Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
La chiamata in causa di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere non è sindacabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 4857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4857 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato JACOPO SQUILLANTE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE LINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BU UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato FERRANTE GIOVANDIEGO, difeso dall'avvocato FRANCESCO VENTRONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SAI ASSIC SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 41/97 del Giudice di pace di MARCIANISE, emessa il 12/02/97 e depositata il 13/02/97 (R.G. 898/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giovanni Diego FERRANTE (per delega);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON IU ha convenuto innanzi al giudice di pace di Marcianise AS CA e la società "Sai Assicurazioni" per sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente causati alla propria autovettura da quella del AS, assicurata con la detta società.
Si sono costituiti i convenuti: la società ha contestato genericamente la domanda;
il AS ha più specificamente dedotto di non essere tenuto al risarcimento dei danni pretesamente subiti dal ON, essendosi l'incidente verificato per colpa di NE AN, conducente dell'autovettura di quest'ultimo, alla quale ha chiesto che venisse "esteso il contraddittorio".
Il giudice adito, dopo avere rigettato questa richiesta e quella di sospensione (motivata con la pendenza di altro giudizio riguardante il medesimo incidente), con sentenza resa il 12.2.1997, ha ritenuto il AS responsabile nella misura del 50% e lo ha condannato in solido con la società assicuratrice al risarcimento della metà dei danni, liquidata in lire 400.000; ha spiegato di non avere autorizzato la chiamata della NE nel processo per non avere ritenuto la causa comune alla medesima;
ha fatto applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c. per la mancanza di prove idonee sulle modalità dell'incidente.
Propone ricorso per cassazione il AS sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente eccepisce che il ricorso è inammissibile in quanto non sottoscritto dal difensore, senza precisare se la mancanza di sottoscrizione riguarda l'originale o la copia notificata.
L'eccezione è infondata in entrambi i casi: la firma del difensore risulta debitamente apposta sull'originale del ricorso, mentre la mancanza della sottoscrizione autografa nella copia notificata è per pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. 15.1.1994, n. 353; Cass.6.7.1992, n. 8209) priva di effetti.
2. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 103, 106 c.p.c. 2054 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", sostiene che il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di NE AN, conducente dell'autovettura del ON, ha compromesso i suoi diritti (nascenti dall'art. 2054 c.c., che prevede la responsabilità primaria del conducente dell'autovettura) e gli ha, inoltre, impedito di fornire la prova del proprio assunto attraverso l'interrogatorio della predetta.
Il motivo è privo di fondamento.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare (cfr. le sentenze 17.7.1996, n. 6460; 20.3.1993, n. 3759; 9.11.1991, n. 11949), l'opportunità dell'intervento in causa di terzo ad istanza di parte è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, onde l'esercizio del relativo potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Inoltre, il mancato esercizio del potere è insuscettibile di pregiudicare i diritti del richiedente, essendo il medesimo libero di farli valere in altro giudizio, mentre il perseguimento di scopi di natura puramente istruttoria è estraneo all'istituto della chiamata del terzo in causa.
Le sentenze di questa Corte, richiamate dal ricorrente, si riferiscono a fattispecie diversa e, precisamente, riguardano il litisconsorzio necessario nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2054 c.c., omesso esame di documenti (foto e rilievi)"" lamenta che il giudice non ha portato la propria valutazione sulle foto dei luoghi e dell'auto del ON, nonché sui rilievi planimetrici, dai quali emergono elementi di segno opposto a quelli utilizzati.
Il motivo è inammissibile.
Ribadito che il giudizio secondo equità del giudice di pace è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle norme processuali, della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento (cfr. per tutte Cass. 1.10.1998, n. 9754), va rilevato che il ricorrente non solo non lamenta alcuna di tali violazioni, ma addirittura pretende la rivalutazione del materiale probatorio alla luce degli elementi, che assume trascurati dal giudice di pace.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese in L. 23.000, oltre onorari, liquidati in lire 700.000.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 15 dicembre 1998. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MAGGIO 1999.