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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 914 di Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Restaino
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE'
(C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. e per essa la procuratrice Controparte_3
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. P.IVA_3
Raffaella Greco
CONVENUTA INTERVENUTA EX C.P.C. CP_4
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli Controparte_5 avv.ti Viviana Valenti e Carlo Maccallini
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 612/2018 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 03/12/2018, richiesto ed ottenuto da per Controparte_1
l'importo di € 11.950,33 oltre accessori, quale saldo debitore per il mancato rimborso del finanziamento n. 1611710 ripassato tra le parti per l'acquisto di un corso di recupero anni scolastici per la scuola secondaria superiore organizzato dalla Controparte_5
L'opponente, a sostegno delle proprie tesi difensive, deduceva plurimi motivi di doglianza quali: nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del suo oggetto ex art. 1418 c.c. ed illiceità della causa, ovvero per violazione degli artt.
49, 50, 52 e 53 del Codice del Consumo.
Deduceva inoltre l'opposto che comunque nessun servizio era stato reso in merito al recupero anni scolastici per la scuola secondaria superiore e pertanto le somme incassate dalla dovevano al più da quest'ultima essere Controparte_5 restituite. A tal fine l'opponente chiedeva l'autorizzazione per la chiamata in causa di detta società.
3) Si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di Controparte_2
, in virtù di una cessione di crediti in blocco ex L. n. Controparte_1
130/1999 e art. 58 T.U.B., chiedendo preliminarmente di estromettere la cedente dal presente giudizio;
nel merito, deduceva la Controparte_1 sostanziale infondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza la totale infondatezza Controparte_5 delle domande proposte nei suoi confronti dall'attore chiedendone l'integrale rigetto.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
5) Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione sulla base della documentazione prodotta ed ammessa dagli opponenti, dalla stessa opposta e dalla terza chiamata in causa.
6) All'esito dell' istruttoria anzidetta la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7) Ciò premesso, va in primo luogo affrontata la dirimente ed assorbente questione inerente la legittimazione ad agire e la titolarità attiva del preteso credito in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di Controparte_2 [...] da subito chiarendo che sul punto, le SS.UU. Civili con Controparte_1 decisione n. 2951/2016, nel risolvere i contrasti sin ad allora esistenti tra le varie sezioni semplici della medesima S.C., hanno categoricamente chiarito che:
- “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non una eccezione né in senso lato né in senso stretto a mezzo della quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
- essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il cd. giudicato implicito) e il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
Ordunque, dall'interpretazione dei su espressi principi e dalla disamina degli atti e dei documenti versati nel presente giudizio, consegue che l'intervenuta detta non può ritenersi titolare del diritto ad agire e nemmeno titolare del credito azionato in sede monitoria e ribadito in questa fase.
Nella specie si evince che ha agito assumendo di essere Controparte_6 cessionaria del credito (in blocco) ai sensi della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
, senza però adempiere gli specifici obblighi Parte_2 pubblicitari e informativi di legge. Pertanto, questo giudice ritiene di dover condividere e far proprie le questioni proposte sul tema dall'opponente e riassunte in comparsa conclusionale.
In diritto, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lgs n. 385/1998 e Legge n. 130/1999, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 5857/2022).
Non è sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dal citato articolo, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ossia al fine di evitare che il ceduto paghi al cedente
(ex multis, Cass. n. 3405/2024).
Si afferma, inoltre in giurisprudenza, che “qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr. Cass. n. 5617/2020).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Nel caso in esame, si è limitata a depositare copia della Gazzetta Controparte_2
Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 143 del 11/12/2018, nella quale risultano pubblicati una serie di avvisi di cessioni di crediti in blocco tra cui quella intervenuta in suo favore ad opera della Controparte_1
Pur tuttavia, la descrizione contenuta in detto avviso, risulta vaga e omnicomprensiva, facendo riferimento a rapporti di finanziamento, indicando solo i generici contorni degli stessi. In altri termini, non solo non vengono indicati i rapporti ceduti (tra cui il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto), ma neppure si indicano dei tratti specifici che consentano di tratteggiarne le caratteristiche peculiari.
Dalla documentazione in atti, quindi, non risulta possibile desumere la legittimazione attiva del creditore cessionario, non essendo stata dimostrata l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'ambito della cessione sopra indicata.
Sicché va accolta la doglianza proposta dall'opponente inerente il difetto di titolarità del credito e la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società intervenuta.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) In ragione della giurisprudenza contrastante in tema di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie la doglianza proposta dall'opponente di difetto di titolarità del credito azionato e carenza di legittimazione ad agire in capo alla società intervenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Così deciso in Avezzano il 31/01/2025
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 914 di Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Restaino
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE'
(C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. e per essa la procuratrice Controparte_3
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. P.IVA_3
Raffaella Greco
CONVENUTA INTERVENUTA EX C.P.C. CP_4
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli Controparte_5 avv.ti Viviana Valenti e Carlo Maccallini
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 612/2018 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 03/12/2018, richiesto ed ottenuto da per Controparte_1
l'importo di € 11.950,33 oltre accessori, quale saldo debitore per il mancato rimborso del finanziamento n. 1611710 ripassato tra le parti per l'acquisto di un corso di recupero anni scolastici per la scuola secondaria superiore organizzato dalla Controparte_5
L'opponente, a sostegno delle proprie tesi difensive, deduceva plurimi motivi di doglianza quali: nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del suo oggetto ex art. 1418 c.c. ed illiceità della causa, ovvero per violazione degli artt.
49, 50, 52 e 53 del Codice del Consumo.
Deduceva inoltre l'opposto che comunque nessun servizio era stato reso in merito al recupero anni scolastici per la scuola secondaria superiore e pertanto le somme incassate dalla dovevano al più da quest'ultima essere Controparte_5 restituite. A tal fine l'opponente chiedeva l'autorizzazione per la chiamata in causa di detta società.
3) Si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di Controparte_2
, in virtù di una cessione di crediti in blocco ex L. n. Controparte_1
130/1999 e art. 58 T.U.B., chiedendo preliminarmente di estromettere la cedente dal presente giudizio;
nel merito, deduceva la Controparte_1 sostanziale infondatezza della proposta opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza la totale infondatezza Controparte_5 delle domande proposte nei suoi confronti dall'attore chiedendone l'integrale rigetto.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
5) Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione sulla base della documentazione prodotta ed ammessa dagli opponenti, dalla stessa opposta e dalla terza chiamata in causa.
6) All'esito dell' istruttoria anzidetta la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7) Ciò premesso, va in primo luogo affrontata la dirimente ed assorbente questione inerente la legittimazione ad agire e la titolarità attiva del preteso credito in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di Controparte_2 [...] da subito chiarendo che sul punto, le SS.UU. Civili con Controparte_1 decisione n. 2951/2016, nel risolvere i contrasti sin ad allora esistenti tra le varie sezioni semplici della medesima S.C., hanno categoricamente chiarito che:
- “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non una eccezione né in senso lato né in senso stretto a mezzo della quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
- essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il cd. giudicato implicito) e il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
Ordunque, dall'interpretazione dei su espressi principi e dalla disamina degli atti e dei documenti versati nel presente giudizio, consegue che l'intervenuta detta non può ritenersi titolare del diritto ad agire e nemmeno titolare del credito azionato in sede monitoria e ribadito in questa fase.
Nella specie si evince che ha agito assumendo di essere Controparte_6 cessionaria del credito (in blocco) ai sensi della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
, senza però adempiere gli specifici obblighi Parte_2 pubblicitari e informativi di legge. Pertanto, questo giudice ritiene di dover condividere e far proprie le questioni proposte sul tema dall'opponente e riassunte in comparsa conclusionale.
In diritto, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lgs n. 385/1998 e Legge n. 130/1999, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 5857/2022).
Non è sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dal citato articolo, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ossia al fine di evitare che il ceduto paghi al cedente
(ex multis, Cass. n. 3405/2024).
Si afferma, inoltre in giurisprudenza, che “qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr. Cass. n. 5617/2020).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Nel caso in esame, si è limitata a depositare copia della Gazzetta Controparte_2
Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 143 del 11/12/2018, nella quale risultano pubblicati una serie di avvisi di cessioni di crediti in blocco tra cui quella intervenuta in suo favore ad opera della Controparte_1
Pur tuttavia, la descrizione contenuta in detto avviso, risulta vaga e omnicomprensiva, facendo riferimento a rapporti di finanziamento, indicando solo i generici contorni degli stessi. In altri termini, non solo non vengono indicati i rapporti ceduti (tra cui il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto), ma neppure si indicano dei tratti specifici che consentano di tratteggiarne le caratteristiche peculiari.
Dalla documentazione in atti, quindi, non risulta possibile desumere la legittimazione attiva del creditore cessionario, non essendo stata dimostrata l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'ambito della cessione sopra indicata.
Sicché va accolta la doglianza proposta dall'opponente inerente il difetto di titolarità del credito e la carenza di legittimazione ad agire in capo alla società intervenuta.
8) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
9) In ragione della giurisprudenza contrastante in tema di difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie la doglianza proposta dall'opponente di difetto di titolarità del credito azionato e carenza di legittimazione ad agire in capo alla società intervenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Così deciso in Avezzano il 31/01/2025
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6