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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8775/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8775 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
, p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso in Parte_2 C.F._1 virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Alessandro Zotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Bonn n. 8, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti in virtù di procura speciale alle liti peer atto a rogito del notaio del 7/11/2017, rep. n. Persona_1
138410, racc. n. 37224, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, Via
Ancona n. 3, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare:
- Alla luce delle suesposte ragioni nonché del pregiudizio che deriverebbe al debitore dall'inizio dell'esecuzione, sospendere l'efficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento;
- Dichiarare l'atto di ingiunzione di pagamento, nullo e/o invalido e/o inesistente;
- In via subordinata: Accertato che il consumo di cui alla fattura n.2014/402328470 del 30/4/2014
1 è imputabile a perdita idrica non visibile, documentata, intercettata e riparata dall'utente nell'ottobre 2010, e che il misuratore di consumi matricola 819596 (master), in data 18/6/2015 veniva sostituito perché malfunzionante, disporre una adeguata diminuzione del credito oggetto dell'ordine di pagamento alla luce dei criteri stabiliti dal Regolamento A.A.T.O. Sardegna;
- In via di ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di non condividere le argomentazioni innanzi svolte, ridurre l'importo di fattura
(n.2014/402328470 del 30/4/2014), stornando le voci relative a depurazione fognatura, essendosi
l'acqua fuoriuscita dalla perdita dispersa nel sottosuolo;
In ogni caso:
- Ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa.
- Consentendo all'opponente di ottemperare ai pagamenti delle somme che risulteranno dovute con la medesima dilazione che gli sarebbe spettata se avesse fatturato i consumi con la CP_1
periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge”.
Nell'interesse di parte opposta:
“in via principale: a) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1
confronti del eseguita in suo favore e riportata Controparte_2 nelle fatture ingiunte n. 201402328470 e n. 2014023169564 e, per l'effetto, b) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi CP_1
per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/10/2018 il Parte_3
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'ingiunzione
[...] CP_1
di pagamento n. 1544/2018 ricevuta il 13/9/2018 per la somma di euro 90.829,16 di cui alle fatture n. 2014/23169564 (euro 745,97) e 2014/402328470 (euro 90.083,19), chiedendo altresì la sospensione della sua efficacia esecutiva.
A fondamento dell'opposizione ha esposto quanto segue.
Il è titolare dell'utenza n. 35145524 relativa alla fornitura idrica di otto unità abitative. Parte_1
Nel caso di specie, in deroga all'art. B13.5 del Regolamento del SII, aveva stipulato sia CP_1
2 dei contratti individuali di utenza per ciascuna unità privata sia un contratto d'utenza condominiale intestato al . Pertanto, nonostante le singole unità abitative fossero servite Parte_1 Pt_1
da un contatore c.d. master, eccezionalmente il riparto dei consumi dei cc.dd. divisionali era stato fino al 2011 comunque garantito dal Gestore dietro il pagamento dei costi di servizio.
Dunque, nello stesso periodo, salvo eventuali anomalie dell'impianto, il totale dei consumi rilevati sui divisionali avrebbe dovuto coincidere con il consumo registrato dal contatore master. Al contrario, il consumo anomalo di acqua registrato dal master era discordante con i consumi parziali rilevati sui singoli misuratori che registravano l'effettiva quantità d'acqua utilizzata dai condomini al netto delle perdite verificatesi sul tratto di rete che dal vano tecnico in cui erano alloggiati i divisionali segue, sotto traccia, il piazzale esterno del condominio sino al misuratore master.
Dalla fattura n. 2014/402328470 del 30/4/2014 emessa a saldo per il periodo di fornitura 5/2007-
10/2013 dell'importo di euro 95.566,41 risultavano soltanto due letture effettive rispettivamente del
11/5/2007 e del 15/10/2013, che registravano un consumo anomalo di 38.911 mc in 2350 giorni.
Tale consumo anomalo, secondo l'opponente, era addebitabile in primo luogo a una perdita idrica occulta, riparata dal Condominio in data 11/10/2010, e in secondo luogo al malfunzionamento del contatore master matricola n. 819596 sostituito da in data 18/6/2015 che nei sette anni di CP_1
mancato riscontro dei consumi presunti (prima che il dedotto malfunzionamento degenerasse nel blocco del meccanismo) aveva registrato consumi superiori a quelli effettivamente sostenuti. Infatti, nello stesso periodo di fornitura (5/2007-10/2013) a fronte di un consumo vantato da in CP_1
relazione al contatore master di mc 38.911, i divisionali avevano, invece, registrato un consumo complessivo pari a mc 6.367.
Ciononostante, il aveva provveduto a pagare la somma corrispondente al consumo Parte_1
medio ritenuto legittimo, come risultava dalle ricevute dei pagamenti effettuati prodotti in giudizio.
Ciò premesso, il opponente ha dedotto che in base a quanto previsto dagli artt. B16 co. Parte_1
1, B35.1 co. 2 e co. 3, una volta accertato che i consumi anomali fossero riconducibili alla perdita occulta e al malfunzionamento del contatore matricola 819596, considerato altresì il Gestore aveva omesso letture e fatturazioni regolari, tali consumi avrebbero dovuto essere ricalcolati.
L'opponente ha, infine, eccepito in relazione alla fattura n. 2014/402328470 la prescrizione di tutti i consumi fino al 30/4/2009 in quanto fatturati a distanza di oltre cinque anni.
Alla prima udienza del 19/2/2019 l'opponente ha, inoltre, eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, in quanto eseguita da un dipendente di non CP_1
autorizzato.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/2/2019 si è costituita nel presente giudizio contestando quanto dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione. CP_1
In particolare, quanto all'eccepita prescrizione, ha allegato l'esistenza di una diffida ad adempiere e
3 di un sollecito di pagamento, atti interruttivi della prescrizione ricevuti rispettivamente in data 28-
79/2014 e 20/3/2015 e che, in ogni caso, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di invio delle fatture, emesse nel caso di specie in data 30/4/2014 e 18/11/2014.
La società opposta ha, inoltre, precisato che il contatore dell'utenza condominiale contrariamente a quanto lasciato intendere dall'opponente non si limitava a registrare i soli consumi idrici comuni, ma i consumi effettuati da tutte le 9 unità abitative. La presenza dei singoli divisionali, invece, era del tutto ininfluente nel caso di specie, in quanto volta esclusivamente ripartire, nei rapporti interni tra condomini, i consumi idrici. I singoli contratti cui aveva fatto riferimento l'opponente, dunque, erano stati stipulati successivamente rispetto al periodo oggetto di ingiunzione di pagamento. ha dedotto che il credito risultante dalla fattura n. 2014/402328470 sarebbe provato sulla CP_1
base delle indicazioni contenute nella fattura stessa, emessa a saldo e quindi basata su letture effettive, precise e puntuali. Del resto, secondo lo stesso opponente nell'affermare la CP_1
presenza di una perdita avrebbe confermato il corretto funzionamento del contatore nella rilevazione del volume dei consumi, pur rimanendo fermo che l'impianto idraulico interno rientrava nella esclusiva sfera di controllo del Parte_1
Ad ogni modo, ha dedotto che l'utente in caso di perdita occulta avrebbe dovuto CP_1
presentare un formale reclamo chiedendo, secondo quanto previsto dal Regolamento (B.35.2), la riduzione dell'importo in fattura relativamente alla sola voce degli addebiti per canoni di fognatura e depurazione.
In relazione al contatore sostituito nel 2015 ha dedotto che la sua sostituzione in CP_1 contraddittorio con l'utente costituisse una mera facoltà e non un obbligo e che, in ogni caso, la sostituzione non implicasse automaticamente il malfunzionamento del contatore stesso. CP_1
infatti, era intervenuta su tutto il territorio regionale sostituendo i contatori datati per sostituirli con modelli più recenti. Inoltre, ai sensi dell'art. B.35.1 del Regolamento del SII l'utente è tenuto a verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie, a comunicare il guasto o imperfetto funzionamento dal Gestore, nonché a effettuare la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore stesso, al fine di prevenire guasti e perdite. Sarebbe stato onere dell'utente, quindi, dimostrare di aver impegnato ogni possibile cautela nell'utilizzo e nella salvaguardia del buon funzionamento del contatore, nonché di provare tutte le altre cause che avessero potuto determinare un consumo anomalo.
Nella specie, il avrebbe avuto più di un anno di tempo dal ricevimento delle fatture per Parte_1
verificare la corrispondenza tra i consumi indicati nelle fatture ingiunte e i consumi rilevati nel contatore medesimo.
In relazione al presunto inadempimento del Gestore per il mancato invio delle fatture con cadenza bimestrale e per non aver effettuato le letture con periodicità, ha dedotto che nessuna CP_1 disposizione normativa imponeva l'obbligo di fatturazione con cadenza bimestrale e che, sebbene
4 non avesse sempre effettuato le letture del contatore con cadenza semestrale, l'utente CP_1
aveva omesso ogni controllo e ogni verifica sul proprio impianto di misurazione, violando gli obblighi negoziali di cui agli artt.
6.1 co. 3 della Carta del SII di comunicare la c.d. “autolettura”.
In ogni caso, il ritardo nella registrazione dei consumi non può certamente aver inficiato la legittimità dei consumi registrati nell'unica fattura oggetto di contestazione. ha, infine, contestato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per verificare il corretto CP_1
funzionamento del contatore in quanto avente finalità meramente esplorativa, relativamente a circostanze il cui onere probatorio sarebbe esclusivamente a carico dell'utente.
***
Il giudice, con ordinanza del 19/2/2019, in accoglimento dell'eccezione circa la nullità/inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n.
1544/2018 e ha assegnato alle parti i termini ex art 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 25/10/2021 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “- la quota di consumi corrispondente a quella ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti quelli rilevati come anormali o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata dall'utente (sono naturalmente detratti i crediti prescritti di cui sopra);
- dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, vengono detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
- all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del Gestore per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta
a carico dell'Utente il quale a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
- l'importo del 50% ottenuto detraendo il 50% di cui al punto che precede viene pagato dall'utente;
- le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa.
- le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”.
La proposta non è stata accettata dall'opponente, mentre ha chiesto un rinvio al fine di CP_1
effettuare i calcoli necessari per la valutazione della proposta.
All'udienza del 12/5/2022 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire i consumi del Condominio nel periodo contestato, al netto del periodo pacificamente prescritto, utilizzando quale parametro i consumi medi registrati dal nuovo contatore installato nel 2015 attraverso i documenti forniti su accordo delle parti.
All'udienza del 19/1/2023 il giudice ha formulato alle parti la seguente ulteriore proposta conciliativa: “versamento da parte di al del credito indicato dalla ctu;
spese CP_1 Parte_1
5 del giudizio compensate per ½ e per la restante parte poste su spese della ctu al 50% fra CP_1 le parti”.
Tale proposta è stata accettata dall'opponente, mentre è stata rifiutata da CP_1
Con ordinanza del 8/11/2024 il giudice ha tenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
***
L'opposizione è fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione ai consumi fino al 30/4/2009 di cui alla fattura n. 2014/402328470 del 30/4/2014.
L'eccezione è fondata. Nei contratti di somministrazione, infatti, il prezzo che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica e, pertanto, deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il diritto al corrispettivo vantato dal Gestore del SII, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni.
Nel caso di specie, pertanto, tutti i consumi fino al 30/4/2009 risultano prescritti in quanto antecedenti di oltre cinque anni la data della fattura. Non sono stati, inoltre, prodotti da atti CP_1 idonei a interrompere la prescrizione ricevuti dall'opponente in data antecedente al 30/4/2014: tanto la diffida ad adempiere quanto il sollecito di pagamento prodotti in sede di costituzione da CP_1
sono, infatti, di data successiva (rispettivamente il 6/8/2014, ricevuta il 28/9/2014, e il 2/3/2015, ricevuta in data 20/3/2015) e, pertanto, non idonei a incidere sulla prescrizione già maturata.
***
Quanto al merito dell'opposizione, occorre, innanzitutto, ricordare che nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il giudizio di opposizione alla ingiunzione del citato R.D. n. 639, ex art. 3, integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per cui in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale: in quanto tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati
e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere di allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa”
(cfr. Cass., n. 9989/2016).
Pertanto, anche nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910,
l'amministrazione assume la posizione sostanziale di attrice, ed è tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia, ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Ciò premesso, e alla luce dell'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla valenza probatoria
6 delle fatture, occorre ricordare che, se le fatture costituiscono prova idonea e sufficiente ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento ovvero del decreto ingiuntivo, nondimeno le stesse costituiscono documento di formazione unilaterale che, se contestato dal destinatario, non può assurgere a prova del credito (ex multis, Cass. 14399/2024): pertanto, sarà onere di colui che pretende il pagamento fornire prova del fondamento della pretesa, mentre, invece, sarà onere del debitore dare prova dei fatti estintivi del diritto altrui (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046/2010).
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stata contestata la sussistenza di un consumo anomalo dovuto a un malfunzionamento del contatore, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 22/11/2016, n. 23699).
Pertanto, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è onere del Gestore dimostrare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante: in questo caso, l'utente sarà, ulteriormente, tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi (il cui impiego abusivo non deve essere agevolato da condotte negligenti dell'utente stesso) ovvero che sia dovuto a perdita occulta non altrimenti evitabile con l'uso dell' ordinaria diligenza.
Ciò premesso in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di contratto di somministrazione, nel caso di specie, l'opponente aveva dedotto che l'anomalia dei consumi, da ritenersi pacifica, fosse dovuta in parte a una perdita idrica, riparata dal in data 11/10/2010, e in parte al Parte_1 malfunzionamento del contatore matricola n. 819596 installato presso l'utenza di cui è causa.
In corso di causa è stata, quindi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire i consumi effettuati dal nel periodo dal 30/4/2009 al 15/10/2013 (di cui alla fattura n. Parte_1
2014/402328470 di euro 95.566.41), mentre non è stato possibile accertare che successivamente alla riparazione della perdita il contatore avesse segnato dei consumi regolari poiché esso, in seguito alla sostituzione avvenuta il 18/6/2015 (doc. 6 opponente), non era più nella disponibilità di
Pertanto, non è stato possibile verificare il corretto funzionamento del misuratore CP_1 mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
Da ciò deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, non sarebbe neanche possibile ricalcolare il quantum dovuto dal per il periodo oggetto di ingiunzione di Parte_1 pagamento secondo l'orientamento seguito da questo Tribunale in relazione ai casi in cui si sia verificata una perdita occulta (pur pacifica nel caso di specie). Infatti, risulta documentalmente che abbia effettuato le letture soltanto in data 11/5/2007 e 15/10/2013 mediante il contatore di CP_1
7 cui è stato dedotto il malfunzionamento;
le dette letture devono dunque considerarsi non attendibili.
Né può ritenersi che il contatore fosse “fermo”, come peraltro affermato dallo stesso opponente, e che quindi il suo malfunzionamento sarebbe stato esclusivamente “a vantaggio dell'utente” (con conseguente superfluità della prova in ordine al suo corretto funzionamento) come dedotto da in quanto risulta documentalmente provato che alla data del 15/10/2013 il contatore aveva CP_1
rilevato una lettura di 38.911 mc mentre in precedenza in data 11/5/2007 aveva rilevato 28.324 mc.
Ove, invece, in tale periodo il contatore fosse stato “fermo” non avrebbe evidentemente potuto registrare alcun aumento dei consumi.
Tali circostanze non consentono, dunque, di effettuare alcuna ulteriore indagine circa l'influenza della perdita occulta sui consumi rilevati dal contatore e oggetto della fattura n. 2014/402328470, proprio in quanto non è stato possibile in corso di causa accertarne il corretto funzionamento.
Si osserva, altresì, che il malfunzionamento in discorso è da ritenere provato anche in ragione di quanto emerge dal documento n. 6 prodotto da parte opponente, ovvero una comunicazione di del 18/6/2015 con cui il veniva informato del fatto che nella medesima data CP_1 Parte_1 essa aveva provveduto alla sostituzione del contatore matricola n. 819596 in quanto “ormai vetusto
e non più affidabile”.
Risulta irrilevante, infine, il richiamo di parte opposta alla prima proposta conciliativa ex art. 185- bis formulata da questo giudice con ordinanza del 25/10/2021 (con cui si era proposto, in sostanza, di ricostruire l'importo dovuto dal Condominio in favore di secondo l'orientamento CP_1
seguito da questo Tribunale nei casi in cui si sia verificata una perdita occulta), trattandosi di proposta formulata esclusivamente a fini conciliativi.
Restringendo, dunque, il campo di indagine al solo malfunzionamento del dispositivo installato presso l'utenza di cui è causa e ritenuto, alla luce della giurisprudenza sopra citata nonché in forza del principio stabilito dall'art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova, che la società
a fronte della contestazione di parte opponente avesse l'onere di provare il corretto CP_1
funzionamento del contatore n. 819596, si deve osservare che tale onere non sia stato adempiuto e che, pertanto, occorra determinare il quantum dovuto dal per il periodo oggetto di Parte_1
contestazione sulla base dei soli consumi medi così come ricostruiti dal ctu.
In particolare, tali consumi sono stati ricostruiti in ossequio a quanto disposto dall'art. B.35.1 del
Regolamento del SII a mente del quale, in caso di malfunzionamento del contatore essi devono essere ricostruiti “sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni.
In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”. Nella specie, non erano presenti consumi anteriori certi e, pertanto, si è proceduto su accordo delle parti alla ricostruzione sulla base dei consumi rilevati sul nuovo contatore come risultati dalle fatture prodotte relative al periodo tra il 2019 e il
8 2021.
Sulla base di tali dati, il ctu a pagina 25 della relazione ha affermato che “dal ricalcolo dei consumi risulta dovuto dal il minor importo di euro 9.986,69 iva inclusa, per il Parte_1
consumo di 3.420,24 mc per il periodo previsto nel quesito compreso tra il 30/04/2009 e il
15/10/2013”, ovvero il periodo di cui alla fattura n. 2014/402328470.
Quanto ai consumi di cui alla fattura oggetto di ingiunzione di pagamento n. 2014/23169564 di euro
745,97, si rileva che in riferimento alla medesima non è stata sollevata alcuna specifica contestazione, né a essa è stato fatto riferimento alcuno nelle conclusioni rassegnate. Dunque, tale importo risulta interamente dovuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il credito vantato da nei confronti del CP_1
opponente deve essere determinato in euro 10.732,66 (euro 9.986,69 + 745,97), oltre Parte_1
interessi dalla data della decisione al saldo.
***
L'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio ha altresì dedotto di aver effettuato dei pagamenti in relazione alle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento pari a euro 11.000,00 come sarebbe dimostrato dalle ricevute di pagamento prodotte al doc. 8.
Tali pagamenti sono stati, tuttavia, contestati, seppur tardivamente, da la quale ha CP_1
osservato, in particolare, che in realtà i pagamenti sarebbero stati soltanto due (per un totale di euro
7.000,00, essendo la terza pagina del documento un mero duplicato della prima) e che in ogni caso i bonifici effettuati in favore di (che recavano la causale “acconto” e “saldo RAC 2655/15 CP_1 cliente 5145524”) non riguarderebbero le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta bensì un diverso giudizio di cui nulla era dato sapere.
Osserva questo giudice che, anche a prescindere da quanto, in effetti, tardivamente dedotto da dal doc. 8 prodotto dall'opponente si evinca con chiarezza, da un lato, che il pagamento CP_1
riportato nella terza pagina sia un mero duplicato del primo (essendo riportato, peraltro, il medesimo codice “Identificatore Univoco”); dall'altro lato, dal semplice esame del documento risulta che entrambi i pagamenti siano riferibili a un titolo diverso dall'ingiunzione di pagamento opposta: il primo pagamento, di euro 3.000,00 riguarda, infatti, un “ACCONTO 30% RAC 2655-15
CLIENTE 5145524”, mentre il secondo di euro 4.000,00 il “saldo rac 2655-15 cliente 5145524”.
Pertanto, alla luce anche del fatto che l'eccezione di adempimento, in quanto fatto (parzialmente) estintivo, ricade nell'onere probatorio dell'opponente, non può tenersi conto di tali pagamenti al fine di ridurre il credito vantato da nei confronti del per il CP_1 Parte_3
titolo di cui è causa.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente in quanto del tutto generica, posto che alcuna argomentazione è stata svolta in merito al danno subito.
Il deve essere, pertanto, condannato al Controparte_3
9 pagamento in favore di della somma di euro 10.732,66, con interessi dalla data della CP_1
decisione al saldo.
***
In ragione dei particolari motivi della decisione, e considerata la parziale soccombenza di entrambe le parti, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere interamente compensate fra le stesse.
Le spese della ctu devono essere poste a carico delle parti in solido, e nella misura di ½ ciascuna nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 1544/2018;
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 10.732,66, oltre interessi dalla data della decisione al CP_1
saldo;
3) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
4) Pone definitivamente le spese della ctu (liquidate in complessivi euro 2.900,00 con decreto del 19/12/2022) a carico delle parti in solido, e nella misura di ½ ciascuna nei rapporti interni.
Così deciso in Cagliari il 16.04.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8775 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
, p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso in Parte_2 C.F._1 virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Alessandro Zotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Bonn n. 8, opponente contro
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu n. 35, p. iva in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti in virtù di procura speciale alle liti peer atto a rogito del notaio del 7/11/2017, rep. n. Persona_1
138410, racc. n. 37224, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, Via
Ancona n. 3, opposta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare:
- Alla luce delle suesposte ragioni nonché del pregiudizio che deriverebbe al debitore dall'inizio dell'esecuzione, sospendere l'efficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento;
- Dichiarare l'atto di ingiunzione di pagamento, nullo e/o invalido e/o inesistente;
- In via subordinata: Accertato che il consumo di cui alla fattura n.2014/402328470 del 30/4/2014
1 è imputabile a perdita idrica non visibile, documentata, intercettata e riparata dall'utente nell'ottobre 2010, e che il misuratore di consumi matricola 819596 (master), in data 18/6/2015 veniva sostituito perché malfunzionante, disporre una adeguata diminuzione del credito oggetto dell'ordine di pagamento alla luce dei criteri stabiliti dal Regolamento A.A.T.O. Sardegna;
- In via di ulteriore subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di non condividere le argomentazioni innanzi svolte, ridurre l'importo di fattura
(n.2014/402328470 del 30/4/2014), stornando le voci relative a depurazione fognatura, essendosi
l'acqua fuoriuscita dalla perdita dispersa nel sottosuolo;
In ogni caso:
- Ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa.
- Consentendo all'opponente di ottemperare ai pagamenti delle somme che risulteranno dovute con la medesima dilazione che gli sarebbe spettata se avesse fatturato i consumi con la CP_1
periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge”.
Nell'interesse di parte opposta:
“in via principale: a) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei CP_1
confronti del eseguita in suo favore e riportata Controparte_2 nelle fatture ingiunte n. 201402328470 e n. 2014023169564 e, per l'effetto, b) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi CP_1
per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/10/2018 il Parte_3
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'ingiunzione
[...] CP_1
di pagamento n. 1544/2018 ricevuta il 13/9/2018 per la somma di euro 90.829,16 di cui alle fatture n. 2014/23169564 (euro 745,97) e 2014/402328470 (euro 90.083,19), chiedendo altresì la sospensione della sua efficacia esecutiva.
A fondamento dell'opposizione ha esposto quanto segue.
Il è titolare dell'utenza n. 35145524 relativa alla fornitura idrica di otto unità abitative. Parte_1
Nel caso di specie, in deroga all'art. B13.5 del Regolamento del SII, aveva stipulato sia CP_1
2 dei contratti individuali di utenza per ciascuna unità privata sia un contratto d'utenza condominiale intestato al . Pertanto, nonostante le singole unità abitative fossero servite Parte_1 Pt_1
da un contatore c.d. master, eccezionalmente il riparto dei consumi dei cc.dd. divisionali era stato fino al 2011 comunque garantito dal Gestore dietro il pagamento dei costi di servizio.
Dunque, nello stesso periodo, salvo eventuali anomalie dell'impianto, il totale dei consumi rilevati sui divisionali avrebbe dovuto coincidere con il consumo registrato dal contatore master. Al contrario, il consumo anomalo di acqua registrato dal master era discordante con i consumi parziali rilevati sui singoli misuratori che registravano l'effettiva quantità d'acqua utilizzata dai condomini al netto delle perdite verificatesi sul tratto di rete che dal vano tecnico in cui erano alloggiati i divisionali segue, sotto traccia, il piazzale esterno del condominio sino al misuratore master.
Dalla fattura n. 2014/402328470 del 30/4/2014 emessa a saldo per il periodo di fornitura 5/2007-
10/2013 dell'importo di euro 95.566,41 risultavano soltanto due letture effettive rispettivamente del
11/5/2007 e del 15/10/2013, che registravano un consumo anomalo di 38.911 mc in 2350 giorni.
Tale consumo anomalo, secondo l'opponente, era addebitabile in primo luogo a una perdita idrica occulta, riparata dal Condominio in data 11/10/2010, e in secondo luogo al malfunzionamento del contatore master matricola n. 819596 sostituito da in data 18/6/2015 che nei sette anni di CP_1
mancato riscontro dei consumi presunti (prima che il dedotto malfunzionamento degenerasse nel blocco del meccanismo) aveva registrato consumi superiori a quelli effettivamente sostenuti. Infatti, nello stesso periodo di fornitura (5/2007-10/2013) a fronte di un consumo vantato da in CP_1
relazione al contatore master di mc 38.911, i divisionali avevano, invece, registrato un consumo complessivo pari a mc 6.367.
Ciononostante, il aveva provveduto a pagare la somma corrispondente al consumo Parte_1
medio ritenuto legittimo, come risultava dalle ricevute dei pagamenti effettuati prodotti in giudizio.
Ciò premesso, il opponente ha dedotto che in base a quanto previsto dagli artt. B16 co. Parte_1
1, B35.1 co. 2 e co. 3, una volta accertato che i consumi anomali fossero riconducibili alla perdita occulta e al malfunzionamento del contatore matricola 819596, considerato altresì il Gestore aveva omesso letture e fatturazioni regolari, tali consumi avrebbero dovuto essere ricalcolati.
L'opponente ha, infine, eccepito in relazione alla fattura n. 2014/402328470 la prescrizione di tutti i consumi fino al 30/4/2009 in quanto fatturati a distanza di oltre cinque anni.
Alla prima udienza del 19/2/2019 l'opponente ha, inoltre, eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, in quanto eseguita da un dipendente di non CP_1
autorizzato.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/2/2019 si è costituita nel presente giudizio contestando quanto dedotto ed eccepito nell'atto di opposizione. CP_1
In particolare, quanto all'eccepita prescrizione, ha allegato l'esistenza di una diffida ad adempiere e
3 di un sollecito di pagamento, atti interruttivi della prescrizione ricevuti rispettivamente in data 28-
79/2014 e 20/3/2015 e che, in ogni caso, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di invio delle fatture, emesse nel caso di specie in data 30/4/2014 e 18/11/2014.
La società opposta ha, inoltre, precisato che il contatore dell'utenza condominiale contrariamente a quanto lasciato intendere dall'opponente non si limitava a registrare i soli consumi idrici comuni, ma i consumi effettuati da tutte le 9 unità abitative. La presenza dei singoli divisionali, invece, era del tutto ininfluente nel caso di specie, in quanto volta esclusivamente ripartire, nei rapporti interni tra condomini, i consumi idrici. I singoli contratti cui aveva fatto riferimento l'opponente, dunque, erano stati stipulati successivamente rispetto al periodo oggetto di ingiunzione di pagamento. ha dedotto che il credito risultante dalla fattura n. 2014/402328470 sarebbe provato sulla CP_1
base delle indicazioni contenute nella fattura stessa, emessa a saldo e quindi basata su letture effettive, precise e puntuali. Del resto, secondo lo stesso opponente nell'affermare la CP_1
presenza di una perdita avrebbe confermato il corretto funzionamento del contatore nella rilevazione del volume dei consumi, pur rimanendo fermo che l'impianto idraulico interno rientrava nella esclusiva sfera di controllo del Parte_1
Ad ogni modo, ha dedotto che l'utente in caso di perdita occulta avrebbe dovuto CP_1
presentare un formale reclamo chiedendo, secondo quanto previsto dal Regolamento (B.35.2), la riduzione dell'importo in fattura relativamente alla sola voce degli addebiti per canoni di fognatura e depurazione.
In relazione al contatore sostituito nel 2015 ha dedotto che la sua sostituzione in CP_1 contraddittorio con l'utente costituisse una mera facoltà e non un obbligo e che, in ogni caso, la sostituzione non implicasse automaticamente il malfunzionamento del contatore stesso. CP_1
infatti, era intervenuta su tutto il territorio regionale sostituendo i contatori datati per sostituirli con modelli più recenti. Inoltre, ai sensi dell'art. B.35.1 del Regolamento del SII l'utente è tenuto a verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie, a comunicare il guasto o imperfetto funzionamento dal Gestore, nonché a effettuare la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore stesso, al fine di prevenire guasti e perdite. Sarebbe stato onere dell'utente, quindi, dimostrare di aver impegnato ogni possibile cautela nell'utilizzo e nella salvaguardia del buon funzionamento del contatore, nonché di provare tutte le altre cause che avessero potuto determinare un consumo anomalo.
Nella specie, il avrebbe avuto più di un anno di tempo dal ricevimento delle fatture per Parte_1
verificare la corrispondenza tra i consumi indicati nelle fatture ingiunte e i consumi rilevati nel contatore medesimo.
In relazione al presunto inadempimento del Gestore per il mancato invio delle fatture con cadenza bimestrale e per non aver effettuato le letture con periodicità, ha dedotto che nessuna CP_1 disposizione normativa imponeva l'obbligo di fatturazione con cadenza bimestrale e che, sebbene
4 non avesse sempre effettuato le letture del contatore con cadenza semestrale, l'utente CP_1
aveva omesso ogni controllo e ogni verifica sul proprio impianto di misurazione, violando gli obblighi negoziali di cui agli artt.
6.1 co. 3 della Carta del SII di comunicare la c.d. “autolettura”.
In ogni caso, il ritardo nella registrazione dei consumi non può certamente aver inficiato la legittimità dei consumi registrati nell'unica fattura oggetto di contestazione. ha, infine, contestato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per verificare il corretto CP_1
funzionamento del contatore in quanto avente finalità meramente esplorativa, relativamente a circostanze il cui onere probatorio sarebbe esclusivamente a carico dell'utente.
***
Il giudice, con ordinanza del 19/2/2019, in accoglimento dell'eccezione circa la nullità/inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n.
1544/2018 e ha assegnato alle parti i termini ex art 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 25/10/2021 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “- la quota di consumi corrispondente a quella ordinaria media ricavata avendo riguardo ai consumi precedenti quelli rilevati come anormali o in difetto a quelli successivi, viene interamente pagata dall'utente (sono naturalmente detratti i crediti prescritti di cui sopra);
- dalla quota dei consumi eccedente la media di quelli precedenti o in difetto successivi, vengono detratti gli oneri di depurazione e fognatura;
- all'importo così calcolato viene applicata la riduzione del 50% in adesione alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui, in caso di consumi abnormi dovuti a perdita idrica, il danno che subisce l'utente viene posto a carico del Gestore per il 50% in ragione del fatto che non ha assolto all'obbligo previsto dal RSII di effettuare almeno due letture all'anno e di elaborare fatture nelle quali sia messo in evidenza il consumo abnorme in modo da avvisare l'Utente; il restante 50% resta
a carico dell'Utente il quale a sua volta non ha assolto all'onere di verificare quanto il contatore registrava;
- l'importo del 50% ottenuto detraendo il 50% di cui al punto che precede viene pagato dall'utente;
- le parti rinunciano ad ogni avversa pretesa che si fondi sui titoli oggetto di causa.
- le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti”.
La proposta non è stata accettata dall'opponente, mentre ha chiesto un rinvio al fine di CP_1
effettuare i calcoli necessari per la valutazione della proposta.
All'udienza del 12/5/2022 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire i consumi del Condominio nel periodo contestato, al netto del periodo pacificamente prescritto, utilizzando quale parametro i consumi medi registrati dal nuovo contatore installato nel 2015 attraverso i documenti forniti su accordo delle parti.
All'udienza del 19/1/2023 il giudice ha formulato alle parti la seguente ulteriore proposta conciliativa: “versamento da parte di al del credito indicato dalla ctu;
spese CP_1 Parte_1
5 del giudizio compensate per ½ e per la restante parte poste su spese della ctu al 50% fra CP_1 le parti”.
Tale proposta è stata accettata dall'opponente, mentre è stata rifiutata da CP_1
Con ordinanza del 8/11/2024 il giudice ha tenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
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L'opposizione è fondata, sia pure nei limiti di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione ai consumi fino al 30/4/2009 di cui alla fattura n. 2014/402328470 del 30/4/2014.
L'eccezione è fondata. Nei contratti di somministrazione, infatti, il prezzo che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica e, pertanto, deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il diritto al corrispettivo vantato dal Gestore del SII, dunque, si prescrive nel termine di cinque anni.
Nel caso di specie, pertanto, tutti i consumi fino al 30/4/2009 risultano prescritti in quanto antecedenti di oltre cinque anni la data della fattura. Non sono stati, inoltre, prodotti da atti CP_1 idonei a interrompere la prescrizione ricevuti dall'opponente in data antecedente al 30/4/2014: tanto la diffida ad adempiere quanto il sollecito di pagamento prodotti in sede di costituzione da CP_1
sono, infatti, di data successiva (rispettivamente il 6/8/2014, ricevuta il 28/9/2014, e il 2/3/2015, ricevuta in data 20/3/2015) e, pertanto, non idonei a incidere sulla prescrizione già maturata.
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Quanto al merito dell'opposizione, occorre, innanzitutto, ricordare che nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il giudizio di opposizione alla ingiunzione del citato R.D. n. 639, ex art. 3, integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per cui in esso l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale: in quanto tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati
e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere di allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa”
(cfr. Cass., n. 9989/2016).
Pertanto, anche nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910,
l'amministrazione assume la posizione sostanziale di attrice, ed è tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia, ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.
Ciò premesso, e alla luce dell'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla valenza probatoria
6 delle fatture, occorre ricordare che, se le fatture costituiscono prova idonea e sufficiente ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento ovvero del decreto ingiuntivo, nondimeno le stesse costituiscono documento di formazione unilaterale che, se contestato dal destinatario, non può assurgere a prova del credito (ex multis, Cass. 14399/2024): pertanto, sarà onere di colui che pretende il pagamento fornire prova del fondamento della pretesa, mentre, invece, sarà onere del debitore dare prova dei fatti estintivi del diritto altrui (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046/2010).
Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stata contestata la sussistenza di un consumo anomalo dovuto a un malfunzionamento del contatore, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 22/11/2016, n. 23699).
Pertanto, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è onere del Gestore dimostrare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante: in questo caso, l'utente sarà, ulteriormente, tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi (il cui impiego abusivo non deve essere agevolato da condotte negligenti dell'utente stesso) ovvero che sia dovuto a perdita occulta non altrimenti evitabile con l'uso dell' ordinaria diligenza.
Ciò premesso in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di contratto di somministrazione, nel caso di specie, l'opponente aveva dedotto che l'anomalia dei consumi, da ritenersi pacifica, fosse dovuta in parte a una perdita idrica, riparata dal in data 11/10/2010, e in parte al Parte_1 malfunzionamento del contatore matricola n. 819596 installato presso l'utenza di cui è causa.
In corso di causa è stata, quindi, disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire i consumi effettuati dal nel periodo dal 30/4/2009 al 15/10/2013 (di cui alla fattura n. Parte_1
2014/402328470 di euro 95.566.41), mentre non è stato possibile accertare che successivamente alla riparazione della perdita il contatore avesse segnato dei consumi regolari poiché esso, in seguito alla sostituzione avvenuta il 18/6/2015 (doc. 6 opponente), non era più nella disponibilità di
Pertanto, non è stato possibile verificare il corretto funzionamento del misuratore CP_1 mediante una consulenza tecnica d'ufficio.
Da ciò deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, non sarebbe neanche possibile ricalcolare il quantum dovuto dal per il periodo oggetto di ingiunzione di Parte_1 pagamento secondo l'orientamento seguito da questo Tribunale in relazione ai casi in cui si sia verificata una perdita occulta (pur pacifica nel caso di specie). Infatti, risulta documentalmente che abbia effettuato le letture soltanto in data 11/5/2007 e 15/10/2013 mediante il contatore di CP_1
7 cui è stato dedotto il malfunzionamento;
le dette letture devono dunque considerarsi non attendibili.
Né può ritenersi che il contatore fosse “fermo”, come peraltro affermato dallo stesso opponente, e che quindi il suo malfunzionamento sarebbe stato esclusivamente “a vantaggio dell'utente” (con conseguente superfluità della prova in ordine al suo corretto funzionamento) come dedotto da in quanto risulta documentalmente provato che alla data del 15/10/2013 il contatore aveva CP_1
rilevato una lettura di 38.911 mc mentre in precedenza in data 11/5/2007 aveva rilevato 28.324 mc.
Ove, invece, in tale periodo il contatore fosse stato “fermo” non avrebbe evidentemente potuto registrare alcun aumento dei consumi.
Tali circostanze non consentono, dunque, di effettuare alcuna ulteriore indagine circa l'influenza della perdita occulta sui consumi rilevati dal contatore e oggetto della fattura n. 2014/402328470, proprio in quanto non è stato possibile in corso di causa accertarne il corretto funzionamento.
Si osserva, altresì, che il malfunzionamento in discorso è da ritenere provato anche in ragione di quanto emerge dal documento n. 6 prodotto da parte opponente, ovvero una comunicazione di del 18/6/2015 con cui il veniva informato del fatto che nella medesima data CP_1 Parte_1 essa aveva provveduto alla sostituzione del contatore matricola n. 819596 in quanto “ormai vetusto
e non più affidabile”.
Risulta irrilevante, infine, il richiamo di parte opposta alla prima proposta conciliativa ex art. 185- bis formulata da questo giudice con ordinanza del 25/10/2021 (con cui si era proposto, in sostanza, di ricostruire l'importo dovuto dal Condominio in favore di secondo l'orientamento CP_1
seguito da questo Tribunale nei casi in cui si sia verificata una perdita occulta), trattandosi di proposta formulata esclusivamente a fini conciliativi.
Restringendo, dunque, il campo di indagine al solo malfunzionamento del dispositivo installato presso l'utenza di cui è causa e ritenuto, alla luce della giurisprudenza sopra citata nonché in forza del principio stabilito dall'art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova, che la società
a fronte della contestazione di parte opponente avesse l'onere di provare il corretto CP_1
funzionamento del contatore n. 819596, si deve osservare che tale onere non sia stato adempiuto e che, pertanto, occorra determinare il quantum dovuto dal per il periodo oggetto di Parte_1
contestazione sulla base dei soli consumi medi così come ricostruiti dal ctu.
In particolare, tali consumi sono stati ricostruiti in ossequio a quanto disposto dall'art. B.35.1 del
Regolamento del SII a mente del quale, in caso di malfunzionamento del contatore essi devono essere ricostruiti “sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni.
In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza”. Nella specie, non erano presenti consumi anteriori certi e, pertanto, si è proceduto su accordo delle parti alla ricostruzione sulla base dei consumi rilevati sul nuovo contatore come risultati dalle fatture prodotte relative al periodo tra il 2019 e il
8 2021.
Sulla base di tali dati, il ctu a pagina 25 della relazione ha affermato che “dal ricalcolo dei consumi risulta dovuto dal il minor importo di euro 9.986,69 iva inclusa, per il Parte_1
consumo di 3.420,24 mc per il periodo previsto nel quesito compreso tra il 30/04/2009 e il
15/10/2013”, ovvero il periodo di cui alla fattura n. 2014/402328470.
Quanto ai consumi di cui alla fattura oggetto di ingiunzione di pagamento n. 2014/23169564 di euro
745,97, si rileva che in riferimento alla medesima non è stata sollevata alcuna specifica contestazione, né a essa è stato fatto riferimento alcuno nelle conclusioni rassegnate. Dunque, tale importo risulta interamente dovuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il credito vantato da nei confronti del CP_1
opponente deve essere determinato in euro 10.732,66 (euro 9.986,69 + 745,97), oltre Parte_1
interessi dalla data della decisione al saldo.
***
L'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio ha altresì dedotto di aver effettuato dei pagamenti in relazione alle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento pari a euro 11.000,00 come sarebbe dimostrato dalle ricevute di pagamento prodotte al doc. 8.
Tali pagamenti sono stati, tuttavia, contestati, seppur tardivamente, da la quale ha CP_1
osservato, in particolare, che in realtà i pagamenti sarebbero stati soltanto due (per un totale di euro
7.000,00, essendo la terza pagina del documento un mero duplicato della prima) e che in ogni caso i bonifici effettuati in favore di (che recavano la causale “acconto” e “saldo RAC 2655/15 CP_1 cliente 5145524”) non riguarderebbero le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta bensì un diverso giudizio di cui nulla era dato sapere.
Osserva questo giudice che, anche a prescindere da quanto, in effetti, tardivamente dedotto da dal doc. 8 prodotto dall'opponente si evinca con chiarezza, da un lato, che il pagamento CP_1
riportato nella terza pagina sia un mero duplicato del primo (essendo riportato, peraltro, il medesimo codice “Identificatore Univoco”); dall'altro lato, dal semplice esame del documento risulta che entrambi i pagamenti siano riferibili a un titolo diverso dall'ingiunzione di pagamento opposta: il primo pagamento, di euro 3.000,00 riguarda, infatti, un “ACCONTO 30% RAC 2655-15
CLIENTE 5145524”, mentre il secondo di euro 4.000,00 il “saldo rac 2655-15 cliente 5145524”.
Pertanto, alla luce anche del fatto che l'eccezione di adempimento, in quanto fatto (parzialmente) estintivo, ricade nell'onere probatorio dell'opponente, non può tenersi conto di tali pagamenti al fine di ridurre il credito vantato da nei confronti del per il CP_1 Parte_3
titolo di cui è causa.
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'opponente in quanto del tutto generica, posto che alcuna argomentazione è stata svolta in merito al danno subito.
Il deve essere, pertanto, condannato al Controparte_3
9 pagamento in favore di della somma di euro 10.732,66, con interessi dalla data della CP_1
decisione al saldo.
***
In ragione dei particolari motivi della decisione, e considerata la parziale soccombenza di entrambe le parti, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere interamente compensate fra le stesse.
Le spese della ctu devono essere poste a carico delle parti in solido, e nella misura di ½ ciascuna nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 1544/2018;
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 10.732,66, oltre interessi dalla data della decisione al CP_1
saldo;
3) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
4) Pone definitivamente le spese della ctu (liquidate in complessivi euro 2.900,00 con decreto del 19/12/2022) a carico delle parti in solido, e nella misura di ½ ciascuna nei rapporti interni.
Così deciso in Cagliari il 16.04.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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