Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nelle cause riunite iscritte al RGL n. 4101/2024 e n. 3956/2024 promosse da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
PARTE RICORRENTE contro rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 Controparte_1
bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Elisa Cesaro CP_2
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti ex art. 151 att. cpc, parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire, quale docente assunto a tempo determinato, del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione CP_3
dell'importo nominale di € 1.000,00, in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, pagina 1 di 5
danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.; accertarsi e dichiararsi il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato, e per l'effetto, condannarsi il convenuto al pagamento delle CP_3
relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 597,51 oltre interessi legali;
parte convenuta chiedeva il rigetto dei ricorsi;
con riferimento alla Carta del docente, la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023. Sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co. 2, legge n. 124/1999).
Nel periodo oggetto di causa parte ricorrente stipulava contratti fino al 30 giugno, ed ha pertanto diritto di fruire del predetto beneficio;
pagina 2 di 5 con riferimento alla retribuzione professionale docenti, l'art. 7 del CCNL 15 marzo
2001 per il personale del comparto scuola, intitolato Retribuzione Professionale
Docenti, prevede che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. (…).
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. La giurisprudenza di legittimità afferma che “quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici pagina 3 di 5 quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
(…);
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, (…), che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”, ord. 27/7/2018 n. 20015. Vero è che in caso di supplenze brevi e saltuarie il docente non necessariamente partecipa ai consigli di classe, agli incontri con i genitori o agli scrutini, ma si tratta di attività non didattiche, per cui sotto il profilo che l'emolumento intende valorizzare non sussistono “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato (…) rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”. Il deve pertanto essere CP_3
condannato al pagamento dell'importo riportato in dispositivo, pari a € 597,51, sul cui ammontare non sussistono contestazioni, oltre interessi al tasso legale;
pagina 4 di 5 le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza (€ 258,00 per fase di studio, introduttiva del giudizio e decisionale della causa iscritta a RGL n. 4101/2024, €
168,00 per fase di studio e introduttiva del giudizio della causa iscritta a RGL n.
3956/2024); non deve essere riconosciuta la maggiorazione del 30% ex art. 4 co.1 bis del DM n.
55/2014, in quanto non sono presenti link ipertestuali nell'atto;
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023,
e per l'effetto condanna il ad Controparte_4
erogare in favore della parte ricorrente l'importo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, e per l'effetto condanna il
[...]
ad erogare in favore della parte ricorrente la Controparte_4
somma lorda di € 597,51, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 426,00, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avvocati anticipatari.
Così deciso in Torino, il 5 giugno 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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