CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1452/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2233/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431766 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 12401431766, notificato il 04.11.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 9.638,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 relativa all'utenza in Indirizzo_1, in catasto al Dati_Cat_1 sub 21-22-503 e part. 45 sub 58.
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente, cittadina italiana residente all'estero ed iscritta all'AIRE fino al 30.04.24, eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto effettuata non all'indirizzo di residenza estera in Francia, Indirizzo_2, Montargis.
Come ulteriori motivi di impugnazione la ricorrente eccepisce la prescrizione della annualità 2018, l'errata attribuzione della categoria 11 all'immobile tassato (banche, istituti di credito, studi professionali) trattandosi di box e magazzino.
Inoltre la ricorrente eccepisce l'inesistenza del presupposto impositivo riguardo l'immobile di cui al Dati_Cat_1, sub 21, Cat. C6, venduto il 12/06/2019 e l'altro distinto al Dati_Cat_1, sub 22, Cat. C6 anch'esso venduto il 22/01/2021.
Per ultimo la ricorrente eccepisce che per gli immobili accertati non è tenuta a corrispondere la TARI in quanto immobili improduttivi di rifiuti.
La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, avvenuta il
09.01.26, quattro giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine di cui all'art.32,
c.1, del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte sotto il profilo della erroneità dei dati indicati nell'avviso di accertamento.
Infatti dalla documentazione allegata al ricorso si evidenzia come l'avviso di accertamento risulti corredato da errori di individuazione degli immobili tassati, della superficie e del criterio di tassabilità.
In particolare i dati catastali degli immobili riportati nell'avviso di accertamento (C/6 -box auto e autorimesse e C/2 – magazzini e locali di deposito) confliggono con la categoria 11 (banche, istituti di credito, studi professionali) attribuita nello stesso avviso di accertamento nel quale anche la superficie tassata di mq. 103 non trova corrispondenza con i dati catastali che indicano una superficie complessiva di mq. 78.
Trattandosi di elementi essenziali ai fini di una puntuale determinazione dell'imponibile da sottoporre a tassazione e di evidenti discrepanze che incidono sul prospetto contabile delle somme dovute, l'avviso di accertamento risulta viziato nei presupposti di fatto, nell'imponibile accertato, nella aliquota applicata e, in ultima analisi, nella sua stessa motivazione.
Pe tale motivo, in accoglimento del ricorso, l'avviso va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in complesivi € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Presidente estensore
RN CE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2233/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431766 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 12401431766, notificato il 04.11.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 9.638,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 relativa all'utenza in Indirizzo_1, in catasto al Dati_Cat_1 sub 21-22-503 e part. 45 sub 58.
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente, cittadina italiana residente all'estero ed iscritta all'AIRE fino al 30.04.24, eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto effettuata non all'indirizzo di residenza estera in Francia, Indirizzo_2, Montargis.
Come ulteriori motivi di impugnazione la ricorrente eccepisce la prescrizione della annualità 2018, l'errata attribuzione della categoria 11 all'immobile tassato (banche, istituti di credito, studi professionali) trattandosi di box e magazzino.
Inoltre la ricorrente eccepisce l'inesistenza del presupposto impositivo riguardo l'immobile di cui al Dati_Cat_1, sub 21, Cat. C6, venduto il 12/06/2019 e l'altro distinto al Dati_Cat_1, sub 22, Cat. C6 anch'esso venduto il 22/01/2021.
Per ultimo la ricorrente eccepisce che per gli immobili accertati non è tenuta a corrispondere la TARI in quanto immobili improduttivi di rifiuti.
La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, avvenuta il
09.01.26, quattro giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine di cui all'art.32,
c.1, del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte sotto il profilo della erroneità dei dati indicati nell'avviso di accertamento.
Infatti dalla documentazione allegata al ricorso si evidenzia come l'avviso di accertamento risulti corredato da errori di individuazione degli immobili tassati, della superficie e del criterio di tassabilità.
In particolare i dati catastali degli immobili riportati nell'avviso di accertamento (C/6 -box auto e autorimesse e C/2 – magazzini e locali di deposito) confliggono con la categoria 11 (banche, istituti di credito, studi professionali) attribuita nello stesso avviso di accertamento nel quale anche la superficie tassata di mq. 103 non trova corrispondenza con i dati catastali che indicano una superficie complessiva di mq. 78.
Trattandosi di elementi essenziali ai fini di una puntuale determinazione dell'imponibile da sottoporre a tassazione e di evidenti discrepanze che incidono sul prospetto contabile delle somme dovute, l'avviso di accertamento risulta viziato nei presupposti di fatto, nell'imponibile accertato, nella aliquota applicata e, in ultima analisi, nella sua stessa motivazione.
Pe tale motivo, in accoglimento del ricorso, l'avviso va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in complesivi € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Presidente estensore
RN CE