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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1124/2023
CORTE DI APPELLO L'AQUILA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2023 R.G.C., passata in decisione ex artt. 281 sexies c.p.c., 350 bis e 127 ter comma 5 c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 21.10.2025, vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo n. 580/2017 nel giudizio monitorio del Tribunale di Avezzano proc. Nr RG 1627/2017
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Augusto Tofani ed CP_3 elettivamente domiciliati in Avezzano, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Carlo giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I.
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 06.06.2023, corretta con ord. cron. Nr 4729/2023 del 29.09.2023, notificata il 02.10.2023
– contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) in via principale accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Avezzano il 06.06.2023, corretta con ordinanza cron. 4729/2023 del
29.09.2023, e notificata il 02.10.2023 e per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in tutto o in parte prescritta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine e se del caso accertare che la vanta nei confronti degli Parte_1 opponenti un credito di € 80.343,43 oltre interessi sulla sorte capitale di € 78.392,99 al tasso legale dal 11.2.2017 e, per l'effetto, condannare la (debitore principale), Controparte_1
e (fideiussori) al pagamento in favore della banca della CP_3 CP_2 predetta somma o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Per e : Controparte_1 CP_2 CP_3
“Piaccia all'Corte di Appello, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via principale:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza del
Tribunale di Avezzano n. 173/2023 del 6/6/2023, come corretta con l'ordinanza cron.
4729/2023 del 29/9/2023; in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 0530/60590, del relativo atto integrativo e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto dalla sua effettiva nascita - relative alla capitalizzazione degli interessi e competenze, al rinvio agli usi su piazza, all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, all'omessa previsione della
c.m.s. e delle spese, all'illegittimo esercizio dello jus variandi, all'omesso deposito degli estratti analitici di c/c dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza - per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare Pt_1
l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso del rapporto con conseguente rideterminazione dell'esatto dare/avere fra le parti nel complessivo importo di € 47.271,85 per come accertato e ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio nella CTU in atti o per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare che, avendo accertato il CTU un credito in favore della correntista nulla devono i Signori e e per l'effetto, Controparte_1 CP_2 CP_3 dichiarare i fideiussori liberati dalla garanzia prestata;
- alla luce della condotta processuale avversaria, condannare al Parte_1 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si premette che con sentenza non definitiva n. 214/2025 , resa nell'ambito del presente giudizio di appello –promosso avverso la sentenza n. 173/2023 del Tribunale Parte_1 di Avezzano (con la quale era stato così statuito: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 580/2017; 2) dichiara la nullità del contratto di conto corrente n. 0530/60590 nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dichiara applicabili al rapporto i criteri di cui all'art. 117 comma 7 lettera a) D.lgs. 385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del
Tesoro annuali - BOT indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente;
3) per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente al 28 Febbraio 2017 in euro 47.271,85 a credito della correntista ordinando alla di procedere con le relative CP_2 CP_1 Parte_1 annotazioni;
4) rigetta nel resto;
5) condanna a rifondere agli attori opponenti le Parte_1 spese di lite in misura della metà, liquidata in euro 6.715,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge oltre euro 306,50 per spese;
6) pone le spese del CTU definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuno”) questa Corte ha così statuito: “1) In parziale accoglimento ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: A) RIGETTA l'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali contenute negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 nonché nel contratto di apertura di credito del
9.11.2015; B) DICHIARA applicabili al rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel periodo 30.08.2012/28.02.2017. le spese pattuite negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014, nonché, ove in concreto ricorrenti le relative condizioni, la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce pattuite negli accodi modificativi del
30.08.2012 e del 24.10.2014; 2) DISPONE procedersi al ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di causa secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato peritale depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del 30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al
28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014 e nel contratto di affidamento del 9.11.2015. 3) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, onde procedere, tramite CTU, al ricalcolo indicato al precedente capo;
4) SPESE al definitivo”.
1.1. A sostegno del gravame l'appellante aveva enunciato plurimi motivi di gravame con i quali aveva denunciato: 1. Omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in Parte_1 relazione all'art. 2697 cod. civ.; 2. Sui criteri di ricalcolo applicati al rapporto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del D.lgs. 01.09.1993 n. 385 (T.U.B.); 3. Sulle Spese e sulle
Commissioni applicate al rapporto. Erronea applicazione dell'art. 1372 c.c. per le spese del c/c e dell'art. 117 bis del D.lgs. 01.09.1993 n. 385 (T.U.B.) per le Commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce.
1.2. Nell'ambito del presente procedimento di appello si erano costituiti gli appellati
[...]
e ed avevano contestato il gravame chiedendone CP_1 CP_2 CP_3 il rigetto, con conferma della prima sentenza e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
(richiesta questa non reiterata in sede di P.C.).
1.3. La Corte -disatteso il primo motivo di gravame (con il quale l'appellante aveva denunciato omessa adeguata pronuncia da parte del primo giudice sull'eccezione di prescrizione da lei sollevata)- ha ritenuto la parziale fondatezza del secondo motivo (con il quale l'appellante aveva censurato la pronuncia del primo giudice in punto di ritenuto difetto di accordo stipulato in osservanza delle regole sancite dal combinato disposto dell'art. 120 D.Lgs n. 385/1993 e della deliberazione del
CICR del 9.02.2000) e del terzo motivo (con il quale l'appellante aveva lamentato che erroneamente, in sede di ricalcolo del rapporto di conto corrente, il CTU aveva proceduto alla esclusione delle spese per il periodo fino al 29.08.2012 in cui i rapporti erano regolati dall'originario contratto, sebbene le parti avessero pattuito le spese di tenuta e delle operazioni del c/c nei termini previsti a pag. 3 del contratto di apertura e sebbene il CTU dovesse mantenere l'addebito delle spese ex art. 1372 c.c.). 1.3.1. La Corte –premesso che correttamente era stato ritenuto non operante ed inapplicabile nella specie, al periodo 1.04.2000/30.08.2012, il contratto di conto corrente prodotto dalla banca in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. denominato “contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza” in quanto privo di data (con conseguente impossibilità di conoscere la data di decorrenza iniziale delle condizioni economiche in esso indicate) ed in quanto non sottoscritto dalla società correntista (risultando sottoscritto da persona fisica, , CP_2 che neanche aveva speso il nome della società, e che era soggetto diverso dal legale rappresentante ( ) della società medesima)- ha affermato che correttamente il CP_3 primo giudice aveva, per un verso, disposto l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, per altro verso, escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Ha rilevato che, se nell'ipotesi di calcolo recepita dal Giudice (la seconda, che era quella contenuta nell'elaborato datato 25.09.2019, depositato in pari data), il CTU aveva applicato la capitalizzazione annuale degli interessi, in luogo della capitalizzazione semplice, alcun rilievo avevano formulato sul punto gli appellati (che non avevano spiegato appello incidentale) sicché sul punto la sentenza non poteva essere modificata.
1.3.2 Ha proseguito rilevando che, con riferimento al secondo periodo dal 30.08.2012 (data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società delle condizioni modificate) al termine del rapporto, correttamente era stata esclusa la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte della mancata previsione e accettazione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità.
Ha rilevato che anche con riferimento al secondo periodo il CTU (nella ipotesi di ricalcolo recepita dal primo giudice) ha applicato, in luogo della capitalizzazione semplice, la capitalizzazione annuale, ma di ciò gli appellati non si erano doluti attraverso la proposizione di specifico appello incidentale, sicché alcuna modifica era possibile apportare sul punto alla impugnata decisione.
Ha affermato che erronea si rivelava, invece, la pronuncia di nullità (in alcun modo argomentata in sentenza o in sede di CTU) degli interessi ultralegali espressamente pattuiti in sede di accordi modificativi del 30.08.2012, poi del 24.10.2014 ed, in ultimo, in sede di apertura di credito del 9.11.2015, sicché la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui aveva disposto l'applicazione degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma
7 TUB, dovendo invece trovare applicazione gli interessi ultralegali espressamente pattuiti negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015 o degli interessi, più favorevoli al correntista, in concreto applicati dalla banca. 1.3.3. Ha rilevato ancora che, se correttamente era stata operata l'esclusione dal ricalcolo del rapporto di spese e CSM dal 2000 al 30.08.2012, non giustificata appariva l'esclusione delle commissioni di massimo utilizzo e di istruttoria veloce espressamente pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e poi del 24.10.2014.
1.4. Ha concluso rilevando che la sentenza doveva essere confermata sia in ordine alla decisione sull'eccezione di prescrizione, sia in ordine alla declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre condizioni economiche del rapporto relativamente al periodo compreso tra il
31.03.2000 ed il 29.08.2012.
Andava parimenti confermata in punto di declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Andava invece riformata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità degli interessi ultralegali anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Doveva inoltre essere disposta l'applicazione, nel periodo successivo al 30.03.2012, ove sussistenti in concreto le relative condizioni di applicazione, della commissione di disponibilità fondi e di quella di istruttoria veloce, per come pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014.
1.5. Onde rideterminare il saldo alla data del 28.02.2017 del conto corrente oggetto di causa, disponeva CTU integrativa con affidamento all'ausiliare dell'incarico di procedere alla determinazione del saldo del conto corrente n. 0530/65190 alla data del 28.02.2017 secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal
30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del
30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del
9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al
28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014.
1.6. La regolamentazione delle spese di lite anche del presente grado veniva rimessa al momento della pronuncia della sentenza definitiva. 2. Nel prosieguo, espletata la disposta CTU, la causa è passata di nuovo in decisione ex art. 281 sexies e 350 bis all'udienza del 21.10.2025, la quale si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta (con conseguente applicazione dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c.).
3. La Corte dà atto che il CTU, dott. ha proceduto alla ricostruzione del conto Persona_1 corrente oggetto di causa, applicando i criteri dettati dalla Corte nella sentenza non definitiva, giungendo alla rideterminazione del saldo alla data del 28.02.2017 nella misura di € 41.940,46 a credito della correntista (in luogo di quello di € 47.271,00 a credito della correntista indicato nella sentenza impugnata).
4. Ne consegue che il saldo del conto corrente oggetto di causa deve essere rideterminato alla data del 28.02.2017 nella misura di € 41.940,00 a credito della correntista.
5. Venendo al regolamento delle spese processuali che deve avvenire in base all'esito definitivo del giudizio, si sottolinea come, a fronte di un saldo banca di € 79.392,99 a debito della correntista (azionato in via monitoria dalla banca), è invece emerso un credito della correntista che, indicato in € 47.271,00 nella sentenza impugnata, è stato ridotto ad €
41.940,46 nel presente giudizio di appello.
A tanto consegue che la che pur ha visto parzialmente accolti due motivi di appello Pt_1 con rideterminazione in riduzione del credito della correntista accertato dal primo giudice, risulta prevalentemente soccombente sicché può essere adottato il medesimo criterio adottato dal primo giudice di compensazione delle spese nella misura della metà e di condanna della opponente in primo grado, odierna appellante al pagamento della Pt_1 residua metà delle spese di lite che liquida, nell'intero, per il primo grado conformemente alla liquidazione operata dal primo giudice e per il presente grado come da dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della CTU svolta nel primo grado di giudizio e di quella svolta nel presente grado di giudizio, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte appellante nella misura del 50% e degli appellati nella restante misura del 50%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, RIDETERMINA il saldo del conto corrente oggetto di causa al 28.02.2017 in € 41.940,46 a credito della correntista CP_1
“ordinando alla di procedere alle relative annotazioni”
[...] Parte_1
2) DICHIARA compensate le spese di lite del doppio grado tra le parti nella misura della metà e CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, della restante metà liquidata: quanto al primo grado di giudizio in € 306,50 per esborsi ed
€ 6.715,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in € 7.158,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) PONE le spese delle CTU svolte nel primo e nel presente grado di giudizio, liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott. Nicoletta Orlandi
CORTE DI APPELLO L'AQUILA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2023 R.G.C., passata in decisione ex artt. 281 sexies c.p.c., 350 bis e 127 ter comma 5 c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 21.10.2025, vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo n. 580/2017 nel giudizio monitorio del Tribunale di Avezzano proc. Nr RG 1627/2017
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Augusto Tofani ed CP_3 elettivamente domiciliati in Avezzano, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Carlo giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I.
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 06.06.2023, corretta con ord. cron. Nr 4729/2023 del 29.09.2023, notificata il 02.10.2023
– contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) in via principale accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Avezzano il 06.06.2023, corretta con ordinanza cron. 4729/2023 del
29.09.2023, e notificata il 02.10.2023 e per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in tutto o in parte prescritta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine e se del caso accertare che la vanta nei confronti degli Parte_1 opponenti un credito di € 80.343,43 oltre interessi sulla sorte capitale di € 78.392,99 al tasso legale dal 11.2.2017 e, per l'effetto, condannare la (debitore principale), Controparte_1
e (fideiussori) al pagamento in favore della banca della CP_3 CP_2 predetta somma o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Per e : Controparte_1 CP_2 CP_3
“Piaccia all'Corte di Appello, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via principale:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza del
Tribunale di Avezzano n. 173/2023 del 6/6/2023, come corretta con l'ordinanza cron.
4729/2023 del 29/9/2023; in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 0530/60590, del relativo atto integrativo e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto dalla sua effettiva nascita - relative alla capitalizzazione degli interessi e competenze, al rinvio agli usi su piazza, all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, all'omessa previsione della
c.m.s. e delle spese, all'illegittimo esercizio dello jus variandi, all'omesso deposito degli estratti analitici di c/c dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza - per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare Pt_1
l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso del rapporto con conseguente rideterminazione dell'esatto dare/avere fra le parti nel complessivo importo di € 47.271,85 per come accertato e ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio nella CTU in atti o per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare che, avendo accertato il CTU un credito in favore della correntista nulla devono i Signori e e per l'effetto, Controparte_1 CP_2 CP_3 dichiarare i fideiussori liberati dalla garanzia prestata;
- alla luce della condotta processuale avversaria, condannare al Parte_1 risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si premette che con sentenza non definitiva n. 214/2025 , resa nell'ambito del presente giudizio di appello –promosso avverso la sentenza n. 173/2023 del Tribunale Parte_1 di Avezzano (con la quale era stato così statuito: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 580/2017; 2) dichiara la nullità del contratto di conto corrente n. 0530/60590 nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dichiara applicabili al rapporto i criteri di cui all'art. 117 comma 7 lettera a) D.lgs. 385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del
Tesoro annuali - BOT indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente;
3) per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente al 28 Febbraio 2017 in euro 47.271,85 a credito della correntista ordinando alla di procedere con le relative CP_2 CP_1 Parte_1 annotazioni;
4) rigetta nel resto;
5) condanna a rifondere agli attori opponenti le Parte_1 spese di lite in misura della metà, liquidata in euro 6.715,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge oltre euro 306,50 per spese;
6) pone le spese del CTU definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuno”) questa Corte ha così statuito: “1) In parziale accoglimento ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: A) RIGETTA l'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali contenute negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 nonché nel contratto di apertura di credito del
9.11.2015; B) DICHIARA applicabili al rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel periodo 30.08.2012/28.02.2017. le spese pattuite negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014, nonché, ove in concreto ricorrenti le relative condizioni, la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce pattuite negli accodi modificativi del
30.08.2012 e del 24.10.2014; 2) DISPONE procedersi al ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di causa secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato peritale depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del 30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al
28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014 e nel contratto di affidamento del 9.11.2015. 3) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, onde procedere, tramite CTU, al ricalcolo indicato al precedente capo;
4) SPESE al definitivo”.
1.1. A sostegno del gravame l'appellante aveva enunciato plurimi motivi di gravame con i quali aveva denunciato: 1. Omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in Parte_1 relazione all'art. 2697 cod. civ.; 2. Sui criteri di ricalcolo applicati al rapporto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del D.lgs. 01.09.1993 n. 385 (T.U.B.); 3. Sulle Spese e sulle
Commissioni applicate al rapporto. Erronea applicazione dell'art. 1372 c.c. per le spese del c/c e dell'art. 117 bis del D.lgs. 01.09.1993 n. 385 (T.U.B.) per le Commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce.
1.2. Nell'ambito del presente procedimento di appello si erano costituiti gli appellati
[...]
e ed avevano contestato il gravame chiedendone CP_1 CP_2 CP_3 il rigetto, con conferma della prima sentenza e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
(richiesta questa non reiterata in sede di P.C.).
1.3. La Corte -disatteso il primo motivo di gravame (con il quale l'appellante aveva denunciato omessa adeguata pronuncia da parte del primo giudice sull'eccezione di prescrizione da lei sollevata)- ha ritenuto la parziale fondatezza del secondo motivo (con il quale l'appellante aveva censurato la pronuncia del primo giudice in punto di ritenuto difetto di accordo stipulato in osservanza delle regole sancite dal combinato disposto dell'art. 120 D.Lgs n. 385/1993 e della deliberazione del
CICR del 9.02.2000) e del terzo motivo (con il quale l'appellante aveva lamentato che erroneamente, in sede di ricalcolo del rapporto di conto corrente, il CTU aveva proceduto alla esclusione delle spese per il periodo fino al 29.08.2012 in cui i rapporti erano regolati dall'originario contratto, sebbene le parti avessero pattuito le spese di tenuta e delle operazioni del c/c nei termini previsti a pag. 3 del contratto di apertura e sebbene il CTU dovesse mantenere l'addebito delle spese ex art. 1372 c.c.). 1.3.1. La Corte –premesso che correttamente era stato ritenuto non operante ed inapplicabile nella specie, al periodo 1.04.2000/30.08.2012, il contratto di conto corrente prodotto dalla banca in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. denominato “contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza” in quanto privo di data (con conseguente impossibilità di conoscere la data di decorrenza iniziale delle condizioni economiche in esso indicate) ed in quanto non sottoscritto dalla società correntista (risultando sottoscritto da persona fisica, , CP_2 che neanche aveva speso il nome della società, e che era soggetto diverso dal legale rappresentante ( ) della società medesima)- ha affermato che correttamente il CP_3 primo giudice aveva, per un verso, disposto l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, per altro verso, escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Ha rilevato che, se nell'ipotesi di calcolo recepita dal Giudice (la seconda, che era quella contenuta nell'elaborato datato 25.09.2019, depositato in pari data), il CTU aveva applicato la capitalizzazione annuale degli interessi, in luogo della capitalizzazione semplice, alcun rilievo avevano formulato sul punto gli appellati (che non avevano spiegato appello incidentale) sicché sul punto la sentenza non poteva essere modificata.
1.3.2 Ha proseguito rilevando che, con riferimento al secondo periodo dal 30.08.2012 (data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società delle condizioni modificate) al termine del rapporto, correttamente era stata esclusa la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte della mancata previsione e accettazione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità.
Ha rilevato che anche con riferimento al secondo periodo il CTU (nella ipotesi di ricalcolo recepita dal primo giudice) ha applicato, in luogo della capitalizzazione semplice, la capitalizzazione annuale, ma di ciò gli appellati non si erano doluti attraverso la proposizione di specifico appello incidentale, sicché alcuna modifica era possibile apportare sul punto alla impugnata decisione.
Ha affermato che erronea si rivelava, invece, la pronuncia di nullità (in alcun modo argomentata in sentenza o in sede di CTU) degli interessi ultralegali espressamente pattuiti in sede di accordi modificativi del 30.08.2012, poi del 24.10.2014 ed, in ultimo, in sede di apertura di credito del 9.11.2015, sicché la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui aveva disposto l'applicazione degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma
7 TUB, dovendo invece trovare applicazione gli interessi ultralegali espressamente pattuiti negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015 o degli interessi, più favorevoli al correntista, in concreto applicati dalla banca. 1.3.3. Ha rilevato ancora che, se correttamente era stata operata l'esclusione dal ricalcolo del rapporto di spese e CSM dal 2000 al 30.08.2012, non giustificata appariva l'esclusione delle commissioni di massimo utilizzo e di istruttoria veloce espressamente pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e poi del 24.10.2014.
1.4. Ha concluso rilevando che la sentenza doveva essere confermata sia in ordine alla decisione sull'eccezione di prescrizione, sia in ordine alla declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre condizioni economiche del rapporto relativamente al periodo compreso tra il
31.03.2000 ed il 29.08.2012.
Andava parimenti confermata in punto di declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Andava invece riformata nella parte in cui aveva dichiarato la nullità degli interessi ultralegali anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Doveva inoltre essere disposta l'applicazione, nel periodo successivo al 30.03.2012, ove sussistenti in concreto le relative condizioni di applicazione, della commissione di disponibilità fondi e di quella di istruttoria veloce, per come pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014.
1.5. Onde rideterminare il saldo alla data del 28.02.2017 del conto corrente oggetto di causa, disponeva CTU integrativa con affidamento all'ausiliare dell'incarico di procedere alla determinazione del saldo del conto corrente n. 0530/65190 alla data del 28.02.2017 secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal
30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del
30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del
9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al
28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014.
1.6. La regolamentazione delle spese di lite anche del presente grado veniva rimessa al momento della pronuncia della sentenza definitiva. 2. Nel prosieguo, espletata la disposta CTU, la causa è passata di nuovo in decisione ex art. 281 sexies e 350 bis all'udienza del 21.10.2025, la quale si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta (con conseguente applicazione dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c.).
3. La Corte dà atto che il CTU, dott. ha proceduto alla ricostruzione del conto Persona_1 corrente oggetto di causa, applicando i criteri dettati dalla Corte nella sentenza non definitiva, giungendo alla rideterminazione del saldo alla data del 28.02.2017 nella misura di € 41.940,46 a credito della correntista (in luogo di quello di € 47.271,00 a credito della correntista indicato nella sentenza impugnata).
4. Ne consegue che il saldo del conto corrente oggetto di causa deve essere rideterminato alla data del 28.02.2017 nella misura di € 41.940,00 a credito della correntista.
5. Venendo al regolamento delle spese processuali che deve avvenire in base all'esito definitivo del giudizio, si sottolinea come, a fronte di un saldo banca di € 79.392,99 a debito della correntista (azionato in via monitoria dalla banca), è invece emerso un credito della correntista che, indicato in € 47.271,00 nella sentenza impugnata, è stato ridotto ad €
41.940,46 nel presente giudizio di appello.
A tanto consegue che la che pur ha visto parzialmente accolti due motivi di appello Pt_1 con rideterminazione in riduzione del credito della correntista accertato dal primo giudice, risulta prevalentemente soccombente sicché può essere adottato il medesimo criterio adottato dal primo giudice di compensazione delle spese nella misura della metà e di condanna della opponente in primo grado, odierna appellante al pagamento della Pt_1 residua metà delle spese di lite che liquida, nell'intero, per il primo grado conformemente alla liquidazione operata dal primo giudice e per il presente grado come da dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della CTU svolta nel primo grado di giudizio e di quella svolta nel presente grado di giudizio, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte appellante nella misura del 50% e degli appellati nella restante misura del 50%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, RIDETERMINA il saldo del conto corrente oggetto di causa al 28.02.2017 in € 41.940,46 a credito della correntista CP_1
“ordinando alla di procedere alle relative annotazioni”
[...] Parte_1
2) DICHIARA compensate le spese di lite del doppio grado tra le parti nella misura della metà e CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, della restante metà liquidata: quanto al primo grado di giudizio in € 306,50 per esborsi ed
€ 6.715,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in € 7.158,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) PONE le spese delle CTU svolte nel primo e nel presente grado di giudizio, liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott. Nicoletta Orlandi