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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2024, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 28050/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 28050 dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.08.1943, rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Attasi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
l'08.06.1975, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmelo Ciancio e Diego Di
Bartolomeo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione ed in seguito il divorzio da , con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Roma in data 15.12.2018 (atto n. 00652, parte I, serie 04, anno 2018), precisando che dalla predetta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sulla Controparte_1
separazione personale dei coniugi, contestando tuttavia le richieste di controparte e chiedendo l'accoglimento delle spiegate domande.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 21.11.2023, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia la persistente situazione di contrasto e conflittualità tra i coniugi, con disaffezione e distacco spirituale dei medesimi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la convivenza. La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta.
La causa deve essere rimessa dinnanzi al G.D., come da separata ordinanza del
12.01.2024, per la prosecuzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata in [...] l'[...], i
[...] C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Roma in data 15.12.2018;
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 00652, parte I, serie
04);
-rimette la causa sul ruolo come da ordinanza del 12.01.2024;
-rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data
17.01.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 28050 dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.08.1943, rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Attasi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata in [...] Controparte_1 C.F._2
l'08.06.1975, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmelo Ciancio e Diego Di
Bartolomeo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2023, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione ed in seguito il divorzio da , con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Roma in data 15.12.2018 (atto n. 00652, parte I, serie 04, anno 2018), precisando che dalla predetta unione non erano nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sulla Controparte_1
separazione personale dei coniugi, contestando tuttavia le richieste di controparte e chiedendo l'accoglimento delle spiegate domande.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 21.11.2023, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia la persistente situazione di contrasto e conflittualità tra i coniugi, con disaffezione e distacco spirituale dei medesimi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la convivenza. La domanda di separazione personale deve, pertanto, essere accolta.
La causa deve essere rimessa dinnanzi al G.D., come da separata ordinanza del
12.01.2024, per la prosecuzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata in [...] l'[...], i
[...] C.F._2
quali hanno contratto matrimonio a Roma in data 15.12.2018;
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 00652, parte I, serie
04);
-rimette la causa sul ruolo come da ordinanza del 12.01.2024;
-rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data
17.01.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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