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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1277/2023 R.G., avente ad oggetto: “morte”;
TRA con riferimento al rischio assunto con il Parte_1
certificato n. 1905838 relativo al sinistro oggetto di causa e nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 01.01.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili in conformità al provvedimento della High Court of Justice
Business and Property Courts of England and Wales Companies Court del 25.11.2020, in persona del Procuratore Speciale del suo Rappresentante Generale per l , Dott.ssa CP_1
con sede in Milano nel Corso Garibaldi n. 86, cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Failla, giusta procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
09/12/1969;
(C.F. ) nato a [...] Controparte_4 C.F._2
il 21/05/1997;
1 (C.F. nato a [...] il Controparte_5 C.F._3
03/11/2001; tutti rappresentati e difesi dall'avv. CINZIA ROSA CARUSO giusta procura in atti;
APPELLATI
E
, già Controparte_6 [...]
, (C.F. ) in persona del Controparte_7 P.IVA_2 [...]
, avv. Enrico Trantino, CP_8
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Nicita e Nicola Alleruzzo, per procura in atti;
- APPELLATA-
E
(P. I.V.A. - C.F. , in persona del Controparte_9 P.IVA_3 P.IVA_4
procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, avv. Nicola Rubino, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del notaio , dei Persona_1
distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, repertorio 25457 raccolta 9774, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Valeria Patermo per procura in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
^^^
In esito all'udienza di discussione del 17.12.2204, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_3 CP_4
, e hanno citato in giudizio, dinanzi al
[...] Controparte_5 Parte_2
Tribunale di Catania, l' e la , per CP_9 10
vedersi riconosciuto il diritto ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un incidente mortale occorso il 10.8.2014, alle ore 23:25 circa, in
2 seguito al quale aveva perso la vita il loro prossimo congiunto Persona_2
(di anni 22).
Esponevano gli attori che il , trovandosi alla guida del proprio CP_4
motociclo Honda SH con a bordo, come passeggera, (deceduta Persona_3
sul colpo), percorreva la SS 121 Catania-Paternò, in direzione Paternò, allorquando cadeva in seguito ad una repentina frenata causata dall'avvistamento improvviso dell'insidia non presegnala costituita dalla monorotaia dell'attenuatore d'urto (non funzionante non manutenuto) posto nel punto di cuspide tra la SS121 e la rampa a raso che conduce alla SP 229, privo di manutenzione, andando poi ad urtare contro il guard-rail, montato al contrario, posto sul margine sinistro del tratto curvilineo della rampa a raso che si innesta nella SP229, cagionandosi in tal modo la lacerazione vascolare al passaggio femorale della vena e dell'arteria della gamba sinistra, ed il conseguente shock emorragico, rivelatosi poi letale il
12/08/2014.
Si costituivano in giudizio l' e la , CP_9 10
chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
La ha chiamato in garanzia il suo assicuratore, 10 [...]
, che, costituendosi, ha sollevato eccezioni e ha insistito per la Parte_1
reiezione delle domande.
Istruita la causa solo documentalmente, con sentenza n. 3501/2023 pubblicata il
25.8.2023 (nel procedimento n. 9304/2020 R.G.), il Tribunale di Catania così decideva:
“1) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni (…) 10
della somma di € 366.500,00 in favore di , di € 176.120,00 in Controparte_3 favore di , di € 176.120,00 in favore di oltre Controparte_4 Controparte_5
interessi legali per come in parte motiva;
2) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
); 10
3) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la
[...]
a rifondere le spese funerarie, pari ad € 2.800,00; 10
3 4) Rigetta la domanda proposta dagli attori , Controparte_3 CP_4
, e nei confronti di
[...] Controparte_5 Parte_2 CP_9
5) Condanna la alla rifusione dei tre quarti 10
delle spese di lite in favore di , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
che in tal misura ridotta liquida in complessivi € 21.894,75 per CP_5
compensi professionali, oltre € 436,25 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario, compensando il restante quarto delle spese processuali tra le parti;
6) Condanna gli che hanno assunto il rischio del Parte_3
contratto 766/2016, a tenere indenne la di quanto 10
questa è obbligata a pagare a , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, a titolo di risarcimento comprensivo di interessi nonché a titolo di spese CP_5
processuali;
7) Condanna in solido , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che Parte_2 CP_9 liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendone la riforma sulla base di cinque motivi.
Si è costituita la aderendo interamente 10 all'appello della sua compagnia di assicurazione.
Si è costituita altresì l' e ha chiesto invece il rigetto del quarto CP_9
motivo di appello – afferente alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della
[...]
, a sua volta, appello incidentale Controparte_11 condizionato per l'ipotesi di accoglimento di detto motivo e, pertanto, di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva in capo ad col quale ha aderito ai CP_9 motivi dell'appello principale, di cui ai nn. 2, 3 e 5.
Si sono costituiti anche gli appellati e e CP_3 Controparte_4 CP_5
originari attori, resistendo sia al gravame principale che a quello incidentale, e chiedendo il rigetto di entrambi.
4 La causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 17.12.2204.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto del passaggio in giudicato della statuizione di rigetto delle domande avanzate in primo grado da (nonna del Parte_2
), che non ha impugnato la decisione. CP_4
Sentenza appellata
Il Tribunale, nell'accogliere la domanda risarcitoria della madre e dei fratelli della vittima dell'incidente, ha anzitutto affrontato la questione, dibattuta tra le parti, della individuazione del custode ex art. 2051 c.c., affermando che, dalle prove documentali in atti – costituite da: 1) la missiva dell'1.2.2016, inviata dalla città metropolitana all'ANAS, e 2) la sentenza penale n. 945/2019 del GUP di
Catania- risulta “che l'intero tratto teatro del sinistro, ovverosia la S.P. 229 nel punto di uscita dalla S.S. 121, per Piano Tavola, rientra nelle competenze dell'ente metropolitano (…) e “Pertanto, va esclusa la responsabilità dell' CP_9 nell'incidente oggetto di causa in quanto non custode del bene luogo della presunta insidia.”.
Ha quindi verificato se potesse ravvisarsi una responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore con riferimento alle dedotte insidie, costituite dalla non conformità del guard-rail e dalla pericolosità della monorotaia.
Ha osservato al riguardo che il consulente del P.M. ing. nella Per_4
relazione del 17.1.2021 prodotta dagli attori, ha riferito che il guard-rail rispettava la normativa in vigore al momento del sinistro, e ha evidenziato invece una serie di difetti strutturali della monorotaia dell'attenuatore d'urto, confermate dalle fotografie in atti, escludendo per converso che la velocità tenuta dal motociclo non fosse adeguata ai limiti di legge previsti per il tratto di strada teatro del sinistro.
Ne ha concluso, quindi, il primo giudice che, in presenza di prova del nesso causale e in mancanza di prova del caso fortuito, comprensiva dell'eventuale condotta colpevole del , che spettava a parte convenuta fornire, la CP_4
domanda risarcitoria potesse essere accolta.
5 In ordine alla determinazione dei danni, ha riconosciuto, a favore della madre e dei fratelli, il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale e del danno cd. terminale.
Motivi di appello e ragioni della decisione
Ritiene la Corte che, per ragioni di ordine logico-giuridico, vada scrutinato per primo il secondo motivo dell'appello principale dei (e dell'appello Pt_1
incidentale condizionato di . CP_9
Con tale mezzo di gravame, l'appellante censura la contestata pronuncia per avere il primo giudice commesso un vizio di ultrapetizione, in quanto il thema decidendum era limitato alla sola contestata installazione al contrario dei montanti del guard-rail, mentre il Tribunale adito ha accolto la domanda attorea sulla base della presunta erronea installazione, manutenzione ed illuminazione della monorotaia dell'attenuatore.
Il motivo non è fondato e deve, dunque, essere disatteso.
Dalla complessiva lettura dell'atto di citazione emerge con chiarezza che il thema decidendum, per gli attori, era costituto dall'accertamento della responsabilità ex art. 2051
c.c., sia in riferimento alla installazione dei montanti del guard-rail in senso contrario, sia in riferimento alla monorotaia dell'attenuatore d'urto.
Nella ricostruzione della dinamica del sinistro, e nella individuazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e le condizioni dei dispositivi stradali, gli attori mettevano infatti in luce che il loro congiunto, giunto al km 9, azionava repentinamente il sistema frenante dello scooter su cui viaggiava “a causa della improvvisa presenza sul piano stradale di un'insidia occulta costituita dalla monorotaia dell'attenuatore cinetico, priva di manutenzione, non segnalata e in posizione invasiva rispetto alla carreggiata”, e a ciò ascrivevano la caduta dello scooter.
Conferma di ciò è la circostanza che gli attori abbiano citato in giudizio sia l' CP_9
che la , chiedendo la condanna in solido di entrambi gli enti, ciascuno 10
nei limiti di propria competenza.
6 Con il terzo motivo dell'appello principale (e dell'appello incidentale, condizionato, di , si critica la sentenza per avere il primo giudice accertato la responsabilità sulla CP_9
base di una motivazione apodittica e insufficiente.
Segnatamente si deduce che il giudice ha fondato la propria decisione solo sulla consulenza del P.M. prodotta dagli attori, redatta dall'ing. che rappresenta una Per_4
mera allegazione difensiva degli attori, senza affrontare e confutare l'altra dinamica del sinistro mortale già accertata e dichiarata nella sentenza penale del GUP passata in giudicato.
Si deduce altresì che, anche a voler aderire alla ricostruzione del consulente dell'ing.
si sarebbe dovuto in ogni caso riconoscere un concorso di colpa del danneggiato, Per_4
se non una colpa esclusiva, per mancata diligenza ex art. 1227 c.c. “vista la strana manovra di reimmissione nella SS121.
Con il quarto motivo dell'appello principale, la compagnia di assicurazioni si Pt_1
duole del ritenuto riconoscimento della responsabilità della sua assicurata,
[...]
, quale custode ex art. 2051 dell'intero tratto di strada teatro del 10
sinistro, che dunque doveva comprendere entrambe le due asserite insidie lamentate dagli attori, e cioè la monorotaia dell'attenuatore d'urto e il guard-rail.
Rileva al riguardo l'appellante che il giudice di prime cure ha utilizzato, quali prove, la missiva dell'1.2.2016, inviata dalla città metropolitana all' e la CP_9
sentenza penale n. 945/2019 del GUP di Catania, ma che la prima era insufficiente mentre la seconda diceva cosa diversa da quanto sostenuto dal decidente impugnato.
Ne deriverebbe, secondo l'appellante, che il primo giudice ha errato nel dichiarare custode ex art. 2051 c.c. la , mentre 10
avrebbe dovuto invece ritenere e dichiarare l' unico custode ex art. CP_9
2051 c.c. della monorotaia dell'attenuatore d'urto, individuata (sia pure erroneamente) dal decidente quale causa dell'occorso incidente mortale.
Ritiene la Corte di dover scrutinare congiuntamente i predetti motivi, terzo e quarto, in quanto strettamente connessi;
gli stessi risultano parzialmente fondati, nei termini che seguono.
7 Va anzitutto rilevata l'infondatezza della doglianza, oggetto del terzo motivo di appello, relativa all'efficacia probatoria della relazione del consulente del P.M. ing richiamandosi al riguardo il principio giurisprudenziale per cui, Per_4
mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche ed è dunque legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass.
Sentenza n. 1593 del 20/01/2017).
Più in particolare, la giurisprudenza di merito e di legittimità considera pienamente “utilizzabile quale prova atipica la consulenza del PM, anche in quanto proviene da un organo imparziale quale la Procura della
Repubblica, che ha un interesse pubblico all'accertamento verosimile della ricostruzione dei fatti, possedendo una maggiore attendibilità rispetto ad una mera perizia di parte” (Cass. civ. n. 42937/2014; Cass. civ. n. 15714/2010, Cass. civ. n.
19859/2012 e Cass. civ. n. 6918/2013).
Del resto, va altresì osservato che la prova formatasi nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio,
è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare.
Nella specie, la relazione del consulente del P.M., ing. appare Per_4
ritualmente e ammissibilmente prodotta in giudizio, in uno alle memorie di parte attrice di cui al secondo termine dell'art. 183 c.p.c., dovendosi in proposito disattendere l'eccezione di tardività sollevata dall' reiterata con il proprio CP_9
appello incidentale.
Trattasi invero di un elemento di prova fornito nel rispetto del termine per le preclusioni istruttorie, oltre al fatto che la relazione risulta depositata nel procedimento penale, a seguito di riapertura delle indagini, in data 17.1.2021, e dunque si è formata solo dopo l'instaurazione del giudizio civile.
8 Occorre altresì sgombrare il campo da altra censura, sempre oggetto del terzo motivo, secondo cui il giudice non avrebbe confutato la ricostruzione dei fatti accertata con la sentenza intervenuta nel procedimento penale, passata in giudicato, resa dal GUP il 23.7.2019.
La doglianza è infondata, rilevandosi al contrario che il GUP, nella citata pronuncia, dava atto come, allo stato dei dati sino a quel momento acquisiti, non fosse possibile ricostruire in termini di certezza la causa della frenata operata dal
, che aveva portato il predetto a perdere il controllo del motociclo da lui CP_4
condotto, proseguendo poi la sua corsa strisciando sull'asfalto sino a impattare sul guard- rail nel lato sinistro della rampa dello svincolo di Piano Tavola.
Alla luce di tale insufficienza probatoria il giudizio abbreviato (che riguardava il solo omicidio del ) si concludeva con una sentenza di assoluzione. CP_4
Ciò detto, osserva la Corte che il materiale probatorio del procedimento penale
(che risulta ancora non definito), e segnatamente gli elementi acquisiti nel supplemento delle attività di indagine espletate dopo la citata sentenza del GUP, consente, nella presente sede, di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica del sinistro in oggetto e di accertare la responsabilità nella causazione dell'incidente.
Dalla citata relazione tecnica dell'ing. emerge che il consulente Persona_5
del P.M., per quel che qui interessa, ha scartato, spiegandone le ragioni, le ipotesi
(prese in considerazione in sede di indagini, e prospettate dagli odierni appellanti), che il mezzo procedesse a velocità elevata oppure di una perdita di controllo dello stesso a causa di malore o colpo di sonno, e ciò tenuto conto delle traiettorie seguite dal ciclomotore anche dopo la perdita della posizione verticale nonché dall'andamento delle tracce di frenata e di scarrocciamento e delle posizioni finali di quiete del mezzo e dei corpi.
Il consulente ha quindi evidenziato, quanto ai dispositivi di protezione della sede stradale teatro del sinistro, che: a) “l'attenuatore presente in prossimità del sinistro, di tipo “cinetico” “stretto” risultava non funzionante. Invero la struttura telescopica in acciaio risultava deformata e arretrata da urto/i precedente/i , con le traverse soggette a scorrimento l'una dentro l'altra…”; b) “la monorotaia di
9 guida che permette lo scorrimento delle traverse collegate ai pannelli di ritegno delle celle di assorbimento risultava non più coperta dalla struttura dell'attenuatore e occupava la sede stradale nella zona zebrata in corrispondenza dello svincolo nella diramazione S.S: 121/ S.P. 229”, ed ancora che“; c)
l'attenuatore risultava privo nella sua parte anteriore di protezione in polietilene e di catarinfrangente, di talchè non era possibile “la visibilità della monorotaia prima e dello stesso (attenuatore) a seguire, cioè se non quando tali elementi venivano direttamente illuminati dai proiettori anteriori del veicolo in avvicinamento ovvero a distanza ravvicinata (minimo 30 mt) per i proiettori di un motociclo; d) la barriera (il guard -rail presente sul margine sinistro della rampa risultava installata “in maniera conforme alla disciplina di gente e alle norme attinenti all'omologazione installazione, verifica e manutenzione”; e)
l'illuminazione non era obbligatoria;
f) non era presente alcuna segnalazione idonea ad avvertire gli utenti della strada della presenza dello spettacolo rappresentato dalla monorotaia nella sede stradale.
Il consulente ha quindi operato una ricostruzione “per fasi” del sinistro nei seguenti termini: 1) il conducente del motociclo percorreva la SS121 in direzione di marcia verso Paternò a velocità moderata, poco oltre la striscia di separazione tra la corsia di marcia normale e la corsia di uscita per lo svincolo di Piano Tavola, senza avvedersi della presenza della monorotaia dell'attuatore stante le condizioni dello stesso (attenuatore non funzionante, senza frecce catarinfrangenti); 2) percepisce il pericolo solo quando inaspettatamente la monorotaia viene illuminata dal proiettore anteriore del mezzo, ad una distanza di circa 26 m dall'ostacolo sulla pavimentazione;
3) esegue allora istintivamente una manovra di emergenza, con una frenata repentina atta ad evitare l'ostacolo a terra;
4) a seguito nella repentina manovra di frenatura il conducente perde la verticalità del mezzo e rovina a terra unitamente alla trasportata sul lato destro e strisciano ambedue sulla pavimentazione per 8,7 m;
5) a seguito dello strisciamento il motociclo trasla e ruota fino ad urtare contro il guard-rail fermandosi nella posizione di quiete in cui viene rinvenuto, la passeggera finisce nella scarpata oltre i montanti del guardrail
10 mentre il conducente finisce sotto il nastro del guard-rail con le gambe incastrate sotto il motociclo.
Concludeva, quindi, il consulente nel senso che “la presenza della monorotaia che insisteva sulla sede stradale in corrispondenza della zona zebrata, data la sua lunghezza ed ingombro e stante la carenza di segnaletica e di illuminazione adeguata alla sua visibilità, ha potuto possibilmente costituire una turbativa/una condizione di pericolo nella percorrenza del motociclo… Stessa considerazione è valida per la parte anteriore dell'attenuatore che, non essendo presente, mancava della protezione frontale in polietilene o altro, colorato, completo di frecce rifrangenti ovvero di quella parte catarinfrangente che permette la visibilità del dispositivo in condizioni notturne”.
Ciò detto, ritiene la Corte che tali emergenze processuali, condivisibilmente poste dal Tribunale a fondamento della decisione, definiscono un quadro probatorio dal quale deve trarsi il convincimento, in applicazione del principio civilistico del “più probabile che non”, dell'esistenza del nesso causale tra le condizioni dell'attenuatore d'urto e della monorotaia da cui questo partiva (carenti di manutenzione, non visibili e non segnalati) e la caduta del motociclo (e il conseguente tragico evento letale subito da ), condividendosi sul Persona_2
punto le conclusioni cui è giunto il Tribunale.
Non è invece condivisibile la decisione del primo giudice – censurata con il quarto motivo dell'appello principale- che ha ascritto la responsabilità della custodia ex art. 2051 c.c. alla , mandando assolta 10
l CP_9
Invero, risulta inequivocabilmente dagli atti, che solo il punto di impatto con il guard-rail ricade nel territorio della , in quanto 10
diramazione verso la SP 229 (di proprietà dell'ente territoriale), mentre invece l'attenuatore d'urto e la monorotaia rientrano nell'ambito di competenza di CP_9
quale gestore e custode dell'arteria stradale - SS121 - teatro del sinistro, su
[...]
insiste il dispositivo in parola.
Né vale a ritenere il contrario la missiva del 01.12.2016 prodotta dall' CP_9
inviata dalla , richiamata dal Tribunale. 10
11 In essa, come messo in luce dall'appellante, viene solo riportata una sintetica dicitura “S.P.229 Dalla SS 121, per Piano tavola, alla SS121” che, come specificato prima nella stessa, si riferiva ai generici “capisaldi” di alcune SP, e da cui sembra semmai ricavarsi che la sola rampa di accesso alla SP 229, ove insisteva il Rail, potesse essere ricompresa nella SP 229, ma non anche la CP_12
carreggiata stradale della S121 in cui insisteva la monorotaia dell'attenuatore. Va aggiunto che non risulta peraltro prodotta la planimetria richiamata come allegato nella predetta nota.
Neppure la sentenza del GUP del 2019, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale (che l'ha solo genericamente richiamata), depone per l'individuazione della custodia in capo alla . 10
Ed invero, oltre al fatto che detta sentenza, come detto, è stata emessa prima del supplemento d'indagini poi espletato, da essa si ricava che il solo “punto d'impatto” ricade nella Strada Provinciale 229, non più di competenza dell' CP_9 ma che invece le altre “insidie” erano state rilevate nel tratto della SS 121 all'altezza dello svincolo di Piano Tavola- Belpasso, di competenza dell' CP_9
In definitiva, allora, alla luce delle superiori considerazioni, va affermata la responsabilità di nella causazione dell'incidente, con la conseguenza CP_9
che, in accoglimento del quarto mezzo di gravame principale, la sentenza appellata va riformata nel senso di accogliere la domanda risarcitoria nei confronti di CP_9
e rigettarla invece nei confronti della;
e con
[...] 10
l'ulteriore conseguenza di revocare la statuizione di accoglimento della domanda di garanzia rivolta dalla nei confronti dell'assicuratore 10
odierno appellante. Pt_1
Gli ulteriori motivi di appello dedotti da rimangono assorbili dalla Pt_1 presente pronuncia mentre occorre invece procedere all'esame dell'appello incidentale condizionato di CP_9
Appello incidentale condizionato di CP_9
12 Va a questo punto preso in esame il profilo di doglianza, oggetto del terzo motivo di appello incidentale, con cui ci si duole del mancato accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
Il profilo è fondato nei termini che seguono.
Invero, stando alla ricostruzione del consulente del PM, il punto di inizio della frenata si trova all'interno della corsia di uscita per Piano Tavola, poco oltre la striscia di delimitazione tra questa corsia e quella di marcia normale;
il conducente del motociclo ha dovuto eseguire una manovra di emergenza, con una brusca e repentina frenatura, per la presenza dell'ostacolo, inaspettatamente presentatosi, nel cuspide dell'area di intersezione proprio perché l'ostacolo si trovava nella traiettoria della manovra che il motociclo doveva intraprendere per spostarsi dalla corsia di uscita per piano Tavola alla corsia di marcia normale sulla SS 121 che stava percorrendo, potendosi presumere che il ragazzo stesse rientrando verso il luogo di residenza a Paternò, preceduto del resto di qualche minuto dall'auto della propria madre.
Anche a voler ritenere diversamente che il stesse per uscire in CP_4 direzione Piano Tavola, non avrebbe intersecato l'ostacolo posto nell'area zebrata del cuspide e, comunque, la sua traiettoria sarebbe irregolare in quanto eccessivamente spostata all'estrema sinistra della corsia di decelerazione.
Ritiene allora la Corte che la condotta di guida del , costituita nel CP_4
trovarsi in una traiettoria non compatibile con la direzione seguita, con necessità di un'anomala manovra di reimmissione nella corsia normale di marcia – intralciata dall'ostacolo presente sul punto di cuspide- integra un comportamento non conforme alle generali regole di diligenza e cautela, idoneo a incidere sul determinismo causale dell'evento, ai sensi dell'art. 1127, 1° comma, c.c., seppure in misura lieve quantificabile nel 20%.
Con riferimento al quantum del risarcimento – oggetto del quinto motivo dell'appello incidentale di l'appellante critica anzitutto la liquidazione del CP_9
danno da perdita del rapporto parentale effettuata dal Primo Giudice (che ha riconosciuto agli attori il massimo punteggio di 30 nel quinto parametro previsto
13 nelle Tabelle di Milano del 2022 sul danno iure proprio da perdita del rapporto parentale).
Deduce l' appellante che gli attori, nel giudizio di primo grado, non CP_9
hanno supportato la propria richiesta risarcitoria con elementi che dimostrassero la natura, la qualità e l'intensità del rapporto con il familiare defunto.
L'appellante chiede pertanto contenersi il risarcimento entro il limite minimo della Tabelle di Milano.
Il profilo è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Invero, il Tribunale ha adottato, ai fini della liquidazione, le tabelle del
Tribunale di Milano del 2022 che hanno meritoriamente elaborato un metodo di liquidazione “a punti” del danno cd. parentale.
Applicando dette tabelle, con riguardo al quinto parametro previsto (“la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”), una volta assodata nella specie l'esistenza di una seria relazione affettiva evincibile in via presuntiva dalla natura del legame familiare che univa gli attori (madre e fratelli) alla vittima, appare più congruo farsi applicazione del valore medio previsto detto parametro (punti 15), in luogo del massimo applicato dal Tribunale, in mancanza di una prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa.
Ed invero, solo in questo grado di appello, e a seguito delle contestazioni degli appellanti, gli appellati hanno (inammissibilmente) dedotto ulteriori particolari circostanze relative alla relazione affettiva col de cuius (quali condivisione di attività lavorativa e di vacanze).
Ne segue che, in applicazione delle tabelle milanesi del 2022 (le stesse applicate dal Tribunale), , madre della vittima ha diritto all'importo di € Controparte_3
292.755,00, per 87 punti (24+20+16+12+15), in luogo di quello liquidato in sentenza di € 336.500,00; importo che, per quanto sopra detto sul concorso colposo del danneggiato, deve essere ridotto del 20%, così pervenendosi alla somma finale di €234.204,00.
I fratelli della vittima, e , hanno diritto, a titolo di CP_5 Controparte_4
danno da perdita del rapporto parentale, a una somma liquidata, secondo gli stessi
14 criteri, - nell'intero- nella misura di € 127.124,40 (per 87 punti), che deve essere ridotta del 20%, così pervenendosi alla somma finale di €101.699,52 per ciascuno di essi.
L'appellante incidentale ha altresì censurato il riconoscimento e la liquidazione del danno cd. terminale, deducendo che non vi erano i presupposti per liquidare tale danno, giacchè emergeva dagli atti che il de cuius non era stato lucido e cosciente della propria imminente fine e, in subordine, chiedendone la riduzione per la limitata sopravvivenza.
La doglianza principale è infondata, mentre appare fondata la richiesta subordinata.
Correttamente il primo giudice ha riconosciuto la risarcibilità di tale reclamata posta risarcitoria, atteso che, dal verbale del P.S. dell' e dalla Controparte_13
relazione dei sanitari di detto ospedale in atti, risulta che il paziente giungeva al
Pronto Soccorso, col servizio del 118, “vigile”, seppure in stato di shock.
Tuttavia, tenuto conto della limitata sopravvivenza, per un giorno e mezzo circa, la liquidazione non può attestarsi nel valore massimo previsto per i primi tre giorni (€30.000,00), sì come applicato dal primo giudice, apparendo piuttosto congrua una liquidazione intermedia di €15.000,00 per ciascun congiunto, da ridursi per effetto del concorso di colpa a € 12.000,00 (15.000 – 20%).
Infine, per effetto del riconosciuto concorso del fatto colposo del danneggiato, anche l'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, pari al rimborso delle spese funerarie, va ridotto a € 2240,00 (€2800,00 – 20%).
In definitiva, allora, è tenuta al risarcimento dei danni non CP_9
patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, da determinarsi in € 246.204,00 in favore di , in € 113.699,52 il favore di , e in Controparte_3 Controparte_4
euro 113.699,52 in favore di , oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_5
soddisfo (come liquidati dal Tribunale con statuizione non censurata).
Inoltre, va condannata al pagamento in favore dei predetti appellati CP_9
della somma di € 2240,00 a titolo di danno patrimoniale.
Spese processuali
15 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale.
Nella specie, va condannata a rifondere le spese processuali di CP_9
entrambi i gradi in favore degli originari attori, odierni appellati, , Controparte_3
e , per il principio di causalità e di Controparte_5 Controparte_4
soccombenza, con distrazione in favore del procuratore che ha reso, in entrambi i gradi di giudizio, la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Invece, nei rapporti tra gli originari attori, da un lato, e la
[...]
e la compagnia dei dall'altro, ricorrono gravi 10 Pt_1
ragioni per compensare parzialmente le spese, in ragione di metà – in considerazione dell'obiettiva incertezza sull'individuazione dell'ente responsabile a titolo di custodia, superata grazie a emergenze intervenute in corso di causa- e porne la restante metà a carico dei . Controparte_14
Le spese processuali di entrambi i gradi si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.00,01 a euro 260.000,00, avuto riguardo alla condanna di maggiore importo) e dell'attività difensiva effettivamente svolta;
vanno applicati, per il primo grado, i parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, mentre, per questo grado di appello, si applicano i parametri medi nei confronti dell'appellante (ad esclusione della sola fase di trattazione in appello per Pt_1
cui si applicano i minimi in mancanza di attività a contenuto istruttorio), mentre per la possono applicarsi i valori minimi attesa la modesta 10
attività difensiva svolta, di mera adesione all'appello della società assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte,
16 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 1277/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3501/2023 del Tribunale di Catania, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello principale di Parte_1
e in riforma della sentenza appellata,
[...]
rigetta la domanda risarcitoria di , e Controparte_3 Controparte_4
nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_5 10 annulla il capo di condanna in manleva degli assicuratori del Pt_1
dichiara responsabile del sinistro per cui è causa CP_9
in accoglimento parziale dell'appello incidentale condizionato di e CP_9
in riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento della CP_9 somma di € 246.204,00 in favore di , della somma di € Controparte_3
113.699,52 in favore di e della somma di € 113.699,52 in Controparte_4
favore di , a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali Controparte_5
dalla domanda al soddisfo;
condanna altresì al pagamento in favore dei predetti CP_9 CP_3
, e della somma di € 2240,00 a titolo di
[...] Controparte_5 Controparte_4
danno patrimoniale;
condanna altresì al pagamento in favore di , CP_9 Controparte_3 [...]
e delle spese processuali del primo grado e del CP_5 Controparte_4
presente grado di giudizio, che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in € 585,00 per esborsi e in complessivi euro
14.103,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il presente grado di giudizio in complessivi euro 12.154,00 (di cui euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00
17 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione di dette spese in favore del procuratore anticipatario, avv.
Cinzia Caruso;
compensa nei rapporti tra gli originari attori, e la 10
e la compagnia dei le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in Pt_1
ragione di metà, e condanna , e Controparte_3 Controparte_5 CP_4
, in solido, al pagamento in favore della e di
[...] 10 [...]
della restante metà delle spese che liquida, nell'intero: Parte_1
in favore di , 1) per il primo grado, in complessivi Parte_1
euro 14.103,00 (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
2) per il presente grado di giudizio in € 2.556,00 per esborsi e in complessivi euro 12.154,00 per compensi (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
in favore di 1) per il primo grado, in 10
complessivi euro 14.103,00 (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro
1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro
4.253,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
2) per il presente grado di giudizio in complessivi euro 7160,00 per compensi (di cui euro 1489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2552,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
18 Così deciso in Catania il 27 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
DOTT. MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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