., valga a compensare integralmente le spese di lite.
6. Nulla va disposto sulle spese di lite nei confronti di stente la contumacia della CP_2
stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea esperita ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
- nulla per le spese nel rapporto con convenuta contumace. CP_2
Nola, 13.05.2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
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