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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10523 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5988/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
ST IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5988/2024, vertente tra
Parte_1 nato il 1° gennaio 1961 a Roma con il patrocinio dell'avv. Daniela Garbarino
-ricorrente-
e
CP_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Laura Neroni Mercati
-resistente -
Nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 14 aprile 1985 con precisando che dalla predetta unione è nata CP_1
la figlia (classe 1986). Persona_1
Il ricorrente ha altresì rappresentato che nell'anno 2015 era stata omologata la separazione personale dei coniugi con decreto n. 7597/2015 del 16 marzo 2015, reso dal Tribunale di Roma nell'ambito della procedura rubricata al n. 48266/2014 R.G. e, che da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, risultando dunque decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del loro divorzio, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“Le parti chiedono congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 14.04.1985, (anno 1985 atto n 00159 p.2 s. A06) con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roma per la relativa annotazione alle seguenti condizioni:
- Fino al mese di novembre 2025, compreso, resteranno invariate le attuali condizioni fissate nel procedimento di separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2
2. La casa familiare di Via Borgo Ticino n. 81 pal. B, int. 1 ed il relativo box di pertinenza è assegnato alla Sig.ra CP_1
con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è
[...]
già allontanato;
3 Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra per il Pt_1 CP_1
mantenimento di lei stessa l'assegno mensile di € 292,07 e per il mantenimento della figlia l'assegno mensile Per_1 di € 475,00 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4. Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia
sono individuate e regolate dal “protocollo d'intesa Per_1
con il Foro” del Tribunale ordinario di Roma, sottoscritto in data 17 dicembre 2014 e sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- A decorrere dal mese di dicembre 2025 il sig. Pt_1
verserà l'importo di € 650,00 per il mantenimento della figlia
oltre rivalutazione annuale secondo indici Persona_1
ISTAT;
- le spese straordinarie come ad oggi regolate, suddivise tra
i genitori al 50%;
- La Sig.ra rinuncia alla richiesta relativa CP_1 all'assegno divorzile, pur mantenendo l'assegno di mantenimento suindicato, stabilito in sede di separazione, sino al novembre 2025;
- Spese della lite compensate.
Rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data
14 aprile 1985, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare
3 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5988/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 14 aprile 1985 tra nato il 1° gennaio Parte_1
1961 a Roma e nata il [...] a [...]; CP_1
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00159, Parte 2, Serie A06, Anno 1985;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite interamente compensate tra le parti.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 4 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST IA
Il Presidente
AR EN
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
ST IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5988/2024, vertente tra
Parte_1 nato il 1° gennaio 1961 a Roma con il patrocinio dell'avv. Daniela Garbarino
-ricorrente-
e
CP_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Laura Neroni Mercati
-resistente -
Nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 14 aprile 1985 con precisando che dalla predetta unione è nata CP_1
la figlia (classe 1986). Persona_1
Il ricorrente ha altresì rappresentato che nell'anno 2015 era stata omologata la separazione personale dei coniugi con decreto n. 7597/2015 del 16 marzo 2015, reso dal Tribunale di Roma nell'ambito della procedura rubricata al n. 48266/2014 R.G. e, che da allora, non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, risultando dunque decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del loro divorzio, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“Le parti chiedono congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 14.04.1985, (anno 1985 atto n 00159 p.2 s. A06) con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Roma per la relativa annotazione alle seguenti condizioni:
- Fino al mese di novembre 2025, compreso, resteranno invariate le attuali condizioni fissate nel procedimento di separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2
2. La casa familiare di Via Borgo Ticino n. 81 pal. B, int. 1 ed il relativo box di pertinenza è assegnato alla Sig.ra CP_1
con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è
[...]
già allontanato;
3 Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra per il Pt_1 CP_1
mantenimento di lei stessa l'assegno mensile di € 292,07 e per il mantenimento della figlia l'assegno mensile Per_1 di € 475,00 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4. Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia
sono individuate e regolate dal “protocollo d'intesa Per_1
con il Foro” del Tribunale ordinario di Roma, sottoscritto in data 17 dicembre 2014 e sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- A decorrere dal mese di dicembre 2025 il sig. Pt_1
verserà l'importo di € 650,00 per il mantenimento della figlia
oltre rivalutazione annuale secondo indici Persona_1
ISTAT;
- le spese straordinarie come ad oggi regolate, suddivise tra
i genitori al 50%;
- La Sig.ra rinuncia alla richiesta relativa CP_1 all'assegno divorzile, pur mantenendo l'assegno di mantenimento suindicato, stabilito in sede di separazione, sino al novembre 2025;
- Spese della lite compensate.
Rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data
14 aprile 1985, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare
3 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5988/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 14 aprile 1985 tra nato il 1° gennaio Parte_1
1961 a Roma e nata il [...] a [...]; CP_1
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00159, Parte 2, Serie A06, Anno 1985;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite interamente compensate tra le parti.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 4 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST IA
Il Presidente
AR EN
4