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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1568/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1568/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. GALASSO MONICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI RENZO IDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/05/2008 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in MOSCUFO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 28/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
CESSAZIONE LEGALE DELLA CONVIVENZA E ASSEGNAZIONE CASA
CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale in Moscufo alla via Michelangelo n.4 int. 1, di proprietà esclusiva della sig.ra , sarà assegnata ad essa, che ivi continuerà Controparte_1 ad abitare unitamente alle due figlie minori;
il sig. invece si è già Parte_1 trasferito in altro domicilio, provvisoriamente presso l'abitazione dei suoi genitori, per poi individuare altra abitazione il cui indirizzo egli provvederà tempestivamente a comunicare appena noto.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA PROLE
3) Le figlie saranno affidate in modalità condivisa ad entrambi i genitori ex L. n.
54/2006, con collocamento prevalente presso la madre.
4) I genitori si impegnano a ripristinare comunicazioni favorevolmente costruttive nell'interesse superiore delle figlie, così da adottare di comune accordo le decisioni più importanti relative alla prole (scuola, interventi, ecc.), restando in capo a ciascuno di essi autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere al momento o con giustificata urgenza.
5) Il genitore non collocatario e le figlie potranno frequentarsi – con onere paterno di prelevarle e ricondurle dalla madre - ogni volta sia possibile, nell'occasione occupandosi anche del momento del pranzo e della cena – e quantomeno:
Durante il periodo scolastico, in considerazione degli impegni lavorativi del padre durante la settimana, le minori staranno con esso: due fine settimana al mese, alternati con l'altro genitore, dal sabato a pranzo (h. 12) alla domenica sera, cena compresa (h. 22). E negli altri due fine settimana del mese,
l'intero sabato dalle 12:00 alle 22:00 oppure l'intera domenica, con i medesimi orari.
pagina 3 di 6 Salvo ulteriori giorni, previamente concordati, purché compatibili con gli orari lavorativi paterni e con le esigenze individuali delle due figlie.
Nel caso il sig. dovesse andare fuori regione o stato per lavoro, recupererà i Pt_1 periodi di spettanza d'accordo con la sig. e le figlie. CP_1
Durante il periodo estivo, oltre al calendario ordinario, il padre terrà con sé le minori una settimana consecutiva a luglio, ed una settimana consecutiva ad agosto, compatibilmente con il suo periodo di ferie e previa comunicazione anche alla madre entro il giorno 30 giugno di ogni anno;
Per ciò che attiene alle festività:
- riguardo a quelle natalizie, i genitori terranno con sé le figlie per tre giorni rispettivamente, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre l'uno e dal 30 dicembre al 1° gennaio l'altro.
- riguardo a quelle pasquali, parimenti i genitori si alterneranno la domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo accordi diversi fra di essi.
Sempre in maniera alternata e paritetica come precedentemente illustrato le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.);
I genitori assicureranno sempre contatti telefonici reciproci allorquando terranno con sé le due figlie che dispongono anche di un proprio telefono cellulare.
La prole trascorrerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno e onomastico;
mentre le ricorrenze più importanti che riguardano le minori verranno festeggiate, ove possibile, nel loro superiore interesse e bene, insieme (ad esempio, comunioni, compleanni, ecc..) o metà giornata con uno e metà con l'altro, ad alternanza giorno/sera.
MANTENIMENTO CONIUGE E FIGLIE. ALTRI SPETTI ECONOMICI.
6) Quanto alle previsioni economiche, il sig. corrisponderà un Parte_1 assegno mensile per il mantenimento ordinario delle due figlie minori pari a €.
800,00 (e quindi €. 400,00 ciascuna) ed un contributo per la moglie a titolo di pagina 4 di 6 mantenimento e per le altre sue spese (autovettura, assicurazione etc.) di €. 300,00 mensili. Il tutto quindi per un complessivo importo €. 1.100,00 (millecento//00) mensili, che sarà versato tra il giorno 7 e il giorno 10 di ogni mese in via anticipata.
Tale somma, come per legge, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal 31 dicembre 2026.
L'assegno unico universale erogato dall' continuerà ad essere incassato dal sig. CP_2
che lo riverserà interamente in favore della signora Pt_1 Controparte_1 ogni mese (al momento pari ad euro 497,50, arrotondato ad euro 500,00). Sul punto, il sig. si impegna a fornire alla sig. le firme necessarie e tutta la Pt_1 CP_1 documentazione fiscale, amministrativa, ecc. prevista per rinnovare la domanda nei tempi di legge, in caso contrario, si impegna ad autorizzare l'erogazione dell'A.U. direttamente alla donna che sempre provvederà agli incombenti amministrativi. In questa seconda ipotesi il sig. sarà tenuto a corrispondere ovviamente solo Pt_1
l'importo del mantenimento ordinario pari ad €. 1.100,00 (€. 800,00 per le figlie ed
€. 300,00 per la moglie) a far tempo dal mese di decorrenza del pagamento da parte dell' dell'assegno unico direttamente sul conto della sig.ra . CP_2 CP_1
Le spese straordinarie per le due figlie, come individuate, concordate e disciplinate dal c.d. Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara – che le parti conoscono giusta copia ricevutane – saranno ripartite a carico del sig. nella misura del Parte_1
60%, e a carico della sig.ra nella misura del 40%; esse saranno Controparte_1 rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta, debitamente documentata, da parte dell'avente diritto.
Restano a carico del sig. il finanziamento acceso per la Prima Parte_1
Comunione della figlia e il costo mensile di €. 30,00 circa per le utenze telefoniche delle figlie, domiciliate sul suo conto corrente.
ALTRO.
7) le parti congiuntamente si danno atto e riconoscono di essere tenute:
pagina 5 di 6 - ad assicurare sempre una condotta corretta, sana, adeguata e rispettosa dell'altro genitore e delle due figlie;
- a fornire senza ritardo, l'una all'altra, indicazioni in caso di cambio di residenza o di contatto telefonico, assicurando la reperibilità telefonica delle figlie al genitore distante;
- ad evitare frequentazioni esterne riferite a relazioni saltuarie che possano arrecare pregiudizio alle minori, e ad evitare di recarsi con esse in luoghi non adatti;
8) I coniugi, inoltre, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, ed assicurano la necessaria copresenza in caso di richiesta di rilascio/rinnovo del documento di identità per le due figlie.
9) I coniugi stabiliscono che le condizioni previste saranno esecutive fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
10) le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOSCUFO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 31/10/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1568/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. GALASSO MONICA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI RENZO IDA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/07/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/05/2008 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in MOSCUFO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 28/10/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
CESSAZIONE LEGALE DELLA CONVIVENZA E ASSEGNAZIONE CASA
CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale in Moscufo alla via Michelangelo n.4 int. 1, di proprietà esclusiva della sig.ra , sarà assegnata ad essa, che ivi continuerà Controparte_1 ad abitare unitamente alle due figlie minori;
il sig. invece si è già Parte_1 trasferito in altro domicilio, provvisoriamente presso l'abitazione dei suoi genitori, per poi individuare altra abitazione il cui indirizzo egli provvederà tempestivamente a comunicare appena noto.
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA PROLE
3) Le figlie saranno affidate in modalità condivisa ad entrambi i genitori ex L. n.
54/2006, con collocamento prevalente presso la madre.
4) I genitori si impegnano a ripristinare comunicazioni favorevolmente costruttive nell'interesse superiore delle figlie, così da adottare di comune accordo le decisioni più importanti relative alla prole (scuola, interventi, ecc.), restando in capo a ciascuno di essi autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere al momento o con giustificata urgenza.
5) Il genitore non collocatario e le figlie potranno frequentarsi – con onere paterno di prelevarle e ricondurle dalla madre - ogni volta sia possibile, nell'occasione occupandosi anche del momento del pranzo e della cena – e quantomeno:
Durante il periodo scolastico, in considerazione degli impegni lavorativi del padre durante la settimana, le minori staranno con esso: due fine settimana al mese, alternati con l'altro genitore, dal sabato a pranzo (h. 12) alla domenica sera, cena compresa (h. 22). E negli altri due fine settimana del mese,
l'intero sabato dalle 12:00 alle 22:00 oppure l'intera domenica, con i medesimi orari.
pagina 3 di 6 Salvo ulteriori giorni, previamente concordati, purché compatibili con gli orari lavorativi paterni e con le esigenze individuali delle due figlie.
Nel caso il sig. dovesse andare fuori regione o stato per lavoro, recupererà i Pt_1 periodi di spettanza d'accordo con la sig. e le figlie. CP_1
Durante il periodo estivo, oltre al calendario ordinario, il padre terrà con sé le minori una settimana consecutiva a luglio, ed una settimana consecutiva ad agosto, compatibilmente con il suo periodo di ferie e previa comunicazione anche alla madre entro il giorno 30 giugno di ogni anno;
Per ciò che attiene alle festività:
- riguardo a quelle natalizie, i genitori terranno con sé le figlie per tre giorni rispettivamente, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre l'uno e dal 30 dicembre al 1° gennaio l'altro.
- riguardo a quelle pasquali, parimenti i genitori si alterneranno la domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo accordi diversi fra di essi.
Sempre in maniera alternata e paritetica come precedentemente illustrato le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.);
I genitori assicureranno sempre contatti telefonici reciproci allorquando terranno con sé le due figlie che dispongono anche di un proprio telefono cellulare.
La prole trascorrerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno e onomastico;
mentre le ricorrenze più importanti che riguardano le minori verranno festeggiate, ove possibile, nel loro superiore interesse e bene, insieme (ad esempio, comunioni, compleanni, ecc..) o metà giornata con uno e metà con l'altro, ad alternanza giorno/sera.
MANTENIMENTO CONIUGE E FIGLIE. ALTRI SPETTI ECONOMICI.
6) Quanto alle previsioni economiche, il sig. corrisponderà un Parte_1 assegno mensile per il mantenimento ordinario delle due figlie minori pari a €.
800,00 (e quindi €. 400,00 ciascuna) ed un contributo per la moglie a titolo di pagina 4 di 6 mantenimento e per le altre sue spese (autovettura, assicurazione etc.) di €. 300,00 mensili. Il tutto quindi per un complessivo importo €. 1.100,00 (millecento//00) mensili, che sarà versato tra il giorno 7 e il giorno 10 di ogni mese in via anticipata.
Tale somma, come per legge, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal 31 dicembre 2026.
L'assegno unico universale erogato dall' continuerà ad essere incassato dal sig. CP_2
che lo riverserà interamente in favore della signora Pt_1 Controparte_1 ogni mese (al momento pari ad euro 497,50, arrotondato ad euro 500,00). Sul punto, il sig. si impegna a fornire alla sig. le firme necessarie e tutta la Pt_1 CP_1 documentazione fiscale, amministrativa, ecc. prevista per rinnovare la domanda nei tempi di legge, in caso contrario, si impegna ad autorizzare l'erogazione dell'A.U. direttamente alla donna che sempre provvederà agli incombenti amministrativi. In questa seconda ipotesi il sig. sarà tenuto a corrispondere ovviamente solo Pt_1
l'importo del mantenimento ordinario pari ad €. 1.100,00 (€. 800,00 per le figlie ed
€. 300,00 per la moglie) a far tempo dal mese di decorrenza del pagamento da parte dell' dell'assegno unico direttamente sul conto della sig.ra . CP_2 CP_1
Le spese straordinarie per le due figlie, come individuate, concordate e disciplinate dal c.d. Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara – che le parti conoscono giusta copia ricevutane – saranno ripartite a carico del sig. nella misura del Parte_1
60%, e a carico della sig.ra nella misura del 40%; esse saranno Controparte_1 rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta, debitamente documentata, da parte dell'avente diritto.
Restano a carico del sig. il finanziamento acceso per la Prima Parte_1
Comunione della figlia e il costo mensile di €. 30,00 circa per le utenze telefoniche delle figlie, domiciliate sul suo conto corrente.
ALTRO.
7) le parti congiuntamente si danno atto e riconoscono di essere tenute:
pagina 5 di 6 - ad assicurare sempre una condotta corretta, sana, adeguata e rispettosa dell'altro genitore e delle due figlie;
- a fornire senza ritardo, l'una all'altra, indicazioni in caso di cambio di residenza o di contatto telefonico, assicurando la reperibilità telefonica delle figlie al genitore distante;
- ad evitare frequentazioni esterne riferite a relazioni saltuarie che possano arrecare pregiudizio alle minori, e ad evitare di recarsi con esse in luoghi non adatti;
8) I coniugi, inoltre, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, ed assicurano la necessaria copresenza in caso di richiesta di rilascio/rinnovo del documento di identità per le due figlie.
9) I coniugi stabiliscono che le condizioni previste saranno esecutive fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
10) le spese legali relative al presente procedimento saranno interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOSCUFO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28/10/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 31/10/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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