CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17.1.25 la seguente S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n 2852/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
e quali genitori esercenti la potestà su Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. PIERPAOLO LAURENZA; Persona_1
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., CP_1
PARTE/I APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli appellanti nel presente giudizio hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n° 1044/23, in atti, con solo riguardo al governo delle spese che, secondo la loro prospettazione, erano state erroneamente liquidate dal giudice di primo grado. Nel giudizio in questione, infatti, era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda volta al pagamento dei ratei di indennità di frequenza, riconosciuta dal 1.8.17, e, in applicazione della soccombenza virtuale l' era stato condannato al pagamento delle spese “liquidate in euro CP_1 800,00 per compensi professionali…”, senza che il giudice tenesse conto dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riguardo al valore della causa. Hanno chiesto pertanto la riforma della sentenza in parte qua. Pur ritualmente citato non si è costituito l' di cui va dichiarata la contumacia. CP_1 La controversia è decisa all'esito dell'udienza come da dispositivo. L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione. Va detto che il valore della causa in primo grado era di euro 11.808,27. Per la determinazione degli importi dovuti occorre far riferimento al D.M. 55/2014 e ai parametri medi del valore fino a € 26.000,00 di cui alla tabella allegata, con una riduzione in considerazione della particolare semplicità della lite. L'art. 4 comma 5 del D.M. citato prevede che il compenso è liquidato per fasi che vengono specificamente individuate, chiarendo anche quali sono le attività che vi rientrano: a. per fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. b. per fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. c. per fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d. per fase decisoria sono compresi,
a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
Con riferimento al caso in esame, però, alcuna attività istruttoria (così come individuata dal cit. art. 4)
è stata posta in essere nel procedimento di primo grado per cui le relative spese non possono essere liquidate.
Va, inoltre, rimarcato che il medesimo D.M. espressamente prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”, e che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Tuttavia con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art.4 del DM n.55/2014, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti
“possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ai sensi dell'art.6 del suindicato decreto ministeriale “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Pertanto, per le liquidazioni avvenute dal 27/4/2018, come quella in esame, deve ritenersi che i parametri previsti dal DM n. 55 del 2014 non possano essere diminuiti in misura eccedente il 50%. E' indubitabile che la controversia, avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione a seguito di decreto di omologa non sia particolarmente complessa. Ciò implica la possibilità per il giudice di liquidare le spese riducendo fino al 50%, ma non oltre, i valori medi individuati dal più volte citato
D.M. n. 55. Pertanto, applicando lo scaglione sopra indicato (cause di previdenza) e ridotte le spese non oltre il 50% si perviene all'importo totale indicato in dispositivo. L' va quindi condannato al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_1 nella misura complessiva di € 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avv. P. Laurenza, dichiaratosi anticipatario. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello scaglione delle cause di valore superiore a € 1.100,00, e con le medesime modalità di liquidazione delle spese del primo grado (esclusione della fase istruttoria e riduzione del 50% dei valori medi in considerazione della semplicità della controversia), con attribuzione all'avv. P. Laurenza, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• In accoglimento del gravame per quanto di ragione e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate in CP_1 euro 1865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, comprensive delle somme già liquidate in primo grado, con attribuzione;
• condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
886,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione. Così deciso in Napoli, il 17.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17.1.25 la seguente S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n 2852/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
e quali genitori esercenti la potestà su Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. PIERPAOLO LAURENZA; Persona_1
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., CP_1
PARTE/I APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli appellanti nel presente giudizio hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n° 1044/23, in atti, con solo riguardo al governo delle spese che, secondo la loro prospettazione, erano state erroneamente liquidate dal giudice di primo grado. Nel giudizio in questione, infatti, era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda volta al pagamento dei ratei di indennità di frequenza, riconosciuta dal 1.8.17, e, in applicazione della soccombenza virtuale l' era stato condannato al pagamento delle spese “liquidate in euro CP_1 800,00 per compensi professionali…”, senza che il giudice tenesse conto dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riguardo al valore della causa. Hanno chiesto pertanto la riforma della sentenza in parte qua. Pur ritualmente citato non si è costituito l' di cui va dichiarata la contumacia. CP_1 La controversia è decisa all'esito dell'udienza come da dispositivo. L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione. Va detto che il valore della causa in primo grado era di euro 11.808,27. Per la determinazione degli importi dovuti occorre far riferimento al D.M. 55/2014 e ai parametri medi del valore fino a € 26.000,00 di cui alla tabella allegata, con una riduzione in considerazione della particolare semplicità della lite. L'art. 4 comma 5 del D.M. citato prevede che il compenso è liquidato per fasi che vengono specificamente individuate, chiarendo anche quali sono le attività che vi rientrano: a. per fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. b. per fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. c. per fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d. per fase decisoria sono compresi,
a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
Con riferimento al caso in esame, però, alcuna attività istruttoria (così come individuata dal cit. art. 4)
è stata posta in essere nel procedimento di primo grado per cui le relative spese non possono essere liquidate.
Va, inoltre, rimarcato che il medesimo D.M. espressamente prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”, e che: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Tuttavia con DM 8 marzo 2018 n.37, all'art.4 del DM n.55/2014, le parole “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti
“possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Ai sensi dell'art.6 del suindicato decreto ministeriale “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale (26/4/2018).
Pertanto, per le liquidazioni avvenute dal 27/4/2018, come quella in esame, deve ritenersi che i parametri previsti dal DM n. 55 del 2014 non possano essere diminuiti in misura eccedente il 50%. E' indubitabile che la controversia, avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione a seguito di decreto di omologa non sia particolarmente complessa. Ciò implica la possibilità per il giudice di liquidare le spese riducendo fino al 50%, ma non oltre, i valori medi individuati dal più volte citato
D.M. n. 55. Pertanto, applicando lo scaglione sopra indicato (cause di previdenza) e ridotte le spese non oltre il 50% si perviene all'importo totale indicato in dispositivo. L' va quindi condannato al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_1 nella misura complessiva di € 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avv. P. Laurenza, dichiaratosi anticipatario. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello scaglione delle cause di valore superiore a € 1.100,00, e con le medesime modalità di liquidazione delle spese del primo grado (esclusione della fase istruttoria e riduzione del 50% dei valori medi in considerazione della semplicità della controversia), con attribuzione all'avv. P. Laurenza, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• In accoglimento del gravame per quanto di ragione e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate in CP_1 euro 1865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, comprensive delle somme già liquidate in primo grado, con attribuzione;
• condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
886,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione. Così deciso in Napoli, il 17.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente