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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7932 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 14 ottobre 2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5930 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele La Rocca del foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questi, in Torre Annunziata (NA) alla via Dei Mille n. 4, come da atti RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.
[...] rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella col quale elett.te domicilia in Aversa, via Pisacane n. 1, ovvero al domicilio digitale risultante dal ReGinDe - P.E.C.
, giusta mandato in atti Email_1 RESISTENTE OPPOSTO NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 Rappresentata e difesa dall'avv. Catello Saldamarco come da atti
FATTO E DIRITTO IL RICORSO IN OPPOSIZIONE Il ricorrente in epigrafe indicato propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 95\2024, reso nel procedimento NRG 23382/2023, con cui il Tribunale di Napoli gli ha ingiunto il pagamento, in favore della di Parte_2 (di seguito per brevità anche ), della somma di euro
[...] Pt_3 79.017,83 oltre interessi legali e oltre alle spese di lite, fondato sull'asserito omesso versamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni, per tutti gli anni dal 2002 al 2020. Eccepisce la prescrizione del credito azionato nei limiti del quinquennio. Deduce l'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti impositivi, in particolare di quello soggettivo, avendo lui cessato l'attività di geometra e cancellato la relativa partita iva in data 30.06.1998. Deduce che, in seguito a precedente richiesta di pagamento di contributi, ha comunicato l'insussistenza dell'obbligo, ricevendo riscontro positivo dall'ente previdenziale nell'anno 2006 e che dopo un periodo di inattività, ha dapprima lavorato come subordinato dal 2011 al 2017 e poi dal settembre 2017 si è ritrovato senza occupazione e ha percepito l'indennità NaSpi sino al settembre 2019. Asserisce pertanto che nulla è dovuto per la pretesa contributiva a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato. Chiede pertanto la revoca del decreto e l'accertamento della pretesa creditoria avversa.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA OPPOSTA Si è costituita la opposta- di seguito anche -, resistendo Controparte_3 Pt_3 all'opposizione con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce che il ricorrente è stato iscritto all'albo dei Geometri di Napoli dal 07/11/1984 al 09/04/2019, mantenendo il possesso del timbro e dell'abilitazione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale riservate ai sensi del r.d. 274/1929, nonché è stato iscritto obbligatoriamente alla Cassa e quindi , a decorrere dal 18/09/1988, ha rivestito la posizione di iscritto di solidarietà, ossia iscritto all'Albo tenuto a versare alla il solo cd. contributo CP_1 di solidarietà, ex art. 10 Legge 773/82, figura introdotta dalla legge 773/82, allorquando era ancora in vigore la regola della “continuità professionale” ai fini iscrittivi, e poi superata dalla riforma statutaria e regolamentare del 2003, con la conseguenza che a partire dal 01/01/03, non avendo fornito la prova contraria nei termini e nelle modalità individuate dalla delibera n.2/2003, la posizione è stata trasformata in iscritto obbligatorio. Deduce quindi che dal 13/04/2006, avendo autocertificato il non esercizio della professione, ha assunto la posizione di iscritto al solo Albo (quindi geometra iscritto all'albo senza oneri previdenziali) sino al 01/01/2008, allorquando la attraverso controlli incrociati Parte_3 presso l , Banche dati dei Comuni e Camere di Commercio, ha Controparte_2 accertato che il geom. - in costanza di iscrizione all'Albo - aveva svolto nel periodo Parte_1 in contestazione atti professionali e nello specifico n. 51 pratiche edilizie in qualità di progettista e direttore dei lavori, atti tipicamente riservati alla professione di geometra ex r.d. 274/1929, recante «Regolamento per la professione di geometra», circostanza risultata incompatibile con la sua posizione di iscritto al solo albo ed ha comportato l'iscrizione obbligatoria del ricorrente alla a far data dal 01/01/2008 e sino alla CP_1 successiva cancellazione dalla in data 09/04/2019 per effetto della cancellazione CP_1 dall'Albo. Richiamata la interpretazione giurisprudenziale circa la legittimità della normativa speciale della asserisce pertanto la sussistenza dell'obbligo contributivo per il periodo dal CP_1
1.1.2003 al 9.4.2029, nella misura richiesta e ingiunta. Deduce ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sussistendo diversi validi ed efficaci atti interruttivi del decorso del termine di essa, sia compiuti dall'ente sia conseguenti all'avvenuta iscrizione a ruolo dei crediti dal 2003 al 2017 e alla successiva attività posta in essere dall'agente per la riscossione, nonché in ragione del fatto che il ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione reddituale mediante il modello 17 e che tale inadempimento determina il mancato decorso del termine di prescrizione, secondo la normativa primaria e regolamentare, nonché, in ogni caso, nonché per l'operare della sospensione del termine prescrizionale, ex art. 2941 n. 8, dovendosi evincere la sussistenza di una condotta di doloso occultamento del presupposto impositivo da parte del ricorrente. Eccepisce ancora l'esclusiva responsabilità dell'agente per la riscossione per il periodo successivo alla consegna dei ruoli riguardo una eventuale prescrizione dei crediti, chiedendo la chiamata in causa dello stesso per rispondere di eventuali danni causati alla
CP_1 Chiede pertanto disporsi la chiamata in causa dell' , Controparte_2 nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quindi il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, chiede accertarsi la sussistenza del credito in misura minore a quella ingiunta con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto;
in via ulteriormente subordinare chiede la condanna dell' al Controparte_2 risarcimento di ogni danno subito dall'eventuale accertamento della prescrizione, anche parziale, dei crediti.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 29 ottobre 2024, respinta l'istanza di chiamata in causa di terzo, è stato ordinato all' , la CP_2 Controparte_2 produzione in giudizio degli atti in suo possesso relativi alle pretese creditorie di causa, iscritte a ruolo esecutivo, poi reiterata, stante l'inerzia dell'ente agente per la riscossione, alla successiva udienza del 14 gennaio 2025. Si è quindi costituita la predetta , mediante deposito di Controparte_2 memoria di costituzione nonché di deposito di documentazione e alla successiva udienza del 15 aprile 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. Alla udienza del 23 settembre 2025 è stato quindi disposto la fissazione di un termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza e, scaduto tale termine, esaminate le note depositate, la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Ai fini della decisione della causa è necessario richiamare la disciplina statutaria, regolamentare e legale della iscrizione alla Cassa previdenziale opposta e dei presupposti richiesti per l'insorgere degli obblighi contributivi a carico dei professionisti, per il periodo oggetto di causa che – alla stregua della pretesa azionata in monitorio e dell'attestazione del credito ex art. 645 c.p.c. su cui la stessa si è fondata - decorre dal 1.1.2003 sino al 9.4.2019, con esclusione del periodo dal 1.5.2006 al 31.12.2007 di riconosciuta cancellazione del dalla Parte_1 CP_1 Per effetto del processo di privatizzazione - riforma introdotta dalla legge delega 24.12.93 n. 537 e dal decreto delegato 30.06.94 n. 509 - che ha interessato la , al pari degli Pt_3 altri enti previdenziali di categoria, la è stata trasformata da ente pubblico in CP_1
Associazione con personalità giuridica di diritto privato, con «autonomia gestionale, organizzativa e contabile»; con attribuzione della potestà di adottare, previa approvazione dei vigilanti, «lo statuto ed il regolamento», nonché «le delibere in materia di CP_4 contributi e prestazioni», fatti salvi i principi e le riserve fissate dagli artt. 1 e ss., d.lgs. 509/1994 . La definizione del sistema degli obblighi contributivi rientra nell'alveo dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali “privatizzati” conformemente a quanto più esplicitamente previsto dall'art. 6, d.lgs. 103/1996 (recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione») ove si stabilisce, per l'appunto, che gli Statuti devono indicare anche «la determinazione delle modalità d'iscrizione obbligatoria e le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione». Tale sistema di delegificazione ha avuto l'avallo della Corte Costituzionale che ha ritenuto l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati da preservare anche rispetto alle ingerenze del legislatore, tenuto conto che per effetto della riforma è stato “delineato un sistema basato sull'assoluta autosufficienza economica e sull'equilibrio interno delle gestioni (Corte Costituzionale 11.01.2017, n. 7).
Per effetto di quanto sopra, assume rilevanza, ai fini della causa, il decreto interministeriale del 27.02.2003 (pubblicato sulla GURI serie generale del 7.04.2003, n. 81), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, lett. A), d.lgs. 509/94, con cui è stato approvato il nuovo Statuto della il cui articolo 5 prevede che, a far data dal 1.01.2003: «Sono CP_1 obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509” Con il d.m. 14.07.2009 (pubblicato per estratto in GURI del 28.09.09, n. 225, doc. 22), i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera n. 123 del 20.05.09, con cui – a parziale modifica della n. 2/2003 – il CdA ha semplificato le modalità per fornire la prova negativa. Allo stesso tempo, sono state indicate alcune ipotesi non tassative in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo e non è possibile autocertificare CP_1 il non esercizio della professione. La predetta disposizione statutaria dell'art. 5 fissa pertanto l'obbligo di iscrizione alla CP_1 e il conseguente obbligo di versamento della contribuzione minima, per tutti i professionisti iscritti all'Albo ed è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che "dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla CP_1 e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima" ( vedi Cass. 28188\2022). Ciò premesso, deve ritenersi che la normativa predetta deve essere interpretata nel senso che la presunzione dell'esercizio della libera professione, ivi prevista, può essere superata dalla prova contraria del mancato esercizio che può essere fornita in giudizio dal professionista interessato con gli ordinari mezzi di prova. Nel bilanciamento di interessi contrapposti tra l'esigenza dell'ente di gestire in modo certo e programmabile i flussi contributivi- sottolineata dalla difesa dell'ente - e il diritto alla difesa in giudizio, ivi compreso quello di fornire le prove a sostegno delle proprie ragioni, deve prevalere quest'ultimo, quale diritto inviolabile e principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, tutelato direttamente dalla Costituzione agli articoli 24 e 111. Deve, in altri termini, escludersi che l'autonomia regolamentare di un ente previdenziale privatizzato possa creare una “prova legale”, suscettibile di vincolare il giudice, precludendo alla parte la possibilità di dimostrare la verità dei fatti con tutti i mezzi previsti dal sistema processuale. Orbene, con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo parte opponente contesta la sussistenza dei presupposti impositivi dell'obbligo contributivo, deducendo di non avere esercitato in alcun modo e neanche in maniera occasionale la libera attività professionale sin dall'anno 1998 e di aver comunicato tale circostanza con un'istanza di sgravio del 2004 e di una successiva lettera del 13.04.2006 richiamata dalla stessa nella lettera del CP_1 2006 prot. N. 8155 con cui si provvede alla cancellazione dalla a decorrere dal CP_1
13.4.2006 e conseguente cessazione di obblighi contributivi a decorrere dal 1.5.2006 e sino a tutto l'anno seguente 2007. Deduce, ancora, che dopo un periodo di inattività, ha dapprima lavorato come lavoratore subordinato dal 2011 al 2017 e che pertanto i contributi 2011-2017 non sono dovuti e che poi dal settembre 2017 si è ritrovato senza occupazione e ha percepito l'indennità NaSpi sino al settembre 2019 e pertanto i contributi 2017-2019 non sono dovuti. E' rimasta invece non contestata la circostanza, peraltro documentalmente provata, della permanenza della iscrizione del ricorrente all'Albo professionale dei Geometri ininterrottamente sino alla cancellazione in data 9.4.2019 e la mancata comunicazione della autodichiarazione di mancato esercizio della libera professione, secondo le indicazioni prescritte dalla al fine della prova contraria alla presunzione di esercizio della CP_1 professione libera, salvo che per il periodo da maggio 2006 a dicembre 2007, per il quale il ricorrente risulta in effetti cancellato dalla senza alcuna richiesta di versamento di CP_1 contribuzione minima. L'iscrizione all'Albo costituisce, del resto e come visto, presunzione di esercizio della libera professione e quindi comporta l'obbligo di iscrizione alla con i conseguenti obblighi CP_1 di versamento contributivo nei confronti della stessa, dovendosi evidenziare peraltro che ogni deduzione di parte opponente circa l'insussistenza della correlazione tra iscrizione all'Albo e iscrizione alla in difetto di esercizio continuativo ed esclusivo della CP_1 professione, si deve riferire alla normativa previgente – legge 773\1982 -, non applicabile ratione temporis al caso in esame. Dal complessivo esame delle risultanze istruttorie deve ritenersi accertato quanto segue. Privo di rilevanza probatoria appare invero il contenuto dell'istanza di sgravio del 2004, in quanto autodichiarazione di mancato esercizio della professione che, in quanto proveniente dalla stessa parte, non assume alcun rilievo di convincimento ai fini della decisione. Deve pertanto ritenersi insussistente alcuna prova contraria rispetto alla presunzione di esercizio della libera professione per gli anni 2003, 2005,2006, 2008. La prova della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto (2.9.2011 – 13.9.2017), desumibile dalle risultanze dell'estratto contributivo Inps – vedi fascicolo di parte opponente – induce invece a ritenere integrata la predetta prova contraria, per la verosimile incompatibilità dell'esercizio della libera professione con un rapporto di lavoro subordinato, quale quello documentato, caratterizzato da continuità contributiva per ciascuna delle 52 settimane dell'anno, ma soltanto per il periodo successivo all'anno 2014. Per il periodo intermedio, dall'anno 2009 e sino a tutto l'anno 2014 risulta, invero, l'attestazione del Direttore Generale della dello svolgimento di 51 atti CP_1 professionali propri dell'attività professionale di geometra iscritto all'Albo – quale progettista e direttore dei lavori -, come da allegato n. 28 del fascicolo di parte opposta. Tale attestazione risulta emessa all'esito di controlli svolti dalla sulle attività professionali CP_1 registrate sulla piattaforma digitale SISTER, servizio telematico dell' , Controparte_2 nonché sulle pratiche in materia di edilizia presentate presso gli Uffici comunali e da questi comunicate all'Anagrafe Tributaria e deve ritenersi legittima esplicazione della potestà di accertamento e controllo, prevista dalla normativa regolamentare, per consentire all'ente previdenziale l'assolvimento delle sue funzioni istituzionali. Deve osservarsi che il contenuto di tale attestazione risulta contestato in maniera del tutto generica, tenuto conto che la difesa del ricorrente si è limitata ad asserire che gli atti in esame si riferiscono ad attività in materia di edilizia libera dell'attività, senza negare però che tali atti siano stati effettivamente compiuti e siano riconducibili alla persona del ricorrente. Deve ritenersi pertanto provato l'effettivo svolgimento di atti riconducibili ad attività libero professionale di geometra iscritto all'Albo, restando irrilevante la natura dell'attività a cui essi si riferiscono, in mancanza di ogni altra specificazione e prova contraria. Per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato – 13.9.2017, risulta – vedi estratto conto contributivo Inps - che il ricorrente ha goduto del trattamento di disoccupazione previsto per la perdita involontaria del posto di lavoro, sicché deve ritenersi, almeno a livello presuntivo, che tale circostanza sia stata incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa ivi compresa quella libero professionale, in alcun modo risultante dalle allegazioni e atti di causa. Deve pertanto ritenersi fondata l'opposizione per la pretesa relativa agli anni dal 2015 al 2020, in quanto deve ritenersi superata la presunzione conseguente alla mera iscrizione all'Albo professionale. Per il restante periodo anno deve viceversa ritenersi infondata l'opposizione, non risultando superata la presunzione e anzi risultando confermato l'esercizio della libera professione sia pur in maniera non continuativa ed esclusiva. Circa la coesistenza di un onere di doppia contribuzione, va ritenuto, in conformità a quanto ritenuto in giurisprudenza e avallato dalla Corte Costituzionale – vedi sentenza n.88 del 1995 -, che la doppia posizione contributiva è di per sé prettamente compatibile con la garanzia di tutela previdenziale prescritta dall'art.38 della Costituzione in favore di ogni lavoratore, essendovi se mai un rafforzamento della tutela stessa anche a fronte di un doppio obbligo contributivo, sicché “non sussiste violazione del diritto alla tutela previdenziale perché – la doppia previdenza non è in sé contraria all'art. 38 C (sent. 133/82) comportando un'accentuazione del grado di copertura dell'assicurato”. In effetti dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995), si è affermato il principio generale secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa. Del resto evidenziarsi che la Suprema Corte di cassazione ha statuito che "l'iscrizione ad altra gestione (nella specie INPS) non può ritenersi ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla (specie se CP_1 limitata ad importi contributivi minimi) è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo, atteso che dopo la legge Dini di riforma del sistema pensionistico si è affermato il principio generale – opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22 L. 773/82
– secondo cui a ciascuna delle attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (Cass. sentenza n. 28188/22, già citata). Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti di cui alla pretesa della , opposta in Pt_3 questa sede va poi osservato quanto segue.
Ai sensi del Regolamento sulla contribuzione della art. 33 - analogo al disposto CP_1 dell'art. 19, comma II, Legge 20 ottobre 1982 n. 773 - il termine di prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi decorre dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_1 uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente non ha affatto trasmesso le comunicazioni reddituali di cui sopra né nei termini prestabili né successivamente. Tale ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista induce a ritenere che, a differenza dell'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata sia pur in modo infedele o incompleto, il termine di prescrizione non sia iniziato a decorrere. Ne consegue che per il periodo per cui si ritiene infondata l'opposizione e accertata la pretesa creditoria dell'ente previdenziale nessun rilievo assume l'eccepita prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione dovuta in forza dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa. L'eccezione di prescrizione assume, tuttavia, rilievo rispetto alla pretesa della di Pt_3 pagamento della sanzione dichiarativa prevista per la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ai sensi dell'art. 43 del Regolamento contributi, pure oggetto della pretesa azionata con il ricorso monitorio. Deve, invero, che, per tale ipotesi, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall'art. 28 Legge n. 689/198, avendo la sanzione pecuniaria in discorso natura amministrativa e, come tale, essendo la pretesa soggetta alla prescrizione quinquennale dal giorno in cui la violazione è stata commessa, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione omessa. Orbene, in considerazione della pretesa della per come originariamente azionata in CP_1 monitorio, va evidenziato che la sanzione dichiarativa in esame è richiesta per gli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010, in relazione al periodo che assume rilevanza, essendo i periodi successivi al 2014 già oggetto della pronuncia di infondatezza nel merito della pretesa
. Pt_3
Orbene, dall'esame delle risultanze in atti – sia nel fascicolo sia di quelle acquisite Pt_3 in seguito al deposito da parte di su ordine del Controparte_5 Tribunale- si evince che in relazione agli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010 la sanzione è stata oggetto di cartelle esattoriali ma che successivamente alle date di notifiche rispettive
– 13.10.2004 per la cartella 07120040098496974000 per anno 2003; 25.11.2006 per la cartella 07120060255332948000 per anno 2005; 12.7.2007 per la cartella 07120070147820176000 per anno 2006; 14.5.2015 per la cartella 07120150026954101000 per gli anni 2009 e 2010 - risulta elasso l'intero termine quinquennale prima della notificazione di ulteriori atti interruttivi costituiti dalle messe in mora dell'ente previdenziale e di cui agli allegati nn. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte. Ne consegue, anche a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la avvenuta ricezione di tali atti da parte del destinatario, la prescrizione dei crediti pretesi per le sanzioni dichiarative da mancato rispetto degli obblighi inerenti alle comunicazioni. Tanto premesso, in accoglimento parziale dell'opposizione va dichiarata insussistente la pretesa relativa al periodo dal 2015 in poi, nonché va dichiarata prescritta la pretesa Pt_3 per la sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di comunicazione per gli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Stante la richiesta di parte opposta di accertare il minor credito in suo favore per la pretesa monitoria, con condanna della controparte al pagamento di quanto ritenuto dovuto, deve essere effettuata la relativa quantificazione sulla base delle risultanze in atti e, in particolare, considerando gli importi richiesti per gli anni 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, salvo che per gli importi imputati a sanzione amministrativa per gli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010 in ragione della rilevata prescrizione. La quantificazione non è stata oggetto di specifica contestazione in fase di opposizione e risulta invero del tutto congrua rispetto alle risultanze del regolamento Cassa per la contribuzione, sia nei minimi richiesti, che per le maggiorazioni da ritardo e sanzioni civili calcolate. Ne consegue un credito in favore della pari a complessivi euro 36.952,56 , al cui Pt_3 pagamento va condannato il , in una alla maggiorazione per ulteriori Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziaria – ricorso monitorio depositato il 14.12.2023 - al saldo. La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto dell'esito complessivo della lite, con una sostanziale reciproca soccombenza, sicché si ritiene sussistere ragioni oggettive per la compensazione per due terzi delle spese medesimo che, per la restante parte vengono liquidate come in dispositivo in favore della e a carico del . Pt_3 Parte_1 Deve infine ritenersi che la costituzione in giudizio della Controparte_2 è avvenuta volontariamente, essendo stata respinta la relativa istanza di chiamata in causa e che l'ente non ha allegato un suo specifico interesse a partecipare al giudizio, così non superando i rilievi circa il difetto di litisconsorzio necessario nonché il difetto di comunanza della lite già posti a base del provvedimento del rigetto dell'istanza di chiamata in causa formulata dalla . Pt_3 La predetta costituzione ha spiegato, tuttavia, utilmente i suoi effetti al fine di adempiere all'ordine di esibizione di atti e documenti formulato dal Tribunale, rispetto al quale nessun rilievo assume il mancato rispetto del termine originariamente assegnato, dovendosi ritenere la documentazione predetta acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e non quale effetto di attività di parte. Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
, restando le spese sostenute per la costituzione partecipazione al giudizio a
[...] carico dell'ente stesso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della , della Parte_1 Pt_3 somma di euro 36.952,56, per le causali di cui in parte motiva, in una alla maggiorazione per ulteriori interessi legali dalla domanda giudiziaria – ricorso monitorio depositato il 14.12.2023 - al saldo;
rigetta ogni altra pretesa della;
. Pt_3
Compensa per due terzi le spese di lite, condannando il alla rifusione, Parte_1 in favore della , della restante parte, che liquida, per tale parte, in euro 1.800,00 per Pt_3 onorario, oltre accessori di legge e oltre ad euro 21,50 per recupero esborsi da contributo unificato della fase monitoria;
dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_2 ponendo a suo carico le spese sostenute per la costituzione e partecipazione al giudizio. Napoli, lì 3.11.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele La Rocca del foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questi, in Torre Annunziata (NA) alla via Dei Mille n. 4, come da atti RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.
[...] rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella col quale elett.te domicilia in Aversa, via Pisacane n. 1, ovvero al domicilio digitale risultante dal ReGinDe - P.E.C.
, giusta mandato in atti Email_1 RESISTENTE OPPOSTO NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 Rappresentata e difesa dall'avv. Catello Saldamarco come da atti
FATTO E DIRITTO IL RICORSO IN OPPOSIZIONE Il ricorrente in epigrafe indicato propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 95\2024, reso nel procedimento NRG 23382/2023, con cui il Tribunale di Napoli gli ha ingiunto il pagamento, in favore della di Parte_2 (di seguito per brevità anche ), della somma di euro
[...] Pt_3 79.017,83 oltre interessi legali e oltre alle spese di lite, fondato sull'asserito omesso versamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni, per tutti gli anni dal 2002 al 2020. Eccepisce la prescrizione del credito azionato nei limiti del quinquennio. Deduce l'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti impositivi, in particolare di quello soggettivo, avendo lui cessato l'attività di geometra e cancellato la relativa partita iva in data 30.06.1998. Deduce che, in seguito a precedente richiesta di pagamento di contributi, ha comunicato l'insussistenza dell'obbligo, ricevendo riscontro positivo dall'ente previdenziale nell'anno 2006 e che dopo un periodo di inattività, ha dapprima lavorato come subordinato dal 2011 al 2017 e poi dal settembre 2017 si è ritrovato senza occupazione e ha percepito l'indennità NaSpi sino al settembre 2019. Asserisce pertanto che nulla è dovuto per la pretesa contributiva a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato. Chiede pertanto la revoca del decreto e l'accertamento della pretesa creditoria avversa.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA OPPOSTA Si è costituita la opposta- di seguito anche -, resistendo Controparte_3 Pt_3 all'opposizione con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce che il ricorrente è stato iscritto all'albo dei Geometri di Napoli dal 07/11/1984 al 09/04/2019, mantenendo il possesso del timbro e dell'abilitazione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale riservate ai sensi del r.d. 274/1929, nonché è stato iscritto obbligatoriamente alla Cassa e quindi , a decorrere dal 18/09/1988, ha rivestito la posizione di iscritto di solidarietà, ossia iscritto all'Albo tenuto a versare alla il solo cd. contributo CP_1 di solidarietà, ex art. 10 Legge 773/82, figura introdotta dalla legge 773/82, allorquando era ancora in vigore la regola della “continuità professionale” ai fini iscrittivi, e poi superata dalla riforma statutaria e regolamentare del 2003, con la conseguenza che a partire dal 01/01/03, non avendo fornito la prova contraria nei termini e nelle modalità individuate dalla delibera n.2/2003, la posizione è stata trasformata in iscritto obbligatorio. Deduce quindi che dal 13/04/2006, avendo autocertificato il non esercizio della professione, ha assunto la posizione di iscritto al solo Albo (quindi geometra iscritto all'albo senza oneri previdenziali) sino al 01/01/2008, allorquando la attraverso controlli incrociati Parte_3 presso l , Banche dati dei Comuni e Camere di Commercio, ha Controparte_2 accertato che il geom. - in costanza di iscrizione all'Albo - aveva svolto nel periodo Parte_1 in contestazione atti professionali e nello specifico n. 51 pratiche edilizie in qualità di progettista e direttore dei lavori, atti tipicamente riservati alla professione di geometra ex r.d. 274/1929, recante «Regolamento per la professione di geometra», circostanza risultata incompatibile con la sua posizione di iscritto al solo albo ed ha comportato l'iscrizione obbligatoria del ricorrente alla a far data dal 01/01/2008 e sino alla CP_1 successiva cancellazione dalla in data 09/04/2019 per effetto della cancellazione CP_1 dall'Albo. Richiamata la interpretazione giurisprudenziale circa la legittimità della normativa speciale della asserisce pertanto la sussistenza dell'obbligo contributivo per il periodo dal CP_1
1.1.2003 al 9.4.2029, nella misura richiesta e ingiunta. Deduce ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sussistendo diversi validi ed efficaci atti interruttivi del decorso del termine di essa, sia compiuti dall'ente sia conseguenti all'avvenuta iscrizione a ruolo dei crediti dal 2003 al 2017 e alla successiva attività posta in essere dall'agente per la riscossione, nonché in ragione del fatto che il ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione reddituale mediante il modello 17 e che tale inadempimento determina il mancato decorso del termine di prescrizione, secondo la normativa primaria e regolamentare, nonché, in ogni caso, nonché per l'operare della sospensione del termine prescrizionale, ex art. 2941 n. 8, dovendosi evincere la sussistenza di una condotta di doloso occultamento del presupposto impositivo da parte del ricorrente. Eccepisce ancora l'esclusiva responsabilità dell'agente per la riscossione per il periodo successivo alla consegna dei ruoli riguardo una eventuale prescrizione dei crediti, chiedendo la chiamata in causa dello stesso per rispondere di eventuali danni causati alla
CP_1 Chiede pertanto disporsi la chiamata in causa dell' , Controparte_2 nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quindi il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, chiede accertarsi la sussistenza del credito in misura minore a quella ingiunta con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto;
in via ulteriormente subordinare chiede la condanna dell' al Controparte_2 risarcimento di ogni danno subito dall'eventuale accertamento della prescrizione, anche parziale, dei crediti.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 29 ottobre 2024, respinta l'istanza di chiamata in causa di terzo, è stato ordinato all' , la CP_2 Controparte_2 produzione in giudizio degli atti in suo possesso relativi alle pretese creditorie di causa, iscritte a ruolo esecutivo, poi reiterata, stante l'inerzia dell'ente agente per la riscossione, alla successiva udienza del 14 gennaio 2025. Si è quindi costituita la predetta , mediante deposito di Controparte_2 memoria di costituzione nonché di deposito di documentazione e alla successiva udienza del 15 aprile 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. Alla udienza del 23 settembre 2025 è stato quindi disposto la fissazione di un termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza e, scaduto tale termine, esaminate le note depositate, la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Ai fini della decisione della causa è necessario richiamare la disciplina statutaria, regolamentare e legale della iscrizione alla Cassa previdenziale opposta e dei presupposti richiesti per l'insorgere degli obblighi contributivi a carico dei professionisti, per il periodo oggetto di causa che – alla stregua della pretesa azionata in monitorio e dell'attestazione del credito ex art. 645 c.p.c. su cui la stessa si è fondata - decorre dal 1.1.2003 sino al 9.4.2019, con esclusione del periodo dal 1.5.2006 al 31.12.2007 di riconosciuta cancellazione del dalla Parte_1 CP_1 Per effetto del processo di privatizzazione - riforma introdotta dalla legge delega 24.12.93 n. 537 e dal decreto delegato 30.06.94 n. 509 - che ha interessato la , al pari degli Pt_3 altri enti previdenziali di categoria, la è stata trasformata da ente pubblico in CP_1
Associazione con personalità giuridica di diritto privato, con «autonomia gestionale, organizzativa e contabile»; con attribuzione della potestà di adottare, previa approvazione dei vigilanti, «lo statuto ed il regolamento», nonché «le delibere in materia di CP_4 contributi e prestazioni», fatti salvi i principi e le riserve fissate dagli artt. 1 e ss., d.lgs. 509/1994 . La definizione del sistema degli obblighi contributivi rientra nell'alveo dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali “privatizzati” conformemente a quanto più esplicitamente previsto dall'art. 6, d.lgs. 103/1996 (recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione») ove si stabilisce, per l'appunto, che gli Statuti devono indicare anche «la determinazione delle modalità d'iscrizione obbligatoria e le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione». Tale sistema di delegificazione ha avuto l'avallo della Corte Costituzionale che ha ritenuto l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati da preservare anche rispetto alle ingerenze del legislatore, tenuto conto che per effetto della riforma è stato “delineato un sistema basato sull'assoluta autosufficienza economica e sull'equilibrio interno delle gestioni (Corte Costituzionale 11.01.2017, n. 7).
Per effetto di quanto sopra, assume rilevanza, ai fini della causa, il decreto interministeriale del 27.02.2003 (pubblicato sulla GURI serie generale del 7.04.2003, n. 81), ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, lett. A), d.lgs. 509/94, con cui è stato approvato il nuovo Statuto della il cui articolo 5 prevede che, a far data dal 1.01.2003: «Sono CP_1 obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509” Con il d.m. 14.07.2009 (pubblicato per estratto in GURI del 28.09.09, n. 225, doc. 22), i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera n. 123 del 20.05.09, con cui – a parziale modifica della n. 2/2003 – il CdA ha semplificato le modalità per fornire la prova negativa. Allo stesso tempo, sono state indicate alcune ipotesi non tassative in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo e non è possibile autocertificare CP_1 il non esercizio della professione. La predetta disposizione statutaria dell'art. 5 fissa pertanto l'obbligo di iscrizione alla CP_1 e il conseguente obbligo di versamento della contribuzione minima, per tutti i professionisti iscritti all'Albo ed è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che "dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla CP_1 e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima" ( vedi Cass. 28188\2022). Ciò premesso, deve ritenersi che la normativa predetta deve essere interpretata nel senso che la presunzione dell'esercizio della libera professione, ivi prevista, può essere superata dalla prova contraria del mancato esercizio che può essere fornita in giudizio dal professionista interessato con gli ordinari mezzi di prova. Nel bilanciamento di interessi contrapposti tra l'esigenza dell'ente di gestire in modo certo e programmabile i flussi contributivi- sottolineata dalla difesa dell'ente - e il diritto alla difesa in giudizio, ivi compreso quello di fornire le prove a sostegno delle proprie ragioni, deve prevalere quest'ultimo, quale diritto inviolabile e principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, tutelato direttamente dalla Costituzione agli articoli 24 e 111. Deve, in altri termini, escludersi che l'autonomia regolamentare di un ente previdenziale privatizzato possa creare una “prova legale”, suscettibile di vincolare il giudice, precludendo alla parte la possibilità di dimostrare la verità dei fatti con tutti i mezzi previsti dal sistema processuale. Orbene, con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo parte opponente contesta la sussistenza dei presupposti impositivi dell'obbligo contributivo, deducendo di non avere esercitato in alcun modo e neanche in maniera occasionale la libera attività professionale sin dall'anno 1998 e di aver comunicato tale circostanza con un'istanza di sgravio del 2004 e di una successiva lettera del 13.04.2006 richiamata dalla stessa nella lettera del CP_1 2006 prot. N. 8155 con cui si provvede alla cancellazione dalla a decorrere dal CP_1
13.4.2006 e conseguente cessazione di obblighi contributivi a decorrere dal 1.5.2006 e sino a tutto l'anno seguente 2007. Deduce, ancora, che dopo un periodo di inattività, ha dapprima lavorato come lavoratore subordinato dal 2011 al 2017 e che pertanto i contributi 2011-2017 non sono dovuti e che poi dal settembre 2017 si è ritrovato senza occupazione e ha percepito l'indennità NaSpi sino al settembre 2019 e pertanto i contributi 2017-2019 non sono dovuti. E' rimasta invece non contestata la circostanza, peraltro documentalmente provata, della permanenza della iscrizione del ricorrente all'Albo professionale dei Geometri ininterrottamente sino alla cancellazione in data 9.4.2019 e la mancata comunicazione della autodichiarazione di mancato esercizio della libera professione, secondo le indicazioni prescritte dalla al fine della prova contraria alla presunzione di esercizio della CP_1 professione libera, salvo che per il periodo da maggio 2006 a dicembre 2007, per il quale il ricorrente risulta in effetti cancellato dalla senza alcuna richiesta di versamento di CP_1 contribuzione minima. L'iscrizione all'Albo costituisce, del resto e come visto, presunzione di esercizio della libera professione e quindi comporta l'obbligo di iscrizione alla con i conseguenti obblighi CP_1 di versamento contributivo nei confronti della stessa, dovendosi evidenziare peraltro che ogni deduzione di parte opponente circa l'insussistenza della correlazione tra iscrizione all'Albo e iscrizione alla in difetto di esercizio continuativo ed esclusivo della CP_1 professione, si deve riferire alla normativa previgente – legge 773\1982 -, non applicabile ratione temporis al caso in esame. Dal complessivo esame delle risultanze istruttorie deve ritenersi accertato quanto segue. Privo di rilevanza probatoria appare invero il contenuto dell'istanza di sgravio del 2004, in quanto autodichiarazione di mancato esercizio della professione che, in quanto proveniente dalla stessa parte, non assume alcun rilievo di convincimento ai fini della decisione. Deve pertanto ritenersi insussistente alcuna prova contraria rispetto alla presunzione di esercizio della libera professione per gli anni 2003, 2005,2006, 2008. La prova della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto (2.9.2011 – 13.9.2017), desumibile dalle risultanze dell'estratto contributivo Inps – vedi fascicolo di parte opponente – induce invece a ritenere integrata la predetta prova contraria, per la verosimile incompatibilità dell'esercizio della libera professione con un rapporto di lavoro subordinato, quale quello documentato, caratterizzato da continuità contributiva per ciascuna delle 52 settimane dell'anno, ma soltanto per il periodo successivo all'anno 2014. Per il periodo intermedio, dall'anno 2009 e sino a tutto l'anno 2014 risulta, invero, l'attestazione del Direttore Generale della dello svolgimento di 51 atti CP_1 professionali propri dell'attività professionale di geometra iscritto all'Albo – quale progettista e direttore dei lavori -, come da allegato n. 28 del fascicolo di parte opposta. Tale attestazione risulta emessa all'esito di controlli svolti dalla sulle attività professionali CP_1 registrate sulla piattaforma digitale SISTER, servizio telematico dell' , Controparte_2 nonché sulle pratiche in materia di edilizia presentate presso gli Uffici comunali e da questi comunicate all'Anagrafe Tributaria e deve ritenersi legittima esplicazione della potestà di accertamento e controllo, prevista dalla normativa regolamentare, per consentire all'ente previdenziale l'assolvimento delle sue funzioni istituzionali. Deve osservarsi che il contenuto di tale attestazione risulta contestato in maniera del tutto generica, tenuto conto che la difesa del ricorrente si è limitata ad asserire che gli atti in esame si riferiscono ad attività in materia di edilizia libera dell'attività, senza negare però che tali atti siano stati effettivamente compiuti e siano riconducibili alla persona del ricorrente. Deve ritenersi pertanto provato l'effettivo svolgimento di atti riconducibili ad attività libero professionale di geometra iscritto all'Albo, restando irrilevante la natura dell'attività a cui essi si riferiscono, in mancanza di ogni altra specificazione e prova contraria. Per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato – 13.9.2017, risulta – vedi estratto conto contributivo Inps - che il ricorrente ha goduto del trattamento di disoccupazione previsto per la perdita involontaria del posto di lavoro, sicché deve ritenersi, almeno a livello presuntivo, che tale circostanza sia stata incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa ivi compresa quella libero professionale, in alcun modo risultante dalle allegazioni e atti di causa. Deve pertanto ritenersi fondata l'opposizione per la pretesa relativa agli anni dal 2015 al 2020, in quanto deve ritenersi superata la presunzione conseguente alla mera iscrizione all'Albo professionale. Per il restante periodo anno deve viceversa ritenersi infondata l'opposizione, non risultando superata la presunzione e anzi risultando confermato l'esercizio della libera professione sia pur in maniera non continuativa ed esclusiva. Circa la coesistenza di un onere di doppia contribuzione, va ritenuto, in conformità a quanto ritenuto in giurisprudenza e avallato dalla Corte Costituzionale – vedi sentenza n.88 del 1995 -, che la doppia posizione contributiva è di per sé prettamente compatibile con la garanzia di tutela previdenziale prescritta dall'art.38 della Costituzione in favore di ogni lavoratore, essendovi se mai un rafforzamento della tutela stessa anche a fronte di un doppio obbligo contributivo, sicché “non sussiste violazione del diritto alla tutela previdenziale perché – la doppia previdenza non è in sé contraria all'art. 38 C (sent. 133/82) comportando un'accentuazione del grado di copertura dell'assicurato”. In effetti dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, l. 335/1995), si è affermato il principio generale secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa. Del resto evidenziarsi che la Suprema Corte di cassazione ha statuito che "l'iscrizione ad altra gestione (nella specie INPS) non può ritenersi ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla (specie se CP_1 limitata ad importi contributivi minimi) è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo, atteso che dopo la legge Dini di riforma del sistema pensionistico si è affermato il principio generale – opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22 L. 773/82
– secondo cui a ciascuna delle attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (Cass. sentenza n. 28188/22, già citata). Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti di cui alla pretesa della , opposta in Pt_3 questa sede va poi osservato quanto segue.
Ai sensi del Regolamento sulla contribuzione della art. 33 - analogo al disposto CP_1 dell'art. 19, comma II, Legge 20 ottobre 1982 n. 773 - il termine di prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi decorre dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_1 uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente non ha affatto trasmesso le comunicazioni reddituali di cui sopra né nei termini prestabili né successivamente. Tale ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista induce a ritenere che, a differenza dell'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata sia pur in modo infedele o incompleto, il termine di prescrizione non sia iniziato a decorrere. Ne consegue che per il periodo per cui si ritiene infondata l'opposizione e accertata la pretesa creditoria dell'ente previdenziale nessun rilievo assume l'eccepita prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione dovuta in forza dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa. L'eccezione di prescrizione assume, tuttavia, rilievo rispetto alla pretesa della di Pt_3 pagamento della sanzione dichiarativa prevista per la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ai sensi dell'art. 43 del Regolamento contributi, pure oggetto della pretesa azionata con il ricorso monitorio. Deve, invero, che, per tale ipotesi, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall'art. 28 Legge n. 689/198, avendo la sanzione pecuniaria in discorso natura amministrativa e, come tale, essendo la pretesa soggetta alla prescrizione quinquennale dal giorno in cui la violazione è stata commessa, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione omessa. Orbene, in considerazione della pretesa della per come originariamente azionata in CP_1 monitorio, va evidenziato che la sanzione dichiarativa in esame è richiesta per gli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010, in relazione al periodo che assume rilevanza, essendo i periodi successivi al 2014 già oggetto della pronuncia di infondatezza nel merito della pretesa
. Pt_3
Orbene, dall'esame delle risultanze in atti – sia nel fascicolo sia di quelle acquisite Pt_3 in seguito al deposito da parte di su ordine del Controparte_5 Tribunale- si evince che in relazione agli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010 la sanzione è stata oggetto di cartelle esattoriali ma che successivamente alle date di notifiche rispettive
– 13.10.2004 per la cartella 07120040098496974000 per anno 2003; 25.11.2006 per la cartella 07120060255332948000 per anno 2005; 12.7.2007 per la cartella 07120070147820176000 per anno 2006; 14.5.2015 per la cartella 07120150026954101000 per gli anni 2009 e 2010 - risulta elasso l'intero termine quinquennale prima della notificazione di ulteriori atti interruttivi costituiti dalle messe in mora dell'ente previdenziale e di cui agli allegati nn. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte. Ne consegue, anche a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la avvenuta ricezione di tali atti da parte del destinatario, la prescrizione dei crediti pretesi per le sanzioni dichiarative da mancato rispetto degli obblighi inerenti alle comunicazioni. Tanto premesso, in accoglimento parziale dell'opposizione va dichiarata insussistente la pretesa relativa al periodo dal 2015 in poi, nonché va dichiarata prescritta la pretesa Pt_3 per la sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di comunicazione per gli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Stante la richiesta di parte opposta di accertare il minor credito in suo favore per la pretesa monitoria, con condanna della controparte al pagamento di quanto ritenuto dovuto, deve essere effettuata la relativa quantificazione sulla base delle risultanze in atti e, in particolare, considerando gli importi richiesti per gli anni 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, salvo che per gli importi imputati a sanzione amministrativa per gli anni 2003, 2005, 2006, 2009 e 2010 in ragione della rilevata prescrizione. La quantificazione non è stata oggetto di specifica contestazione in fase di opposizione e risulta invero del tutto congrua rispetto alle risultanze del regolamento Cassa per la contribuzione, sia nei minimi richiesti, che per le maggiorazioni da ritardo e sanzioni civili calcolate. Ne consegue un credito in favore della pari a complessivi euro 36.952,56 , al cui Pt_3 pagamento va condannato il , in una alla maggiorazione per ulteriori Parte_1 interessi legali dalla domanda giudiziaria – ricorso monitorio depositato il 14.12.2023 - al saldo. La regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto dell'esito complessivo della lite, con una sostanziale reciproca soccombenza, sicché si ritiene sussistere ragioni oggettive per la compensazione per due terzi delle spese medesimo che, per la restante parte vengono liquidate come in dispositivo in favore della e a carico del . Pt_3 Parte_1 Deve infine ritenersi che la costituzione in giudizio della Controparte_2 è avvenuta volontariamente, essendo stata respinta la relativa istanza di chiamata in causa e che l'ente non ha allegato un suo specifico interesse a partecipare al giudizio, così non superando i rilievi circa il difetto di litisconsorzio necessario nonché il difetto di comunanza della lite già posti a base del provvedimento del rigetto dell'istanza di chiamata in causa formulata dalla . Pt_3 La predetta costituzione ha spiegato, tuttavia, utilmente i suoi effetti al fine di adempiere all'ordine di esibizione di atti e documenti formulato dal Tribunale, rispetto al quale nessun rilievo assume il mancato rispetto del termine originariamente assegnato, dovendosi ritenere la documentazione predetta acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e non quale effetto di attività di parte. Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
, restando le spese sostenute per la costituzione partecipazione al giudizio a
[...] carico dell'ente stesso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della , della Parte_1 Pt_3 somma di euro 36.952,56, per le causali di cui in parte motiva, in una alla maggiorazione per ulteriori interessi legali dalla domanda giudiziaria – ricorso monitorio depositato il 14.12.2023 - al saldo;
rigetta ogni altra pretesa della;
. Pt_3
Compensa per due terzi le spese di lite, condannando il alla rifusione, Parte_1 in favore della , della restante parte, che liquida, per tale parte, in euro 1.800,00 per Pt_3 onorario, oltre accessori di legge e oltre ad euro 21,50 per recupero esborsi da contributo unificato della fase monitoria;
dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_2 ponendo a suo carico le spese sostenute per la costituzione e partecipazione al giudizio. Napoli, lì 3.11.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo