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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 274/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Padovani, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma, al Viale Liegi n. 1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74
APPELLATA
NONCHÉ
, in proprio e quale Controparte_2
mandatario della Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10850/2022 pubblicata il 20/12/2022
1 Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720229022640387/000 notificatagli in data 23.9.2022, relativa ai seguenti sottesi avvisi di addebito dell' : 1) n. 39720140021708415000 notificato il 28/02/2015; 2) n. CP_2
39720160021616484000 notificato il 28/12/2016; 3) n. 39720180003709910000 notificato il
28/07/2018; 4) n. 39720180020973134000 notificato il 28/02/2019. Sosteneva la nullità/inesistenza/invalidità della notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione della pretesa
CP_ contributiva dell' anche eventualmente sopravvenuta per il decorso di 5 anni dalla contestata notifica in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, la decadenza per intempestività della notifica, la violazione dell'art. 25 d.p.r. 29/09/1973 n. 602 ed il difetto di motivazione degli avvisi stessi. Evidenziata la possibilità di presentare l'opposizione all'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria dell'impugnazione degli avvisi non notificati in funzione dell'eccezione di prescrizione, così concludeva: “- accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità per la mancata notificazione degli avvisi di addebito descritti in narrativa n. 39720140021708415000,
39720160021616484000, 3972018003709910000, 3972018002097313400 e/o dell'intimazione di pagamento n. 097 20229022640387/000; - in accoglimento della pretesa del ricorrente all'accertamento negativo del credito vantato da controparte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per
l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo;
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. e/o art. 24 d.lgs. 46/1999 spiegata dal ricorrente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , che si opponeva alle avverse Controparte_4 deduzioni e censure e produceva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169059959377000 in data 21.3.2017, quale atto interruttivo dell'avviso di addebito n.
39720140021708415000, notificato il 28.2.2015.
Si costituiva in giudizio l' che contestava l'opposizione e produceva documentazione CP_2 volta a provare la tempestiva notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, eccependo quindi l'inammissibilità del ricorso in quanto il credito dell'Istituto risultava accertato in via definitiva;
contestava l'eccezione di decadenza sollevata ex
2 art. 25 del D. Lgs. n. 46/99 in quanto infondata poiché, con la soppressione del ruolo per i crediti di natura contributiva, avvenuta con d.l. 31 maggio 2010 n. 78, erano stati soppressi anche i termini previsti dall'art. 25, d.lgs. n. 46/1999 per l'iscrizione a ruolo. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
- respingere il ricorso, infondato in fatto e diritto confermando integralmente il credito dell' ; CP_2
- condannare il ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente”.
Il Tribunale, all'udienza del 22.12.2020, celebrata con le modalità di cui all'art. 221, co. 4 L.
77/2020, previa acquisizione di note di trattazione scritta, definiva la causa con sentenza contestuale in cui così decideva: “a) accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720229022640387/000 notificata in data 23.09.2022 e per l'effetto dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo indicato nell'AVA n° 397 2016 00216164 84 000 notificato il
28.12.2016 per contributi gestione commercianti DAL 01/2015 AL 12/2015 per € 1.920,31; b) compensa per ¼ le spese di lite e condanna la parte ricorrente alla rifusione della restante parte di spese liquidate in € 1.398,00 oltre 15% per spese forfettarie nei confronti di e di € 1.398,00 CP_2 oltre 15% per spese forfettarie nei confronti di ADER Roma, 20/12/2022”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
A) “erroneità della sentenza di primo grado per l'assenza di prova o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito”, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto regolare la notifica degli stessi;
B) “erroneità della sentenza di primo grado per non aver ammesso la funzione recuperatoria dell'impugnazione degli avvisi di addebito a seguito dell'omessa-invalida notifica”, motivo così ulteriormente articolato:
B.1) “avvenuta prescrizione dell'asserito credito facente capo all' : per decorso del CP_2 termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, quantomeno per gli avvisi di addebito 39720140021708415000 e 3972018003709910000 (riferiti ai contributi dovuti nel 2014 e nel 2017) e ciò anche a voler ammettere che gli atti presupposti siano stati notificati alle date indicate dalle controparti;
B.2) “sul diritto del ricorrente a presentare opposizione all'esecuzione non ancora iniziata
o opposizione agli atti esecutivi sulla regolarità della notificazione”;
B.3) “sulla decadenza dal diritto alla riscossione a mezzo ruolo per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 d.p.r. 29/09/1973 n. 602”;
3 B.4) “sul diritto del ricorrente a presentare opposizione all'intimazione di pagamento”, in funzione recuperatoria dell'impugnazione delle cartelle non notificate al fine di far valere, in particolare, l'eccezione di prescrizione, oltre agli ulteriori vizi lamentati;
B.5) “difetto di motivazione degli atti presupposti”, essendo comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dalla L. n. 241/1990, recepiti in materia tributaria dalla l. n. 212/2000.
In definitiva, così concludeva: “accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della controparte, in conseguenza della nullità della notifica delle ridette cartelle o avvisi di addebito e/o per l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dall'Ente incaricato per la riscossione e dall'Ente previdenziale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995
e/o per intervenuta decadenza. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata e il rigetto del gravame.
Nonostante la rituale notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto, non si costituiva in giudizio l , sicché all'udienza del 25 marzo 2025 ne veniva dichiarata la CP_2
contumacia. Alla medesima udienza, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del separato dispositivo, di seguito trascritto.
2. Preliminarmente, rileva il Collegio che la pretesa portata da uno dei quattro avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa (quello recante n. 397 2016 00216164
84 000 notificato il 28.12.2016) è stata dichiarata estinta dal Tribunale e la statuizione sul punto, non impugnata, è passata in giudicato.
Pertanto, oggetto del presente giudizio sono gli ulteriori tre avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento n. 09720229022640387/000, come innanzi specificati.
3. L'appello è infondato.
3.1. Il primo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto corretta la notifica degli avvisi di addebito, non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale sul punto così ha argomentato “Innanzitutto deve essere osservato che tutti gli
Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi opposta risultano ritualmente CP_ notificati dall' che ha prodotto in giudizio gli atti contenenti le richieste di pagamento recanti lo specifico numero di raccomandata e la relata di notifica per compiuta giacenza relativa a tutte le predette raccomandate. Il ricorrente non ha contestato che l'indirizzo ivi indicato non CP_ corrispondesse a quello comunicato all' all'atto dell'iscrizione”.
4 La parte appellante contesta tale decisione rilevando che “le appellate non hanno in alcun modo dimostrato il perfezionamento della notificazione per alcuno degli avvisi di addebito per cui è causa, non essendovi in atti alcuna prova della spedizione delle raccomandate informative richieste dall'art. 140 c.p.c.” (pagina 4 dell'atto di gravame) e che “nella conclamata assenza di tali raccomandate informative in accompagnamento degli avvisi di addebito contestati, è evidente come le appellante non abbiano dato prova della valida notifica dei titoli esecutivi azionati per la riscossione” (pagina 6 dell'atto di gravame).
L'assunto è infondato.
Invero, la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello riguarda la notifica di atti effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. oppure tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982. Nella specie, invece, la notifica è stata effettuata dall' a mezzo del servizio postale CP_2 ordinario, sicché gli arresti giurisprudenziali citati e riportati nell'atto di gravame non sono conferenti.
Rileva in proposito il Collegio che l' ha notificato gli avvisi di addebito in parola ai CP_2 sensi dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010
In proposito giova ricordare che, nell'àmbito di misure volte al «Potenziamento dei processi di riscossione dell' », l'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dispone che, a decorrere CP_2 dal primo gennaio 2011, «l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici», sia «effettuata mediante la CP_2
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo» (comma 1). Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito «è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_2
municipale» (primo periodo). La disciplina consente la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento» (art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del
2010). Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è correttamente avvalso l' . CP_2
Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 DPR 602/73 e dagli artt. 32 e
39 del Decreto del Ministero delle comunicazioni del 9.4.2001 (recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c.. In tale situazione, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi
5 completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.
L'appellante non contesta che l'ente creditore, nella notifica degli avvisi di addebito, abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati né che l'indirizzo cui sono stati spediti gli avvisi di addebito non fosse corretto. Del resto, l'esame della documentazione prodotta rileva che la notifica degli avvisi di addebito de quibus è avvenuta nel pieno rispetto delle garanzie del servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, sicché le notificazioni effettuate dall' sono conformi al paradigma CP_2
normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non prevede il rispetto delle previsioni dell'art. 140 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982.
Sul punto la Corte di cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 31369 del 2024) ha, di recente, chiarito che nell'interpretazione della disciplina vigente rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo. Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del
2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con CP_2
avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali. Non può essere accolta, pertanto, la tesi che, per la notifica di un atto amministrativo come l'avviso di addebito, reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari. La lettera della legge, che si riferisce ex professo alla spedizione con raccomandata e al relativo regime, gli obiettivi di efficienza e di speditezza sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità dell'avviso di addebito convergono nell'escludere l'applicabilità delle previsioni della legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall'art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.
Nella medesima prospettiva soccorrono anche le enunciazioni di principio della S.C. che, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta. Infatti, costituisce ius receptum che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. civ., Sez. 6 - 5, 10 aprile 2019, n. 10037; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. 5^,
22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
6 2023, n. 33236; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n.
24694).
In difetto di indici che avvalorino, a tale riguardo, una discontinuità con la cartella di pagamento, le medesime conclusioni si attagliano all'avviso di addebito, alla luce dell'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, che estende a quest'atto «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito cfr. Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 8198).
La conseguenza dell'applicazione del regime della posta ordinaria è che, difettando apposite previsioni, ai fini della ritualità della notificazione, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8 (cfr., tra le tante, Sez. 6
- 5, Ordinanza n. 16960 del 2022).
In definitiva, sono stati ritualmente notificati gli avvisi di addebito n.
39720140021708415000 notificato il 28/2/2015, n. 39720180003709910000 notificato il 28/7/2018,
n. 39720180020973134000 notificato il 28/2/2019.
3.2. Con il secondo, articolato motivo di appello si duole, innanzi tutto, che Parte_1 il Tribunale, avendo ritenuto regolari le notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, non ha valutato alcune eccezioni sollevate, ritenendo che, “in assenza di valida opposizione nel termine di 40 giorni dalle singole notifiche, il credito contributivo è divenuto irretrattabile nel merito e risultano inammissibili tutte le eccezioni relative ai singoli avvisi di addebito (decadenza, difetto di motivazione)”; inoltre, lamenta che, in ogni caso, il primo giudice non ha ritenuto maturata per tutti gli avvisi di addebito la prescrizione sopravvenuta.
Tali censure, per la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Innanzitutto deve rilevarsi che il rigetto del primo motivo di appello, e la accertata regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito per cui è causa, rende evidente la decadenza dell'appellante da tutte le doglianze che, a pena di inammissibilità, avrebbero dovute essere fatte valere nei termini di 20 o di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (termini fissati, rispettivamente, per i vizi formali, quali l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione o la decadenza, e per i vizi sostanziali, quale la prescrizione maturata dalla data di debenza dei contributi alla notifica dell'avviso di addebito).
Ciò posto, occorre ora esaminare l'unica censura che, attraverso l'opposizione all'intimazione, può sollevare, ovvero la prescrizione sopravvenuta alla notifica Parte_1
degli avvisi di addebito.
7 Quanto ai contributi di cui agli avvisi di addebito n. 39720180003709910000, notificato il
28 luglio 2018, e n. 39720180020973134000, notificato il 28 febbraio 2019, è evidente che non è maturata alcuna prescrizione, posto che il relativo termine quinquennale - decorrente dalla data della notifica degli avvisi stessi e non già dalla originaria scadenza di pagamento dei contributi, come erroneamente sostenuto nell'atto di gravame - non era decorso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229022640387/000, intervenuta il 23.9.2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39720140021708415000, notificato il 28 febbraio
2015, deve rilevarsi che già il Tribunale ha evidenziato che la prescrizione dei contributi portati da tale avviso di addebito è stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169059959377000 in data 21 marzo 2017 (perfezionatasi per compiuta giacenza), aggiungendo, poi, che, nel caso di specie, opera la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali legata alla normativa emergenziale del 2020. In proposito, a precisazione e integrazione della pronuncia impugnata, giova evidenziare quanto segue.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In seguito, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. L'art. 11, comma 9, analogamente all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, comporta per il periodo precisato la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento
8 in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle richiamate disposizioni, si devono aggiungere - ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale - 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021) e, in caso di cumulo dei due periodi, complessivi 311 giorni.
Nel caso di specie, in cui trovano pacificamente applicazione entrambe le sospensioni previste dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20, tenuto conto dell'atto interruttivo del marzo 2017 e della sospensione complessiva di 311 giorni, alla data del 23 settembre 2022 la prescrizione non era ancora maturata.
Ne segue che in relazione a nessuno degli avvisi di addebito oggetto di gravame è maturata la prescrizione.
4. Le spese del grado nei confronti dell' seguono la Controparte_1 soccombenza dell'appellante e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti.
Nulla per le spese del grado nei confronti dell' , rimasto contumace. CP_2
Non sfugge al Collegio che l'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 2.2.2023; senonché, come noto, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del
2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Sez. L, Decreto n. 5256 del 2025, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020).
Sotto altro profilo, va evidenziato che la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio presuppone la presentazione di un'istanza apposita e deve avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 7504 del
31/03/2011, richiamata anche da Sez. 2, Sentenza n. 22448 del 09/09/2019).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' Controparte_1
, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura
[...]
del 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti dell' ; CP_2
9 - dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 274/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Padovani, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Roma, al Viale Liegi n. 1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74
APPELLATA
NONCHÉ
, in proprio e quale Controparte_2
mandatario della Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10850/2022 pubblicata il 20/12/2022
1 Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.10.2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720229022640387/000 notificatagli in data 23.9.2022, relativa ai seguenti sottesi avvisi di addebito dell' : 1) n. 39720140021708415000 notificato il 28/02/2015; 2) n. CP_2
39720160021616484000 notificato il 28/12/2016; 3) n. 39720180003709910000 notificato il
28/07/2018; 4) n. 39720180020973134000 notificato il 28/02/2019. Sosteneva la nullità/inesistenza/invalidità della notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione della pretesa
CP_ contributiva dell' anche eventualmente sopravvenuta per il decorso di 5 anni dalla contestata notifica in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, la decadenza per intempestività della notifica, la violazione dell'art. 25 d.p.r. 29/09/1973 n. 602 ed il difetto di motivazione degli avvisi stessi. Evidenziata la possibilità di presentare l'opposizione all'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria dell'impugnazione degli avvisi non notificati in funzione dell'eccezione di prescrizione, così concludeva: “- accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità per la mancata notificazione degli avvisi di addebito descritti in narrativa n. 39720140021708415000,
39720160021616484000, 3972018003709910000, 3972018002097313400 e/o dell'intimazione di pagamento n. 097 20229022640387/000; - in accoglimento della pretesa del ricorrente all'accertamento negativo del credito vantato da controparte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per
l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo;
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c. e/o art. 24 d.lgs. 46/1999 spiegata dal ricorrente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte e/o per l'intervenuta decadenza dell'Agente della riscossione nella formazione del ruolo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , che si opponeva alle avverse Controparte_4 deduzioni e censure e produceva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169059959377000 in data 21.3.2017, quale atto interruttivo dell'avviso di addebito n.
39720140021708415000, notificato il 28.2.2015.
Si costituiva in giudizio l' che contestava l'opposizione e produceva documentazione CP_2 volta a provare la tempestiva notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, eccependo quindi l'inammissibilità del ricorso in quanto il credito dell'Istituto risultava accertato in via definitiva;
contestava l'eccezione di decadenza sollevata ex
2 art. 25 del D. Lgs. n. 46/99 in quanto infondata poiché, con la soppressione del ruolo per i crediti di natura contributiva, avvenuta con d.l. 31 maggio 2010 n. 78, erano stati soppressi anche i termini previsti dall'art. 25, d.lgs. n. 46/1999 per l'iscrizione a ruolo. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “- respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
- respingere il ricorso, infondato in fatto e diritto confermando integralmente il credito dell' ; CP_2
- condannare il ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente”.
Il Tribunale, all'udienza del 22.12.2020, celebrata con le modalità di cui all'art. 221, co. 4 L.
77/2020, previa acquisizione di note di trattazione scritta, definiva la causa con sentenza contestuale in cui così decideva: “a) accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720229022640387/000 notificata in data 23.09.2022 e per l'effetto dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo indicato nell'AVA n° 397 2016 00216164 84 000 notificato il
28.12.2016 per contributi gestione commercianti DAL 01/2015 AL 12/2015 per € 1.920,31; b) compensa per ¼ le spese di lite e condanna la parte ricorrente alla rifusione della restante parte di spese liquidate in € 1.398,00 oltre 15% per spese forfettarie nei confronti di e di € 1.398,00 CP_2 oltre 15% per spese forfettarie nei confronti di ADER Roma, 20/12/2022”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
A) “erroneità della sentenza di primo grado per l'assenza di prova o inesistenza della notifica degli avvisi di addebito”, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto regolare la notifica degli stessi;
B) “erroneità della sentenza di primo grado per non aver ammesso la funzione recuperatoria dell'impugnazione degli avvisi di addebito a seguito dell'omessa-invalida notifica”, motivo così ulteriormente articolato:
B.1) “avvenuta prescrizione dell'asserito credito facente capo all' : per decorso del CP_2 termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995, quantomeno per gli avvisi di addebito 39720140021708415000 e 3972018003709910000 (riferiti ai contributi dovuti nel 2014 e nel 2017) e ciò anche a voler ammettere che gli atti presupposti siano stati notificati alle date indicate dalle controparti;
B.2) “sul diritto del ricorrente a presentare opposizione all'esecuzione non ancora iniziata
o opposizione agli atti esecutivi sulla regolarità della notificazione”;
B.3) “sulla decadenza dal diritto alla riscossione a mezzo ruolo per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 d.p.r. 29/09/1973 n. 602”;
3 B.4) “sul diritto del ricorrente a presentare opposizione all'intimazione di pagamento”, in funzione recuperatoria dell'impugnazione delle cartelle non notificate al fine di far valere, in particolare, l'eccezione di prescrizione, oltre agli ulteriori vizi lamentati;
B.5) “difetto di motivazione degli atti presupposti”, essendo comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dalla L. n. 241/1990, recepiti in materia tributaria dalla l. n. 212/2000.
In definitiva, così concludeva: “accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della controparte, in conseguenza della nullità della notifica delle ridette cartelle o avvisi di addebito e/o per l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dall'Ente incaricato per la riscossione e dall'Ente previdenziale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995
e/o per intervenuta decadenza. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata e il rigetto del gravame.
Nonostante la rituale notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto, non si costituiva in giudizio l , sicché all'udienza del 25 marzo 2025 ne veniva dichiarata la CP_2
contumacia. Alla medesima udienza, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del separato dispositivo, di seguito trascritto.
2. Preliminarmente, rileva il Collegio che la pretesa portata da uno dei quattro avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa (quello recante n. 397 2016 00216164
84 000 notificato il 28.12.2016) è stata dichiarata estinta dal Tribunale e la statuizione sul punto, non impugnata, è passata in giudicato.
Pertanto, oggetto del presente giudizio sono gli ulteriori tre avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento n. 09720229022640387/000, come innanzi specificati.
3. L'appello è infondato.
3.1. Il primo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto corretta la notifica degli avvisi di addebito, non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale sul punto così ha argomentato “Innanzitutto deve essere osservato che tutti gli
Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi opposta risultano ritualmente CP_ notificati dall' che ha prodotto in giudizio gli atti contenenti le richieste di pagamento recanti lo specifico numero di raccomandata e la relata di notifica per compiuta giacenza relativa a tutte le predette raccomandate. Il ricorrente non ha contestato che l'indirizzo ivi indicato non CP_ corrispondesse a quello comunicato all' all'atto dell'iscrizione”.
4 La parte appellante contesta tale decisione rilevando che “le appellate non hanno in alcun modo dimostrato il perfezionamento della notificazione per alcuno degli avvisi di addebito per cui è causa, non essendovi in atti alcuna prova della spedizione delle raccomandate informative richieste dall'art. 140 c.p.c.” (pagina 4 dell'atto di gravame) e che “nella conclamata assenza di tali raccomandate informative in accompagnamento degli avvisi di addebito contestati, è evidente come le appellante non abbiano dato prova della valida notifica dei titoli esecutivi azionati per la riscossione” (pagina 6 dell'atto di gravame).
L'assunto è infondato.
Invero, la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello riguarda la notifica di atti effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. oppure tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982. Nella specie, invece, la notifica è stata effettuata dall' a mezzo del servizio postale CP_2 ordinario, sicché gli arresti giurisprudenziali citati e riportati nell'atto di gravame non sono conferenti.
Rileva in proposito il Collegio che l' ha notificato gli avvisi di addebito in parola ai CP_2 sensi dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010
In proposito giova ricordare che, nell'àmbito di misure volte al «Potenziamento dei processi di riscossione dell' », l'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dispone che, a decorrere CP_2 dal primo gennaio 2011, «l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici», sia «effettuata mediante la CP_2
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo» (comma 1). Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito «è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_2
municipale» (primo periodo). La disciplina consente la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento» (art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del
2010). Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è correttamente avvalso l' . CP_2
Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'ente spedendo la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 DPR 602/73 e dagli artt. 32 e
39 del Decreto del Ministero delle comunicazioni del 9.4.2001 (recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c.. In tale situazione, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi
5 completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.
L'appellante non contesta che l'ente creditore, nella notifica degli avvisi di addebito, abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati né che l'indirizzo cui sono stati spediti gli avvisi di addebito non fosse corretto. Del resto, l'esame della documentazione prodotta rileva che la notifica degli avvisi di addebito de quibus è avvenuta nel pieno rispetto delle garanzie del servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, sicché le notificazioni effettuate dall' sono conformi al paradigma CP_2
normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non prevede il rispetto delle previsioni dell'art. 140 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982.
Sul punto la Corte di cassazione (Sez. L, Ordinanza n. 31369 del 2024) ha, di recente, chiarito che nell'interpretazione della disciplina vigente rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo. Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del
2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con CP_2
avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali. Non può essere accolta, pertanto, la tesi che, per la notifica di un atto amministrativo come l'avviso di addebito, reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari. La lettera della legge, che si riferisce ex professo alla spedizione con raccomandata e al relativo regime, gli obiettivi di efficienza e di speditezza sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità dell'avviso di addebito convergono nell'escludere l'applicabilità delle previsioni della legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall'art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.
Nella medesima prospettiva soccorrono anche le enunciazioni di principio della S.C. che, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta. Infatti, costituisce ius receptum che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. civ., Sez. 6 - 5, 10 aprile 2019, n. 10037; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. 5^,
22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
6 2023, n. 33236; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n.
24694).
In difetto di indici che avvalorino, a tale riguardo, una discontinuità con la cartella di pagamento, le medesime conclusioni si attagliano all'avviso di addebito, alla luce dell'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, che estende a quest'atto «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito cfr. Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 8198).
La conseguenza dell'applicazione del regime della posta ordinaria è che, difettando apposite previsioni, ai fini della ritualità della notificazione, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8 (cfr., tra le tante, Sez. 6
- 5, Ordinanza n. 16960 del 2022).
In definitiva, sono stati ritualmente notificati gli avvisi di addebito n.
39720140021708415000 notificato il 28/2/2015, n. 39720180003709910000 notificato il 28/7/2018,
n. 39720180020973134000 notificato il 28/2/2019.
3.2. Con il secondo, articolato motivo di appello si duole, innanzi tutto, che Parte_1 il Tribunale, avendo ritenuto regolari le notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, non ha valutato alcune eccezioni sollevate, ritenendo che, “in assenza di valida opposizione nel termine di 40 giorni dalle singole notifiche, il credito contributivo è divenuto irretrattabile nel merito e risultano inammissibili tutte le eccezioni relative ai singoli avvisi di addebito (decadenza, difetto di motivazione)”; inoltre, lamenta che, in ogni caso, il primo giudice non ha ritenuto maturata per tutti gli avvisi di addebito la prescrizione sopravvenuta.
Tali censure, per la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Innanzitutto deve rilevarsi che il rigetto del primo motivo di appello, e la accertata regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito per cui è causa, rende evidente la decadenza dell'appellante da tutte le doglianze che, a pena di inammissibilità, avrebbero dovute essere fatte valere nei termini di 20 o di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (termini fissati, rispettivamente, per i vizi formali, quali l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione o la decadenza, e per i vizi sostanziali, quale la prescrizione maturata dalla data di debenza dei contributi alla notifica dell'avviso di addebito).
Ciò posto, occorre ora esaminare l'unica censura che, attraverso l'opposizione all'intimazione, può sollevare, ovvero la prescrizione sopravvenuta alla notifica Parte_1
degli avvisi di addebito.
7 Quanto ai contributi di cui agli avvisi di addebito n. 39720180003709910000, notificato il
28 luglio 2018, e n. 39720180020973134000, notificato il 28 febbraio 2019, è evidente che non è maturata alcuna prescrizione, posto che il relativo termine quinquennale - decorrente dalla data della notifica degli avvisi stessi e non già dalla originaria scadenza di pagamento dei contributi, come erroneamente sostenuto nell'atto di gravame - non era decorso alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229022640387/000, intervenuta il 23.9.2022.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39720140021708415000, notificato il 28 febbraio
2015, deve rilevarsi che già il Tribunale ha evidenziato che la prescrizione dei contributi portati da tale avviso di addebito è stata interrotta con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169059959377000 in data 21 marzo 2017 (perfezionatasi per compiuta giacenza), aggiungendo, poi, che, nel caso di specie, opera la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali legata alla normativa emergenziale del 2020. In proposito, a precisazione e integrazione della pronuncia impugnata, giova evidenziare quanto segue.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In seguito, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. L'art. 11, comma 9, analogamente all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, comporta per il periodo precisato la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento
8 in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
In sintesi, per effetto delle richiamate disposizioni, si devono aggiungere - ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale - 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021) e, in caso di cumulo dei due periodi, complessivi 311 giorni.
Nel caso di specie, in cui trovano pacificamente applicazione entrambe le sospensioni previste dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20, tenuto conto dell'atto interruttivo del marzo 2017 e della sospensione complessiva di 311 giorni, alla data del 23 settembre 2022 la prescrizione non era ancora maturata.
Ne segue che in relazione a nessuno degli avvisi di addebito oggetto di gravame è maturata la prescrizione.
4. Le spese del grado nei confronti dell' seguono la Controparte_1 soccombenza dell'appellante e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti.
Nulla per le spese del grado nei confronti dell' , rimasto contumace. CP_2
Non sfugge al Collegio che l'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 2.2.2023; senonché, come noto, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del
2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Sez. L, Decreto n. 5256 del 2025, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020).
Sotto altro profilo, va evidenziato che la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio presuppone la presentazione di un'istanza apposita e deve avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 7504 del
31/03/2011, richiamata anche da Sez. 2, Sentenza n. 22448 del 09/09/2019).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' Controparte_1
, che liquida in euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura
[...]
del 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti dell' ; CP_2
9 - dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
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