TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2465/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 29 maggio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2465/2020
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente, Parte_1 dall'avv. Luigi Peluso, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il di lui studio, sito in
Poggiomarino, alla via S. D'Acquisto n.28;
-APPELLANTE-
E
PREFETTURA DI NAPOLI
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso sentenza la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5930/2019 in materia di opposizione a decreto prefettizio di revoca della patente di guida.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Nola, si oppose al decreto al Parte_1
decreto prefettizio n. 6921/2019 emesso il 28.06.2019 con cui fu disposta in suo danno, ai sensi dell'art. 120, comma 2 C.d.S., la revoca della patente di guida, a seguito della sentenza penale
(irrevocabile) n. 335/2018 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 4 in relazione all'art. 75 D.P.R 309/1990, nonché dagli artt. 110 e 337 c.p. e 81, 110, 582 e 585 c.p., divenuta definita il 04.01.2019.
1 L'istante dedusse, in particolare, l'illegittimità del provvedimento impugnato per non avere la effettuato una adeguata valutazione in concreto della posizione dell'interessato, anche in CP_1
considerazione della condotta successiva dallo stesso tenuta a seguito della riportata condanna e delle prospettive di reinserimento sociale, gravemente pregiudicate dalla disposta revoca del titolo abilitativo di guida, reputato necessario al fine di potersi recare presso la Zupo Group s.a.s. con sede a Poggiomarino alla via Filippo Turati n. 417 ed ivi svolgere l'attività lavorativa già autorizzata dal
G.I.P. presso il Tribunale di Nola con provvedimento del 03.12.2018.
2. Costituitasi in giudizio la chiese il rigetto della spiegata opposizione. Controparte_2
3. Con sentenza n. 5930/2019 il Giudice di Pace di Nola rigettò l'opposizione ritenendo infondate le doglianze del ricorrente, sprovviste di adeguati riscontri probatori e disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
4. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello il , censurando la pronuncia di Pt_1
prime cure per violazione degli artt. 111 co.6 Cost e 132 co.2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 120 c.d.s. per erronea valutazione, sia del materiale probatorio che della disciplina applicabile al caso concreto. Ha chiesto così, l'integrale riforma dell'impugnata pronuncia con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
3. Non si è costituita in giudizio la e il giudice istruttore allora titolare del Controparte_2
presente procedimento, verificata la ritualità della notifica, all'udienza del 09.03.2021 ne ha dichiarato la contumacia, rinviando la causa per decisione, dapprima all'udienza del 15.06.2021 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di ruolo – all'udienza del 03.12.2024.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'appello è fondato per la liquida ragione di seguito esposta, idonea ad assorbire ogni altra questione dibattuta tra le parti.
1.1. È noto che con riguardo al caso di revoca della patente a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, è intervenuta da ultimo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 22/2018 che ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 120, comma 2,
C.d.S. nella parte in cui, nelle ipotesi di condanna per i reati anzidetti che sia intervenuta in data
2 successiva al rilascio della patente di guida, dispone che il Prefetto <provvede>> - invece che
<> - alla revoca della patente.
Si è infatti osservato che “la disposizione denunciata, sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ricollega in via automatica il medesimo effetto (la revoca di quel titolo) ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura lieve entità”.
Ulteriore profilo di irragionevolezza è stato poi ravvisato nell'automatismo della revoca amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del ritiro della patente che, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione
<>, motivandola, per un periodo non superiore a tre anni.
Per effetto di tanto, la revoca amministrativa de qua- misura che, com'è noto, è riconducibile ad un principio di affidabilità morale del soggetto nei cui confronti è rilasciata l'abilitazione alla guida, affidabilità che po' venir meno in presenza di una serie di circostanze tipizzate dalla legge- non è più, allo stato un provvedimento a carattere vincolato, ma discrezionale che presuppone una verifica del singolo caso concreto.
1.2 Poste tali premesse, il Tribunale ritiene che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato il materiale probatorio acquisito in primo grado, reputato erroneamente inidoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti di moralità prescritti dall'art. 120 co.2 C.d.S.
Alla luce di una nuova valutazione dei documenti prodotti in giudizio questo giudice evidenzia che il , all'atto di formazione del provvedimento di revoca, datato 28.06.2019, era già stato Pt_1
autorizzato dal G.I.P. in sede allo svolgimento di attività lavorativa secondo l'articolazione giornaliera e oraria definita con provvedimento del 03.12.2018 presso la Zupo Group s.a.s.; autorizzazione confermata anche dal competente Magistrato di Sorveglianza in data 29.03.2019 e, dunque, successiva all'intervenuta condanna, a fronte di una situazione di indigenza familiare e dello stato di disoccupazione del coniuge, a suo volta privo di patente di guida;
dipoi divenuto destinatario, altresì, del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi presso il medesimo stabilimento.
La suddetta misura alternativa è stata, evidentemente, concessa sulla scorta della relazione resa dall'UEPE e dei rapporti informativi predisposti dalla P.G. territorialmente competente, entrambe prodotte nel corso della prima udienza di comparizione, tenutasi innanzi al giudice di primo grado il
28.10.2019, e dalla cui lettura è dato apprendere, non solo che il già durante lo svolgimento Pt_1 dell'attività lavorativa in regime di arresti domiciliari non ha commesso alcuna violazione, ma, di più, che lo stesso ha dato prova di un comportamento corretto e partecipativo nell'ottica della
3 risocializzazione e del reinserimento sociale.
2. Il coacervo degli elementi che precedono, rende, così, evidente che il provvedimento di revoca sub iudice sia stato adottato in difetto di una congrua motivazione circa la valutazione dell'assenza, all'attualità, dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida (cd. eccesso di potere che rappresenta, come è noto, il risvolto patologico della discrezionalità amministrativa e sussiste quando la facoltà di scelta spettante all'amministrazione non sia correttamente esercitata alla luce del parametro di logicità- congruità).
Nel caso di specie, il carattere discrezionale della revoca imponeva la necessità di stabilire se, nell'ipotesi concreta, il possesso della patente rappresentasse uno strumento di riabilitazione o se, al contrario, aggravasse una persistente situazione di pericolosità sociale.
Il decreto prefettizio impugnato, nella misura in cui si fonda solo sulla sentenza penale n. 335/2018
e su una precedente denuncia per un reato contro la pubblica amministrazione (resistenza a pubblico ufficiale), assai risalente nel tempo (2008) e di cui – peraltro – non è dato conoscere gli esiti, nonché su una pregressa sospensione della patente di guida per l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/1990 (uso personale di sostanza stupefacente, datata 27.03.2013) e su riferite precedenti frequentazioni sospette, tuttavia prive di qualsivoglia puntuale circoscrizione temporale, non contiene alcuna valutazione, all'attualità, dei parametri idonei ad orientare l'esercizio della discrezionalità secondo i consueti criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
2.1 Ed invero, non risulta in alcun modo valutata: l'assenza di precedenti o denunce successive per la medesima ipotesi delittuosa;
la condotta tenuta successivamente alla commissione del reato ed in particolare la ligia osservanza delle prescrizioni imposte ai fini dell'autorizzato svolgimento di attività lavorativa presso la Zupo Group s.a.s. sita nel comune di Poggiomarino e distante 36 km dal comune di Solofra ove il risiede stabilmente con la propria famiglia;
lo stato di indigenza in Pt_1
cui versa il nucleo familiare del ricorrente, composto dalla moglie (inoccupata e priva di titolo abilitativo alla guida) e da due figli di tenerissima età.
3. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del gravame esperito, va dunque dichiarata l'illegittimità del decreto prefettizio impugnato, con conseguente revoca dello stesso.
4. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, di necessità, una nuova regolamentazione delle spese di lite inerenti il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dagli appellanti nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso fino ad euro 1.100,00 (così individuato in
4 base al valore della domanda), riconoscendo, solo per il presente grado, la fase di trattazione sempre dovuta in appello (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Le stesse devono essere poi distratte in favore dell'avv. Luigi Peluso il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. La fondatezza dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 5930/2019, emessa dal giudice di pace di Nola, depositata il 16.12.2019, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'impugnato decreto prefettizio di revoca della patente di guida e ne dispone la revoca;
b) condanna la in persona del prefetto p.t., a pagare in favore del Controparte_2
procuratore antistatario dell'appellante, Avv. Luigi Peluso, le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 70,00 per esborsi ed euro 134,00 (di cui euro 33,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 68,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro 332,00 (di cui euro 66,00 per la fase di studio, ed introduttiva, ed euro 100,00 per la fase istruttoria e decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 29 maggio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2465/2020
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente, Parte_1 dall'avv. Luigi Peluso, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il di lui studio, sito in
Poggiomarino, alla via S. D'Acquisto n.28;
-APPELLANTE-
E
PREFETTURA DI NAPOLI
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso sentenza la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5930/2019 in materia di opposizione a decreto prefettizio di revoca della patente di guida.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Nola, si oppose al decreto al Parte_1
decreto prefettizio n. 6921/2019 emesso il 28.06.2019 con cui fu disposta in suo danno, ai sensi dell'art. 120, comma 2 C.d.S., la revoca della patente di guida, a seguito della sentenza penale
(irrevocabile) n. 335/2018 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 4 in relazione all'art. 75 D.P.R 309/1990, nonché dagli artt. 110 e 337 c.p. e 81, 110, 582 e 585 c.p., divenuta definita il 04.01.2019.
1 L'istante dedusse, in particolare, l'illegittimità del provvedimento impugnato per non avere la effettuato una adeguata valutazione in concreto della posizione dell'interessato, anche in CP_1
considerazione della condotta successiva dallo stesso tenuta a seguito della riportata condanna e delle prospettive di reinserimento sociale, gravemente pregiudicate dalla disposta revoca del titolo abilitativo di guida, reputato necessario al fine di potersi recare presso la Zupo Group s.a.s. con sede a Poggiomarino alla via Filippo Turati n. 417 ed ivi svolgere l'attività lavorativa già autorizzata dal
G.I.P. presso il Tribunale di Nola con provvedimento del 03.12.2018.
2. Costituitasi in giudizio la chiese il rigetto della spiegata opposizione. Controparte_2
3. Con sentenza n. 5930/2019 il Giudice di Pace di Nola rigettò l'opposizione ritenendo infondate le doglianze del ricorrente, sprovviste di adeguati riscontri probatori e disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
4. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello il , censurando la pronuncia di Pt_1
prime cure per violazione degli artt. 111 co.6 Cost e 132 co.2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 120 c.d.s. per erronea valutazione, sia del materiale probatorio che della disciplina applicabile al caso concreto. Ha chiesto così, l'integrale riforma dell'impugnata pronuncia con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
3. Non si è costituita in giudizio la e il giudice istruttore allora titolare del Controparte_2
presente procedimento, verificata la ritualità della notifica, all'udienza del 09.03.2021 ne ha dichiarato la contumacia, rinviando la causa per decisione, dapprima all'udienza del 15.06.2021 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di ruolo – all'udienza del 03.12.2024.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'appello è fondato per la liquida ragione di seguito esposta, idonea ad assorbire ogni altra questione dibattuta tra le parti.
1.1. È noto che con riguardo al caso di revoca della patente a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990, è intervenuta da ultimo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 22/2018 che ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 120, comma 2,
C.d.S. nella parte in cui, nelle ipotesi di condanna per i reati anzidetti che sia intervenuta in data
2 successiva al rilascio della patente di guida, dispone che il Prefetto <provvede>> - invece che
<
Si è infatti osservato che “la disposizione denunciata, sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, ricollega in via automatica il medesimo effetto (la revoca di quel titolo) ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura lieve entità”.
Ulteriore profilo di irragionevolezza è stato poi ravvisato nell'automatismo della revoca amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del ritiro della patente che, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione
<
Per effetto di tanto, la revoca amministrativa de qua- misura che, com'è noto, è riconducibile ad un principio di affidabilità morale del soggetto nei cui confronti è rilasciata l'abilitazione alla guida, affidabilità che po' venir meno in presenza di una serie di circostanze tipizzate dalla legge- non è più, allo stato un provvedimento a carattere vincolato, ma discrezionale che presuppone una verifica del singolo caso concreto.
1.2 Poste tali premesse, il Tribunale ritiene che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato il materiale probatorio acquisito in primo grado, reputato erroneamente inidoneo a dimostrare la sussistenza dei requisiti di moralità prescritti dall'art. 120 co.2 C.d.S.
Alla luce di una nuova valutazione dei documenti prodotti in giudizio questo giudice evidenzia che il , all'atto di formazione del provvedimento di revoca, datato 28.06.2019, era già stato Pt_1
autorizzato dal G.I.P. in sede allo svolgimento di attività lavorativa secondo l'articolazione giornaliera e oraria definita con provvedimento del 03.12.2018 presso la Zupo Group s.a.s.; autorizzazione confermata anche dal competente Magistrato di Sorveglianza in data 29.03.2019 e, dunque, successiva all'intervenuta condanna, a fronte di una situazione di indigenza familiare e dello stato di disoccupazione del coniuge, a suo volta privo di patente di guida;
dipoi divenuto destinatario, altresì, del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi presso il medesimo stabilimento.
La suddetta misura alternativa è stata, evidentemente, concessa sulla scorta della relazione resa dall'UEPE e dei rapporti informativi predisposti dalla P.G. territorialmente competente, entrambe prodotte nel corso della prima udienza di comparizione, tenutasi innanzi al giudice di primo grado il
28.10.2019, e dalla cui lettura è dato apprendere, non solo che il già durante lo svolgimento Pt_1 dell'attività lavorativa in regime di arresti domiciliari non ha commesso alcuna violazione, ma, di più, che lo stesso ha dato prova di un comportamento corretto e partecipativo nell'ottica della
3 risocializzazione e del reinserimento sociale.
2. Il coacervo degli elementi che precedono, rende, così, evidente che il provvedimento di revoca sub iudice sia stato adottato in difetto di una congrua motivazione circa la valutazione dell'assenza, all'attualità, dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida (cd. eccesso di potere che rappresenta, come è noto, il risvolto patologico della discrezionalità amministrativa e sussiste quando la facoltà di scelta spettante all'amministrazione non sia correttamente esercitata alla luce del parametro di logicità- congruità).
Nel caso di specie, il carattere discrezionale della revoca imponeva la necessità di stabilire se, nell'ipotesi concreta, il possesso della patente rappresentasse uno strumento di riabilitazione o se, al contrario, aggravasse una persistente situazione di pericolosità sociale.
Il decreto prefettizio impugnato, nella misura in cui si fonda solo sulla sentenza penale n. 335/2018
e su una precedente denuncia per un reato contro la pubblica amministrazione (resistenza a pubblico ufficiale), assai risalente nel tempo (2008) e di cui – peraltro – non è dato conoscere gli esiti, nonché su una pregressa sospensione della patente di guida per l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/1990 (uso personale di sostanza stupefacente, datata 27.03.2013) e su riferite precedenti frequentazioni sospette, tuttavia prive di qualsivoglia puntuale circoscrizione temporale, non contiene alcuna valutazione, all'attualità, dei parametri idonei ad orientare l'esercizio della discrezionalità secondo i consueti criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
2.1 Ed invero, non risulta in alcun modo valutata: l'assenza di precedenti o denunce successive per la medesima ipotesi delittuosa;
la condotta tenuta successivamente alla commissione del reato ed in particolare la ligia osservanza delle prescrizioni imposte ai fini dell'autorizzato svolgimento di attività lavorativa presso la Zupo Group s.a.s. sita nel comune di Poggiomarino e distante 36 km dal comune di Solofra ove il risiede stabilmente con la propria famiglia;
lo stato di indigenza in Pt_1
cui versa il nucleo familiare del ricorrente, composto dalla moglie (inoccupata e priva di titolo abilitativo alla guida) e da due figli di tenerissima età.
3. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del gravame esperito, va dunque dichiarata l'illegittimità del decreto prefettizio impugnato, con conseguente revoca dello stesso.
4. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, di necessità, una nuova regolamentazione delle spese di lite inerenti il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dagli appellanti nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso fino ad euro 1.100,00 (così individuato in
4 base al valore della domanda), riconoscendo, solo per il presente grado, la fase di trattazione sempre dovuta in appello (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Le stesse devono essere poi distratte in favore dell'avv. Luigi Peluso il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
5. La fondatezza dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
a) accoglie l'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 5930/2019, emessa dal giudice di pace di Nola, depositata il 16.12.2019, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'impugnato decreto prefettizio di revoca della patente di guida e ne dispone la revoca;
b) condanna la in persona del prefetto p.t., a pagare in favore del Controparte_2
procuratore antistatario dell'appellante, Avv. Luigi Peluso, le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 70,00 per esborsi ed euro 134,00 (di cui euro 33,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 68,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro 332,00 (di cui euro 66,00 per la fase di studio, ed introduttiva, ed euro 100,00 per la fase istruttoria e decisionale) per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
5