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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2024, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9836 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Geraci Rosa, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Pizzuto Maurizio, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/03/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Palermo il 5/09/1986 con CP_1
e che dall'unione coniugale erano nati a Palermo i figli
[...] Per_1
il 31.05.1987 e il 5.06.1999, entrambi ormai
[...] Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti- ha chiesto a questo Tribunale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'assegnazione in suo favore della casa in cui attualmente entrambe convivono ubicata in Palermo, via Camillo
Finocchiaro Aprile n. 186, ponendo altresì l'obbligo, a carico del coniuge, di versare per il suo mantenimento la somma di euro 700,00 mensili sino alla data di reperimento di un'occupazione lavorativa.
2. La costituitosi in giudizio con memoria depositata il CP_1
5/02/2024, pur aderendo alla richiesta di separazione personale, si è opposto all'accoglimento delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Ha, infatti, sollecitato l'assegnazione in suo favore dell'immobile condotto in locazione adibito a casa coniugale, tenuto conto della necessità di recarsi presso la clinica “ ”, ove è stato più volte ricoverato ed effettua i periodici Org_1 controlli medici, raggiungibile a piedi dall'appartamento, ubicato a breve distanza, ove attualmente vive con la moglie.
Ha soggiunto che entrambi i coniugi sono privi di alcun mezzo di locomozione, sono titolari esclusivamente di un conto cointestato su cui confluisce la sua pensione (doc. da n. 8 al n. 11), che ammonta a circa €.
2.000,00 ed è gravata di una cessione del quinto in favore della Org_2 per un prestito contratto nell'interesse della famiglia (doc. da n. 1 a n. 7).
Ha esposto di essere, inoltre, proprietario di una villetta ubicata a Carini
(PA), attualmente in stato di abbandono e non abitabile, (doc. n. 13, 14 e 15), gravata da ipoteca e da un ingentissimo debito per un mutuo contratto in sede di acquisto (doc. 16) di oltre 180.000,00 euro con la (doc. 17 Org_3
e 18) e ha chiesto, pertanto, di stabilire a suo carico l'obbligo di versare una somma non superiore a 350,00 euro mensili per il mantenimento della moglie
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi del 19/03/2024, gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati e, in difetto di istanze istruttorie, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro anzitutto accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, cui l'altra parte ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Nessun provvedimento va adottato nell'interesse della prole, posto che dalla coppia sono nati due figli, , il 31.05.1987 e , Persona_1 Persona_2 il 5.06.1999, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo, in via Camillo Finocchiaro Aprile n. 186, avanzata da entrambe le parti, occorre rammentare che tale statuizione ha la sola finalità di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente nello stesso ambiente in cui si sono sviluppate prima della separazione (da ultimo, Cass. 31 marzo 2022,
n.10453, e Cass. 11 novembre 2021, n. 33610).
Nel caso in esame, tali condizioni previste non ricorrono, essendo dato pacifico e incontestato tra le parti che i figli , di anni 36, e , di anni Per_1 Per_2
24, vivono e lavorano a Londra e, pertanto, la domanda non può essere accolta.
7. Provvedimenti di carattere economico
Venendo all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad ottenere la Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di euro 700,00 mensili, sino al reperimento di un'attività lavorativa idonea a renderla economicamente indipendente.
Sul punto occorre precisare che il sig. non si è opposto alla CP_1 corresponsione di un assegno mantenimento in favore della moglie, ma ne ha contestato il quantum, chiedendo che fosse stabilito in misura non superiore a 350,00 euro mensili.
Mette conto al riguardo evidenziare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso in esame, la ricorrente, sentita all'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi il 19/03/2020, ha dichiarato: “io ho lavorato tantissimi anni fa, quando ero ancora giovane, prima del matrimonio. Sono un insegnante, mi sono laureata in lingue l'anno scorso e ho fatto dei master, attualmente sono in cerca di occupazione. Durante la vita matrimoniale non ho mai lavorato. Ho seguito i miei figli e anche i loro compagni, li ho coadiuvati nei compiti” ed ha precisato: “Io chiedo un assegno di euro 700,00 mensili ovvero almeno 600,00”.
(cfr. verbale di udienza cit.).
La ricorrente ha versato agli atti una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulta che la stessa non è intestataria di alcun conto né bancario né finanziario (cfr. “dichiarazione sostitutiva” in uno al ricorso introduttivo).
Dal canto suo il convenuto, sentito in occasione della medesima udienza, ha dichiarato di essere un ex dipendente della e di percepire Org_4 un trattamento pensionistico netto di circa 2000/2100,00 euro mensili – dato questo che trova riscontro nei cedolini dei mesi di agosto, settembre e ottobre
2023 allegati alla comparsa di costituzione– dal quale viene trattenuta una somma pari a 360/370,00 euro per una cessione del quinto stipulata negli anni in cui era ancora in servizio.
Nel corso della medesima udienza il convenuto si è dichiarato disponibile a riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento non superiore a 400,00 euro mensili, poiché gravato da altre spese per le utenze domestiche e per le visite specialistiche alle quali deve sottoporsi a causa delle patologie sofferte
(si veda verbale di udienza citato nonché: “contratto di locazione del
6.09.2021”, “referto medico oculista del 18.07.2023” e “referto rilasciato da
Civico” “Relazione di dimissione del 7.11.2020”). Org_5
Dalla documentazione fiscale versata agli atti risulta che CP_1 per l'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito imponibile
[...] complessivo pari a 40.082,00 euro, per il 2021 di 40.463,00 euro e per il 2022 di 41.091,00 euro (cfr. modelli 730 del 2021, 2022 e 2023 depositati in uno alla comparsa di costituzione del 5/02/2024).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e dalle rispettive disponibilità economiche, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione reddituale tra le parti.
Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto dello stato di disoccupazione della signora che non ha mai svolto attività lavorativa nel corso Parte_1 della lunga convivenza matrimoniale- e della circostanza che la stessa dovrà sostenere gli oneri relativi al pagamento di un canone di locazione relativo alla casa in cui le parti in atto vivono ovvero relativo ad altra abitazione, della accertata sussistenza di una evidente sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in Controparte_1 favore di in euro 700,00 mensili, a titolo di contributo al Parte_1 suo mantenimento, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici a far data Org_6 dall'udienza di comparizione dei coniugi del 19.3.2024, quando costoro sono stati autorizzati a vivere separati.
8. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Palermo il 4/07/1960, e nato a [...] il Controparte_1
7/03/1959, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo il 5/09/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 644, parte II serie A, dell'anno 1986;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 di , a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi Parte_1 del 19.3.2024, la complessiva somma di euro 700,00 mensili, a titolo di mantenimento, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_6
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, in data 3/05/2024. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9836 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Geraci Rosa, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Pizzuto Maurizio, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/03/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Palermo il 5/09/1986 con CP_1
e che dall'unione coniugale erano nati a Palermo i figli
[...] Per_1
il 31.05.1987 e il 5.06.1999, entrambi ormai
[...] Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti- ha chiesto a questo Tribunale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'assegnazione in suo favore della casa in cui attualmente entrambe convivono ubicata in Palermo, via Camillo
Finocchiaro Aprile n. 186, ponendo altresì l'obbligo, a carico del coniuge, di versare per il suo mantenimento la somma di euro 700,00 mensili sino alla data di reperimento di un'occupazione lavorativa.
2. La costituitosi in giudizio con memoria depositata il CP_1
5/02/2024, pur aderendo alla richiesta di separazione personale, si è opposto all'accoglimento delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Ha, infatti, sollecitato l'assegnazione in suo favore dell'immobile condotto in locazione adibito a casa coniugale, tenuto conto della necessità di recarsi presso la clinica “ ”, ove è stato più volte ricoverato ed effettua i periodici Org_1 controlli medici, raggiungibile a piedi dall'appartamento, ubicato a breve distanza, ove attualmente vive con la moglie.
Ha soggiunto che entrambi i coniugi sono privi di alcun mezzo di locomozione, sono titolari esclusivamente di un conto cointestato su cui confluisce la sua pensione (doc. da n. 8 al n. 11), che ammonta a circa €.
2.000,00 ed è gravata di una cessione del quinto in favore della Org_2 per un prestito contratto nell'interesse della famiglia (doc. da n. 1 a n. 7).
Ha esposto di essere, inoltre, proprietario di una villetta ubicata a Carini
(PA), attualmente in stato di abbandono e non abitabile, (doc. n. 13, 14 e 15), gravata da ipoteca e da un ingentissimo debito per un mutuo contratto in sede di acquisto (doc. 16) di oltre 180.000,00 euro con la (doc. 17 Org_3
e 18) e ha chiesto, pertanto, di stabilire a suo carico l'obbligo di versare una somma non superiore a 350,00 euro mensili per il mantenimento della moglie
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione dei coniugi del 19/03/2024, gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati e, in difetto di istanze istruttorie, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
4. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro anzitutto accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, cui l'altra parte ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti nell'interesse della prole
Nessun provvedimento va adottato nell'interesse della prole, posto che dalla coppia sono nati due figli, , il 31.05.1987 e , Persona_1 Persona_2 il 5.06.1999, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale, ubicata a Palermo, in via Camillo Finocchiaro Aprile n. 186, avanzata da entrambe le parti, occorre rammentare che tale statuizione ha la sola finalità di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli, minorenni o maggiorenni non indipendenti economicamente nello stesso ambiente in cui si sono sviluppate prima della separazione (da ultimo, Cass. 31 marzo 2022,
n.10453, e Cass. 11 novembre 2021, n. 33610).
Nel caso in esame, tali condizioni previste non ricorrono, essendo dato pacifico e incontestato tra le parti che i figli , di anni 36, e , di anni Per_1 Per_2
24, vivono e lavorano a Londra e, pertanto, la domanda non può essere accolta.
7. Provvedimenti di carattere economico
Venendo all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad ottenere la Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di euro 700,00 mensili, sino al reperimento di un'attività lavorativa idonea a renderla economicamente indipendente.
Sul punto occorre precisare che il sig. non si è opposto alla CP_1 corresponsione di un assegno mantenimento in favore della moglie, ma ne ha contestato il quantum, chiedendo che fosse stabilito in misura non superiore a 350,00 euro mensili.
Mette conto al riguardo evidenziare che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso in esame, la ricorrente, sentita all'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi il 19/03/2020, ha dichiarato: “io ho lavorato tantissimi anni fa, quando ero ancora giovane, prima del matrimonio. Sono un insegnante, mi sono laureata in lingue l'anno scorso e ho fatto dei master, attualmente sono in cerca di occupazione. Durante la vita matrimoniale non ho mai lavorato. Ho seguito i miei figli e anche i loro compagni, li ho coadiuvati nei compiti” ed ha precisato: “Io chiedo un assegno di euro 700,00 mensili ovvero almeno 600,00”.
(cfr. verbale di udienza cit.).
La ricorrente ha versato agli atti una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulta che la stessa non è intestataria di alcun conto né bancario né finanziario (cfr. “dichiarazione sostitutiva” in uno al ricorso introduttivo).
Dal canto suo il convenuto, sentito in occasione della medesima udienza, ha dichiarato di essere un ex dipendente della e di percepire Org_4 un trattamento pensionistico netto di circa 2000/2100,00 euro mensili – dato questo che trova riscontro nei cedolini dei mesi di agosto, settembre e ottobre
2023 allegati alla comparsa di costituzione– dal quale viene trattenuta una somma pari a 360/370,00 euro per una cessione del quinto stipulata negli anni in cui era ancora in servizio.
Nel corso della medesima udienza il convenuto si è dichiarato disponibile a riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento non superiore a 400,00 euro mensili, poiché gravato da altre spese per le utenze domestiche e per le visite specialistiche alle quali deve sottoporsi a causa delle patologie sofferte
(si veda verbale di udienza citato nonché: “contratto di locazione del
6.09.2021”, “referto medico oculista del 18.07.2023” e “referto rilasciato da
Civico” “Relazione di dimissione del 7.11.2020”). Org_5
Dalla documentazione fiscale versata agli atti risulta che CP_1 per l'anno di imposta 2020 ha percepito un reddito imponibile
[...] complessivo pari a 40.082,00 euro, per il 2021 di 40.463,00 euro e per il 2022 di 41.091,00 euro (cfr. modelli 730 del 2021, 2022 e 2023 depositati in uno alla comparsa di costituzione del 5/02/2024).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio e dalle rispettive disponibilità economiche, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione reddituale tra le parti.
Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto dello stato di disoccupazione della signora che non ha mai svolto attività lavorativa nel corso Parte_1 della lunga convivenza matrimoniale- e della circostanza che la stessa dovrà sostenere gli oneri relativi al pagamento di un canone di locazione relativo alla casa in cui le parti in atto vivono ovvero relativo ad altra abitazione, della accertata sussistenza di una evidente sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in Controparte_1 favore di in euro 700,00 mensili, a titolo di contributo al Parte_1 suo mantenimento, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici a far data Org_6 dall'udienza di comparizione dei coniugi del 19.3.2024, quando costoro sono stati autorizzati a vivere separati.
8. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Palermo il 4/07/1960, e nato a [...] il Controparte_1
7/03/1959, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo il 5/09/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 644, parte II serie A, dell'anno 1986;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 di , a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi Parte_1 del 19.3.2024, la complessiva somma di euro 700,00 mensili, a titolo di mantenimento, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_6
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, in data 3/05/2024. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.