TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GG IA dott. Arturo D'Ingianna nei proc. n. 3071/2023 e
3293/2024 r.g.l. sui ricorsi depositati rispettivamente il 22/06/2023 e 26/06/2024
da (difesa dall'Avv. Emanuela Coppola); Parte_1
nei confronti di in Controparte_1
persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e
Valeria Grandizio );
dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritte ,
così definitivamente provvede:
“Rigetta le domande di entrambi i giudizi .Nulla per le spese dei giudizi.“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso n. 3071/2023 rg parte ricorrente chiedeva:
Accertata preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta IG TO: nell'anno 2015 per n°151 giornate;
nell'anno
2016 per n°151 giornate e nell'anno 2017 per n°151 giornate, conseguentemente:
1. Dichiarare illegittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati durante le citate annualità e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente
1 sig.ra alla validazione di tutte le giornate denunciate ed espletate pari a n°151 Parte_1 per l'anno 2015 - a n°151 per l'anno 2016 ed a n°151 per l'anno 2017, con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta IG NI P.VA n;
P.VA_1
2. Dichiarare legittima l'indennità di disoccupazione agricola erogata a favore dell'istante durante gli anni dal 2015 al 2017 e conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, pari ad € 2.703,98 per l'anno 2015, ad €
2.699,92 per l'anno 2016 ed ad € 2.695,21 per l'anno 2017, per un totale di € 8.099,11, con conseguente annullamento della posizione debitoria riferita alle citate annualità e relativi indebiti;
3. Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere liquidata la prestazione di invalidità ordinaria di cui alla L. n°222\1984, omologata dal Tribunale Civile di RC sez. lav. con Decreto del 02\09\2022 a decorrere dall'11\01\2021;
4. Condannare, conseguentemente l' alla corresponsione in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di riconoscimento (11\01\2021), per come
[...]
omologato da Tribunale Civile di RC sez. lav. con D.O. del 02\09\22 emesso dal Tribunale Civile di
RC sez. lav. a seguito di giudizio per ATP RG n°3886\2019, oltre gli interessi legali sui ratei scaduti e su quelli che andranno a scadere;
5. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in CP_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..
Con il detto ricorso parte ricorrente deduceva in sintesi che: agiva per la validazione di tutte le giornate denunciate nell'anno 2015 pari a n°151, nell'anno 2016 pari a n°151 e nell'anno 2017 pari a n°151 nonché per il ripristino posizione contributiva ed annullamento indebito su indennità di disoccupazione agricola erogata per le citate annualità (da
2015 a 2017).
Aveva prestato la propria attività lavorativa, quale lavoratore agricolo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato c.d. bracciante agricola durante gli anni dal 2015 al 2017, alle dipendenze della ditta IG NI;
aveva stipulato contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di bracciante agricola, nell'anno 2015 per giornate n°151 decorrenti dal 18\03 al 31\12\2015; nell'anno 2016 per giornate n°151 decorrenti dal 24\03 al 31\12\2016; nell'anno 2017 per giornate n°151 decorrenti dal
25\05 al 31\12\2017 (cfr. all. n°1, n°2, n°3); aveva osservato l'orario di lavoro ed era stata addetta alla pulizia dei capannoni adibiti a stalle ed a dare da mangiare agli animali ivi ricoverati;
2 attenendosi alle direttive impartite dal datore di lavoro, secondo le regole proprie del rapporto di lavoro subordinato; era stata inoltre retribuita in € 42,41 lorde al giorno, ;
Con missive tutte dei 07- 23 febbraio 2023, l' sede di GG IA, comunicava CP_1
alla ricorrente che, a seguito di accertamento ispettivo e successiva variazione degli elenchi, le domande di disoccupazione dalla stessa presentate in relazione agli anni 2015-2016 e 2017 fossero state respinte su riesame, per intervenuta cancellazione di tutte le giornate lavorative denunciate negli anni 2015-2016 e 2017 pari a n°151 annue, come da elenco di variazione prot. 1 del
15\06\2020 ;
-Con ulteriori avvisi bonari di pagamento del 06\02\2023, valevoli quali missive di diffida e messa in mora, l'istituto resistente comunicava l'esistenza di un indebito a suo carico relativo alle annualità da 2015 a 2017 per un totale di € 8.099,11, quale importo indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola a seguito di revoca della prestazione per cancellazione delle giornate di lavoro (cfr. all. n°11);
-A seguito dei citati provvedimenti di cancellazione, inoltre, veniva revocata integralmente la posizione contributiva maturata dalla ricorrente durante gli anni dal 2015 al 2017 (cfr. all. n°7).
-In conseguenza dell'integrale revoca della posizione contributiva per gli anni in contestazione dal
2015 al 2017, alla ricorrente, ancorché riconosciuta persona invalida ai sensi dell'art. 1 L.
n°222\1984 a decorrere dall'11\01\2021, con Decreto di omologa del 02\09\2022 emesso dal
Tribunale Civile di RC sez. lav. a seguito di giudizio per ATP RG n°3886\2019, non è stata liquidata la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto divenuta carente del requisito contributivo .
Parte resistente si costituiva contestando la domanda . CP_1
Chiedeva la riunione del giudizio al n. 3293 /24 ;
Eccepiva la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi e la definitività della esclusione , il che determinava la perdita delle prestazione e l'assenza del requisito contributivo per l'assegno di invalidità ordinaria .
In ogni caso richiamava gli accertamenti esperiti al fine di escludere i rapporti di lavoro contestati
***
Nel corso del giudizio è stato riunito il procedimento n. 3293 /2024 per connessione soggettiva e oggettiva .
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi vanno rigettati.
3 Proc. 3071/2023
DISCONOSCIMENTO ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
In ordine al primo punto ossia sulla valida iscrizione negli elenchi anni 2015, 2016, 2017, va rilevato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi sono stati pubblicati in va telematica
CP_ dall' nel periodo dal 1-6-2020 al 15.6.2020. la circostanza non è contestata ed è comunque documentata dalle copie informatiche depositate dall' . CP_1
CP_ L' ha quindi eccepito la decadenza della impugnazione del disconoscimento perché
l'impugnazione tardiva .
L'eccezione è fondata .
In giurisprudenza si afferma : < Orbene sul punto deve in primo luogo rilevarsi il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello GG IA sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
4
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano ….. > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli,
5 quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza sulla prestazione < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica nel periodo 1.6. 2020 – 15.6. 2020, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché prevista la comunicazione telematica valida erga omnes..
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
6 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di GG IA con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di GG IA con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
****
Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione telematica , non ha curato di verificare di controllare la pubblicazione .
Il sistema però della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
7 Ne discende che all'epoca della pubblicazione telematica era un onere della ricorrente , quale lavoratrice in agricoltura , controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli elenchi CP_1
dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo anni essersi opposta a seguito dei provvedimenti CP_ dell' ricevuti nel febbraio 2023 ..
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso amministrativo è del 14.3.2023 quando ormai la decadenza era maturata e lo stesso ricorso giudiziale è depositato ormai essendo maturata la decadenza dei 120 giorni ,
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
MERITO - INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNI 2015, 2016, 2017
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di
8 un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
).
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 CP_ non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con CP_1 provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024
Orbene la decadenza maturata come sopra priva di rilievo l'accertamento di merito dei rapporti perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro ed escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione ,esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione
CP_ agricola che pertanto sono indebitamente erogate generando inoltre un indebito ripetibile dall'
La domanda sul punto va respinta
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
In merito alla pretesa all'assegno ordinario il cui requisito sanitario è stato accertato con procedimento ATP ex art 445 bis cpc esitato con decreto di omologa in cui è accertato il requisito sanitario dal 11.1.2021 CP_ L' però nega il diritto all' erogazione per assenza del requisito contributivo
9 Orbene preso atto di quanto sopra non potendo valere i periodi contributivi anno 2015, 2016 e 2017 come lavoro agricolo giornaliero, il triennio di contributi nell'ultimo quinquennio ( l'accertamento sanitario è comprovato dal 11.1.2021 ( quindi dall'estratto contributivo dovevano risultare 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente mentre risultano tra il 2016 e il 2019 solo 510 contributi giornalieri) non è provato
La domanda va rigettata anche su tale punto.
PROC. N. 3293/2024
Con il detto ricorso la parte ricorrente chiedeva :
disporre, ex art. 615 c.p.c., inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito n°394 2024 00006734 35 000 e n°394 2024 00006735 36 000 per le gravi ragioni esposte in narrativa e contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per ivi sentire ed accogliere le seguenti conclusioni:
A) In via preliminare ed assorbente
Dichiarare la nullità e\o illegittimità e \o inefficacia degli avvisi di addebito n°394 2024 00006734
35 000 e n°394 2024 00006735 36 000 tutti datati 09\05\2024 e notificati a mezzo raccomandata
Pa con del 23\05\2024, dell'importo complessivo di € 5.412,12 poiché emessi dall' in CP_1 violazione di quanto statuito dall'art. 24 comma 3 D.lgs. n°46\1999, in materia di divieto di iscrizione a ruolo et similia, in pendenza di giudizio sull'atto presupposto.
B) Nel merito
Accertata preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta AV TO: nell'anno 2015 per n°151 giornate;
nell'anno 2016 per n°151 giornate e nell'anno 2017 per n°151 giornate, conseguentemente:
1. Dichiarare illegittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati durante le citate annualità e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra alla validazione di tutte le giornate denunciate ed espletate pari a n°151 Parte_1 per l'anno 2015 - a n°151 per l'anno 2016 ed a n°151 per l'anno 2017, con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta IG NI P.VA ; P.VA_2
2. Dichiarare la legittimità dell'indennità di disoccupazione agricola erogata a favore dell'istante durante gli anni 2015 e 2016 pari complessivamente ad € 5.412,12, con conseguente annullamento della posizione debitoria generata dall' per tali causali nonché degli avvisi di addebito n°394 CP_1
10 2024 00006734 35 000 e n°394 2024 00006735 36 000 tutti datati 09\05\2024 e notificati a mezzo raccomandata con a\r del 23\05\2024.
3. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in CP_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..
Con il detto ricorso parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento, previa sospensione, degli avvisi di addebito:
-n°394 2024 00006734 35 000 emesso in data 09\05\24 e notificato addì 23\05\2024;
-n°394 2024 00006735 36 000 emesso in data 09\05\24 e notificato addì 23\05\2024.
- - I suddetti avvisi avevano ad oggetto indebiti nascenti da indennità di disoccupazione agricola erogata negli anni 2015 e 2016 per l'importo complessivo di € 5.412,12, somme delle quali si chiedeva la restituzione, a seguito di provvedimento di cancellazione della odierna opponente dalle liste degli agricoli per le suddette annualità e conseguente venir meno della posizione contributiva idonea a beneficiare della prestazione assistenziale percepita;
-
Parte resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda deducendo la richiesta di CP_1 riunione al giudizio 3071/23 e nel merito l'inapplicabilità dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999 nonché il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2015, 2016 e 2017, a seguito degli accertamenti ispettivi che avevano interessato l' , Parte_3 divenuto definitivo per decadenza dall'azione di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7; in ogni caso ribadiva l'esito degli accertamenti ispettivi .
*****
In questo secondo procedimento la parte ricorrente ripropone in parte le domande di cui al primo ricorso .
Contesta due avvisi di addebito emessi per il recupero delle indennità di disoccupazione erogate e
CP_ ritenute indebite dall' .
In merito al primo motivo ossia la violazione dell'art 24, comma 3 dlgs 46 del 1999 ( < 3. Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo
è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>) , risulta che in effetti l'accertamento dell'indebito era stato impugnato in giudizio . Tuttavia la norma non è applicabile al
11 caso di specie perché la norma concerne la contribuzione , mentre nel caso di specie non si tratta di contributi contesi .
Quanto al motivo di merito , vale quanto sopra accertato nell'ambito del primo procedimento circa CP_ la sussistenza dell'indebita erogazione delle indennità di disoccupazione e del diritto dell' alla ripetizione delle indennità.
Quanto alla contestazione della cancellazione dagli elenchi agricoli , già la questione è stata oggetto di esame nel primo procedimento per cui vale quanto sopra detto e va ribadita la definitiva cancellazione dagli elenchi .
La domanda pertanto va rigettata.
SPESE DEI GIUDIZI
Nulla per le spese dei giudizi stante la dichiarazione reddituale ai fini dell'esonero in caso di soccombenza ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c. versata nei giudizi da parte della ricorrente.
GG di IA 12.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GG IA dott. Arturo D'Ingianna nei proc. n. 3071/2023 e
3293/2024 r.g.l. sui ricorsi depositati rispettivamente il 22/06/2023 e 26/06/2024
da (difesa dall'Avv. Emanuela Coppola); Parte_1
nei confronti di in Controparte_1
persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e
Valeria Grandizio );
dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritte ,
così definitivamente provvede:
“Rigetta le domande di entrambi i giudizi .Nulla per le spese dei giudizi.“
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso n. 3071/2023 rg parte ricorrente chiedeva:
Accertata preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta IG TO: nell'anno 2015 per n°151 giornate;
nell'anno
2016 per n°151 giornate e nell'anno 2017 per n°151 giornate, conseguentemente:
1. Dichiarare illegittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati durante le citate annualità e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente
1 sig.ra alla validazione di tutte le giornate denunciate ed espletate pari a n°151 Parte_1 per l'anno 2015 - a n°151 per l'anno 2016 ed a n°151 per l'anno 2017, con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta IG NI P.VA n;
P.VA_1
2. Dichiarare legittima l'indennità di disoccupazione agricola erogata a favore dell'istante durante gli anni dal 2015 al 2017 e conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, pari ad € 2.703,98 per l'anno 2015, ad €
2.699,92 per l'anno 2016 ed ad € 2.695,21 per l'anno 2017, per un totale di € 8.099,11, con conseguente annullamento della posizione debitoria riferita alle citate annualità e relativi indebiti;
3. Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere liquidata la prestazione di invalidità ordinaria di cui alla L. n°222\1984, omologata dal Tribunale Civile di RC sez. lav. con Decreto del 02\09\2022 a decorrere dall'11\01\2021;
4. Condannare, conseguentemente l' alla corresponsione in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di riconoscimento (11\01\2021), per come
[...]
omologato da Tribunale Civile di RC sez. lav. con D.O. del 02\09\22 emesso dal Tribunale Civile di
RC sez. lav. a seguito di giudizio per ATP RG n°3886\2019, oltre gli interessi legali sui ratei scaduti e su quelli che andranno a scadere;
5. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in CP_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..
Con il detto ricorso parte ricorrente deduceva in sintesi che: agiva per la validazione di tutte le giornate denunciate nell'anno 2015 pari a n°151, nell'anno 2016 pari a n°151 e nell'anno 2017 pari a n°151 nonché per il ripristino posizione contributiva ed annullamento indebito su indennità di disoccupazione agricola erogata per le citate annualità (da
2015 a 2017).
Aveva prestato la propria attività lavorativa, quale lavoratore agricolo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato c.d. bracciante agricola durante gli anni dal 2015 al 2017, alle dipendenze della ditta IG NI;
aveva stipulato contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di bracciante agricola, nell'anno 2015 per giornate n°151 decorrenti dal 18\03 al 31\12\2015; nell'anno 2016 per giornate n°151 decorrenti dal 24\03 al 31\12\2016; nell'anno 2017 per giornate n°151 decorrenti dal
25\05 al 31\12\2017 (cfr. all. n°1, n°2, n°3); aveva osservato l'orario di lavoro ed era stata addetta alla pulizia dei capannoni adibiti a stalle ed a dare da mangiare agli animali ivi ricoverati;
2 attenendosi alle direttive impartite dal datore di lavoro, secondo le regole proprie del rapporto di lavoro subordinato; era stata inoltre retribuita in € 42,41 lorde al giorno, ;
Con missive tutte dei 07- 23 febbraio 2023, l' sede di GG IA, comunicava CP_1
alla ricorrente che, a seguito di accertamento ispettivo e successiva variazione degli elenchi, le domande di disoccupazione dalla stessa presentate in relazione agli anni 2015-2016 e 2017 fossero state respinte su riesame, per intervenuta cancellazione di tutte le giornate lavorative denunciate negli anni 2015-2016 e 2017 pari a n°151 annue, come da elenco di variazione prot. 1 del
15\06\2020 ;
-Con ulteriori avvisi bonari di pagamento del 06\02\2023, valevoli quali missive di diffida e messa in mora, l'istituto resistente comunicava l'esistenza di un indebito a suo carico relativo alle annualità da 2015 a 2017 per un totale di € 8.099,11, quale importo indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola a seguito di revoca della prestazione per cancellazione delle giornate di lavoro (cfr. all. n°11);
-A seguito dei citati provvedimenti di cancellazione, inoltre, veniva revocata integralmente la posizione contributiva maturata dalla ricorrente durante gli anni dal 2015 al 2017 (cfr. all. n°7).
-In conseguenza dell'integrale revoca della posizione contributiva per gli anni in contestazione dal
2015 al 2017, alla ricorrente, ancorché riconosciuta persona invalida ai sensi dell'art. 1 L.
n°222\1984 a decorrere dall'11\01\2021, con Decreto di omologa del 02\09\2022 emesso dal
Tribunale Civile di RC sez. lav. a seguito di giudizio per ATP RG n°3886\2019, non è stata liquidata la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto divenuta carente del requisito contributivo .
Parte resistente si costituiva contestando la domanda . CP_1
Chiedeva la riunione del giudizio al n. 3293 /24 ;
Eccepiva la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi e la definitività della esclusione , il che determinava la perdita delle prestazione e l'assenza del requisito contributivo per l'assegno di invalidità ordinaria .
In ogni caso richiamava gli accertamenti esperiti al fine di escludere i rapporti di lavoro contestati
***
Nel corso del giudizio è stato riunito il procedimento n. 3293 /2024 per connessione soggettiva e oggettiva .
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi vanno rigettati.
3 Proc. 3071/2023
DISCONOSCIMENTO ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
In ordine al primo punto ossia sulla valida iscrizione negli elenchi anni 2015, 2016, 2017, va rilevato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi sono stati pubblicati in va telematica
CP_ dall' nel periodo dal 1-6-2020 al 15.6.2020. la circostanza non è contestata ed è comunque documentata dalle copie informatiche depositate dall' . CP_1
CP_ L' ha quindi eccepito la decadenza della impugnazione del disconoscimento perché
l'impugnazione tardiva .
L'eccezione è fondata .
In giurisprudenza si afferma : < Orbene sul punto deve in primo luogo rilevarsi il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello GG IA sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
4
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano ….. > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli,
5 quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza sulla prestazione < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica nel periodo 1.6. 2020 – 15.6. 2020, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché prevista la comunicazione telematica valida erga omnes..
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
6 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di GG IA con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di GG IA con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
****
Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione telematica , non ha curato di verificare di controllare la pubblicazione .
Il sistema però della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
7 Ne discende che all'epoca della pubblicazione telematica era un onere della ricorrente , quale lavoratrice in agricoltura , controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli elenchi CP_1
dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo anni essersi opposta a seguito dei provvedimenti CP_ dell' ricevuti nel febbraio 2023 ..
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso amministrativo è del 14.3.2023 quando ormai la decadenza era maturata e lo stesso ricorso giudiziale è depositato ormai essendo maturata la decadenza dei 120 giorni ,
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
MERITO - INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNI 2015, 2016, 2017
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di
8 un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
).
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 CP_ non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con CP_1 provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024
Orbene la decadenza maturata come sopra priva di rilievo l'accertamento di merito dei rapporti perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro ed escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione ,esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione
CP_ agricola che pertanto sono indebitamente erogate generando inoltre un indebito ripetibile dall'
La domanda sul punto va respinta
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
In merito alla pretesa all'assegno ordinario il cui requisito sanitario è stato accertato con procedimento ATP ex art 445 bis cpc esitato con decreto di omologa in cui è accertato il requisito sanitario dal 11.1.2021 CP_ L' però nega il diritto all' erogazione per assenza del requisito contributivo
9 Orbene preso atto di quanto sopra non potendo valere i periodi contributivi anno 2015, 2016 e 2017 come lavoro agricolo giornaliero, il triennio di contributi nell'ultimo quinquennio ( l'accertamento sanitario è comprovato dal 11.1.2021 ( quindi dall'estratto contributivo dovevano risultare 810 contributi giornalieri nel quinquennio precedente mentre risultano tra il 2016 e il 2019 solo 510 contributi giornalieri) non è provato
La domanda va rigettata anche su tale punto.
PROC. N. 3293/2024
Con il detto ricorso la parte ricorrente chiedeva :
disporre, ex art. 615 c.p.c., inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito n°394 2024 00006734 35 000 e n°394 2024 00006735 36 000 per le gravi ragioni esposte in narrativa e contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per ivi sentire ed accogliere le seguenti conclusioni:
A) In via preliminare ed assorbente
Dichiarare la nullità e\o illegittimità e \o inefficacia degli avvisi di addebito n°394 2024 00006734
35 000 e n°394 2024 00006735 36 000 tutti datati 09\05\2024 e notificati a mezzo raccomandata
Pa con del 23\05\2024, dell'importo complessivo di € 5.412,12 poiché emessi dall' in CP_1 violazione di quanto statuito dall'art. 24 comma 3 D.lgs. n°46\1999, in materia di divieto di iscrizione a ruolo et similia, in pendenza di giudizio sull'atto presupposto.
B) Nel merito
Accertata preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta AV TO: nell'anno 2015 per n°151 giornate;
nell'anno 2016 per n°151 giornate e nell'anno 2017 per n°151 giornate, conseguentemente:
1. Dichiarare illegittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati durante le citate annualità e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra alla validazione di tutte le giornate denunciate ed espletate pari a n°151 Parte_1 per l'anno 2015 - a n°151 per l'anno 2016 ed a n°151 per l'anno 2017, con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta IG NI P.VA ; P.VA_2
2. Dichiarare la legittimità dell'indennità di disoccupazione agricola erogata a favore dell'istante durante gli anni 2015 e 2016 pari complessivamente ad € 5.412,12, con conseguente annullamento della posizione debitoria generata dall' per tali causali nonché degli avvisi di addebito n°394 CP_1
10 2024 00006734 35 000 e n°394 2024 00006735 36 000 tutti datati 09\05\2024 e notificati a mezzo raccomandata con a\r del 23\05\2024.
3. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in CP_1
favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..
Con il detto ricorso parte ricorrente deduceva che: agiva per l'annullamento, previa sospensione, degli avvisi di addebito:
-n°394 2024 00006734 35 000 emesso in data 09\05\24 e notificato addì 23\05\2024;
-n°394 2024 00006735 36 000 emesso in data 09\05\24 e notificato addì 23\05\2024.
- - I suddetti avvisi avevano ad oggetto indebiti nascenti da indennità di disoccupazione agricola erogata negli anni 2015 e 2016 per l'importo complessivo di € 5.412,12, somme delle quali si chiedeva la restituzione, a seguito di provvedimento di cancellazione della odierna opponente dalle liste degli agricoli per le suddette annualità e conseguente venir meno della posizione contributiva idonea a beneficiare della prestazione assistenziale percepita;
-
Parte resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda deducendo la richiesta di CP_1 riunione al giudizio 3071/23 e nel merito l'inapplicabilità dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999 nonché il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2015, 2016 e 2017, a seguito degli accertamenti ispettivi che avevano interessato l' , Parte_3 divenuto definitivo per decadenza dall'azione di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7; in ogni caso ribadiva l'esito degli accertamenti ispettivi .
*****
In questo secondo procedimento la parte ricorrente ripropone in parte le domande di cui al primo ricorso .
Contesta due avvisi di addebito emessi per il recupero delle indennità di disoccupazione erogate e
CP_ ritenute indebite dall' .
In merito al primo motivo ossia la violazione dell'art 24, comma 3 dlgs 46 del 1999 ( < 3. Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo
è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>) , risulta che in effetti l'accertamento dell'indebito era stato impugnato in giudizio . Tuttavia la norma non è applicabile al
11 caso di specie perché la norma concerne la contribuzione , mentre nel caso di specie non si tratta di contributi contesi .
Quanto al motivo di merito , vale quanto sopra accertato nell'ambito del primo procedimento circa CP_ la sussistenza dell'indebita erogazione delle indennità di disoccupazione e del diritto dell' alla ripetizione delle indennità.
Quanto alla contestazione della cancellazione dagli elenchi agricoli , già la questione è stata oggetto di esame nel primo procedimento per cui vale quanto sopra detto e va ribadita la definitiva cancellazione dagli elenchi .
La domanda pertanto va rigettata.
SPESE DEI GIUDIZI
Nulla per le spese dei giudizi stante la dichiarazione reddituale ai fini dell'esonero in caso di soccombenza ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c. versata nei giudizi da parte della ricorrente.
GG di IA 12.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
12