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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2135 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. MASCITTI CHIARA e COEN RAFFAELE
- RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] con l'avv. IARIA ANNA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2024 del 8.07.2024, con il quale l'intestato Tribunale
l'ha condannato al versamento di Euro 75.517,30 in favore di
[...]
a titolo di Controparte_2
contributi asseritamente non versati negli anni 2002-2016, oltre sanzioni e oneri accessori.
A sostegno dell'opposizione, ha formulato eccezione di prescrizione ai sensi della l.
335/95 del credito azionato in via monitoria, asserendo di non aver ricevuto alcun sollecito di pagamento sino al 16.06.2023. Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta oltre il termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ha evidenziato, in ordine a tale aspetto, che la notifica stessa era avvenuta in data 25.07.2024 e che, stante l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali in ragione della materia, il termine per l'opposizione era scaduto il 3.09.2024.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione – peraltro mai decorsa ex art. 2941 n. 8 c.c. considerata la mancanza di invio della dichiarazione reddituale prescritta – alla luce dei numerosi atti interruttivi in realtà già trasmessi alla controparte.
Ha concluso chiedendo quindi, in ogni caso, il rigetto delle domande avversarie.
***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, stante la fondatezza delle deduzioni di parte convenuta, circa la tardività del ricorso.
È noto, infatti, che anche con riferimento alle controversie in materia previdenziale non si applichi la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 3 l.
742/69 (ex multis Cass. 18985/2020, secondo la quale l'art. 3 si applica, non soltanto alle controversie relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche a “quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti…alla definizione del rapporto contributivo”).
Nel caso di specie, è documentale (all. B fasc. res.) che la notifica del decreto ingiuntivo sia avvenuta il 25.07.2024 ed è pacifico che il deposito del ricorso sia avvenuto solo il
4.10.2024, ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Quanto alla circostanza che nella dichiarazione ex art. 137 c.p.c. sia stata indicata dal difensore della la data del 10.08.2024, può ritenersi credibile quanto dedotto da CP_2
parte resistente, circa il fatto di aver commesso un mero errore materiale nella redazione del documento.
Ciò è coerente, infatti:
- non solo con la data di notifica attestata dall'Ufficiale Giudiziario (del 25.07.2024 appunto), incompatibile con quella della dichiarazione;
2 - ma anche con la ricevuta allegata all'ultima pagina del documento B allegato alla memoria, dalla quale risulta che la richiesta di notifica sia pervenuta all'Ufficiale
Giudiziario il 24.07.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio e della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 468/2024 del 8.07.2024; condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Parte_2
Euro 3000, oltre accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 12/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. MASCITTI CHIARA e COEN RAFFAELE
- RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] con l'avv. IARIA ANNA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 468/2024 del 8.07.2024, con il quale l'intestato Tribunale
l'ha condannato al versamento di Euro 75.517,30 in favore di
[...]
a titolo di Controparte_2
contributi asseritamente non versati negli anni 2002-2016, oltre sanzioni e oneri accessori.
A sostegno dell'opposizione, ha formulato eccezione di prescrizione ai sensi della l.
335/95 del credito azionato in via monitoria, asserendo di non aver ricevuto alcun sollecito di pagamento sino al 16.06.2023. Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria in quanto proposta oltre il termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ha evidenziato, in ordine a tale aspetto, che la notifica stessa era avvenuta in data 25.07.2024 e che, stante l'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali in ragione della materia, il termine per l'opposizione era scaduto il 3.09.2024.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione – peraltro mai decorsa ex art. 2941 n. 8 c.c. considerata la mancanza di invio della dichiarazione reddituale prescritta – alla luce dei numerosi atti interruttivi in realtà già trasmessi alla controparte.
Ha concluso chiedendo quindi, in ogni caso, il rigetto delle domande avversarie.
***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, stante la fondatezza delle deduzioni di parte convenuta, circa la tardività del ricorso.
È noto, infatti, che anche con riferimento alle controversie in materia previdenziale non si applichi la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 3 l.
742/69 (ex multis Cass. 18985/2020, secondo la quale l'art. 3 si applica, non soltanto alle controversie relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche a “quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti…alla definizione del rapporto contributivo”).
Nel caso di specie, è documentale (all. B fasc. res.) che la notifica del decreto ingiuntivo sia avvenuta il 25.07.2024 ed è pacifico che il deposito del ricorso sia avvenuto solo il
4.10.2024, ben oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Quanto alla circostanza che nella dichiarazione ex art. 137 c.p.c. sia stata indicata dal difensore della la data del 10.08.2024, può ritenersi credibile quanto dedotto da CP_2
parte resistente, circa il fatto di aver commesso un mero errore materiale nella redazione del documento.
Ciò è coerente, infatti:
- non solo con la data di notifica attestata dall'Ufficiale Giudiziario (del 25.07.2024 appunto), incompatibile con quella della dichiarazione;
2 - ma anche con la ricevuta allegata all'ultima pagina del documento B allegato alla memoria, dalla quale risulta che la richiesta di notifica sia pervenuta all'Ufficiale
Giudiziario il 24.07.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio e della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 468/2024 del 8.07.2024; condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Parte_2
Euro 3000, oltre accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 12/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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