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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/09/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Trento Sezione Prima Civile R.G. 44/2025 riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente rel. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.02.2025 al n. 44/25 R.G. promossa con ricorso d.d. 26.02.2025
DA
, (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Soini (C.F.: - FAX: 0464-423916) C.F._2 del Foro di Rovereto (TN) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovereto (TN), C.so Rosmini 63, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Daniela Russo (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._4
e dall'Avv. Debora Adami (C.F: Email_1 C.F._5
– indirizzo PEC: entrambe del Foro di Rovereto, ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rovereto (TN), Via Paoli, 17, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: Divorzio-Scioglimento matrimonio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: Nel merito: Voglia il Tribunale di Rovereto, preso atto della dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Rovereto (TN) il 16/12/1995 tra e Parte_1 [...]
come dichiarata da sentenza non definitiva Nr. 182 dd. 14/06/23, disporre le CP_1 seguenti: CONDIZIONI: 1) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile CP_1 Parte_1 di € 725,00= (importo pari a quello previsto in sede di separazione rivalutato all'01/11/22) entro il giorno 10 di ogni mese - o nella diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia - a titolo di assegno divorzile con rivalutazione Istat annuale, il tutto con decorrenza dalla data della domanda e quindi dal deposito della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi dal 04/01/2023;
- con rigetto delle domande avversarie;
- Con vittoria delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: si omette
DI PARTE APPELLATA: Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto da e confermarsi in ogni sua parte Parte_1 la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 263/2024 pubblicata il 30.08.2024 nel procedimento sub RG. 944/2022; con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria: si omette
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 263/2024, pubblicata il 30.08.2024 sub. R.G. 944/2022, il Tribunale di Rovereto ha rigettato la domanda di assegno divorzile formulata da parte attrice condannando la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di parte convenuta CP_1
Con ricorso del 26.02.2025, ha presentato appello avverso la Parte_1 sentenza citata, limitatamente al capo relativo al mancato riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile. Quale motivo di appello la ha indicato l'erronea Parte_1 valutazione, da parte del primo Giudice, dell'omessa prova dei sacrifici e delle rinunce professionali compiute in accordo con il marito (e l'eventuale valenza decisiva delle stesse ai fini della carriera professionale avversaria), con conseguente errata valutazione di assenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno in questione, con particolare riferimento alla funzione perequativo-compensativa dello stesso. Ha riferito dell'omessa valutazione di ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione, soffermandosi su ciascuno di essi, e ha continuato contestando l'attribuitale stabile pag. 2/13 nuova convivenza con altro uomo che avrebbe dato luogo, da parte del Tribunale, all'errato mancato riconoscimento anche della funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Infine, ha riferito del suo avvenuto trasferimento, a partire dall'agosto del 2024, presso l'abitazione del fratello. Con decreto del 12.03.2025 la Corte d'appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e indicato la data del 03.07.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2025 si è costituito in giudizio
[...] per chiedere il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza CP_1 impugnata. Con memoria rispettivamente del 13.06.2025 e del 19.06.2025 nonché con note del 02.07.2025, le parti hanno replicato alle contestazioni avversarie e hanno insistito sulle proprie argomentazioni, istanze e conclusioni. Con ordinanza del 22.07.2025, il Presidente Istruttore, preso atto del tempestivo deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha riservato la decisione al collegio.
*** Con ricorso del 17/10/22, il sig. chiedeva lo scioglimento del matrimonio CP_1 contratto con in data 16/12/1995, chiedendo che nulla fosse Parte_1 dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile;
si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo un Parte_1 assegno divorzile dell'importo di € 725,00= mensili (pari all'assegno di separazione rivalutato) o della diversa somma ritenuta di Giustizia dal Tribunale.
Con sentenza non definitiva nr. 182/2023, pubblicata il 14/06/23, il Tribunale di Rovereto scioglieva il matrimonio contratto tra le parti e la causa proseguiva quindi in ordine alla domanda della sig.ra volta alla determinazione di un assegno Parte_1 divorzile a carico del marito, sig. CP_1
In data 30/08/2024 il Tribunale di Rovereto, respinte le richieste istruttorie delle parti, decideva in via definitiva con sentenza n. 263/2024, così disponendo:
“Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dall'attrice.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore e che si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre 15% di rimborso spese forfetario, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge”. impugna la predetta sentenza formulando i seguenti motivi: Parte_1
pag. 3/13 1.1 Sussistenza dei presupposti per la determinazione di un assegno divorzile: la dedotta insussistenza di un assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa (pag. 7 della sentenza dalla riga 1 in poi)
Il Tribunale di Rovereto respingeva la domanda della sig.ra di un assegno Parte_1 divorzile a carico del sig. Secondo l'appellante, i motivi offerti dal CP_1
Giudice di prime cure, esposti unicamente nelle pagine da 5 a 7 della sentenza, risultano apodittici e non conformi a Giustizia.
Sostiene l'appellante che il sig. avesse espressamente vietato alla sig.ra CP_1 di lavorare e che tali volontà fossero state esplicitate nel “Foglio per Parte_1
Wiola”, (doc. 3 del fascicolo di parte , che non sarebbe stato preso in Parte_1 considerazione dal Giudice di prime cure nelle proprie motivazioni. La sentenza intervenuta nel giudizio di separazione, non appellata dal sig. accertava CP_1 definitivamente – dice l'appellante - che (pag. 4 rigo 14, doc. 4 ricorrente I grado) “Il comportamento padronale tenuto dal sig. nei confronti della convenuta trova CP_1 plastica dimostrazione e prova nel documento 4) prodotto dalla difesa dell'attrice. Si tratta di un foglio nel quale il convenuto stabiliva le regole alle quali la moglie avrebbe dovuto attenersi per la prosecuzione della convivenza”. Ma l'anzidetto “comportamento padronale”, accertato in sede di separazione, non sarebbe stato oggetto di valutazione e considerazione dal Tribunale. In tale situazione di fatto, risulterebbe ultroneo e superato fornire la prova di eventuali perdite professionali causate dalla scelta della moglie di dedicarsi esclusivamente alla famiglia.
Il Giudice di primo grado, poi, non esporrebbe fondate motivazioni in ordine alla mancata determinazione di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, limitandosi ad affermare (pag. 7 della sentenza) che “(..) l'apporto al menage familiare della convenuta sia stato compensato dal tenore di vita a lei assicurato dal marito con il proprio reddito (..) e dalle attribuzioni economico patrimoniali ricevute dal coniuge in costanza di matrimonio (..)”. Ma il tenore di vita al quale fa riferimento il Tribunale di Rovereto ometterebbe totalmente il già richiamato “Foglio delle regole per Wiola”, che di fatto non consentiva alla sig.ra di godere di tutte le ricchezze Parte_1 accumulate dal marito nel corso degli anni, ma financo dei beni di prima necessità. Il Giudice di primo grado non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che “In perfetta linea con tale atteggiamento nei confronti del coniuge si pongono le modalità con le quali il convenuto ha allontanato brutalmente la moglie dall'abitazione coniugale in data 21.6.2014. Tale l'episodio è cristallizzato nella sentenza del giudice penale monocratico di Rovereto del 20.9.2016 (passata in giudicato) con la quale il signor è CP_1 stato condannato per il reato di lesioni personali commesse in danno della signora
Secondo l risultanza della sentenza il quell'occasione il signor Parte_1 CP_1
pag. 4/13 scaraventò letteralmente fuori di casa la moglie provocandole lesioni personali” (cfr. sentenza di separazione, pag. 4, quint'ultimo rigo).
Il “Foglio per Wiola” sarebbe la prova che nessun tipo di studio o di lavoro la sig.ra poteva coltivare, proprio in considerazione del fatto che per il marito Parte_1 doveva dedicarsi unicamente alle faccende domestiche.
Quanto al passo della sentenza ove si afferma che la non avrebbe Parte_1 dimostrato che il di lei apporto alla conduzione familiare avrebbe avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito, si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto di altro fatto pacificamente provato e cioè del fatto che il sig. intestava alla moglie una società - la Wimor - al fine di utilizzare il di lei nome CP_1 per le proprie attività; la sig.ra risultava titolare della ditta, ma non aveva Parte_1 alcuna competenza in merito, in quanto la scelta era stata adottata dal marito per motivi di natura economico-fiscale e di contributi provinciali. Il sig. avrebbe intestato CP_1 fittiziamente alla moglie la ditta Wimor, imponendole di recarsi dal Notaio e intestandole operazioni ed attività delle quali la sig.ra mai è stata portata a Parte_1 conoscenza, in quanto il marito gestiva la società valendosi di una procura firmata dalla moglie, senza comunicarle alcunché.
La signora compie, poi, una serie di osservazioni su asseriti appartamenti Parte_1 di sua proprietà in Polonia, affermando che sono 2 e non 3 e che non le sono stati donati dal marito, ma provengono dall'eredità della madre. Contesta, ancora, che dei bonifici esteri a suo favore fosse lei la beneficiaria, essendo invece tali disposizioni dirette a creare una provvista estera per pagare dei fornitori. Infine, osserva che il sig. CP_1 continua a percepire il canone di locazione dal negozio Cisalfa, per un immobile di sua proprietà.
La difesa di controparte contesta tutto quanto asserito dall'appellante e propone un'interpretazione del documento 3 (il cd. Foglio per Wiola) opposta;
dagli atti di causa emergerebbero molteplici elementi di prova da cui si desume esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'appellante e cioè il fatto che il marito spronasse di continuo la giovane moglie a lavorare onde evitare così che vivesse nell'ozio, come invece prediligeva fare. Era questo modo di vivere della ricorrente che il convenuto non tollerava;
ed un tanto si desume chiaramente proprio dalla lettura di quel foglietto. Una volta sposata, non solo la sig.ra non volle più lavorare, ma nel tempo via Parte_1 via si sarebbe sempre più disinteressata tanto della cura del marito che della cura della casa, contravvenendo così ai più normali doveri morali e materiali di assistenza reciproca tra i coniugi. Ciò troverebbe ampia prova nelle dichiarazioni degli stessi familiari della sig.ra (cfr. doc. 21bis del fascicolo primo grado: remissione Parte_1 querela, sommarie informazioni, dichiarazioni familiari) rese in tempi non sospetti, a novembre 2003 e neppure contestate da controparte. Sarebbero proprio i parenti della ex pag. 5/13 moglie a confermare la generosità del marito verso la moglie e al contrario la condotta di quest'ultima che “tornava a casa abbruttita dall'alcol e scaricava su di lui le sue rabbie coprendolo di insulti, sputi”. I parenti confermerebbero anche il fatto che il sig. avesse sempre insistito a che la moglie reperisse un lavoro, mentre nel CP_1 foglietto doc. 3 mai si leggerebbe che alla moglie era proibito lavorare. A maggior riprova di ciò, la difesa di parte convenuta ricorda che il marito aveva pagato alla moglie un corso per mediatori interculturali a Trento, a seguito del quale la sig.ra lavorava per un breve periodo presso la scuola di preparazione sociale in Parte_1
Trento, e ciò è indice del fatto che il marito teneva alla crescita culturale e professionale della moglie e non era assolutamente contrario a che ella lavorasse;
piuttosto, la sig.ra iniziava alcuni lavori, lasciandoli però sistematicamente (lettera di Parte_1 dimissioni del novembre 2003 sempre sub doc. 13), mentre il sig. avrebbe CP_1 inoltre dimostrato di aver aiutato la sig.ra nella ricerca di un lavoro, anche Parte_1 dopo la separazione, con ingiustificato rifiuto da parte della stessa.
Inoltre, il divario di reddito tra i due componenti della coppia sarebbe riconducibile più alle pregresse formazioni lavorative individuali, quali risultano dalle loro storie, che non a scelte comuni di conduzione familiare;
mentre per riconoscere l'assegno divorzile non basta un mero squilibrio reddituale tra i coniugi, essendo altrettanto necessario che quello squilibrio dipenda da sacrifici fatti o da contributi dati dal coniuge richiedente nella creazione del patrimonio coniugale ed anche personale dell'altro.
Quanto alle vicende della società Wimor 2, tutte le operazioni che riguardano detta società sono state fatte nella piena consapevolezza e consenso della moglie, che - come giustamente osservato dal tribunale – ha ampiamente beneficiato durante il matrimonio del tenore di vita derivante dall'attività imprenditoriale del marito.
Quanto, infine, ai tre appartamenti in Polonia, sarebbe stato acclarato dalla sentenza di separazione, passata in giudicato, che sono stati acquistati per lei dal marito e, in ogni caso, anche ove fossero di provenienza materna, detti alloggi producono comunque un reddito che consente alla di sostentarsi adeguatamente, come comprova il Parte_1 fatto che la convenuta ha vissuto fino all'introduzione del giudizio di divorzio da parte del marito con 400 euro mensili;
ciò farebbe venir meno anche il diritto all'assegno di tipo assistenziale.
Quanto alla convivenza con il sig. non era credibile un rapporto di mera CP_2 ospitalità, e che si trattasse di una stabile relazione sentimentale risultava in particolare dimostrato dalla dichiarazione del sig. (doc. 9) nonché dal Persona_1 messaggio whatsapp inviato dalla sig.ra (doc. G). Persona_2
pag. 6/13 Viene poi effettuata da parte convenuta una ricostruzione delle condizioni economiche del convenuto, che risulterebbero meno floride di quanto si vuole far credere da controparte.
Infine, sotto un profilo di diritto, il convenuto ricorda che il giudizio ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, circa l'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e circa la possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, non va più individuato nel tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma nel raggiungimento dell'indipendenza economica, tenendo conto delle oggettive, effettive possibilità e capacità di una persona a poter vivere autonomamente e dignitosamente.
2.1 Sull'ospitalità del sig. a favore della sig.ra insussistenza di CP_2 Parte_1 una nuova coabitazione ed errata valutazione del Tribunale di Rovereto che decideva di non valutare la sussistenza di un assegno in funzione assistenziale.
Sotto tale profilo si contesta che vi sia stata una relazione affettiva dell'appellante con il sig. secondo la la convivenza era dovuta ad un favore del sig. CP_2 Parte_1
che la aveva accolta in casa essendo la rimasta priva di CP_2 Parte_1 un'abitazione. In cambio e per motivi di gratitudine, la si sarebbe occupata Parte_1 delle faccende domestiche (pulizia della casa e preparazione dei pasti). Sotto tale profilo vi sarebbe, poi, una circostanza nuova e cioè il cambio di residenza, dato che la sig.ra si sarebbe recata a vivere presso l'altro fratello, sig. nel Parte_1 Persona_3 momento in cui questo è stato abbandonato dalla moglie, e cioè a far data dal 06 agosto 2024. Pertanto, pur ribadendo che non vi è mai stata alcuna relazione sentimentale tra la sig.ra e il sig. essa sarebbe comunque cessata dal 06 agosto 2024 Parte_1 CP_2
(la nuova residenza risulta avere data 18.09.24), con conseguente necessità dell'appellante di ricevere un assegno assistenziale, dato che sarebbe priva di mezzi, mentre il sarebbe notevolmente ricco. CP_1
La difesa di controparte, nel contestare la richiesta avversaria, richiama il contenuto della sentenza di primo grado, laddove si riconosce che la separazione tra i coniugi risale di fatto all'anno 2014 e che da allora l'attrice ha vissuto con l'importo di euro 400,00 riconosciutole dal marito, pur ufficialmente non lavorando, il che indica che è in grado di percepire altri introiti (cfr. pag. 6)
Entrambi i motivi sono infondati.
Partendo dalle questioni in diritto, circa la spettanza dell'assegno, occorre rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 16/03/2025, n.7011) insegna che “L'assegno divorzile deve essere - oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-
pag. 7/13 reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi, che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie. (Nello specifico, ha osservato la Suprema corte, la Corte territoriale, dopo aver accertato il prerequisito dello squilibrio patrimoniale e reddituale scrutinando in dettaglio e in comparazione le condizioni economico- patrimoniali delle parti, ha valutato approfonditamente e con motivazione congrua ogni profilo di rilevanza, anche sul contributo dato alla famiglia dall'ex moglie nel corso del matrimonio e in ordine all'oggettiva impossibilità per quest'ultima di superare la disparità economica evidenziata attraverso un collocamento nel mondo del lavoro, ritenuto estremamente difficile, in ragione della bassa scolarizzazione e dell'età della richiedente. La Corte di appello ha sottolineato come l'ex coniuge avesse investito il suo tempo nel ruolo di moglie-madre per circa 20 anni seguendo il marito insieme alle figlie nei suoi spostamenti legati alla carriera militare, circostanza che non le ha permesso di svolgere una attività lavorativa unitamente alla mancanza di un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro. Ha poi, la Corte, dato rilievo ai fini di una valutazione complessiva ad un dato non contestato costituito dalla relazione extraconiugale avvenuta in costanza di matrimonio da parte dell'odierno ricorrente)”.
Orbene, se il divario economico tra le parti, indubbiamente emergente dagli atti di causa, costituisce un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla moglie alla crescita del patrimonio comune e del marito e, quindi, legittimerebbe di per sé il ricorso all'assegno, non è men vero che, trattandosi di prova presuntiva, essa è vincibile attraverso la prova contraria. E' la stessa sentenza testé citata a ricordare, infatti, che il coniuge economicamente più debole deve essere compensato del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ma che l'onere di provare tale circostanza ricade sul coniuge richiedente l'assegno; stesso discorso per la funzione perequativa dell'assegno, sempre previo accertamento probatorio che la disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo sia dipesa dal contributo fornito pag. 8/13 dal richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Quindi, ricapitolando, l'assegno compensativo/perequativo richiede la prova che il coniuge richiedente abbia: -rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia;
-effettivamente contribuito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche attraverso dei risparmi di spesa. In caso di oggettiva sperequazione patrimoniale tra i coniugi, si deve presumere che, qualora uno dei coniugi abbia rinunciato ad un proprio lavoro, dedicandosi alla famiglia, la sua attività abbia concorso alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Tale presunzione, però, può essere vinta dalla prova contraria. In tal caso si dovrà accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile o meno a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale (ex plurimis, cfr. Cass. 21234/2019, Cass. 38362/2021).
Orbene, nel caso in esame si deve rilevare come, pur ritenendo operante la presunzione, la stessa sia stata vinta dalle prove offerte dal convenuto, le quali hanno evidenziato sia la insussistenza della rinuncia ad attività lavorative nell'interesse della famiglia, posto che i documenti citati nella comparsa di risposta evidenziano sia la mancata contrarietà del marito allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie (eloquente, in proposito, il corso di formazione seguito dalla moglie e l'attività lavorativa che ne era seguita), sia l'indisponibilità della stessa al lavoro, emergente dalle dichiarazioni dei testi, dai brevissimi periodi di lavoro e successive dimissioni e dalla prova di offerte di lavoro ricercate dallo stesso marito, cui però non aveva fatto seguito alcuna attivazione da parte della moglie (docc. 8 e 32). D'altronde, non bisogna dimenticarsi che la coppia non aveva figli e che, dunque, minori erano, certamente, le necessità che la moglie, priva dei gravosi compiti propri della maternità, non lavorasse. Al contrario, nel caso esaminato dalla citata pronuncia della Suprema Corte, la moglie aveva dovuto rinunciare al lavoro sia per la presenza di due figlie, di cui si era presa cura, sia per i continui trasferimenti cui il marito, militare, era soggetto.
Ma, oltre a ciò, difetta anche il requisito della dedizione della moglie alla famiglia e della contribuzione prioritaria alla conduzione della vita familiare, dato che i suoi stessi parenti hanno fatto dichiarazioni in netto contrasto con tali circostanze, evidenziando un profilo di donna assente e dedita per lo più ad attività “egoistiche” ed estranee alla vita familiare, oltre che ad intemperanze (cfr. doc. 21-bis).
pag. 9/13 In tale ottica, la lettera per che non contiene alcuna affermazione esplicita di Per_4 contrarietà ad una autonoma attività lavorativa, sembra piuttosto lo sfogo di un marito che, stufo di una moglie che si disinteressa della vita familiare e che non lavora, dunque non apporta alcun beneficio alla vita ed al patrimonio familiare, “impone” (in modo certamente odioso, ma non è questa la questione) delle regole di comportamento;
infatti, ciò che viene, per certo in modo indiscutibilmente autoritario, richiesto alla moglie è di cessare il comportamento “egoistico” e dedicarsi alle attività domestiche, in assenza di occupazione lavorativa, per contribuire così al ménage familiare.
E' assolutamente condivisibile, pertanto, quanto affermato dalla sentenza di primo grado, laddove ha osservato che “..la convenuta non ha dimostrato che il suo apporto alla conduzione familiare abbia avuto un valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito e per la formazione del suo patrimonio (sul punto è utile osservare che risulta dagli atti che il patrimonio dell'attore si era già formato antecedentemente al matrimonio) e che questo abbia comportato per lei sacrifici di tipo lavorativo e professionale. Invero, nel caso in trattazione, il divario di reddito tra i due componenti della coppia sembra più riconducibile alle pregresse formazioni lavorative individuali, quali risultato delle loro diverse storie, che non a scelte comuni di conduzione familiare. In ogni caso, può affermarsi che apporto al ménage familiare della convenuta sia stato compensato dal tenore di vita a lei assicurato dal marito con il proprio reddito (che per l'anno 2018 ammontava a euro 67817,00) e dalle attribuzioni economico – patrimoniali ricevute dal coniuge in costanza di matrimonio e di cui sopra si è detto. Va quindi escluso che possa essere riconosciuto alla convenuto l'assegno divorzile in funzione perequativa - compensativa.”.
Quanto agli alloggi in Polonia, la produzione documentale di parte appellante sull'asserito acquisto ereditario dalla madre (escludendo, dunque, che gli alloggi siano stati acquistati con denaro proveniente dal sig. , indebolisce, piuttosto che CP_1 rafforzare, la tesi di parte attrice. Ed invero, risulta dall'atto notarile allegato sub. 21 che gli alloggi sarebbero pervenuti alla madre della sig.ra per donazione il Parte_1
29.12.2014 (guarda caso poco dopo che il sig. aveva chiesto l'allontanamento CP_1 della moglie dalla casa coniugale;
cfr. sentenza penale allegata in primo grado), senza indicazione del donante. Il che è compatibile con la ricostruzione avversaria, secondo cui tali alloggi sarebbero stati comprati con denaro bonificato all'estero dal sig.
Ma ciò che più avvalora tale tesi è il fatto che su entrambi gli alloggi era stato CP_1 costituito immediatamente un “usufrutto personale gratuito e perpetuo a favore di
”, senza tener in alcun conto gli altri due fratelli. Parte_1
Analogamente, con l'atto di divisione ereditaria si è prevista l'assegnazione di entrambi i cespiti alla odierna appellante e, per di più, senza alcun conguaglio. E senza che dall'atto o da altri documenti risultino in qualche modo altre attività ereditarie tali da compensare questa attribuzione in via esclusiva alla (con pretermissione Parte_1
pag. 10/13 dei fratelli). Il che fa presumere (non essendoci una diversa prova, il Collegio non può che interpretare i fatti noti secondo un criterio di logica) che tali alloggi siano stati dati dapprima in usufrutto perpetuo e poi assegnati in proprietà definitiva all'appellante perché erano stati da lei acquistati e donati alla madre. Tanto più che dall'atto citato i tre fratelli risultano eredi in parti uguali per 1/3 ciascuno.
L'appellante ha sostenuto, altresì, che i bonifici esteri fatti a suo favore sarebbero stati, in realtà, atti di costituzione di una provvista per pagare i fornitori esteri di legnami (“In riferimento ai bonifici esposti ex adverso … si è sempre sostenuto che detti bonifici siano in realtà versamenti di denaro poi girati ad una ditta di legno polacca di Dzialdowo, la Greypol di proprietà del sig. : il sig. con la ditta Persona_5 CP_1
Wimor era infatti solito acquistare legno e prodotti come casette di legno da giardino per poi rivenderli direttamente in Italia…”; cfr. pag. 6 atto di appello), ma la circostanza, oltre ad essere del tutto sfornita di prova, non tiene conto del fatto che i bonifici (cfr. doc. 25 di parte convenuta) sono stati effettuati tra gli anni 1994 e 2004, mentre la società Vimor risulta costituita, per espressa affermazione della stessa più tardi (“Nei primi anni del 2000 il sig. apriva la ditta Parte_1 CP_1
Wimor…”, pag. 5 dell'appello).
Quanto alla relazione affettiva con il sig. il tribunale ha avuto modo di CP_2 affermare, con valutazione logica e condivisibile, oltre che conforme a diritto, che sebbene l'onere della prova della sussistenza di un rapporto caratterizzato da un progetto di vita comune con il nuovo partner spetti a chi lo invoca, tuttavia tale onere non può spingersi fino a dovere provare il grado d'intimità che intercorre tra la coppia e la prova può essere data anche in via presuntiva;
su tale premessa ha ritenuto provata dall'attore la dedotta convivenza della convenuta con il sig. motivando CP_2 adeguatamente.
In tale ottica, il cambio di residenza a casa del fratello, e quindi lo spostamento dall'abitazione del sig. rappresenta un semplice dato formale che nulla dice CP_2 sulla effettiva dimora e, comunque, non esclude il permanere di una relazione affettiva con il sig. senza contare che, anche presso l'abitazione del fratello - non CP_2 essendovi né prova, né affermazione contraria - deve presumersi che la sig.ra non sia chiamata a pagare alcunchè e, pertanto, ciò non muti Parte_1 sostanzialmente la sua situazione economica di spesa. Anche qui, pertanto, vanno richiamate e condivise le affermazioni del tribunale, laddove afferma che non era credibile un rapporto di mera ospitalità e che si trattasse di una stabile relazione sentimentale risultava in particolare dimostrato dalla dichiarazione del sig. Persona_1
(doc. 9) nonché dal messaggio whatsapp inviato dalla sig.ra
[...] [...]
(doc. G). Per_2
pag. 11/13 Va, infine, confermata l'argomentazione del tribunale in merito all'insussistenza di una situazione di non autosufficienza (“La stessa è proprietaria di tre appartamenti in Polonia, acquistati per lei dal marito ( cfr. sentenza separazione, passata in giudicato- doc. 25 bonifici all'estero in favore della moglie); tali immobili producono verosimilmente un reddito, come testimoniato dal fatto che la convenuta ha vissuto fino all'introduzione del giudizio di divorzio da parte del marito ( nell'aprile 2019) con 400 euro mensili che lui le versava. (cfr. sentenza separazione ) e vive senza essere gravata da alcun onere presso l'abitazione di un uomo dal 2019”), con un semplice aggiornamento, dovuto al fatto che la stessa, a meno che non si sia trattato di un artificioso e non reale cambio di residenza, vive ora con un diverso soggetto (il fratello), ma non risulta (nemmeno lei stessa lo afferma) che debba sostenere alcuna spesa, ragion per cui la sua situazione economica non sembra mutata.
Difetta, dunque, anche il presupposto per la concessione di un assegno assistenziale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere integralmente respinto.
Spese di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta dovrà rifonderle all'attore; tali spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di dì cui al DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile e di complessità media e applicati i valori medi (con esclusione della fase di trattazione e decisionale, essendosi limitate le parti ai soli atti introduttivi).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 263/2024, pubblicata il 30.08.2024, sub. R.G. 944/2022, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, spese che si liquidano in € 4.183,00 per compensi, oltre 15% di rimborso spese forfetario, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
pag. 12/13 Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pag. 13/13
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente rel. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 26.02.2025 al n. 44/25 R.G. promossa con ricorso d.d. 26.02.2025
DA
, (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Soini (C.F.: - FAX: 0464-423916) C.F._2 del Foro di Rovereto (TN) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovereto (TN), C.so Rosmini 63, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Daniela Russo (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._4
e dall'Avv. Debora Adami (C.F: Email_1 C.F._5
– indirizzo PEC: entrambe del Foro di Rovereto, ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rovereto (TN), Via Paoli, 17, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: Divorzio-Scioglimento matrimonio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: Nel merito: Voglia il Tribunale di Rovereto, preso atto della dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto in Rovereto (TN) il 16/12/1995 tra e Parte_1 [...]
come dichiarata da sentenza non definitiva Nr. 182 dd. 14/06/23, disporre le CP_1 seguenti: CONDIZIONI: 1) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile CP_1 Parte_1 di € 725,00= (importo pari a quello previsto in sede di separazione rivalutato all'01/11/22) entro il giorno 10 di ogni mese - o nella diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia - a titolo di assegno divorzile con rivalutazione Istat annuale, il tutto con decorrenza dalla data della domanda e quindi dal deposito della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi dal 04/01/2023;
- con rigetto delle domande avversarie;
- Con vittoria delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: si omette
DI PARTE APPELLATA: Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto da e confermarsi in ogni sua parte Parte_1 la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 263/2024 pubblicata il 30.08.2024 nel procedimento sub RG. 944/2022; con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite. In via istruttoria: si omette
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 263/2024, pubblicata il 30.08.2024 sub. R.G. 944/2022, il Tribunale di Rovereto ha rigettato la domanda di assegno divorzile formulata da parte attrice condannando la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di parte convenuta CP_1
Con ricorso del 26.02.2025, ha presentato appello avverso la Parte_1 sentenza citata, limitatamente al capo relativo al mancato riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile. Quale motivo di appello la ha indicato l'erronea Parte_1 valutazione, da parte del primo Giudice, dell'omessa prova dei sacrifici e delle rinunce professionali compiute in accordo con il marito (e l'eventuale valenza decisiva delle stesse ai fini della carriera professionale avversaria), con conseguente errata valutazione di assenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno in questione, con particolare riferimento alla funzione perequativo-compensativa dello stesso. Ha riferito dell'omessa valutazione di ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione, soffermandosi su ciascuno di essi, e ha continuato contestando l'attribuitale stabile pag. 2/13 nuova convivenza con altro uomo che avrebbe dato luogo, da parte del Tribunale, all'errato mancato riconoscimento anche della funzione assistenziale dell'assegno divorzile. Infine, ha riferito del suo avvenuto trasferimento, a partire dall'agosto del 2024, presso l'abitazione del fratello. Con decreto del 12.03.2025 la Corte d'appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e indicato la data del 03.07.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2025 si è costituito in giudizio
[...] per chiedere il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza CP_1 impugnata. Con memoria rispettivamente del 13.06.2025 e del 19.06.2025 nonché con note del 02.07.2025, le parti hanno replicato alle contestazioni avversarie e hanno insistito sulle proprie argomentazioni, istanze e conclusioni. Con ordinanza del 22.07.2025, il Presidente Istruttore, preso atto del tempestivo deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha riservato la decisione al collegio.
*** Con ricorso del 17/10/22, il sig. chiedeva lo scioglimento del matrimonio CP_1 contratto con in data 16/12/1995, chiedendo che nulla fosse Parte_1 dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile;
si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo un Parte_1 assegno divorzile dell'importo di € 725,00= mensili (pari all'assegno di separazione rivalutato) o della diversa somma ritenuta di Giustizia dal Tribunale.
Con sentenza non definitiva nr. 182/2023, pubblicata il 14/06/23, il Tribunale di Rovereto scioglieva il matrimonio contratto tra le parti e la causa proseguiva quindi in ordine alla domanda della sig.ra volta alla determinazione di un assegno Parte_1 divorzile a carico del marito, sig. CP_1
In data 30/08/2024 il Tribunale di Rovereto, respinte le richieste istruttorie delle parti, decideva in via definitiva con sentenza n. 263/2024, così disponendo:
“Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dall'attrice.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore e che si liquidano in € 3809,00 per compensi, oltre 15% di rimborso spese forfetario, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge”. impugna la predetta sentenza formulando i seguenti motivi: Parte_1
pag. 3/13 1.1 Sussistenza dei presupposti per la determinazione di un assegno divorzile: la dedotta insussistenza di un assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa (pag. 7 della sentenza dalla riga 1 in poi)
Il Tribunale di Rovereto respingeva la domanda della sig.ra di un assegno Parte_1 divorzile a carico del sig. Secondo l'appellante, i motivi offerti dal CP_1
Giudice di prime cure, esposti unicamente nelle pagine da 5 a 7 della sentenza, risultano apodittici e non conformi a Giustizia.
Sostiene l'appellante che il sig. avesse espressamente vietato alla sig.ra CP_1 di lavorare e che tali volontà fossero state esplicitate nel “Foglio per Parte_1
Wiola”, (doc. 3 del fascicolo di parte , che non sarebbe stato preso in Parte_1 considerazione dal Giudice di prime cure nelle proprie motivazioni. La sentenza intervenuta nel giudizio di separazione, non appellata dal sig. accertava CP_1 definitivamente – dice l'appellante - che (pag. 4 rigo 14, doc. 4 ricorrente I grado) “Il comportamento padronale tenuto dal sig. nei confronti della convenuta trova CP_1 plastica dimostrazione e prova nel documento 4) prodotto dalla difesa dell'attrice. Si tratta di un foglio nel quale il convenuto stabiliva le regole alle quali la moglie avrebbe dovuto attenersi per la prosecuzione della convivenza”. Ma l'anzidetto “comportamento padronale”, accertato in sede di separazione, non sarebbe stato oggetto di valutazione e considerazione dal Tribunale. In tale situazione di fatto, risulterebbe ultroneo e superato fornire la prova di eventuali perdite professionali causate dalla scelta della moglie di dedicarsi esclusivamente alla famiglia.
Il Giudice di primo grado, poi, non esporrebbe fondate motivazioni in ordine alla mancata determinazione di un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, limitandosi ad affermare (pag. 7 della sentenza) che “(..) l'apporto al menage familiare della convenuta sia stato compensato dal tenore di vita a lei assicurato dal marito con il proprio reddito (..) e dalle attribuzioni economico patrimoniali ricevute dal coniuge in costanza di matrimonio (..)”. Ma il tenore di vita al quale fa riferimento il Tribunale di Rovereto ometterebbe totalmente il già richiamato “Foglio delle regole per Wiola”, che di fatto non consentiva alla sig.ra di godere di tutte le ricchezze Parte_1 accumulate dal marito nel corso degli anni, ma financo dei beni di prima necessità. Il Giudice di primo grado non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che “In perfetta linea con tale atteggiamento nei confronti del coniuge si pongono le modalità con le quali il convenuto ha allontanato brutalmente la moglie dall'abitazione coniugale in data 21.6.2014. Tale l'episodio è cristallizzato nella sentenza del giudice penale monocratico di Rovereto del 20.9.2016 (passata in giudicato) con la quale il signor è CP_1 stato condannato per il reato di lesioni personali commesse in danno della signora
Secondo l risultanza della sentenza il quell'occasione il signor Parte_1 CP_1
pag. 4/13 scaraventò letteralmente fuori di casa la moglie provocandole lesioni personali” (cfr. sentenza di separazione, pag. 4, quint'ultimo rigo).
Il “Foglio per Wiola” sarebbe la prova che nessun tipo di studio o di lavoro la sig.ra poteva coltivare, proprio in considerazione del fatto che per il marito Parte_1 doveva dedicarsi unicamente alle faccende domestiche.
Quanto al passo della sentenza ove si afferma che la non avrebbe Parte_1 dimostrato che il di lei apporto alla conduzione familiare avrebbe avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito, si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto di altro fatto pacificamente provato e cioè del fatto che il sig. intestava alla moglie una società - la Wimor - al fine di utilizzare il di lei nome CP_1 per le proprie attività; la sig.ra risultava titolare della ditta, ma non aveva Parte_1 alcuna competenza in merito, in quanto la scelta era stata adottata dal marito per motivi di natura economico-fiscale e di contributi provinciali. Il sig. avrebbe intestato CP_1 fittiziamente alla moglie la ditta Wimor, imponendole di recarsi dal Notaio e intestandole operazioni ed attività delle quali la sig.ra mai è stata portata a Parte_1 conoscenza, in quanto il marito gestiva la società valendosi di una procura firmata dalla moglie, senza comunicarle alcunché.
La signora compie, poi, una serie di osservazioni su asseriti appartamenti Parte_1 di sua proprietà in Polonia, affermando che sono 2 e non 3 e che non le sono stati donati dal marito, ma provengono dall'eredità della madre. Contesta, ancora, che dei bonifici esteri a suo favore fosse lei la beneficiaria, essendo invece tali disposizioni dirette a creare una provvista estera per pagare dei fornitori. Infine, osserva che il sig. CP_1 continua a percepire il canone di locazione dal negozio Cisalfa, per un immobile di sua proprietà.
La difesa di controparte contesta tutto quanto asserito dall'appellante e propone un'interpretazione del documento 3 (il cd. Foglio per Wiola) opposta;
dagli atti di causa emergerebbero molteplici elementi di prova da cui si desume esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'appellante e cioè il fatto che il marito spronasse di continuo la giovane moglie a lavorare onde evitare così che vivesse nell'ozio, come invece prediligeva fare. Era questo modo di vivere della ricorrente che il convenuto non tollerava;
ed un tanto si desume chiaramente proprio dalla lettura di quel foglietto. Una volta sposata, non solo la sig.ra non volle più lavorare, ma nel tempo via Parte_1 via si sarebbe sempre più disinteressata tanto della cura del marito che della cura della casa, contravvenendo così ai più normali doveri morali e materiali di assistenza reciproca tra i coniugi. Ciò troverebbe ampia prova nelle dichiarazioni degli stessi familiari della sig.ra (cfr. doc. 21bis del fascicolo primo grado: remissione Parte_1 querela, sommarie informazioni, dichiarazioni familiari) rese in tempi non sospetti, a novembre 2003 e neppure contestate da controparte. Sarebbero proprio i parenti della ex pag. 5/13 moglie a confermare la generosità del marito verso la moglie e al contrario la condotta di quest'ultima che “tornava a casa abbruttita dall'alcol e scaricava su di lui le sue rabbie coprendolo di insulti, sputi”. I parenti confermerebbero anche il fatto che il sig. avesse sempre insistito a che la moglie reperisse un lavoro, mentre nel CP_1 foglietto doc. 3 mai si leggerebbe che alla moglie era proibito lavorare. A maggior riprova di ciò, la difesa di parte convenuta ricorda che il marito aveva pagato alla moglie un corso per mediatori interculturali a Trento, a seguito del quale la sig.ra lavorava per un breve periodo presso la scuola di preparazione sociale in Parte_1
Trento, e ciò è indice del fatto che il marito teneva alla crescita culturale e professionale della moglie e non era assolutamente contrario a che ella lavorasse;
piuttosto, la sig.ra iniziava alcuni lavori, lasciandoli però sistematicamente (lettera di Parte_1 dimissioni del novembre 2003 sempre sub doc. 13), mentre il sig. avrebbe CP_1 inoltre dimostrato di aver aiutato la sig.ra nella ricerca di un lavoro, anche Parte_1 dopo la separazione, con ingiustificato rifiuto da parte della stessa.
Inoltre, il divario di reddito tra i due componenti della coppia sarebbe riconducibile più alle pregresse formazioni lavorative individuali, quali risultano dalle loro storie, che non a scelte comuni di conduzione familiare;
mentre per riconoscere l'assegno divorzile non basta un mero squilibrio reddituale tra i coniugi, essendo altrettanto necessario che quello squilibrio dipenda da sacrifici fatti o da contributi dati dal coniuge richiedente nella creazione del patrimonio coniugale ed anche personale dell'altro.
Quanto alle vicende della società Wimor 2, tutte le operazioni che riguardano detta società sono state fatte nella piena consapevolezza e consenso della moglie, che - come giustamente osservato dal tribunale – ha ampiamente beneficiato durante il matrimonio del tenore di vita derivante dall'attività imprenditoriale del marito.
Quanto, infine, ai tre appartamenti in Polonia, sarebbe stato acclarato dalla sentenza di separazione, passata in giudicato, che sono stati acquistati per lei dal marito e, in ogni caso, anche ove fossero di provenienza materna, detti alloggi producono comunque un reddito che consente alla di sostentarsi adeguatamente, come comprova il Parte_1 fatto che la convenuta ha vissuto fino all'introduzione del giudizio di divorzio da parte del marito con 400 euro mensili;
ciò farebbe venir meno anche il diritto all'assegno di tipo assistenziale.
Quanto alla convivenza con il sig. non era credibile un rapporto di mera CP_2 ospitalità, e che si trattasse di una stabile relazione sentimentale risultava in particolare dimostrato dalla dichiarazione del sig. (doc. 9) nonché dal Persona_1 messaggio whatsapp inviato dalla sig.ra (doc. G). Persona_2
pag. 6/13 Viene poi effettuata da parte convenuta una ricostruzione delle condizioni economiche del convenuto, che risulterebbero meno floride di quanto si vuole far credere da controparte.
Infine, sotto un profilo di diritto, il convenuto ricorda che il giudizio ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, circa l'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e circa la possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, non va più individuato nel tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma nel raggiungimento dell'indipendenza economica, tenendo conto delle oggettive, effettive possibilità e capacità di una persona a poter vivere autonomamente e dignitosamente.
2.1 Sull'ospitalità del sig. a favore della sig.ra insussistenza di CP_2 Parte_1 una nuova coabitazione ed errata valutazione del Tribunale di Rovereto che decideva di non valutare la sussistenza di un assegno in funzione assistenziale.
Sotto tale profilo si contesta che vi sia stata una relazione affettiva dell'appellante con il sig. secondo la la convivenza era dovuta ad un favore del sig. CP_2 Parte_1
che la aveva accolta in casa essendo la rimasta priva di CP_2 Parte_1 un'abitazione. In cambio e per motivi di gratitudine, la si sarebbe occupata Parte_1 delle faccende domestiche (pulizia della casa e preparazione dei pasti). Sotto tale profilo vi sarebbe, poi, una circostanza nuova e cioè il cambio di residenza, dato che la sig.ra si sarebbe recata a vivere presso l'altro fratello, sig. nel Parte_1 Persona_3 momento in cui questo è stato abbandonato dalla moglie, e cioè a far data dal 06 agosto 2024. Pertanto, pur ribadendo che non vi è mai stata alcuna relazione sentimentale tra la sig.ra e il sig. essa sarebbe comunque cessata dal 06 agosto 2024 Parte_1 CP_2
(la nuova residenza risulta avere data 18.09.24), con conseguente necessità dell'appellante di ricevere un assegno assistenziale, dato che sarebbe priva di mezzi, mentre il sarebbe notevolmente ricco. CP_1
La difesa di controparte, nel contestare la richiesta avversaria, richiama il contenuto della sentenza di primo grado, laddove si riconosce che la separazione tra i coniugi risale di fatto all'anno 2014 e che da allora l'attrice ha vissuto con l'importo di euro 400,00 riconosciutole dal marito, pur ufficialmente non lavorando, il che indica che è in grado di percepire altri introiti (cfr. pag. 6)
Entrambi i motivi sono infondati.
Partendo dalle questioni in diritto, circa la spettanza dell'assegno, occorre rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 16/03/2025, n.7011) insegna che “L'assegno divorzile deve essere - oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-
pag. 7/13 reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi, che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie. (Nello specifico, ha osservato la Suprema corte, la Corte territoriale, dopo aver accertato il prerequisito dello squilibrio patrimoniale e reddituale scrutinando in dettaglio e in comparazione le condizioni economico- patrimoniali delle parti, ha valutato approfonditamente e con motivazione congrua ogni profilo di rilevanza, anche sul contributo dato alla famiglia dall'ex moglie nel corso del matrimonio e in ordine all'oggettiva impossibilità per quest'ultima di superare la disparità economica evidenziata attraverso un collocamento nel mondo del lavoro, ritenuto estremamente difficile, in ragione della bassa scolarizzazione e dell'età della richiedente. La Corte di appello ha sottolineato come l'ex coniuge avesse investito il suo tempo nel ruolo di moglie-madre per circa 20 anni seguendo il marito insieme alle figlie nei suoi spostamenti legati alla carriera militare, circostanza che non le ha permesso di svolgere una attività lavorativa unitamente alla mancanza di un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro. Ha poi, la Corte, dato rilievo ai fini di una valutazione complessiva ad un dato non contestato costituito dalla relazione extraconiugale avvenuta in costanza di matrimonio da parte dell'odierno ricorrente)”.
Orbene, se il divario economico tra le parti, indubbiamente emergente dagli atti di causa, costituisce un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla moglie alla crescita del patrimonio comune e del marito e, quindi, legittimerebbe di per sé il ricorso all'assegno, non è men vero che, trattandosi di prova presuntiva, essa è vincibile attraverso la prova contraria. E' la stessa sentenza testé citata a ricordare, infatti, che il coniuge economicamente più debole deve essere compensato del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ma che l'onere di provare tale circostanza ricade sul coniuge richiedente l'assegno; stesso discorso per la funzione perequativa dell'assegno, sempre previo accertamento probatorio che la disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo sia dipesa dal contributo fornito pag. 8/13 dal richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Quindi, ricapitolando, l'assegno compensativo/perequativo richiede la prova che il coniuge richiedente abbia: -rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia;
-effettivamente contribuito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche attraverso dei risparmi di spesa. In caso di oggettiva sperequazione patrimoniale tra i coniugi, si deve presumere che, qualora uno dei coniugi abbia rinunciato ad un proprio lavoro, dedicandosi alla famiglia, la sua attività abbia concorso alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Tale presunzione, però, può essere vinta dalla prova contraria. In tal caso si dovrà accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile o meno a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale (ex plurimis, cfr. Cass. 21234/2019, Cass. 38362/2021).
Orbene, nel caso in esame si deve rilevare come, pur ritenendo operante la presunzione, la stessa sia stata vinta dalle prove offerte dal convenuto, le quali hanno evidenziato sia la insussistenza della rinuncia ad attività lavorative nell'interesse della famiglia, posto che i documenti citati nella comparsa di risposta evidenziano sia la mancata contrarietà del marito allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie (eloquente, in proposito, il corso di formazione seguito dalla moglie e l'attività lavorativa che ne era seguita), sia l'indisponibilità della stessa al lavoro, emergente dalle dichiarazioni dei testi, dai brevissimi periodi di lavoro e successive dimissioni e dalla prova di offerte di lavoro ricercate dallo stesso marito, cui però non aveva fatto seguito alcuna attivazione da parte della moglie (docc. 8 e 32). D'altronde, non bisogna dimenticarsi che la coppia non aveva figli e che, dunque, minori erano, certamente, le necessità che la moglie, priva dei gravosi compiti propri della maternità, non lavorasse. Al contrario, nel caso esaminato dalla citata pronuncia della Suprema Corte, la moglie aveva dovuto rinunciare al lavoro sia per la presenza di due figlie, di cui si era presa cura, sia per i continui trasferimenti cui il marito, militare, era soggetto.
Ma, oltre a ciò, difetta anche il requisito della dedizione della moglie alla famiglia e della contribuzione prioritaria alla conduzione della vita familiare, dato che i suoi stessi parenti hanno fatto dichiarazioni in netto contrasto con tali circostanze, evidenziando un profilo di donna assente e dedita per lo più ad attività “egoistiche” ed estranee alla vita familiare, oltre che ad intemperanze (cfr. doc. 21-bis).
pag. 9/13 In tale ottica, la lettera per che non contiene alcuna affermazione esplicita di Per_4 contrarietà ad una autonoma attività lavorativa, sembra piuttosto lo sfogo di un marito che, stufo di una moglie che si disinteressa della vita familiare e che non lavora, dunque non apporta alcun beneficio alla vita ed al patrimonio familiare, “impone” (in modo certamente odioso, ma non è questa la questione) delle regole di comportamento;
infatti, ciò che viene, per certo in modo indiscutibilmente autoritario, richiesto alla moglie è di cessare il comportamento “egoistico” e dedicarsi alle attività domestiche, in assenza di occupazione lavorativa, per contribuire così al ménage familiare.
E' assolutamente condivisibile, pertanto, quanto affermato dalla sentenza di primo grado, laddove ha osservato che “..la convenuta non ha dimostrato che il suo apporto alla conduzione familiare abbia avuto un valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito e per la formazione del suo patrimonio (sul punto è utile osservare che risulta dagli atti che il patrimonio dell'attore si era già formato antecedentemente al matrimonio) e che questo abbia comportato per lei sacrifici di tipo lavorativo e professionale. Invero, nel caso in trattazione, il divario di reddito tra i due componenti della coppia sembra più riconducibile alle pregresse formazioni lavorative individuali, quali risultato delle loro diverse storie, che non a scelte comuni di conduzione familiare. In ogni caso, può affermarsi che apporto al ménage familiare della convenuta sia stato compensato dal tenore di vita a lei assicurato dal marito con il proprio reddito (che per l'anno 2018 ammontava a euro 67817,00) e dalle attribuzioni economico – patrimoniali ricevute dal coniuge in costanza di matrimonio e di cui sopra si è detto. Va quindi escluso che possa essere riconosciuto alla convenuto l'assegno divorzile in funzione perequativa - compensativa.”.
Quanto agli alloggi in Polonia, la produzione documentale di parte appellante sull'asserito acquisto ereditario dalla madre (escludendo, dunque, che gli alloggi siano stati acquistati con denaro proveniente dal sig. , indebolisce, piuttosto che CP_1 rafforzare, la tesi di parte attrice. Ed invero, risulta dall'atto notarile allegato sub. 21 che gli alloggi sarebbero pervenuti alla madre della sig.ra per donazione il Parte_1
29.12.2014 (guarda caso poco dopo che il sig. aveva chiesto l'allontanamento CP_1 della moglie dalla casa coniugale;
cfr. sentenza penale allegata in primo grado), senza indicazione del donante. Il che è compatibile con la ricostruzione avversaria, secondo cui tali alloggi sarebbero stati comprati con denaro bonificato all'estero dal sig.
Ma ciò che più avvalora tale tesi è il fatto che su entrambi gli alloggi era stato CP_1 costituito immediatamente un “usufrutto personale gratuito e perpetuo a favore di
”, senza tener in alcun conto gli altri due fratelli. Parte_1
Analogamente, con l'atto di divisione ereditaria si è prevista l'assegnazione di entrambi i cespiti alla odierna appellante e, per di più, senza alcun conguaglio. E senza che dall'atto o da altri documenti risultino in qualche modo altre attività ereditarie tali da compensare questa attribuzione in via esclusiva alla (con pretermissione Parte_1
pag. 10/13 dei fratelli). Il che fa presumere (non essendoci una diversa prova, il Collegio non può che interpretare i fatti noti secondo un criterio di logica) che tali alloggi siano stati dati dapprima in usufrutto perpetuo e poi assegnati in proprietà definitiva all'appellante perché erano stati da lei acquistati e donati alla madre. Tanto più che dall'atto citato i tre fratelli risultano eredi in parti uguali per 1/3 ciascuno.
L'appellante ha sostenuto, altresì, che i bonifici esteri fatti a suo favore sarebbero stati, in realtà, atti di costituzione di una provvista per pagare i fornitori esteri di legnami (“In riferimento ai bonifici esposti ex adverso … si è sempre sostenuto che detti bonifici siano in realtà versamenti di denaro poi girati ad una ditta di legno polacca di Dzialdowo, la Greypol di proprietà del sig. : il sig. con la ditta Persona_5 CP_1
Wimor era infatti solito acquistare legno e prodotti come casette di legno da giardino per poi rivenderli direttamente in Italia…”; cfr. pag. 6 atto di appello), ma la circostanza, oltre ad essere del tutto sfornita di prova, non tiene conto del fatto che i bonifici (cfr. doc. 25 di parte convenuta) sono stati effettuati tra gli anni 1994 e 2004, mentre la società Vimor risulta costituita, per espressa affermazione della stessa più tardi (“Nei primi anni del 2000 il sig. apriva la ditta Parte_1 CP_1
Wimor…”, pag. 5 dell'appello).
Quanto alla relazione affettiva con il sig. il tribunale ha avuto modo di CP_2 affermare, con valutazione logica e condivisibile, oltre che conforme a diritto, che sebbene l'onere della prova della sussistenza di un rapporto caratterizzato da un progetto di vita comune con il nuovo partner spetti a chi lo invoca, tuttavia tale onere non può spingersi fino a dovere provare il grado d'intimità che intercorre tra la coppia e la prova può essere data anche in via presuntiva;
su tale premessa ha ritenuto provata dall'attore la dedotta convivenza della convenuta con il sig. motivando CP_2 adeguatamente.
In tale ottica, il cambio di residenza a casa del fratello, e quindi lo spostamento dall'abitazione del sig. rappresenta un semplice dato formale che nulla dice CP_2 sulla effettiva dimora e, comunque, non esclude il permanere di una relazione affettiva con il sig. senza contare che, anche presso l'abitazione del fratello - non CP_2 essendovi né prova, né affermazione contraria - deve presumersi che la sig.ra non sia chiamata a pagare alcunchè e, pertanto, ciò non muti Parte_1 sostanzialmente la sua situazione economica di spesa. Anche qui, pertanto, vanno richiamate e condivise le affermazioni del tribunale, laddove afferma che non era credibile un rapporto di mera ospitalità e che si trattasse di una stabile relazione sentimentale risultava in particolare dimostrato dalla dichiarazione del sig. Persona_1
(doc. 9) nonché dal messaggio whatsapp inviato dalla sig.ra
[...] [...]
(doc. G). Per_2
pag. 11/13 Va, infine, confermata l'argomentazione del tribunale in merito all'insussistenza di una situazione di non autosufficienza (“La stessa è proprietaria di tre appartamenti in Polonia, acquistati per lei dal marito ( cfr. sentenza separazione, passata in giudicato- doc. 25 bonifici all'estero in favore della moglie); tali immobili producono verosimilmente un reddito, come testimoniato dal fatto che la convenuta ha vissuto fino all'introduzione del giudizio di divorzio da parte del marito ( nell'aprile 2019) con 400 euro mensili che lui le versava. (cfr. sentenza separazione ) e vive senza essere gravata da alcun onere presso l'abitazione di un uomo dal 2019”), con un semplice aggiornamento, dovuto al fatto che la stessa, a meno che non si sia trattato di un artificioso e non reale cambio di residenza, vive ora con un diverso soggetto (il fratello), ma non risulta (nemmeno lei stessa lo afferma) che debba sostenere alcuna spesa, ragion per cui la sua situazione economica non sembra mutata.
Difetta, dunque, anche il presupposto per la concessione di un assegno assistenziale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere integralmente respinto.
Spese di giudizio. Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta dovrà rifonderle all'attore; tali spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di dì cui al DM 55/2014, ritenuta la causa di valore indeterminabile e di complessità media e applicati i valori medi (con esclusione della fase di trattazione e decisionale, essendosi limitate le parti ai soli atti introduttivi).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso nei confronti di avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 263/2024, pubblicata il 30.08.2024, sub. R.G. 944/2022, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato, spese che si liquidano in € 4.183,00 per compensi, oltre 15% di rimborso spese forfetario, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
pag. 12/13 Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
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