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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone,
SENTENZA nella causa civile n. 13155/2022 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023, promossa da
Parte_1
con avv. Federico Donati giusto mandato in atti
-parte opponente- contro
Controparte_1
con avv. Marco Alessi giusto mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 10 luglio 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4058/2022 (RG 11443/2022) emesso dal Tribunale di Firenze ad istanza di Firenze per crediti derivanti dalle fatture emesse n.34004861 di € 11.828,16 e n. 34004862 di € CP_1
11.828,16, entrambe datate 17.10.2022 per complessivo Euro 23.656,32 a titolo di indennità dovute per pagina 1 di 5 la risoluzione anticipata del contratto dal contratto di manutenzione di ascensori tra i medesimi sottoscritto.
Nel merito il ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo contestato, Parte_1
l'inesistenza del credito azionato stante la vessatorietà della clausola che prevede il diritto al pagamento dell'indennità per la risoluzione anticipata del contratto, l'inesistenza del credito azionato stante la mancata prova del danno patito da Controparte_1
Sulla scorta di ciò il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare - accertata Parte_1
e dichiarata la nullità della notifica dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Firenze, Decreto ingiuntivo n. 4058/2022 del 25/10/2022 RG n. 11443/2022. In ipotesi di merito: accertata e dichiarata la non debenza delle somme richieste in via monitoria dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto il ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, N. Cron. 1121/2022 del
22.3.2022 RG. 3192/2022 In denegata ipotesi di merito: accertata e dichiarata la non debenza delle somme richieste in via monitoria secondo i criteri di quantificazione indicati in premessa, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, N. Cron. 1121/2022 del
22.3.2022 RG. 3192/2022 ed altresì accertato nei limiti del provato il credito della ricorrente, dichiarare il condominio tenuto al relativo pagamento. - In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento, ex art. 91 ss. c.p.c., di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA.”
Nel costituirsi ritualmente in Giudizio la ha resistito all'opposizione, contestando Controparte_1 in primis l'eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
ha precisato che il credito è certo e dimostrato documentalmente inconferente la dedotta vessatorietà della clausola contrattuale che prevede il diritto al pagamento dell'indennità per la risoluzione anticipata.
Per tali motivi il ha istato per il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 2 di 5 Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
In applicazione di tali principi va esaminata l'odierna domanda.
In via preliminare si osserva che il ha rinunciato in comparsa conclusionale all'eccezione Parte_1
di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, non verrà vagliata dallo scrivente
Giudice.
Quanto al merito si rileva che, per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, il contratto in questione va qualificato come “contratto di servizi”, cioè quale il negozio con il quale l'imprenditore si obbliga a corrispondere dietro corrispettivo una prestazione periodica o continuativa mediante la propria organizzazione.
Con La ha richiesto il seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale operato dal Controparte_1
in applicazione della clausola penale inserita alla lettera b) del punto 2) del contratto tra i Parte_1
medesimi stipulato in data 26.11.1998.
Ciò posto, occorre analizzare l'eccezione di vessatorietà della detta clausola per come dedotta dall'odierna opponente.
La clausola in parola, rubricata all'interno della voce “risoluzione anticipata”, dispone testualmente:
Corretta la qualificazione del condominio quale consumatore, operata dalla difesa di parte opponente, si ritiene di dover richiamare l'art. 33 cod.cons. che genericamente definisce vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa (cfr. “La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso” Cass. civile sez. VI, 25/11/2021, n.36740)
A parere dello scrivente Giudice la clausola contrattuale in esame è vessatoria, giacché si pone in contrasto: con l'art. 33 lett. e), nella misura in cui non consente al consumatore un analogo diritto di esigere il doppio della somma corrisposta al professionista in ipotesi di recesso imputabile al predetto;
con l'art. 33 lett. f) , poiché impone al professionista, in caso di inadempimento o di ritardo pagina 3 di 5 nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro di importo manifestamente eccessivo a titolo di clausola penale, tale dovendosi intendere la richiesta di pagamento dell'intero corrispettivo che sarebbe maturato per il decennio.
Ebbene, reputa il Tribunale che la vessatorietà invocata sia integrata, in quanto la disposizione de qua prevede il pagamento di una somma, dovuta a prescindere dall'esecuzione della prestazione dell'appaltatore, ed in misura identica a quella stabilita per l'ipotesi di adempimento della stessa, che determina un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi delle parti.
Tale clausola si traduce, in sostanza, in un divieto di recesso dal contratto, nel senso che - ponendo sul consumatore l'obbligo di pagare in ogni caso, ed immediatamente, tutto il corrispettivo, senza ricevere alcuna controprestazione in cambio, e ciò anche per un lasso temporale assai ampio – disincentiva l'esercizio del diritto di recesso.
La vessatorietà, peraltro, non è esclusa dalla doppia sottoscrizione, essendo necessario provare che la clausola in esame sia stata oggetto di apposita trattativa individuale cosa che nella fattispecie de qua non appare tenuto anche conto del fatto che parte opposta non ha neanche articolato sul punto richieste istruttorie (vedi art. 1469 ter c.c. “…Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”).
Per quanto esposto deve dichiararsi la nullità della clausola penale di cui alla lettea b) punto 2) del contratto sottoscritto tra le parti in data 26.11.1998 e, per l'effetto, revocarsi il DI oggi opposto.
Non si ritiene di riconoscere alcun indennizzo a per la risoluzione del contratto Controparte_1 prima della sua naturale scadenza ai sensi dell'art. 1671 c.c..
Secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte, “…in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass. nn.
9132/2012, 5879/2017).
pagina 4 di 5 Nella fattispecie de qua parte opposta non ha fornito prova dell'utile netto determinato, cioè, sottraendo dal compenso contrattualmente previsto le spese che sarebbero state necessarie per realizzare la manutenzione dell'ascensore.
Sul punto è del tutto inidonea la documentazione in atti fornita dalla difesa di parte opposta.
Ogni altra questione assorbita.
Si ritengono sussistenti i giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite stante il non uniforme orientamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. compensa le spese di lite.
Firenze, lì 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone,
SENTENZA nella causa civile n. 13155/2022 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023, promossa da
Parte_1
con avv. Federico Donati giusto mandato in atti
-parte opponente- contro
Controparte_1
con avv. Marco Alessi giusto mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 10 luglio 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4058/2022 (RG 11443/2022) emesso dal Tribunale di Firenze ad istanza di Firenze per crediti derivanti dalle fatture emesse n.34004861 di € 11.828,16 e n. 34004862 di € CP_1
11.828,16, entrambe datate 17.10.2022 per complessivo Euro 23.656,32 a titolo di indennità dovute per pagina 1 di 5 la risoluzione anticipata del contratto dal contratto di manutenzione di ascensori tra i medesimi sottoscritto.
Nel merito il ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo contestato, Parte_1
l'inesistenza del credito azionato stante la vessatorietà della clausola che prevede il diritto al pagamento dell'indennità per la risoluzione anticipata del contratto, l'inesistenza del credito azionato stante la mancata prova del danno patito da Controparte_1
Sulla scorta di ciò il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare - accertata Parte_1
e dichiarata la nullità della notifica dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Firenze, Decreto ingiuntivo n. 4058/2022 del 25/10/2022 RG n. 11443/2022. In ipotesi di merito: accertata e dichiarata la non debenza delle somme richieste in via monitoria dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto il ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, N. Cron. 1121/2022 del
22.3.2022 RG. 3192/2022 In denegata ipotesi di merito: accertata e dichiarata la non debenza delle somme richieste in via monitoria secondo i criteri di quantificazione indicati in premessa, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, N. Cron. 1121/2022 del
22.3.2022 RG. 3192/2022 ed altresì accertato nei limiti del provato il credito della ricorrente, dichiarare il condominio tenuto al relativo pagamento. - In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento, ex art. 91 ss. c.p.c., di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA.”
Nel costituirsi ritualmente in Giudizio la ha resistito all'opposizione, contestando Controparte_1 in primis l'eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
ha precisato che il credito è certo e dimostrato documentalmente inconferente la dedotta vessatorietà della clausola contrattuale che prevede il diritto al pagamento dell'indennità per la risoluzione anticipata.
Per tali motivi il ha istato per il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 2 di 5 Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
In applicazione di tali principi va esaminata l'odierna domanda.
In via preliminare si osserva che il ha rinunciato in comparsa conclusionale all'eccezione Parte_1
di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, non verrà vagliata dallo scrivente
Giudice.
Quanto al merito si rileva che, per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, il contratto in questione va qualificato come “contratto di servizi”, cioè quale il negozio con il quale l'imprenditore si obbliga a corrispondere dietro corrispettivo una prestazione periodica o continuativa mediante la propria organizzazione.
Con La ha richiesto il seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale operato dal Controparte_1
in applicazione della clausola penale inserita alla lettera b) del punto 2) del contratto tra i Parte_1
medesimi stipulato in data 26.11.1998.
Ciò posto, occorre analizzare l'eccezione di vessatorietà della detta clausola per come dedotta dall'odierna opponente.
La clausola in parola, rubricata all'interno della voce “risoluzione anticipata”, dispone testualmente:
Corretta la qualificazione del condominio quale consumatore, operata dalla difesa di parte opponente, si ritiene di dover richiamare l'art. 33 cod.cons. che genericamente definisce vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa (cfr. “La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso” Cass. civile sez. VI, 25/11/2021, n.36740)
A parere dello scrivente Giudice la clausola contrattuale in esame è vessatoria, giacché si pone in contrasto: con l'art. 33 lett. e), nella misura in cui non consente al consumatore un analogo diritto di esigere il doppio della somma corrisposta al professionista in ipotesi di recesso imputabile al predetto;
con l'art. 33 lett. f) , poiché impone al professionista, in caso di inadempimento o di ritardo pagina 3 di 5 nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro di importo manifestamente eccessivo a titolo di clausola penale, tale dovendosi intendere la richiesta di pagamento dell'intero corrispettivo che sarebbe maturato per il decennio.
Ebbene, reputa il Tribunale che la vessatorietà invocata sia integrata, in quanto la disposizione de qua prevede il pagamento di una somma, dovuta a prescindere dall'esecuzione della prestazione dell'appaltatore, ed in misura identica a quella stabilita per l'ipotesi di adempimento della stessa, che determina un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi delle parti.
Tale clausola si traduce, in sostanza, in un divieto di recesso dal contratto, nel senso che - ponendo sul consumatore l'obbligo di pagare in ogni caso, ed immediatamente, tutto il corrispettivo, senza ricevere alcuna controprestazione in cambio, e ciò anche per un lasso temporale assai ampio – disincentiva l'esercizio del diritto di recesso.
La vessatorietà, peraltro, non è esclusa dalla doppia sottoscrizione, essendo necessario provare che la clausola in esame sia stata oggetto di apposita trattativa individuale cosa che nella fattispecie de qua non appare tenuto anche conto del fatto che parte opposta non ha neanche articolato sul punto richieste istruttorie (vedi art. 1469 ter c.c. “…Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”).
Per quanto esposto deve dichiararsi la nullità della clausola penale di cui alla lettea b) punto 2) del contratto sottoscritto tra le parti in data 26.11.1998 e, per l'effetto, revocarsi il DI oggi opposto.
Non si ritiene di riconoscere alcun indennizzo a per la risoluzione del contratto Controparte_1 prima della sua naturale scadenza ai sensi dell'art. 1671 c.c..
Secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte, “…in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass. nn.
9132/2012, 5879/2017).
pagina 4 di 5 Nella fattispecie de qua parte opposta non ha fornito prova dell'utile netto determinato, cioè, sottraendo dal compenso contrattualmente previsto le spese che sarebbero state necessarie per realizzare la manutenzione dell'ascensore.
Sul punto è del tutto inidonea la documentazione in atti fornita dalla difesa di parte opposta.
Ogni altra questione assorbita.
Si ritengono sussistenti i giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite stante il non uniforme orientamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. compensa le spese di lite.
Firenze, lì 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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