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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro e Previdenza
In Persona del Giudice del Lavoro, dott. Monica Sgarro, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero RGL 3551 /2022 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DIPIERRO LUCIANA giusta procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t, rapp. e dif. dall'avv. Controparte_1
MARZOCCHELLA AMODIO e dall'avv. Paolo Sedda
Resistente
OGGETTO: indebito
CONCLUSIONI: come in atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
1.Con ricorso in atti, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto, premesso di avere ricevuto dall' in data 30.09.2021, di restituzione della somma di euro 1.148,36 erogata in eccedenza sulla prestazione economica PENSIONE CAT. INVCIV n. 07917680 per il periodo dal 01.07.2021 al 31.10.2021, in seguito alla visita di revisione del 27.7.2021, ha dedotto l'illegittimità della relativa richiesta invocando la violazione del principio di affidamento e la restituzione dal momento dell'accertamento, con sanatoria delle somme precedentemente corrisposte.
CP_ Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall alla sig.ra
dal 01.07.2021 al 31.10.2021 , ovvero per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa, non Pt_1 CP_ è ripetibile - e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve all per tutto quanto CP_ dedotto e suesposto, avendo l' violato il principio di legittimo affidamento ovvero dell'irripetibilità delle somme erogate anteriormente al provvedimento amministrativo di accertamento dell'indebito; 3) in ogni CP_ caso, con condanna dell alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre interessi;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.1. Parte resistente costituita in giudizio ha dedotto l'abbandono dell'indebito essendo intervenuto, in data 18.4.2023, decreto di omologa a conclusione del procedimento RGL 1015/22, intrapreso dalla parte ricorrente in relazione al verbale della commissione medica del 27.7.2021. Ha, altresì, dedotto l'avvenuta liquidazione degli arretrati da cui sono state detratte le somme oggetto del periodo in contestazione nel presente procedimento in quanto già erogate e precedentemente non riscosse dall'istituto.
Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con la condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
CP_ Parte ricorrente ha insistito per l'illegittimità dell'indebito con restituzione di quanto trattenuto dall' condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite
CP_
1.2. La causa, connotata dalla rinnovazione della notifica del ricorso presso la sede dell' è stata assegnata allo scrivente Magistrato in seguito all'applicazione del dott. presso altro ufficio Per_1 giudiziario.
1.3. Quindi, istruita con produzione documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. ,
2. Ciò posto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del
07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
CP_
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto abbandono dell'indebito da parte dell derivante dal decreto di omologa del 18.4.2023 di riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile dalla domanda del 29.06.2021, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
CP_ In specie, l' ha documentato la liquidazione delle somme dal mese di luglio 2021 come da comunicazione di liquidazione dell'11.5.2023, per l'importo complessivo di € 7.238,79 (comprensivo del rateo del mese di giugno 2023 e tredicesima); da detto importo, sotto il profilo contabile, ha decurtato le somme comprese dal mese di luglio 2021 al mese di ottobre 2021 (€ 1148,36) in quanto già corrisposte alla ricorrente prima della comunicazione dell'indebito (v. comunicazione di liquidazione e cedolino pensione del mese di giugno 2023).
La richiesta di parte ricorrente di restituzione della predetta somma non risulta fondata atteso che dagli atti di causa non emerge che la stessa abbia proceduto alla restituzione dei ratei oggetto di indebito pacificamente percepiti in ragione degli indebiti comunicati nel mese di ottobre 2021 ovvero in data successiva alla relativa erogazione da parte dell' . CP_1
Sicchè, l'istituto correttamente ha effettuato, nella liquidazione degli arretrati nel mese giugno 2023, lo storno contabile dei ratei dal mese di luglio 2021 al mese di ottobre 2021, in quanto già corrisposti;
in caso contrario, si sarebbe verificata la duplicazione del pagamento per i medesimi ratei.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1. Nel caso di specie, deve rilevarsi che trattasi di indebito assistenziale “determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. Sez. Lav. n. 24180/2022).
Pacificamente, parte ricorrente è stata sottoposta alla visita da parte della commissione medica in data 27.7.2021, in seguito alla domanda di invalidità del 29.6.2021 (v. verbale della commissione medica in atti), il cui esito è stato, comunicato a mezzo racc.ta A.R ricevuta il 12.10.2021 (v. relata di notifica prodotta CP_ dall' .
La comunicazione dell'indebito di cui alla nota del 30.9.2021 è intervenuto in data 29.10.2021.
Ne deriva, pertanto, che l'affidamento giuridicamente tutelabile deve ritenersi venuto meno quanto meno 12.10.2021, essendo la parte a conoscenza dell'esito della visita di revisione con accertata insussistenza del requisito sanitario (v. in argomento, sentenze Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 7.4.2023, n. 567 e 181/2025).
Ne consegue che, il recupero formalmente può ritenersi legittimo dalla mensilità di novembre 2021, essendo stati già corrisposti i ratei fino al mese di ottobre. CP_ La deduzione da parte dell' circa la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis RGL 1015/2022, concluso con decreto di omologa del 18.4.2023, riconoscitivo della sussistenza dei requisiti per godere dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dalla data della domanda CP_ (29.6.2021), implica l'insussistenza a monte delle ragioni del recupero delle somme, per le quali l' ha dedotto l'intervenuto abbandono dell'indebito.
3.2. Ne deriva, pertanto, la fondatezza della domanda di parte ricorrente circa l'irripetibilità delle somme CP_ corrisposte dall' a titolo di assegno di invalidità di cui la ricorrente era percettrice in forza di precedente decreto di omologa del 10.7.2019 emesso a conclusione del procedimento RGL 10459/2018.
CP_ Tuttavia, parte ricorrente, ha insistito nella domanda di condanna dell' di restituzione delle somme articolata in capo separato nelle conclusioni del ricorso (v. capo n. 3 del ricorso), risultata infondata per quanto innanzi motivato.
Le spese di lite, pertanto, possono ritenersi compensate in ragione della soccombenza reciproca (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sul ricorso RGL 3551/2022, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro