Articolo 738 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 737Articolo 737 bis
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13 settembre 2016
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7 luglio 2017
Art. 738. Obblighi di servizio 1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.
(( 2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta. )) 3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo ((tecnico)) e del ruolo forestale, se non gia' in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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