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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/09/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
r.g.1996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASTRACCI Parte_1 C.F._1 IA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CAMMAROTA MASSIMO
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti con nota congiunta depositata in data 31.03.2025, hanno inteso accettare la proposta conciliativa del giudice contenuta nell'ordinanza ex art. 473 bis c.p.c. e, segnatamente: “in ottica conciliativa, valorizzata, in ogni caso, la capacità reddituale della resistente, anche in termini di inserimento nel mondo del lavoro, nonché la cessione, da parte del ricorrente, della quota di spettanza dell'assegno unico, il tribunale propone di conciliare la controversia prevedendo un assegno di mantenimento mensile per entrambi i figli pari ad Euro 600,00 mensili e riparto delle spese straordinarie per il 60% a carico del ricorrente e per il 40% a carico della resistente. Assegno unico integralmente a favore della resistente”. Nel resto sono state sostanzialmente confermate le condizioni della separazione. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art 3 co. 1, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa dev'essere pertanto decisa in conformità alla proposta conciliativa cui le parti hanno aderito. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 10.01.2010 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 00021, Parte 1, Serie 04, anno 2010).
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in Grottaferrata, Via di Carta Brutta n. 14 b, che si assegna alla stessa;
- Regolamenta il diritto di visita padre – figli, come da accordo sottoscritto in data 21.03.2025 e allegato alle congiunte note d'udienza.
- Pone a carico del padre il pagamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese.
- Le spese straordinarie saranno poste a carico del padre in misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%.
- L'assegno unico, stante l'accordo delle parti, sarà integralmente percepito dalla madre.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASTRACCI Parte_1 C.F._1 IA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 CAMMAROTA MASSIMO
CONVENUTA
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 9.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti con nota congiunta depositata in data 31.03.2025, hanno inteso accettare la proposta conciliativa del giudice contenuta nell'ordinanza ex art. 473 bis c.p.c. e, segnatamente: “in ottica conciliativa, valorizzata, in ogni caso, la capacità reddituale della resistente, anche in termini di inserimento nel mondo del lavoro, nonché la cessione, da parte del ricorrente, della quota di spettanza dell'assegno unico, il tribunale propone di conciliare la controversia prevedendo un assegno di mantenimento mensile per entrambi i figli pari ad Euro 600,00 mensili e riparto delle spese straordinarie per il 60% a carico del ricorrente e per il 40% a carico della resistente. Assegno unico integralmente a favore della resistente”. Nel resto sono state sostanzialmente confermate le condizioni della separazione. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art 3 co. 1, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa dev'essere pertanto decisa in conformità alla proposta conciliativa cui le parti hanno aderito. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 10.01.2010 e, per l'effetto, ordina l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 00021, Parte 1, Serie 04, anno 2010).
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in Grottaferrata, Via di Carta Brutta n. 14 b, che si assegna alla stessa;
- Regolamenta il diritto di visita padre – figli, come da accordo sottoscritto in data 21.03.2025 e allegato alle congiunte note d'udienza.
- Pone a carico del padre il pagamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese.
- Le spese straordinarie saranno poste a carico del padre in misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%.
- L'assegno unico, stante l'accordo delle parti, sarà integralmente percepito dalla madre.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente
Riccardo Massera