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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8452 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 26/03/2025 e vertente
TRA
Ing. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PONZI PROVENZANO FRANCESCO
RICORRENTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione del CTU
Conclusioni: come da verbale del 26 marzo 2025
1
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, l'ing. ha presentato Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto di liquidazione del 21.11.2024, con cui il giudice del Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile gli ha liquidato il compenso nel giudizio n. 4483/21 RG, nel quale aveva svolto la funzione di CTU.
Il ricorrente ha dedotto in particolare che il giudice ha applicato una liquidazione che non è conforme neppure ai minimi tabellari dell'art. 13 D.M. 30.5.2002, peraltro non tenendo conto dell'estrema complessità dell'incarico, in ragione del numero di sopralluoghi e degli immobili stimati.
L'ing. ha chiesto dunque una riforma del provvedimento, con liquidazione Pt_1 corrispondente al lavoro svolto.
I resistenti sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata poi discussa in udienza.
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene ad un decreto di liquidazione emesso a favore di un CTU per perizia avente ad oggetto la stima di beni immobili nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione.
Nella liquidazione, il giudice ha applicato il criterio di cui all'art. 13 D.M. 30.5.2002, con calcolo –non motivato – che ha portato alla somma di € 3.560,32.
Parte ricorrente ha censurato la liquidazione, ritenendo che non sia stato correttamente applicato l'art. 13 del citato decreto e lamentando la mancata valorizzazione dell'attività espletata.
In via preliminare deve evidenziarsi che il quesito posto è il seguente: “descrivere e stimare i beni donati da con riguardo al valore alla· data di Persona_1 apertura della successione, detratto l'incremento di valore dovuto alle eventuali migliorie apportate dai donatari dal tempo della donazione a quello di apertura della successione in caso di donazione di beni immobili, specificando, quanto alle donazioni di somme di denaro, che non si debba procedere a rivalutazione monetaria
(art. 751 c.c.), e che debbano escludersi i gioielli donati al coniuge, da considerarsi di modico valore (in assenza di prova contraria, che spettava ai convenuti fornire) a
2 norma dell'art. 738, autorizzando il c.t.u. ad accedere presso i pubblici uffici ed ad acquisire ogni utile documentazione all'espletamento dell'incarico; nonché i beni facenti parte del relictum, immobili e mobili, secondo l'elenco predisposto dalle parti nei loro scritti difensivi, anche avvalendosi, se del caso, delle indagini peritali effettuate nel contraddittorio tra le parti nel corso della procedura inscritta al n.
797/2019 v.g.”; 2) “calcolare, sull'asse così formato, la quota di cui il de cuius poteva disporre e le quote di· riserva spettanti a coniuge ed ai figli (art. 542 c.c.)”; 3)
“quantificare il valore del diritto di uso della casa coniugale e dei mobili che la corredano in capo a , tenuto conto che tale legato ex lege grava CP_4 Parte_2 sulla disponibile e, ove essa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (art. 540 c.c.)”; 4) “accertare la comoda divisibilità degli immobili, predisporre un progetto di divisione dei beni e formare le quote spettanti a ciascuna parte - tenuto conto, ove possibile, delle preferenze dei comunisti e dell'istituto della collazione, a norma del quale i coeredi conferiscono tutto ciò che è stato loro donato (art. 724 c.c.) – prevedendo, se del caso, i relativi conguagli in denaro”.
In via preliminare, deve evidenziarsi che nella materia in esame deve farsi applicazione dell'art. 3 del DM 30.05.2002 e non dell'art. 13, come erroneamente indicato tanto dal giudice a quo quanto dal CTU.
Ex multis, si menziona Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 13038/16, secondo cui “Per liquidare l'onorario del consulente tecnico d'ufficio incaricato di redigere un progetto di divisione ereditaria il giudice deve utilizzare il parametro ex art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, riguardante la valutazione di patrimoni, attività più complessa della stima di singoli beni, cui si riferisce il successivo art. 13”.
Occorre ancora evidenziare che, giusta l'applicazione dell'art. 3 cit., la stima va valutata con riferimento al complesso dei beni facenti parte della massa, non potendosi valutare la stima di ciascun cespite in maniera separata;
l'estimo riguarda inoltre tutti i beni (immobili, mobili, denaro) che sono stati considerati come parte della comunione ereditaria.
La richiesta di compenso parcellizzata, proposta in modo distinto per ciascuno degli immobili e poi distintamente per la massa dei mobili, è dunque errata.
3 Il giudice a quo ha infatti liquidato le vacazioni per l'ulteriore attività (redazione di progetti di scioglimento della comunione, accertamento della disponibile) e non per la stima dei beni mobili, come erroneamente indicato in ricorso.
Il criterio proposto dal ricorrente è dunque errato anche sotto tale profilo.
Va tuttavia rilevato che il CTU ha compiuto 19 sopralluoghi, come dettagliatamente indicato nella perizia, e ha eseguito la stima di 23 beni (mobili e immobili), per un totale di € 6.350.824,03.
L'attività espletata è risultata particolarmente complessa anche sotto il profilo dei documenti da reperire e degli accessi presso pubblici uffici, come indicato nella perizia e nel ricorso.
Nel caso di specie, dunque, facendo corretta applicazione dell'art. 3 sulla massa stimata, va applicato il compenso in misura massima, in ragione della straordinaria complessità dell'incarico, giungendo al seguente importo
ONORARI TABELLARI - Art.
3 - DM 182/2002
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo 2 e ridotto della metà.
Valore stimato: € 6.350.824,03
SCAGLIONI ONORARIO
Fino a Base calcolo Minimo Medio Massimo
€ 5.164,57 € 5.164,57 € 242,20 € 363,71 € 485,22
€ 10.329,14 € 5.164,57 € 194,08 € 291,13 € 388,17
€ 25.822,84 € 15.493,70 € 435,47 € 654,43 € 873,38
€ 51.645,69 € 25.822,85 € 607,53 € 909,26 € 1.210,99
€
€ 51.645,69 € 970,42 € 1.455,64 € 1.940,85 103.291,38
€
€ 154.937,07 € 1.443,39 € 2.177,33 € 2.911,27 258.228,45
4 €
€ 258.228,45 € 1.223,23 € 1.834,85 € 2.446,46 516.456,90
Totali: € 6.350.824,03 € 5.116,32 € 7.686,35 € 10.256,34
Tariffa selezionata: Massima
Onorario calcolato: € 10.256,34
Onorario ridotto di 1/2 (art.3): € 5.128,17
Per l'ulteriore attività (acquisizione di documenti, redazione dei progetti di scioglimento della comunione) spetta un numero di vacazioni che si ritiene equo riconoscere in 100, da liquidarsi nell'importo di 14,68, secondo il nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale (sent. N. 16/25).
Il ricorso è dunque parzialmente accolto.
Le spese di lite sono interamente compensate, in ragione dell'assenza di contestazioni da parte dei contumaci e dell'applicazione di criteri diversi da quelli indicati dal CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 8452/2024 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A) Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dei resistenti;
B) In parziale modifica del decreto di liquidazione del 21.11.2024, emesso nel procedimento civile n. 4483/2021 RG dal Tribunale civile di Lecce, liquida all'ing. il compenso di euro 5.128,17 ai sensi dell'art. 3 DM Parte_1
30.05.2002 sull'importo stimato e di € 1.468,00 per n. 100 vacazioni, oltre
IVA e Cassa come per legge, confermandone l'esborso a carico delle parti del giudizio indicato in solido, a titolo di anticipazione, e le spese vive come liquidate nel decreto opposto;
C) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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