Sentenza 27 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2003, n. 14408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14408 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2003 |
Testo completo
1 44 0 8 /03 Aula "A" 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 3801/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 28134 Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep Antonio Lamorgese -Ud.20.3.03 Florindo Minichiello " Oggetto: IE TT " -Lavoro ha pronunciato la seguente Выс SENTENZA sul ricorso proposto da TA LE, difeso dall'avv. Mario Candiano del Foro di Bari, senza elezione di domicilio in Roma, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
Società di Trasporti e Servizi per FERROVIE DELLO STATO Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, in forza di procura speciale in data 23 febbraio 1999 notaio Paolo Castellini di Roma rep. 56911, difesa - giusta procura speciale a margine del con- 1656 troricorso dall'avv. Giuseppe Consolo con domicilio eletto in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trani n° 616/2000 in data 13 aprile/18 maggio 2000 (R.G. 2196/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. Giu- udito l'avv. вне seppe Consolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. 2 Svolgimento del processo - Il Tribunale di Trani, respingendo l'appello proposto contro le Ferrovie dello Stato s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era. stata rigettata la domanda pro- posta da AG LE, già dipendente delle FS, per ottenere. il ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante il computo di tutti gli aumenti stipendiali scaglionati nel triennio di vigenza contrattuale (CCNL 1990/1992), compresi quelli non percepiti perché con decorrenza successiva al prepensionamen- avvenuto in data 28 dicembre 1990.to, Il Tribunale, disattese le eccezioni sollevate dallo AG in ordine alla procura rilasciata dal procuratore spe- ciale di FS al difensore per il giudizio di appello, ha rite- F nuto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 14 della leg- ge n. 829 del 1973 (richiamata dall'art. 96 del CCNL FS 1990/1992 stipulato il 18 luglio 1990) e dell'art. 1 della legge n. 141 del 1990, che nel caso del ferroviere cessato dal servizio per prepensionamento e fruente, ai sensi della legge n. 141/1990, di un aumento di servizio (fino a sette anni) valevole come servizio effettivo utile ai fini dell'indennità di buonuscita, questal va nondimeno liquidata sulla base dell'ultimo stipendio effettivamente percepito, con esclusione degli scaglioni non riscossi, perché con de- correnza successiva alla data del collocamento a riposo. In- fatti, l'aumento di servizio utile ai fini del calcolo della 1 buonuscita, se vale ad aumentare il numero dei mesi di servi- - zio cui ragguagliare l'indennità, lascia nondimeno inalterata la regola dettata dall'art. 14 cit., secondo cui base di cal- colo è la retribuzione effettivamente percepita. Avverso questa decisione AG LE ricorre per cas- sazione con due motivi, cui le Ferrovie dello Stato s.p.a. resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno deposi- tato memoria. Motivi della decisione Вне Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), il ricor- rente sostiene che per ultimo stipendio ai sensi della legge 829/1973, cui si richiama l'art. 96 del CCNL 1990/1992, n. deve intendersi quello comprensivo di tutti gli aumenti sca- glionati nel triennio di vigenza contrattuale. Questa è la volontà delle parti manifestatasi nell'art. 96 del CCNL 1990/1992, del tutto in armonia con l'analoga disciplina de- gli altri comparti pubblici, quale interpretata dalla giuri- sprudenza amministrativa e pensionistica. Con il secondo motivo si denuncia la nullità del manda-- al difensore per la costituzione della s.p.a. Ferrovie to dello Stato nel giudizio di secondo grado, quale appellata, perché conferito da procuratore delle Ferrovie al quale i re- lativi poteri erano stati attribuiti dal legale rappresentan- 2 te della s.p.a. Ferrovie dello Stato e non dal Consiglio di Amministrazione, il solo competente, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, al rilascio di procura a persone diverse dal legale rappresentante, mentre l'art. 25 della delibera del C. d. A. in data 23 dicembre 1992 riconosce a questi la sola fa- coltà di farsi sostituire in singoli giudizi e non per tutti i giudizi, anche futuri, dell'Area territoriale comprendente più regioni. Buz Il secondo motivo, che, per il suo carattere pregiudi- ziale deve essere esaminato preliminarmente, è infondato. Dall'esame degli atti, al quale la Corte può procedere direttamente, essendo stato denunciato un error in proceden- do, risulta che la procura al difensore per il giudizio di appello venne rilasciata dal procuratore speciale, avv. Gian- carlo Alvino, in virtù dei poteri a lui conferiti con procura per notaio Paolo Castellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep. N° 56911. La Corte si è già pronunciata su analoga questione in cui si contestava la idoneità di una procura notarile di identico contenuto a conseguire l'effetto di un valido conferimento del potere rappresentativo, in relazione al combinato dispo- sto degli artt. 75 e 77 c.p.c. ed ai limiti del potere del legale rappresentante dell'azienda di delegare а terzi la rappresentanza. 3 In tale occasione, premesso un riferimento alla sentenza del- le Sezioni unite n. 4666 del 1998, la Corte ha ritenuto sus- sistente un valido potere rappresentativo nel soggetto confe- rente la procura alle liti, in base alle considerazioni così riassunte nella massima che testualmente si riporta: "In re- lazione alla necessità che al soggetto cui è conferita la rappresentanza processuale (con relativa facoltà di nomina dei difensori) sia attribuito anche il potere rappresentativo sostanziale in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, è da ritenere che la procura conferita, anche ai fini di rappre- sentanza processuale, dal legale rappresentante di una socie- tà ai dirigenti preposti ad un settore aziendale, quali, nel- la specie, quello degli affari legali, presuppone un assetto organizzativo interno tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei suddetti procuratori spe- Вн ciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore di essere og- getto di controversia;
il conferimento di poteri sostanziali e processuali in relazione a tali rapporti, accomunati e in- dividuati dalla natura della controversia, non comporta un conferimento indiscriminato del potere rappresentativo, in quanto è pur sempre limitato ad un ben determinato numero di affari, identificabili in relazione alla riferibilità al set- tore aziendale di competenza del procuratore, e pertanto, con particolare riguardo, nella specie, all'organizzazione delle 4 Ferrovie dello Stato SpA, non reca alcun vulnus né al princi- pio statutario della legittimazione esclusiva del Consiglio di Amministrazione al conferimento del potere rappresentativo della società (in quanto tale potere non resta attribuito a terzi nella sua integralità, ma solo limitatamente ad alcuni affari), né alla regola (stabilita, per le Ferrovie dello Stato, dallo stesso Consiglio di Amministrazione) della pos- sibilità di delega della rappresentanza processuale limitata- Bare mente a singoli giudizi." (Cass. 9 maggio 2000 n. 5842) Alla stregua di tale principio, si deve ritenere, in contrasto con quanto affermato dall'odierno ricorrente il - due pro- quale richiama a sostegno della sua infondata tesi nunce della Corte (sent. N.3899/96 e 10569/97) rese in fatti- specie, diverse da quella in esame, in cui non era stata data la prova dell'attribuzione dei poteri rappresentativi al sog- getto, diverso da quelli cui, per legge o statuto, spetta la rappresentanza dell'ente, che aveva conferito la procura al difensore che le Ferrovie dello Stato fossero validamente costituite nel giudizio di appello. Anche il primo motivo non è fondato. Come di recente rilevato in via generale con sentenza n. 6767 del 10 maggio 2002 per i casi di pensionamento ordinario intervenuto nel corso del periodo (triennio) di vigenza contrattuale, numero- se controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio 5 della Corte e decise in senso favorevole alla tesi della so- cietà resistente. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari sca- glionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione ne- gativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contratta- zione collettiva non può contraddire le connotazioni giuri- diche proprie dello specifico istituto legale su cui sareb- be destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i prin- cipi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secon- do cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estin- zione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; 23 giu- gno 2000 n. 8558; 25 maggio 2001 n. 7173; 6 dicembre 2001 n. 15433; 18 aprile 2002 n. 5589; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti вне dell'Ente Poste Italiane, Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stes- se conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo 6 che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito 537 della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. commisurata, del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, al- l'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trat- tenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione del- l'indennità in misura non proporzionale ai versamenti ef- fettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della ge- stione;
con la conseguenza della non computabilità nell'in- dennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furo- no versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4anche, ottobre 2000 n. 13222). Вы Questo principio è stato ribadito anche riguardo ai lavoratori prepensionati, osservandosi che "Gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Fer- rovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 al fine di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi, venendo in tutto omologati a questi ulti- mi al fine del conseguente incremento dei coefficienti ne- cessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istitu- ti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura 7 giuridica;
ne consegue che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzio- ne percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, se- condo quanto disposto dall'art. 2120 C.C., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso." (Cass. 25 Вы maggio 2001 n. 7173, cit.). La Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere totalmente confermata. La questione, infatti, deve essere risolta alla stre- gua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, di- sposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istitu- zione dell'Ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato 8 l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensio- I nistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con 1'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Bure Cass., sez. un, 12 aprile 2000 n. 130). . L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e del- l'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la suc- cessione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass. sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della di- sciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazio- ni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi di- 9 pendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispon- denti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art.
1. n. 537/1993, il trattamento relativo alla 1, comma 43, cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e as- sistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato Bare dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenzia- le a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambi- to di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. 11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; un., 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 no- vembre 1999 n. 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di 10 fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a de- correre dal 1° giugno 1994. Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. EN notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore priva- to ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza del- l'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. Выс regime definitivo (l'intero importo). Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzazio- ne" in senso tecnico о di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la dif- ferenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla 11 retribuzione prevista dalla regolamentazione del sup rap- porto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non an- cora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa del ricor- rente infondata ai sensi della disciplina contenuta nel- l'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a delle parti stipulanti il patto verificare l'intenzione collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1982, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incremen- tare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge.Вие La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orien- tamenti del giudice amministrativo e di quello pensionisti- CO in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orienta- menti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presuppo- sto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglio- ramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle 12 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA date previste dal contratto costituiscono G 78 533 ni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati”, non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare per inesistenza di un'obbligazione retributiva della sicura datore di lavoro. Il ricorso va quindi rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 10,63 (dieci/63), oltre ad euro 1.100,00 (millecento/ 00) per onorario ed oltre spese generali, IVA e CAP. Così deciso, in Roma, il 20 marzo 2003. Il Presidente humori Il Consigliere estensore Вто Веккароль IL CANCELLIERECANCELE Depositato in Cancelleria oggi 2.7 SET 2003 parelle IL CANCELLIERE 13