CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 22121915321230857 BONUS SUD 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Sono presenti il delegato dell'appellante Agenzia Entrate ed il difensore dell'appellato ciascuno dei quali riportandosi agli atti chiede accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso il diniego alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno per l'importo di € 108.540,00 notificato dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso.
Deduceva il ricorrente che l'Ufficio opponeva il diniego sulla scorta di mancanza del certificato antimafia avendo la Prefettura comunicato l'impossibilità di caricare la richiesta nella Banca Dati Nazionale Antimafia non essendo il richiedente iscritto alla Camera di Commercio.
In punto di diritto lo stesso riferiva di aver presentato in data 19/12/2022 la domanda di fruizione del credito spettante essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 - art. 1, commi 98 e segg.) e che in data 30/12/2022, per problemi legati all'età era stato costretto a donare, a mezzo di atto notarile, l'intera azienda al figlio Nominativo_1.
Precisava il ricorrente che l'Ufficio, non avendo effettuato la verifica antimafia all'atto della presentazione della domanda volta all'ottenimento del credito, nel momento in cui vi provvedeva (11 gennaio 2023) aveva potuto constatare che lo stesso, quale soggetto richiedente, non era più iscritto alla Camera di Commercio, osservando, comunque, di essere sempre stato in possesso del certificato antimafia negativo.
Citando Circolare ministeriale rappresentava, inoltre, che, in caso di cessione/donazione di azienda è ammessa la possibilità di trasferimento del credito con conseguente suo legittimo utilizzo anche da parte del subentrante, come avvenuto nella fattispecie, possedendo entrambi tutti i requisiti per ottenere il richiesto credito d'imposta.
Per i descritti motivi chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge, con riconoscimento dell'agevolazione richiesta unitamente a vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio che, nelle prodotte note, fatta premessa sulla possibilità di spettanza del credito ceduto in donazione, rappresentava una non corretta produzione documentale come richiesta dalla legge ai fini della fruizione confermando, di conseguenza, la legittimità del diniego alla fruizione del credito d'imposta emesso dal COSF di Cagliari avendo il contribuente optato per l'utilizzo del credito in Sardegna una delle
Regioni indicate dalla legge per l'allocazione di insediamenti produttivi ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto.
Deduceva, che, se nel corso del giudizio si fosse dimostrata la sussistenza dei requisiti per il beneficio, sarebbero stati trasmessi gli atti al COSF di Cagliari che, a sua volta, avrebbe provveduto allo sblocco del credito comportante il venir meno di ogni ragione del contendere.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 22 giugno 2023 l'Ufficio depositava memoria contenente richiesta di cessata materia del contendere unitamente a compensazione delle spese essendo stata prodotta dal contribuente, in corso di causa, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per godere del credito d'imposta ceduto.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 533/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dell'Ufficio alle spese liquidate in € 6.000,00 oltre quanto dovuto per legge.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Ufficio che, ripercorrendo le fasi della vicenda sia normative che fattuali, invocava la illegittimità della sentenza impugnata della quale chiedeva riforma per mancato accoglimento dell'avanzata richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente al riconoscimento della spettanza del credito d'imposta solo a seguito di regolare deposito di documentazione da parte dell'interessato avvenuto nel corso del giudizio.
Eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 e violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 D.Lgs n. 546/92 rappresentava motivazioni atte a sostenere la bontà di entrambe le censure esposte concludendo con richiesta di pronuncia di dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere unitamente alla riforma della sentenza in merito al pagamento delle spese processuali il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
L'odierna pubblica udienza viene celebrata in presenza del delegato dell'appellante Agenzia Entrate e del difensore dell'appellato i quali nel riportarsi agli atti chiedono accoglimento delle rispettive ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello.
Oggetto del contendere concerne il credito d'imposta per gli investimenti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno previsto dalla legge n. 208/2015 e confermato anche per gli anni successivi fino al 2022 e tra esse la Sardegna al cui Società_1 di Cagliari il contribuente inviava la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in questione acquisita, regolarmente, in data 19/12/2022.
In data 11/01/2023 il medesimo Centro comunicava la mancata autorizzazione per la fruizione del credito richiesto essendo impossibilitato a proseguire l'istruttoria avendo la Prefettura competente comunicato di non poter procedere alle verifiche presso la Banca Dati Nazionale Antimafia per rilevata mancata iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio.
Avverso tale atto il ricorrente in data 09/03/2023 notificava il ricorso all'Agenzia Entrate di Campobasso con il quale eccepiva l'illegittimità del diniego ricorrendo tutti i presupposti per la fruizione del credito richiesto essendo il medesimo scaturito, unicamente, dalla invocata mancata iscrizione alla Camera di Commercio.
Nella costituzione in giudizio di primo grado avvenuta in data 08/05/2023 l'Ufficio confermava il diniego precedentemente opposto dal Società_1 di Cagliari nei confronti del soggetto richiedente, sostenendo che lo stesso non aveva provato la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito d'imposta rilevavando che, in ipotesi, ne fosse stata dimostrata la sussistenza nel corso del giudizio, avrebbe trasmesso gli atti al COSF di Cagliari cui competeva lo sblocco del credito con conseguente cessazione del contendere del giudizio instaurato.
In data 15 giugno 2023 il ricorrente produceva tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio ai fini dell'ottenimento del beneficio.
In data 22 giugno 2023 lo stesso Ufficio constatata la regolarità della produzione chiedeva al giudice adito la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
A tale richiesta non aderiva il giudice che accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio alle spese liquidate in
€ 6.000,00.
Con l'appello odierno l'Ufficio chiede annullarsi la sentenza per mancato accoglimento della richiesta di estinzione del giudizio essendo venuto meno il motivo del contendere, reclamando, di conseguenza, la illegittimità della condanna alle spese come determinata ed eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 e violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 D.Lgs n.
546/1992.
Ritiene il Collegio non meritevole di accoglimento l'appello concernente, unicamente, motivi collegati alla illegittima statuizione delle spese di giudizio che, in tale fattispecie, non sarebbero state compensate.
Siamo in ipotesi ove, in corso di giudizio, l'Ufficio chiede l'estinzione per cessata materia del contendere essendo intervenuto un fatto (produzione documentale) che avrebbe eliminato l'interesse alla prosecuzione della controversia;
circostanza, di certo, invocabile in generale, ma non adattabile alla fattispecie in atti.
Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo tributario disciplinata dall'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 che si verifica quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti o atti che risolvono integralmente la lite, facendo venir meno ogni contrasto tra l'Ufficio ed il contribuente.
Vero è che l'Ufficio in data 22/06/2023 produceva memoria con richiesta di estinzione del giudizio derivante da prodotta documentazione, ma nella fattispecie, il giudice non ha ritenuto estinguere il giudizio ritenendo fondate le ragioni del ricorrente e, parimenti, non lo ritiene questo Collegio d'appello secondo il quale non può essere affetta da nullità una sentenza che non condivide una richiesta, così come formulata, dovendo il giudice motivare il proprio convincimento “iuxta alligata et probata partium”.
Considerando la cronologia degli accadimenti così come esposti da entrambe le parti processuali il Collegio ritiene confermare la sentenza accogliendo le richieste formulate dall'appellato.
Nella fattispecie il contribuente, quale titolare di reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, in virtù della Legge
n. 208/2015 (art. 1, commi 98 e segg.), poteva beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel
Mezzogiorno, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, per effettuare nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
Trattasi di agevolazione riconosciuta alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022, avessero provveduto all'acquisto di macchinari;
impianti, attrezzature e beni strumentali nuovi anche mediante contratti di leasing.
Nel rispetto della normativa, il contribuente/attuale appellato, provvedeva in data 19/12/2022 all'inoltro, via entratel, della comunicazione del credito d'imposta al COSF di Cagliari avendo scelto la Sardegna per i propri insediamenti produttivi seguita da provvedimento che negava il beneficio richiesto per mancata iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio territorialmente competente dalla quale rilevare la necessaria documentazione antimafia.
Accadeva, nella fattispecie che, lo stesso richiedente impossibilitato per motivi di età a condurre l'impresa, provvedeva, avendone pieno diritto, a donare, con atto pubblico del 30/12/2022 l'intera società al proprio figlio che, per tale motivo, subentrava in tutti i rapporti ivi compreso il trasferimento del credito avvenuto con donazione di azienda, con conseguente utilizzo anche in capo al subentrante, come indicato anche da
Circolari ministeriali in materia. In ipotesi, il trasferimento della titolarità del credito è, ammissibile in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa, nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta. In tal caso, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
Ciò detto occorre rilevare che il ricorrente/attuale appellato all'atto della richiesta del credito d'imposta
(19/12/2022) era regolarmente iscritto alla Camera di Commercio con permanenza in essa fino al 31 dicembre 2022 cui conseguiva la naturale cancellazione dal 01/01/2023 avendo donato l'intera azienda al proprio figlio, motivo per il quale al momento della verifica alla Camera di Commercio effettuata in data 11 gennaio 2023 non poteva rinvenirsi più alcuna iscrizione in capo allo stesso.
Deve, a tal proposito, rilevarsi che, al momento della iscrizione a ruolo della causa in primo grado, il ricorrente, unitamente al ricorso depositava certificazione della Prefettura di Campobasso (prot. uscita n.0069479 del
20/10/2022) con la quale la stessa Prefettura indicava che era stata disposta la permanenza dell'iscrizione della impresa richiedente (Resistente_1) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, alle sottoindicate sezioni:
- sezione I (estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti);
- sezione III (noli a freddo di macchinari);
- sezione IV (fornitura di ferro lavorato);
- sezione V (noli a caldo);
- sezione VI (autotrasporto per conto di terzi).
La stessa Prefettura indicava di aver anche proceduto all'aggiornamento dell'elenco medesimo, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “white list contro le infiltrazioni mafiose”, voce “elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa”.
La iscrizione in tale lista è valida per 12 mesi e, questo prova che il ricorrente nel periodo nel quale aveva richiesto il credito d'imposta possedeva il requisito cardine per ottenerlo.
Si osserva, inoltre, che le "White List contro le infiltrazioni mafiose" sono elenchi di imprese istituite per settori economici ad alto rischio presso le Prefetture che raccolgono imprese operanti in settori a rischio
(come estrazione materiali, autotrasporti, edilizia) che dimostrano di essere "pulite", tenendo luogo della comunicazione antimafia e facilitando l'accesso ad appalti e contratti pubblici e rappresentando uno strumento preventivo cruciale contro l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, secondo la Legge n.190/2012 e il DPCM 18/04/2013.
In sostanza, le White List sono un meccanismo proattivo per escludere le imprese "infiltrate" e favorire quelle che operano nel rispetto della legalità, combattendo la criminalità organizzata fin dall'origine del rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Deve, in conclusione, osservarsi che se la verifica della iscrizione alla Camera di Commercio del contribuente fosse stata effettuata al momento della comunicazione della richiesta del beneficio (19/12/2022) si poteva constatare la regolare iscrizione alla Camera di Commercio che avrebbe impedito l'opposto diniego con tutte le conseguenze del caso.
Attesa la peculiarità della controversia si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 03 dicembre 2025
Il Relatore
dott.ssa di Lorenzo Carmela
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 86/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 533/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 22121915321230857 BONUS SUD 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Sono presenti il delegato dell'appellante Agenzia Entrate ed il difensore dell'appellato ciascuno dei quali riportandosi agli atti chiede accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso il diniego alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno per l'importo di € 108.540,00 notificato dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso.
Deduceva il ricorrente che l'Ufficio opponeva il diniego sulla scorta di mancanza del certificato antimafia avendo la Prefettura comunicato l'impossibilità di caricare la richiesta nella Banca Dati Nazionale Antimafia non essendo il richiedente iscritto alla Camera di Commercio.
In punto di diritto lo stesso riferiva di aver presentato in data 19/12/2022 la domanda di fruizione del credito spettante essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 - art. 1, commi 98 e segg.) e che in data 30/12/2022, per problemi legati all'età era stato costretto a donare, a mezzo di atto notarile, l'intera azienda al figlio Nominativo_1.
Precisava il ricorrente che l'Ufficio, non avendo effettuato la verifica antimafia all'atto della presentazione della domanda volta all'ottenimento del credito, nel momento in cui vi provvedeva (11 gennaio 2023) aveva potuto constatare che lo stesso, quale soggetto richiedente, non era più iscritto alla Camera di Commercio, osservando, comunque, di essere sempre stato in possesso del certificato antimafia negativo.
Citando Circolare ministeriale rappresentava, inoltre, che, in caso di cessione/donazione di azienda è ammessa la possibilità di trasferimento del credito con conseguente suo legittimo utilizzo anche da parte del subentrante, come avvenuto nella fattispecie, possedendo entrambi tutti i requisiti per ottenere il richiesto credito d'imposta.
Per i descritti motivi chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge, con riconoscimento dell'agevolazione richiesta unitamente a vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio che, nelle prodotte note, fatta premessa sulla possibilità di spettanza del credito ceduto in donazione, rappresentava una non corretta produzione documentale come richiesta dalla legge ai fini della fruizione confermando, di conseguenza, la legittimità del diniego alla fruizione del credito d'imposta emesso dal COSF di Cagliari avendo il contribuente optato per l'utilizzo del credito in Sardegna una delle
Regioni indicate dalla legge per l'allocazione di insediamenti produttivi ai fini dell'ottenimento del beneficio richiesto.
Deduceva, che, se nel corso del giudizio si fosse dimostrata la sussistenza dei requisiti per il beneficio, sarebbero stati trasmessi gli atti al COSF di Cagliari che, a sua volta, avrebbe provveduto allo sblocco del credito comportante il venir meno di ogni ragione del contendere.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 22 giugno 2023 l'Ufficio depositava memoria contenente richiesta di cessata materia del contendere unitamente a compensazione delle spese essendo stata prodotta dal contribuente, in corso di causa, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per godere del credito d'imposta ceduto.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 533/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dell'Ufficio alle spese liquidate in € 6.000,00 oltre quanto dovuto per legge.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Ufficio che, ripercorrendo le fasi della vicenda sia normative che fattuali, invocava la illegittimità della sentenza impugnata della quale chiedeva riforma per mancato accoglimento dell'avanzata richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente al riconoscimento della spettanza del credito d'imposta solo a seguito di regolare deposito di documentazione da parte dell'interessato avvenuto nel corso del giudizio.
Eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 e violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 D.Lgs n. 546/92 rappresentava motivazioni atte a sostenere la bontà di entrambe le censure esposte concludendo con richiesta di pronuncia di dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere unitamente alla riforma della sentenza in merito al pagamento delle spese processuali il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
L'odierna pubblica udienza viene celebrata in presenza del delegato dell'appellante Agenzia Entrate e del difensore dell'appellato i quali nel riportarsi agli atti chiedono accoglimento delle rispettive ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello.
Oggetto del contendere concerne il credito d'imposta per gli investimenti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno previsto dalla legge n. 208/2015 e confermato anche per gli anni successivi fino al 2022 e tra esse la Sardegna al cui Società_1 di Cagliari il contribuente inviava la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in questione acquisita, regolarmente, in data 19/12/2022.
In data 11/01/2023 il medesimo Centro comunicava la mancata autorizzazione per la fruizione del credito richiesto essendo impossibilitato a proseguire l'istruttoria avendo la Prefettura competente comunicato di non poter procedere alle verifiche presso la Banca Dati Nazionale Antimafia per rilevata mancata iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio.
Avverso tale atto il ricorrente in data 09/03/2023 notificava il ricorso all'Agenzia Entrate di Campobasso con il quale eccepiva l'illegittimità del diniego ricorrendo tutti i presupposti per la fruizione del credito richiesto essendo il medesimo scaturito, unicamente, dalla invocata mancata iscrizione alla Camera di Commercio.
Nella costituzione in giudizio di primo grado avvenuta in data 08/05/2023 l'Ufficio confermava il diniego precedentemente opposto dal Società_1 di Cagliari nei confronti del soggetto richiedente, sostenendo che lo stesso non aveva provato la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito d'imposta rilevavando che, in ipotesi, ne fosse stata dimostrata la sussistenza nel corso del giudizio, avrebbe trasmesso gli atti al COSF di Cagliari cui competeva lo sblocco del credito con conseguente cessazione del contendere del giudizio instaurato.
In data 15 giugno 2023 il ricorrente produceva tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio ai fini dell'ottenimento del beneficio.
In data 22 giugno 2023 lo stesso Ufficio constatata la regolarità della produzione chiedeva al giudice adito la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
A tale richiesta non aderiva il giudice che accoglieva il ricorso condannando l'Ufficio alle spese liquidate in
€ 6.000,00.
Con l'appello odierno l'Ufficio chiede annullarsi la sentenza per mancato accoglimento della richiesta di estinzione del giudizio essendo venuto meno il motivo del contendere, reclamando, di conseguenza, la illegittimità della condanna alle spese come determinata ed eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 e violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 D.Lgs n.
546/1992.
Ritiene il Collegio non meritevole di accoglimento l'appello concernente, unicamente, motivi collegati alla illegittima statuizione delle spese di giudizio che, in tale fattispecie, non sarebbero state compensate.
Siamo in ipotesi ove, in corso di giudizio, l'Ufficio chiede l'estinzione per cessata materia del contendere essendo intervenuto un fatto (produzione documentale) che avrebbe eliminato l'interesse alla prosecuzione della controversia;
circostanza, di certo, invocabile in generale, ma non adattabile alla fattispecie in atti.
Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo tributario disciplinata dall'art. 46 del D.Lgs n. 546/92 che si verifica quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti o atti che risolvono integralmente la lite, facendo venir meno ogni contrasto tra l'Ufficio ed il contribuente.
Vero è che l'Ufficio in data 22/06/2023 produceva memoria con richiesta di estinzione del giudizio derivante da prodotta documentazione, ma nella fattispecie, il giudice non ha ritenuto estinguere il giudizio ritenendo fondate le ragioni del ricorrente e, parimenti, non lo ritiene questo Collegio d'appello secondo il quale non può essere affetta da nullità una sentenza che non condivide una richiesta, così come formulata, dovendo il giudice motivare il proprio convincimento “iuxta alligata et probata partium”.
Considerando la cronologia degli accadimenti così come esposti da entrambe le parti processuali il Collegio ritiene confermare la sentenza accogliendo le richieste formulate dall'appellato.
Nella fattispecie il contribuente, quale titolare di reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, in virtù della Legge
n. 208/2015 (art. 1, commi 98 e segg.), poteva beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel
Mezzogiorno, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, per effettuare nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
Trattasi di agevolazione riconosciuta alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022, avessero provveduto all'acquisto di macchinari;
impianti, attrezzature e beni strumentali nuovi anche mediante contratti di leasing.
Nel rispetto della normativa, il contribuente/attuale appellato, provvedeva in data 19/12/2022 all'inoltro, via entratel, della comunicazione del credito d'imposta al COSF di Cagliari avendo scelto la Sardegna per i propri insediamenti produttivi seguita da provvedimento che negava il beneficio richiesto per mancata iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio territorialmente competente dalla quale rilevare la necessaria documentazione antimafia.
Accadeva, nella fattispecie che, lo stesso richiedente impossibilitato per motivi di età a condurre l'impresa, provvedeva, avendone pieno diritto, a donare, con atto pubblico del 30/12/2022 l'intera società al proprio figlio che, per tale motivo, subentrava in tutti i rapporti ivi compreso il trasferimento del credito avvenuto con donazione di azienda, con conseguente utilizzo anche in capo al subentrante, come indicato anche da
Circolari ministeriali in materia. In ipotesi, il trasferimento della titolarità del credito è, ammissibile in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa, nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta. In tal caso, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
Ciò detto occorre rilevare che il ricorrente/attuale appellato all'atto della richiesta del credito d'imposta
(19/12/2022) era regolarmente iscritto alla Camera di Commercio con permanenza in essa fino al 31 dicembre 2022 cui conseguiva la naturale cancellazione dal 01/01/2023 avendo donato l'intera azienda al proprio figlio, motivo per il quale al momento della verifica alla Camera di Commercio effettuata in data 11 gennaio 2023 non poteva rinvenirsi più alcuna iscrizione in capo allo stesso.
Deve, a tal proposito, rilevarsi che, al momento della iscrizione a ruolo della causa in primo grado, il ricorrente, unitamente al ricorso depositava certificazione della Prefettura di Campobasso (prot. uscita n.0069479 del
20/10/2022) con la quale la stessa Prefettura indicava che era stata disposta la permanenza dell'iscrizione della impresa richiedente (Resistente_1) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, alle sottoindicate sezioni:
- sezione I (estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti);
- sezione III (noli a freddo di macchinari);
- sezione IV (fornitura di ferro lavorato);
- sezione V (noli a caldo);
- sezione VI (autotrasporto per conto di terzi).
La stessa Prefettura indicava di aver anche proceduto all'aggiornamento dell'elenco medesimo, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “white list contro le infiltrazioni mafiose”, voce “elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa”.
La iscrizione in tale lista è valida per 12 mesi e, questo prova che il ricorrente nel periodo nel quale aveva richiesto il credito d'imposta possedeva il requisito cardine per ottenerlo.
Si osserva, inoltre, che le "White List contro le infiltrazioni mafiose" sono elenchi di imprese istituite per settori economici ad alto rischio presso le Prefetture che raccolgono imprese operanti in settori a rischio
(come estrazione materiali, autotrasporti, edilizia) che dimostrano di essere "pulite", tenendo luogo della comunicazione antimafia e facilitando l'accesso ad appalti e contratti pubblici e rappresentando uno strumento preventivo cruciale contro l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, secondo la Legge n.190/2012 e il DPCM 18/04/2013.
In sostanza, le White List sono un meccanismo proattivo per escludere le imprese "infiltrate" e favorire quelle che operano nel rispetto della legalità, combattendo la criminalità organizzata fin dall'origine del rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Deve, in conclusione, osservarsi che se la verifica della iscrizione alla Camera di Commercio del contribuente fosse stata effettuata al momento della comunicazione della richiesta del beneficio (19/12/2022) si poteva constatare la regolare iscrizione alla Camera di Commercio che avrebbe impedito l'opposto diniego con tutte le conseguenze del caso.
Attesa la peculiarità della controversia si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 03 dicembre 2025
Il Relatore
dott.ssa di Lorenzo Carmela