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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3353/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. CA Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3353 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Di Domenico, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio D'Acuti, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 10 giugno 2024, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 30.06.2025 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Savona il CP_1
27.07.1988, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli e CA, CP_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, che con decreto del 6.10.2016 l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate tra le parti e che dal momento della separazione i coniugi non si erano più riconciliati.
In particolare, il ricorrente chiedeva che il divorzio fosse pronunciato alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 25.10.2021 compariva il solo ricorrente e, all'esito, il Presidente f.f. disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.02.2022 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva disporsi la CP_1 corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di importo non inferiore a € 250,00 mensili.
Con sentenza non definitiva n. 456/2022, depositata in data 5.03.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 30.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“
1. I coniugi vivranno separati perr mutuo consenso e nel rispetto reciproco;
2. La casa coniugale sita in Pomezia, Piazzale delle Regioni n. 21,scala E, di proprietà di
è stata rilasciata sin dai tempi della separazione legale tra coniugi dalla sig.ra Pt_2 CP_1
, asportandone i suoi effetti personali;
[...]
3. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. I coniugi si danno atto di aver rispettato gli accordi pregressi di cui alla separazione consensuale e si danno atto di non aver nulla a pretenderel'uno dall'altro;
5. Le spese di lite restano compensate tra le parti”.
I procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3353/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. CA Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. CA Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3353 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Di Domenico, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio D'Acuti, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.06.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 10 giugno 2024, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 30.06.2025 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Savona il CP_1
27.07.1988, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli e CA, CP_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, che con decreto del 6.10.2016 l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate tra le parti e che dal momento della separazione i coniugi non si erano più riconciliati.
In particolare, il ricorrente chiedeva che il divorzio fosse pronunciato alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 25.10.2021 compariva il solo ricorrente e, all'esito, il Presidente f.f. disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n. 898/1970.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.02.2022 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva disporsi la CP_1 corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di importo non inferiore a € 250,00 mensili.
Con sentenza non definitiva n. 456/2022, depositata in data 5.03.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 30.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“
1. I coniugi vivranno separati perr mutuo consenso e nel rispetto reciproco;
2. La casa coniugale sita in Pomezia, Piazzale delle Regioni n. 21,scala E, di proprietà di
è stata rilasciata sin dai tempi della separazione legale tra coniugi dalla sig.ra Pt_2 CP_1
, asportandone i suoi effetti personali;
[...]
3. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. I coniugi si danno atto di aver rispettato gli accordi pregressi di cui alla separazione consensuale e si danno atto di non aver nulla a pretenderel'uno dall'altro;
5. Le spese di lite restano compensate tra le parti”.
I procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Tenuto conto della natura della causa e dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 3353/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. CA Massera