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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1398/2023
Tra
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano (MI), Viale
Col di Lana 6, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Anzani;
RICORRENTE
e
Controparte_1
(C.F.: ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante Controparte_2 elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Benedetto n.13, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Elisabetta Porcu;
RESISTENTE
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in 44100 Piazza Cittadella n. 8/9, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Bologna, via A. Testoni n. 6, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna nella persona dell'Avv. Vittorio Melandri;
RESISTENTE
Oggi, 01/04/2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SILVIA ANZANI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. PORCU MARIA ELISABETTA ha Controparte_1
depositato note di trattazione scritta.
Per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA ha depositato le note di CP_4
trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1398/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano (MI), Viale
Col di Lana 6, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Anzani;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Benedetto n.13, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Elisabetta Porcu;
RESISTENTE
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in 44100 Piazza Cittadella n. 8/9, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Bologna, via A. Testoni n. 6, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna nella persona dell'Avv. Vittorio Melandri;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 09.11.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 02220239002108070/000, notificata in data 17.05.2023, relativa alla cartella di pagamento nr. 02220110033303231000, notificata in data 21.11.2012, per il
Con recupero di sanzione amministrativa L. 689/81, elevata dall di con ordinanza- CP_1
ingiunzione di pagamento n. 2009/CONT/215/06 e riferita all'anno 2005, di importo pari a complessivi € 1.840,00, eccependo la prescrizione del credito e dell'azione esecutiva, nonché la decadenza dal diritto di riscuotere le somme. Con Si sono costituiti L' e l' di eccependo entrambi il Controparte_1 CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità e tardività dell'opposizione, nonché
l'infondatezza nel merito del ricorso.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Pregiudizialmente, si evidenzia che, investendo l'eccezione di prescrizione il merito della pretesa di pagamento, la legittimazione a contraddire spetta agli enti impositori (Cass. civ. Sez. Unite, Sent.,
08- 03-2022, n. 7514), fermo restando che l'odierno giudizio afferisce anche alla legittimità della preannunciata azione esecutiva dell'Agente della Riscossione.
Nel merito, il ricorso è fondato, essendo meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata.
È ormai pacifico, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2016, n. 23397).
Rileva questo Giudice come quanto esposto con riferimento alle cartelle di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, valga anche per i ruoli aventi ad oggetto sanzioni amministrative ex L. 689/81, in merito alle quali il diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 28 della stessa legge, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che la notifica della cartella di pagamento nr. 02220110033303231000 non si è mai perfezionata per irreperibilità del destinatario
(V. doc. 8 fascicolo , mentre risulta che la notifica della prima intimazione di pagamento CP_5
relativa alla sanzione oggetto del presente giudizio veniva per la prima volta notificata in data
09.10.2017 per compiuta giacenza (v. doc 9 , decorsi oltre 5 anni dalla notifica CP_5 dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 2009/CONT/215/06, perfezionatasi, anch'essa per Con compiuta giacenza in data 01.12.2009 (v. all. 1 memoria ).
Occorre infatti precisare che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del
21/02/2020).
Pertanto, tale ultimo atto è inidoneo all'interruzione della prescrizione (Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza n. 7847/17; depositata il 27 marzo).
Ciò premesso, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva sollevata da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Accoglie il ricorso e dichiara estinto il credito di cui alla cartella di pagamento nr.
02220110033303231000 per intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 28
L.689/1981;
2) Dichiara che gli enti resistenti non hanno diritto ad agire esecutivamente sulla base l'intimazione di pagamento nr. 02220239002108070/000, notificata in data 17.05.2023, di cui dichiara l'inefficacia;
3) Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1398/2023
Tra
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano (MI), Viale
Col di Lana 6, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Anzani;
RICORRENTE
e
Controparte_1
(C.F.: ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante Controparte_2 elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Benedetto n.13, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Elisabetta Porcu;
RESISTENTE
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in 44100 Piazza Cittadella n. 8/9, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Bologna, via A. Testoni n. 6, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna nella persona dell'Avv. Vittorio Melandri;
RESISTENTE
Oggi, 01/04/2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SILVIA ANZANI ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. PORCU MARIA ELISABETTA ha Controparte_1
depositato note di trattazione scritta.
Per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA ha depositato le note di CP_4
trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1398/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano (MI), Viale
Col di Lana 6, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Anzani;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Benedetto n.13, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Elisabetta Porcu;
RESISTENTE
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in 44100 Piazza Cittadella n. 8/9, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Bologna, via A. Testoni n. 6, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna nella persona dell'Avv. Vittorio Melandri;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 09.11.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento nr. 02220239002108070/000, notificata in data 17.05.2023, relativa alla cartella di pagamento nr. 02220110033303231000, notificata in data 21.11.2012, per il
Con recupero di sanzione amministrativa L. 689/81, elevata dall di con ordinanza- CP_1
ingiunzione di pagamento n. 2009/CONT/215/06 e riferita all'anno 2005, di importo pari a complessivi € 1.840,00, eccependo la prescrizione del credito e dell'azione esecutiva, nonché la decadenza dal diritto di riscuotere le somme. Con Si sono costituiti L' e l' di eccependo entrambi il Controparte_1 CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità e tardività dell'opposizione, nonché
l'infondatezza nel merito del ricorso.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Pregiudizialmente, si evidenzia che, investendo l'eccezione di prescrizione il merito della pretesa di pagamento, la legittimazione a contraddire spetta agli enti impositori (Cass. civ. Sez. Unite, Sent.,
08- 03-2022, n. 7514), fermo restando che l'odierno giudizio afferisce anche alla legittimità della preannunciata azione esecutiva dell'Agente della Riscossione.
Nel merito, il ricorso è fondato, essendo meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata.
È ormai pacifico, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2016, n. 23397).
Rileva questo Giudice come quanto esposto con riferimento alle cartelle di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, valga anche per i ruoli aventi ad oggetto sanzioni amministrative ex L. 689/81, in merito alle quali il diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 28 della stessa legge, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che la notifica della cartella di pagamento nr. 02220110033303231000 non si è mai perfezionata per irreperibilità del destinatario
(V. doc. 8 fascicolo , mentre risulta che la notifica della prima intimazione di pagamento CP_5
relativa alla sanzione oggetto del presente giudizio veniva per la prima volta notificata in data
09.10.2017 per compiuta giacenza (v. doc 9 , decorsi oltre 5 anni dalla notifica CP_5 dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 2009/CONT/215/06, perfezionatasi, anch'essa per Con compiuta giacenza in data 01.12.2009 (v. all. 1 memoria ).
Occorre infatti precisare che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4556 del
21/02/2020).
Pertanto, tale ultimo atto è inidoneo all'interruzione della prescrizione (Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza n. 7847/17; depositata il 27 marzo).
Ciò premesso, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva sollevata da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Accoglie il ricorso e dichiara estinto il credito di cui alla cartella di pagamento nr.
02220110033303231000 per intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 28
L.689/1981;
2) Dichiara che gli enti resistenti non hanno diritto ad agire esecutivamente sulla base l'intimazione di pagamento nr. 02220239002108070/000, notificata in data 17.05.2023, di cui dichiara l'inefficacia;
3) Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni