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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 564/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 564/2025, promossa con ricorso depositato il 11/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] ,
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Massimiliano Gaini;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...];
con l'Avv. Massimiliano Gaini;
pagina 1 di 5
2008 (anno 2008 atto n. 3 parte II serie A); con i seguenti figli minorenni: Persona_1
nata a [...] in data [...] e nata a Varese in [...] 14
[...] Persona_2
ottobre 2013.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. Tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione delle figlie, nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei medesimi.
3) e saranno collocate in via preferenziale presso la madre, Per_1 Per_2
con diritto dovere del padre a tenerle con sé a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica e, ogni settimana, almeno un giorno che verrà di volta in volta concordato tra i genitori dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, nonché nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 15.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre gli anni dispari e dalle ore 14.00 del 30 dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio gli anni pari;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 15.00 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua gli anni dispari e, dalle ore 21.00 della domenica di Pasqua sino alle ore 21.00 del mercoledì successivo gli anni pari;
nel periodo estivo per un periodo continuativo di quindici giorni da concordarsi tra le parti e, in mancanza, nel mese di agosto.
4) La casa coniugale sita in Varese, Fraz. Capolago, alla Via del Gaggio n. 103 viene assegnata con tutto quanto l'arreda alla Signora affinché vi abiti con la prole. Pt_1
5) Il Signor provvederà a corrispondere, a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento della prole, la somma di Euro 800,00 mensili, da versarsi entro il giorno 9 di ogni mese, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla seconda rivalutazione del 2025. Inoltre, Il Signor Pt_2
pagina 2 di 5 autorizza e i coniugi concordano che l'assegno unico e familiare venga esclusivamente corrisposto in favore della Signora Pt_1
6) Il Signor terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno Pt_2
relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, e, quindi, a titolo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
7) I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica e/o patrimoniale è stata già risolta dai medesimi al di fuori di questo atto e si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto prevenuto in data 19/02/2025).
Occorre precisare che nelle note di trattazione scritta, debitamente sottoscritte dalle parti, le stesse, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo per separazione consensuale depositato in data 11/02/2025, mutavano le condizioni pattuite, prevedendo espressamente che:
- con riferimento ai diritti di visita del padre indicati in ricorso, anche alla luce dell'età delle minori, si terrà in debita considerazione le volontà delle medesime;
- il contributo al mantenimento della prole a carico del Signor sia pari ad Euro Pt_2
1.200,00 mensili da versarsi entro il giorno 9 di ogni mese, ovvero pari ad Euro 1.000,00 qualora il medesimo dovesse farsi carico di un canone di locazione ad uso abitativo.
Restano ferme ed invariate le ulteriori condizioni pattuite nel citato ricorso, che in questa sede vengono integralmente riportate e trascritte.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, pur pagina 4 di 5 ultradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
nata a [...] il [...], e
[...] Parte_2
nato a Busto SI (VA) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in data 19 luglio 2008, in Binago (CO), con atto nei registri dello Stato Civile del Comune di Binago (anno 2008, atto n. 3, parte II, serie A), alle condizioni stabilite e precisate dalle parti, come complessivamente indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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