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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1610/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto “separazione giudiziale”, iscritta al n. 1610 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Salvatore Molè, n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. GI Artini, giusta procura in atti,
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...]6 ed ivi residente CP_1 C.F._2
nella via Salvatore Molè n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cilia, giusta procura in atti, resistente con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza cartolare del giorno 8/11/2024;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/6/2024 e successivamente notificato, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale tra la stessa e il coniuge con il quale CP_1
pagina 1 di 4 ha contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 30/07/1998, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (Vittoria, 15/11/1999), GI (Vittoria, 21/06/2004) e (Vittoria, Per_1 Per_2
20/04/2010).
In particolare, la ricorrente ha dedotto l'insorgenza della crisi coniugale e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e ha domandato, unitamente alla pronuncia di separazione, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre nella casa familiare (di proprietà di
[...]
e sita in Vittoria, nella via Salvatore Molè n. 40) e l'assegnazione alla stessa, ponendo a CP_1 carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di €. 900,00 per i tre figli, stante CP_1
la minore età di e la mancanza di indipendenza economica dei figli maggiorenni e Per_2 Per_1
GI, oltre il 60% delle spese straordinarie, regolamentando, infine, il diritto di visita del padre nei confronti del figlio, tenendo conto dei bisogni del minore.
Costituendosi in giudizio in data 26/9/2024, non si è opposto alla pronuncia di CP_1 separazione, all'affidamento condiviso del figlio minore, al suo collocamento presso la madre ed all'assegnazione della casa familiare a ma ha contestato l'avversa ricostruzione dei Parte_1
fatti determinanti la crisi coniugale, nonché l'impossibilità di corrispondere l'importo chiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei figli, stante il consistente onere di spese a suo carico (per il mutuo
Unicredit €. 442,56, un prestito Compass per €. 295,82, un prestito fiduciario contratto per le esigenze della famiglia di €. 200,00 e un debito con il cognato di €. 125,00) a fronte del reddito di Parte_2
€. 1.500,00 al mese ed ha dichiarato la propria disponibilità a versare una somma complessiva non superiore ad €. 300,00 mensili al fine di contribuire al mantenimento dei figli.
Con atto depositato in data 10/10/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto la trasformazione della separazione in consensuale alle condizioni di seguito riportate:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati e liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno con obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, a cui deve essere assegnata la casa coniugale sita in Vittoria nella via Salvatore Molè n. 40;
CP_ 3) Il sig. potrà avere con sé il figlio minore ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore
20 e il sabato – a settimane alterne – dalle ore 15.30 alle ore 20:30 della domenica, sempre tenuto conto dei bisogni del minore. trascorrerà con l'uno genitore il 24 dicembre e con l'altro il Per_2 giorno di Natale (sempre ad anni alterni) e così la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile con l'uno e il 1 maggio con l'altro, il 2 giugno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore e 15
pagina 2 di 4 gg consecutivi con il padre per le vacanze estive da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
CP_ 5) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento per i tre figli, la somma di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e, segnatamente, quanto ad euro
100,00 da pagarsi direttamente al figlio maggiorenne il quale attualmente ha intrapreso gli Per_1
studi universitari e ad euro 200,00 direttamente alla sig.ra ed in favore dei due figli GI e Pt_1
con corresponsione del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli;
Per_2
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di un assegno di mantenimento, poiché economicamente indipendenti;
7) Le rate di mutuo acceso presso la Unicredit Banca spa, la cui rata mensile ammonta ad euro
CP_ 442,56, verranno interamente pagate dal sig. e sino ad estinzione della somma totale di euro
65.000,00 – oltre interessi - sino alla data del 30.11.2034 , come da piano di ammortamento che si produce;
CP_ 8). Il sig. , ad estinzione totale del debito contratto con la Unicredit spa e, quindi, entro e non oltre la date del 31.12.2034 trasferirà l'immobile, ubicato in Vittoria nella via S. Molè n. 40 e adibito a casa familiare, in favore dei tre figli;
CP_ 9) Il sig. si impegna, altresì, a pagare interamente la rata di finanziamento acceso presso la
Compass Gruppo Mediobanca dell'importo mensile di euro 295,82;
10) La sig.ra , invece, sarà obbligata a pagare in favore di , la rata mensile pari ad Pt_1 CP_2
euro 300,00;
CP_
11) Il sig. si impegna a trasferire in favore della sig.ra l'autovettura Fiat 500 L tg FG Pt_1
537 HF intestata al primo ma in uso alla seconda ed entrambe le parti sosterranno le relative spese nella misura del 50%;
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. “
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Il Tribunale può recepire il superiore accordo in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle statuizioni economiche le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, mentre si limita a prendere atto degli ulteriori accordi intercorsi e della rinuncia al reciproco mantenimento;
Nulla si dispone sulle spese di lite, attesa la natura consensuale della separazione;
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 30/07/1998 a Vittoria, trascritto nel Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 144, parte II, Serie A, anno 1998;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici, come regolati in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
- dà atto della rinuncia delle parti al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
21.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto “separazione giudiziale”, iscritta al n. 1610 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Salvatore Molè, n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. GI Artini, giusta procura in atti,
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...]6 ed ivi residente CP_1 C.F._2
nella via Salvatore Molè n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cilia, giusta procura in atti, resistente con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza cartolare del giorno 8/11/2024;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/6/2024 e successivamente notificato, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale tra la stessa e il coniuge con il quale CP_1
pagina 1 di 4 ha contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 30/07/1998, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (Vittoria, 15/11/1999), GI (Vittoria, 21/06/2004) e (Vittoria, Per_1 Per_2
20/04/2010).
In particolare, la ricorrente ha dedotto l'insorgenza della crisi coniugale e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza e ha domandato, unitamente alla pronuncia di separazione, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre nella casa familiare (di proprietà di
[...]
e sita in Vittoria, nella via Salvatore Molè n. 40) e l'assegnazione alla stessa, ponendo a CP_1 carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di €. 900,00 per i tre figli, stante CP_1
la minore età di e la mancanza di indipendenza economica dei figli maggiorenni e Per_2 Per_1
GI, oltre il 60% delle spese straordinarie, regolamentando, infine, il diritto di visita del padre nei confronti del figlio, tenendo conto dei bisogni del minore.
Costituendosi in giudizio in data 26/9/2024, non si è opposto alla pronuncia di CP_1 separazione, all'affidamento condiviso del figlio minore, al suo collocamento presso la madre ed all'assegnazione della casa familiare a ma ha contestato l'avversa ricostruzione dei Parte_1
fatti determinanti la crisi coniugale, nonché l'impossibilità di corrispondere l'importo chiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei figli, stante il consistente onere di spese a suo carico (per il mutuo
Unicredit €. 442,56, un prestito Compass per €. 295,82, un prestito fiduciario contratto per le esigenze della famiglia di €. 200,00 e un debito con il cognato di €. 125,00) a fronte del reddito di Parte_2
€. 1.500,00 al mese ed ha dichiarato la propria disponibilità a versare una somma complessiva non superiore ad €. 300,00 mensili al fine di contribuire al mantenimento dei figli.
Con atto depositato in data 10/10/2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto la trasformazione della separazione in consensuale alle condizioni di seguito riportate:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati e liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno con obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, a cui deve essere assegnata la casa coniugale sita in Vittoria nella via Salvatore Molè n. 40;
CP_ 3) Il sig. potrà avere con sé il figlio minore ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore
20 e il sabato – a settimane alterne – dalle ore 15.30 alle ore 20:30 della domenica, sempre tenuto conto dei bisogni del minore. trascorrerà con l'uno genitore il 24 dicembre e con l'altro il Per_2 giorno di Natale (sempre ad anni alterni) e così la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile con l'uno e il 1 maggio con l'altro, il 2 giugno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore e 15
pagina 2 di 4 gg consecutivi con il padre per le vacanze estive da concordare con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
CP_ 5) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento per i tre figli, la somma di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e, segnatamente, quanto ad euro
100,00 da pagarsi direttamente al figlio maggiorenne il quale attualmente ha intrapreso gli Per_1
studi universitari e ad euro 200,00 direttamente alla sig.ra ed in favore dei due figli GI e Pt_1
con corresponsione del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli;
Per_2
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di un assegno di mantenimento, poiché economicamente indipendenti;
7) Le rate di mutuo acceso presso la Unicredit Banca spa, la cui rata mensile ammonta ad euro
CP_ 442,56, verranno interamente pagate dal sig. e sino ad estinzione della somma totale di euro
65.000,00 – oltre interessi - sino alla data del 30.11.2034 , come da piano di ammortamento che si produce;
CP_ 8). Il sig. , ad estinzione totale del debito contratto con la Unicredit spa e, quindi, entro e non oltre la date del 31.12.2034 trasferirà l'immobile, ubicato in Vittoria nella via S. Molè n. 40 e adibito a casa familiare, in favore dei tre figli;
CP_ 9) Il sig. si impegna, altresì, a pagare interamente la rata di finanziamento acceso presso la
Compass Gruppo Mediobanca dell'importo mensile di euro 295,82;
10) La sig.ra , invece, sarà obbligata a pagare in favore di , la rata mensile pari ad Pt_1 CP_2
euro 300,00;
CP_
11) Il sig. si impegna a trasferire in favore della sig.ra l'autovettura Fiat 500 L tg FG Pt_1
537 HF intestata al primo ma in uso alla seconda ed entrambe le parti sosterranno le relative spese nella misura del 50%;
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. “
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Il Tribunale può recepire il superiore accordo in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle statuizioni economiche le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, mentre si limita a prendere atto degli ulteriori accordi intercorsi e della rinuncia al reciproco mantenimento;
Nulla si dispone sulle spese di lite, attesa la natura consensuale della separazione;
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 30/07/1998 a Vittoria, trascritto nel Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 144, parte II, Serie A, anno 1998;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici, come regolati in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
- dà atto della rinuncia delle parti al reciproco mantenimento e degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
21.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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