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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6550/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6550/2023
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,53 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per 'avv. MUCELLI GIANLUCA il quale precisa le conclusioni come da atto di Parte_1
citazione in appello;
Per l'avv. MASSACCESI DANIELE il quale precisa le Controparte_1
conclusioni da ultimo come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 17/03/2025;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
l'avv. Massacesi
dichiara di aver depositato in data 17/0372025 la propria nota spese;
l'avv. Mucelli invece si rimette al
Giudice.
Il GIUDICE
dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 6550 del Ruolo Generale dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 10/04/2025,
e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...].e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Paolo di Jesi (AN), Via Cerrete n. 5, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianluca Mucelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Jesi (AN), Corso Matteotti n. 37, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data
20.12.2023;
-appellante-
CONTRO
– GIA' (P.IVA Controparte_2 Controparte_1
), con sede in Jesi, Via Fontedamo n. 2/bis, in persona del Socio Accomandatario “ P.IVA_1 [...]
” (P.IVA ), con sede in Jesi, Via Fontedamo, 2/bis, in persona Controparte_3 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_4
dall'Avv. Daniele Massaccesi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Jesi,
pagina 2 di 16 Piazza Indipendenza n. 4, come da delega allegata alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente in data 10.07.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 70/2023 emessa dal Giudice di Pace di Jesi in data 27/06/2023 e
depositata in Cancelleria in data 28/06/2023 (R.G. n. 17/2022) e non notificata: perdita possesso autovettura”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.11.2021, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
30.11.2021, conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Jesi Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir accogliere le seguenti e
[...]
testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Jesi, contrariis reiectis, accertato quanto in
premessa, - dichiarare la perdita di possesso del veicolo CI RA tg AZ485VA da parte del sig. Parte_1
a far data dal 26/07/2018; - disporre che il P.R.A. o l'ufficio competente provveda alle opportune
[...]
annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 140/2012” (cfr. conclusioni a pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado in atti, confermate nella memoria conclusionale depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 03.02.2023).
Esponeva la difesa dell'attore, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che:
- in data 26/07/2018 acquistava la vettura tg. FN311NB presso la Parte_1 CP_5
concessionaria Almauto s.r.l., con contestuale consegna alla venditrice della precedente vettura di cui era proprietario CI RA tg. AZ485VA, ai fini della rottamazione;
- in pari data la concessionaria Almauto S.r.l. comunicava a che la vettura CI RA Parte_1
tg. AZ485VA sarebbe stata presa in carico per la rottamazione;
- consegnava tale vettura alla concessionaria Almauto s.r.l., pertanto non ne aveva Parte_1
più il possesso;
- la concessionaria convenuta non provvedeva alla rottamazione di tale veicolo, tanto che all'attore perveniva avviso di pagamento della tassa automobilistica regionale relativa alla vettura CI RA
per il periodo da settembre 2018 ad agosto 2019, successivo alla data in cui l'attore ne aveva perduto il possesso (cfr. atto di citazione in atti).
pagina 3 di 16 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , in Controparte_1
persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore contestando la Controparte_1
domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo sig.
Giudice di Pace di Jesi, contrariis reiectis: in via preliminare – Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la falsità della
sottoscrizione apposta in calce alla lettera di presa in carico della vettura CI RA, targata AZ485VA,
allegata all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, per i motivi di cui in narrativa, ed in particolare
accertare che la firma in calce al predetto documento non è stata apposta dal sig. Nel merito, in Controparte_1
via principale - rigettare la domanda formulata dal sig. , perché infondata in fatto ed in diritto, Parte_1
per i motivi di cui in narrativa ed in particolare perché fondata essenzialmente su un documento di cui il sig.
disconosce la sottoscrizione, con la statuizione più opportuna. Con vittoria di spese e competenze Controparte_1
di lite” (conclusioni a pag. 4 della comparsa cit.).
La difesa della società convenuta esponeva – in sintesi e per quanto d'interesse- che:
- in data 26/07/2018 acquistava presso la di Jesi il veicolo a Parte_1 Controparte_6
chilometro zero EL CO, tg. FN311NB, corrispondendone il prezzo pattuito, fissato in € 13.500,00;
- a distanza di circa tre anni, in data 13/07/2021, si presentava presso la Parte_1 CP_1
chiedendo spiegazioni circa l'avvenuto ricevimento delle notifiche di mancato pagamento, per gli anni
2018 e 2019, del bollo auto relativo al veicolo CI RA, tg. AZ485VA, di cui risulta Parte_2
ancora essere proprietario, giusta visura Cerved effettuata successivamente da CP_1
- in quella occasione asseriva di aver consegnato in permuta la predetta autovettura a Parte_1
proprio in occasione dell'acquisto del veicolo EL CO e che dunque la Controparte_7
Concessionaria doveva essere la destinataria di quegli accertamenti e che spettava alla stessa (o ad eventuali terzi acquirenti del veicolo) il pagamento delle somme indicate negli avvisi di notifica recapitati a Parte_1
- a seguito di verifiche effettuate da emergeva che la trattativa con il cliente ed i relativi CP_1
contatti/adempimenti erano stati direttamente seguiti da all'epoca Controparte_7
dipendente/consulente alle vendite della società, e che l'autovettura CI RA, tg. AZ485VA non era stata presa in carico e/o consegnata alla che dunque mai era entrata in possesso del CP_1
predetto veicolo e della relativa documentazione (carta di circolazione, certificato di proprietà,
targhe);
- il contratto sottoscritto tra e indicava quale oggetto della fornitura il veicolo EL CP_1 Parte_1
CO, tg. FN311NB, senza riferimento alcuno ad una permuta o ad altro diverso accordo pagina 4 di 16 relativamente al veicolo CI RA, tg. AZ485VA, che in caso avrebbe dovuto essere indicato nel predetto contratto nella sezione dedicata;
- anche la relativa fattura n. 18_00077/VU del 26/07/2018 era stata emessa da nei CP_1
confronti di con riferimento alla vendita del veicolo EL CO, tg. FN311NB, senza alcun Parte_1
riferimento all'eventuale permuta del veicolo CI RA, tg. AZ485VA;
- a fronte di quanto occorso ed a dimostrazione dell'estraneità di rispetto alla vicenda, CP_1
in data 15/07/2021 la convenuta aveva formalmente presentato denuncia-querela nei confronti di quale dipendente – all'epoca dei fatti – della per il reato di truffa presso la Controparte_7 CP_1
Stazione dei Carabinieri di Jesi;
- la convenuta disconosceva la lettera di presa in carico della vettura CI RA e la firma apposta sulla stessa, non essendo stata apposta da che non aveva mai avuto rapporti Controparte_1
diretti con (cfr. comparsa di costituzione e risposta cit.). Parte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18.03.2022 il Giudice di Pace rinviava al 20.05.2022
ex art. 320 c.p.c.
Con ordinanza n. 57/2022 del 20.06.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.05.2022, il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e la prova per testimoni chiesta da parte attrice e da parte convenuta, fissando l'udienza del 19.10.2022 per l'escussione dei testimoni e l'espletamento dell'interrogatorio formale.
All'udienza del 19.10.2022 veniva espletato l'interrogatorio formale di , munito Controparte_8
di procura speciale autenticata dal notaio inerente il potere conferito allo stesso a rendere interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della convenuta , poi Controparte_1
venivano escussi i testimoni di parte attrice ( ) e i testi di parte convenuta ( Testimone_1 Tes_2
, e ).
[...] Controparte_7 CP_4
All'udienza del 3.02.2023 venivano precisate le conclusioni e discussa la causa e il Giudice di Pace
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 70/2023 depositata in cancelleria il 28.06.2023, il Giudice di Pace di Jesi rigettava la domanda proposta dall'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, liquidate in € 346,00 per compenso e € 39,83 per spese, oltre accessori come per legge.
Nella motivazione, il Giudice di Pace evidenziava testualmente che:
- “La domanda attrice va rigettata per difetto di prova. pagina 5 di 16 Difatti:
- La società convenuta, nella persona del suo legale rappresentante, ha tempestivamente disconosciuto nel suo
atto di costituzione la sottoscrizione della dichiarazione di presa in carico da parte della società convenuta della
vettura di cui è lite CI RA targata AZ485VA datata 26/07/2018 allegata in copia quale doc. n. 2 da parte
attrice, dichiarando che la firma ivi contenuta non era stata apposta dal legale rappresentante in Controparte_1
relazione ad essa, parte attrice non ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., di cui era onerata in
virtù di tale norma per valersi di detta scrittura disconosciuta, con contestuale onere di produrne l'originale,
sicché la stessa non ha potuto e non può avvalersi quale prova documentale dall'anzidetta scrittura”;
- “i testimoni escussi hanno fornito deposizioni contrastanti tra loro (infatti le dipendenti presso la società
convenuta e , hanno dichiarato di non risultare alle stesse che l'attore avesse Testimone_2 CP_4
consegnato l'auto CI RA di cui è lite alla società precisando che non sussisteva alcun relativo CP_1
documento e neppure relativa annotazione di tale affermata consegna nel registro di carico e scarico dei veicoli da
effettuarsi per legge, risultando soltanto che era stata venduta all'attore la EL CO citata, tramite l'incaricato
mentre il padre dell'attore ha affermato di aver accompagnato il figlio Controparte_7 Testimone_1
nell'occasione, il quale consegnò all'atto dell'acquisto della EL CO al signore che si era occupato di detta
vendita la vettura di cui è lite, da rottamare;
infine ha dichiarato di non ricordare nulla sulle Controparte_7
circostanze inerenti tale vettura Cotroen RA e sulla sua consegna alla società convenuta)”;
- “la stessa normativa richiamata da parte attrice nelle deduzioni dell'udienza ex art. 320 c.p.c. (il D. L.vo n.
209/2003 vigente all'epoca dei fatti) prevede che: “ Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al
detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione
conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché
dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.”, parte attrice nulla ha esposto in relazione a detto
certificato (se è stato consegnato, oppure no ed in quest'ultimo caso perché non richiesto);
- “Stante siffatto deficitario quadro probatorio, si ritiene che l'attore, tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della
sua pretesa (nella fattispecie: avvenuta consegna del veicolo nell'indicata data alla società convenuta con
contestuale perdita del relativo possesso) non abbia assolto a tale onere probatorio” (cfr. motivazione pagg. 3-4
della sentenza in atti).
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello con atto Parte_1
di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 13/12/2023, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, in persona del Giudice pagina 6 di 16 designato, eventuali contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n. 70/2023 del Giudice di Pace di
Jesi (AN), emessa in persona del Giudice Dott. Alessandra CAPECCI ed in accoglimento della domanda
proposta dall'attore in primo grado, così provvedere: - Dichiarare la perdita di possesso del veicolo CITROEN
XARA tg. AZ485VA da parte del signor a far data dal 26/07/2018; - Disporre che il Parte_1
P.R.A. o l'ufficio competente provveda alle opportune annotazioni e trascrizioni. Il tutto, con vittoria di spese ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio, da porsi definitivamente a carico della convenuta” (conclusioni rassegnate a pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: Parte_1
1) “erronea applicazione alla fattispecie degli artt. 216 ss. c.p.c. e mancata applicazione dell'art. 2049 c.c.”
Secondo la difesa di parte appellante, in virtù delle modalità in cui sono avvenute la vendita della nuova vettura e la consegna della vecchia per la rottamazione, presso la sede della con carta intestata e con timbro della stessa, le trattative e la firma di ogni atto sono CP_1
state effettuate sempre da , dipendente della stessa, preposto alla vendita;
alla Controparte_7
fattispecie va applicato l'art. 2049 c.c. e pertanto dell'operato del proprio dipendente dovrà
comunque rispondere quale datore di lavoro del predetto dipendente, da essa CP_1
preposto alla vendita.
2) “erronea valutazione delle prove testimoniali”.
Ad avviso della difesa di parte appellante, il Giudice di Pace, nell'affermare che le deposizioni dei testi escussi sono contrastanti tra loro, ha errato in quanto i testimoni della parte convenuta nulla hanno provato, non essendo le testimoni e a conoscenza dei fatti di Tes_2 CP_1
causa, mentre il teste ha dichiarato di non ricordare nulla;
al contrario, il teste di parte CP_7
attrice, , ha in maniera precisa e puntuale reso le proprie dichiarazioni, Testimone_1
essendo stato presente al momento della consegna della vettura Citroex RA alla CP_1
tramite il dipendente CP_7
3) “erronea valutazione delle risultanze probatorie in atti, complessivamente considerate”.
Secondo la difesa di parte appellante, la domanda attorea è stata provata, contrariamente a quanto concluso dal Giudice di Pace.
Infatti i documenti nn. 1 e 2 prodotti dall'attore in primo grado, recano la stessa firma, su carta intestata della del dipendente preposto alla vendita, il quale ha CP_1 Controparte_7
agito in nome e per conto della stessa.
pagina 7 di 16 Secondo l'appellante, la società è quindi tenuta a rispondere dell'operato del proprio CP_1
dipendente, dalla stessa preposto alla vendita presso la propria sede, e del danno derivato all'appellante Parte_1
Parte convenuta avrebbe dovuto chiedere in primo grado di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio dipendente a manleva per il danno che essa assume di aver subito CP_7
dal proprio dipendente, anziché citarlo come testimone;
la testimonianza era inammissibile,
avendo un interesse diretto e concreto nella causa ex art. 246 c.p.c. (cfr. atto di CP_7
citazione in appello in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 01.03.2024, si è costituita nel presente grado di giudizio , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Ancona, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO In via principale - rigettare la domanda formulata dal
Sig. , perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 9 della comparsa).
All'udienza del 28.03.2024 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.07.2024.
All'udienza dell'11.07.2024 nessuno compariva dinnanzi al Giudice, pertanto ai sensi dell'art. 309
c.p.c. la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 19.09.2024.
All'udienza del 19.09.2024 i difensori delle parti davano atto della pendenza di trattative e il Giudice
dott. Marani, che sostituiva la dott.ssa Pompetti per l'udienza, rinviava al 26.09.2024.
All'udienza del 26.09.2024 i procuratori delle parti, dando atto del fallimento delle trattative intercorse, chiedevano quindi di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 10.04.2025.
I motivi posti a fondamento dell'appello vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate.
I motivi addotti sono tutti infondati con conseguente integrale conferma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
La difesa di parte appellante non ha dimostrato – come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace- di aver consegnato alla – anche per mezzo di un suo dipendente- l'autovettura CI CP_1
RA targata AZ485VA per la rottamazione.
pagina 8 di 16 Risulta provato esclusivamente che In data 26/07/2018, il Sig. ha acquistato presso la Parte_1
Concessionaria “ , di Jesi, il veicolo a chilometro zero “EL CO”, tg. FN311NB, CP_1
corrispondendone il prezzo pattuito, fissato in € 13.500,00.
Il doc. n. 2 prodotto in primo grado dalla difesa del non è idoneo a provare quanto allegato. Parte_1
In particolare il citato doc. n. 2 (datato 26/07/2018) prodotto dall'odierno appellante di presa in carico da parte dell della vettura CI RA targata AZ485VA di con firma CP_1 Parte_1
(illeggibile) apposta sul timbro della predetta società è stato disconosciuto in I grado con la comparsa di costituzione e risposta. A fronte della mancata istanza di verificazione la stessa è stata correttamente ritenuta dal Giudice di Pace non utilizzabile.
Inoltre, con il foglio di deduzioni da far parte integrante al verbale di udienza del 20.05.2022, la società
convenuta aveva proposto querela di falso con riferimento alla firma apposta sulla citata lettera di presa in carico della vettura CI RA targata AZ485VA, disconoscendone così contenuto e firma,
ribadendo che non era mai stata apposta da nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1
CP_1
Il Giudice di Pace con ordinanza n. 57/2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2022, aveva ritenuto non rilevante la querela di falso proposta dalla società convenuta in quanto parte attrice non aveva formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. a seguito del disconoscimento effettuato da parte convenuta.
La circostanza che tale documento non sia stato sottoscritto dal legale rappresentante della società
è comunque pacifica e non contestata, laddove anche l'appellante, con l'atto di citazione in CP_1
appello, ha espressamente dichiarato che la firma su tali doc.ti nn. 1 e 2 è stata apposta non dal legale rappresentante ma da un dipendente preposto alla vendita (ma la circostanza non è stata provata né
tanto meno è stato provato che la firma sia riconducile al . Controparte_7
In ogni caso, il documento n. 2 allegato all'atto di citazione in primo grado non è sufficiente a dimostrare neppure l'avvenuta consegna dell'autovettura alla concessionaria per il tramite di un suo dipendente.
Nulla viene specificato a tal riguardo nella citata dichiarazione (la quale non contiene il nome del dipendente né ciò è risultato dalla escussione della prova testimoniale come si dirà meglio infra).
Inoltre il D. Lgs. n. 209/2003, all'art. 5, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva (per quanto ivi d'interesse) che “comma 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere pagina 9 di 16 consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la
successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.
“Comma 2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro
di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a
causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione
del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto
dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
“Comma 3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e,
ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione
di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o
indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul
territorio nazionale.
Comma 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi
per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
Comma 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
Comma 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del
certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.
“Comma 7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo , apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di
cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo”. pagina 10 di 16 Il doc. n. 2 prodotto dall'odierno appellante non contiene né i dati identificativi del veicolo né quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, né i dati anagrafici e la firma del detentore, ne', l'impegno a provvedere direttamente alla rottamazione e alla cancellazione del veicolo dal PRA.
Né risulta che sia stata mai consegnata dal la documentazione relativa alla autovettura in Parte_1
questione.
In altri termini non è un documento idoneo a dimostrare l'avvenuta presa in carico del veicolo da parte della concessionaria ai fini della rottamazione.
A riguardo si sottolinea che l'attore non ha prodotto nel presente giudizio alcun certificato di rottamazione o altro documento equipollente.
Ad ulteriore dimostrazione, vi è il contenuto e la tipologia di contratto di acquisto dell'altra autovettura sottoscritto dal Sig. che nulla prevedeva circa il ritiro di veicolo usato: in merito, Parte_1
infatti, laddove l'acquirente, al momento dell'acquisto di un'auto nuova, consegni ad un CP_1
veicolo usato, nel contratto ne viene data evidenza mediante la compilazione della parte C)
PAGAMENTO – quale controvalore dell'autoveicolo usato descritto nel relativo rapporto -, con relativa descrizione della macchina usata ritirata (modello, targa, valore,…) e richiesta della necessaria documentazione, in originale, ai fini del passaggio di proprietà e/o della rottamazione dello stesso.
Neppure le risultanze della prova testimoniale sono idonee a dimostrare l'assunto del Parte_1
Il testimone della difesa dell'odierno appellante, (padre del ), Testimone_1 Parte_1
escusso all'udienza del 19.10.2022 sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione, non è stato in grado di riferire con certezza a chi il figlio avesse consegnato l'autovettura e l'avvenuta consegna dell'autovettura ad un dipendente della per la rottamazione e comunque ha reso CP_1
dichiarazioni che non hanno trovato conferma nella documentazione prodotta e in quella che sarebbe stata necessaria secondo quanto previsto dalla legge.
Infatti il su citato teste confermava il capitolo 3 (“vero che in pari data la Concessionaria Tes_3
comunicava al sig. che la vettura CI RA tg AZ485VA sarebbe stata presa in carico per procedere Parte_1
alla rottamazione”) e ADR precisava che: “per detta rottamazione non è stato pagato nulla, né è stato versato
nulla; l'auto CI RA è stata consegnata per la rottamazione perché andava in ebollizione”; sempre su
Contr
“Le operazioni relative alla vendita dell'auto nuova e della consegna dell'auto vecchia sono intervenute
con un venditore presente presso l' non ricordavo il nome di costui, poi leggendo le carte so che si CP_1
chiama queste carte sono quelle che ho dato all'avvocato relative alla vendita dell'auto”. In risposta al CP_7
pagina 11 di 16 cap. 4, il teste dichiarava: “Si è vero;
una volta consegnata la CI all' mio Testimone_1 CP_1
figlio non l'ha più ripresa” (cfr. verbale udienza 19.10.2022).
Inoltre, il testimone di parte convenuta dipendente della convenuta da Controparte_7 CP_1
aprile 2016 a ottobre/novembre 2018, escusso all'udienza del 19.10.2022 sui capitoli di prova di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022 di parte convenuta, ha affermato sub. capp. 1 e 2, di non ricordare l'acquisto da parte di dell'autovettura CO presso Parte_1 CP_5 CP_1
precisando che vendeva dieci/quindici macchine al mese e dunque non poteva ricordare la singola vendita. Il teste ha dichiarato di non ricordare neppure che avesse trattato Parte_1
direttamente con lui la permuta del veicolo CI RA, né ricordava che avesse Parte_1
consegnato la vettura CI RA ad Il teste affermava in merito alla fattura che gli veniva CP_1
mostrata che nella stessa non risultava indicata alcuna permuta. Il teste non ricordava neppure la consegna da parte di ad della documentazione relativa alla vettura CI Parte_1 CP_1
RA (cfr. verbale udienza del 19.10.2022. Le deduzioni di parte appellante in ordine alla asserita incapacità del suddetto teste sono ivi inammissibili in quanto la difesa del alla udienza del Parte_1
19/10/2022 non ha eccepito la nullità della deposizione. Come è noto “Qualora la parte abbia formulato
l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso
alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della
parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”;
cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 9456).
Inoltre la testimone della convenuta , impiegata amministrativa della CP_1 Testimone_2
società convenuta, escussa sui capitoli di prova di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022
di parte convenuta, ha dichiarato che in data 26.07.2018 aveva acquistato da Parte_1 CP_1
l'autovettura EL CO (cap. 1: “si è vero, ciò posso dire avendo visto le relative carte dell'acquisto
[...]
presso il mio ufficio dell ) e che aveva trattato direttamente con CP_1 Parte_1 CP_7
termini e condizioni del predetto acquisto (“si è vero ciò posso dire in quanto il sig. era
[...] CP_7
all'epoca un dipendente dell' addetto alle vendite e il relativo contratto è stato dal medesimo redatto”). CP_1
sub cap. 3 (“Vero che ha trattato direttamente con il sig. la permuta del Parte_1 Controparte_7
veicolo CI RA tg. AZ485VA” rispondeva: “non lo so e sul contratto non era indicata nessuna permuta”)
sub cap. 4 relativo alla consegna ad da parte del sig. del veicolo CI CP_1 Parte_1
RA: “non è vero, a me non risulta tanto che non avevo alcun relativo documento come doveva invece essere in pagina 12 di 16 caso ogni volta che si effettua una permuta”) ADR: “Preciso che abbiamo in azienda, come per legge, un registro
di carico e scarico dei veicoli che sono in azienda e da tale registro detta auto CI RA non risultava” .
Inoltre, confermava la fattura n. 18_00077/VU del 26.07.2018 emessa a fronte della vendita del veicolo
EL CO, che le veniva mostrata sub doc. n. 3 allegata alla comparsa di costituzione, e precisava che in tale fattura non era stata indicata la cessione di altra vecchia auto intestata a . Parte_1
Negava inoltre, in risposta al capitolo 7, che avesse consegnato ad la Parte_1 CP_1
documentazione relativa all'autovettura CI RA (cfr. verbale udienza del 19.10.2022).
Anche la teste , dirigente alle dipendenze della società convenuta, escussa all'udienza CP_4
del 9.12.2022 sui capitoli di prova di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022 di parte convenuta, ha confermato l'acquisto dell'autovettura EL CO da parte di presso Parte_1
Aamauto s.a.s. e che aveva trattato direttamente con termini e Parte_1 Controparte_7
condizioni del predetto acquisto, “ciò posso dire in quanto il contratto di vendita riporta la scrittura, la
calligrafia di che era un consulente alle vendite di ; dichiarava inoltre che Controparte_7 CP_1
“dalla documentazione presso la società tale permuta non risulta”; che non era vero che CP_1 [...]
aveva consegnato ad il veicolo CI RA;
confermava, sub cap. 5, la fattura, Parte_1 CP_1
pagata interamente con bonifico bancario, relativa alla vendita del veicolo EL CO, ma sub cap. 6,
affermava che non era vero che in tale fattura veniva indicata la cessione di altra vecchia auto intestata a Negava, infine, sub cap. 7, che aveva consegnato alla la Parte_1 Parte_1 CP_1
documentazione relativa alla vettura CI RA (“non è vero in quanto non abbiamo in azienda alcuna
documentazione di cui al capitolo”) (cfr. verbale udienza 9.12.2022. (si rammenta che la denuncia querela presentata fra l'altro dalla sola e non dal non risulta aver avuto seguito e CP_1 Parte_1
comunque nel contesto istruttorio di questa causa non è sufficiente a dimostrare quanto dedotto dal ovvero che l'autovettura sia stata consegnata alla Concessionaria per la rottamazione). Parte_1
Va altresì evidenziato che il non ha impugnato l'avviso di accertamento e di irrogazione di Parte_1
sanzione amministrativa (cfr. doc. n. 3 all.to atto di citazione né risulta abbia mai denunciato la perdita di possesso dell'autovettura).
Pertanto, è infondato anche il richiamo all'art. 2049 c.c. fatto dall'odierno appellante.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “la responsabilità dei preponenti per i
fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta (da
ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa
altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, pagina 13 di 16 consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione
tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo. a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi
tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un
soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass.
12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 15/06/2016, n.12283). b) Il fatto posto in essere dal
preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass.
14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n. 4742). In particolare, sotto il profilo
soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno
a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al
danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass. 22/03/2011, n.6528). c) La
connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”. Per la sussistenza di
questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale
esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente
risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre
l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento
concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate,
perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28952).
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella
misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del
fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia
agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non
imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass.
25/03/2013, n. 7403; Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675)”
(Cfr. Cass. civ., ord. n. 2851/2025 Data pubblicazione 05/02/2025, Presidente Giacomo Travaglino).
Come sottolineato dalla recente giurisprudenza, “per affermare la responsabilità del preponente per il fatto
illecito del preposto, «è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il
rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile,
o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia
posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in
trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità
coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il pagina 14 di 16 committente non sia neppure media[ta]mente interessato o compartecipe» (Cass. n. 21385/2024)” (cfr. Cass.
civ., n. 3425 del 10/02/2025).
Orbene nel caso di specie nessuno dei su citati presupposti è stato dimostrato.
Quindi ed in conclusione l'appello formulato da va rigettato in quanto tutti i motivi Parte_1
di impugnazione sono infondati.
Ne consegue la conferma integrale della sentenza del Giudice di primo grado appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore dell'appellata ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, in relazione ai parametri medi e alle attività
processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività; cfr. nota spese depositata dalla difesa di parte appellata in data 17/03/2025).
Visto il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
6550/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 70/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Jesi perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONFERMA
la sentenza n. 70/2023 emessa dal Giudice di Pace di Jesi ivi appellata,
CONDANNA
al pagamento in favore di delle spese del secondo grado di giudizio Parte_1 CP_1
che si liquidano in E. 780,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13. pagina 15 di 16 Ancona, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6550/2023
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,53 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per 'avv. MUCELLI GIANLUCA il quale precisa le conclusioni come da atto di Parte_1
citazione in appello;
Per l'avv. MASSACCESI DANIELE il quale precisa le Controparte_1
conclusioni da ultimo come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 17/03/2025;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
l'avv. Massacesi
dichiara di aver depositato in data 17/0372025 la propria nota spese;
l'avv. Mucelli invece si rimette al
Giudice.
Il GIUDICE
dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 6550 del Ruolo Generale dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 10/04/2025,
e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...].e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Paolo di Jesi (AN), Via Cerrete n. 5, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianluca Mucelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Jesi (AN), Corso Matteotti n. 37, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data
20.12.2023;
-appellante-
CONTRO
– GIA' (P.IVA Controparte_2 Controparte_1
), con sede in Jesi, Via Fontedamo n. 2/bis, in persona del Socio Accomandatario “ P.IVA_1 [...]
” (P.IVA ), con sede in Jesi, Via Fontedamo, 2/bis, in persona Controparte_3 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_4
dall'Avv. Daniele Massaccesi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Jesi,
pagina 2 di 16 Piazza Indipendenza n. 4, come da delega allegata alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente in data 10.07.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 70/2023 emessa dal Giudice di Pace di Jesi in data 27/06/2023 e
depositata in Cancelleria in data 28/06/2023 (R.G. n. 17/2022) e non notificata: perdita possesso autovettura”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.11.2021, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
30.11.2021, conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Jesi Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir accogliere le seguenti e
[...]
testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Jesi, contrariis reiectis, accertato quanto in
premessa, - dichiarare la perdita di possesso del veicolo CI RA tg AZ485VA da parte del sig. Parte_1
a far data dal 26/07/2018; - disporre che il P.R.A. o l'ufficio competente provveda alle opportune
[...]
annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 140/2012” (cfr. conclusioni a pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado in atti, confermate nella memoria conclusionale depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 03.02.2023).
Esponeva la difesa dell'attore, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che:
- in data 26/07/2018 acquistava la vettura tg. FN311NB presso la Parte_1 CP_5
concessionaria Almauto s.r.l., con contestuale consegna alla venditrice della precedente vettura di cui era proprietario CI RA tg. AZ485VA, ai fini della rottamazione;
- in pari data la concessionaria Almauto S.r.l. comunicava a che la vettura CI RA Parte_1
tg. AZ485VA sarebbe stata presa in carico per la rottamazione;
- consegnava tale vettura alla concessionaria Almauto s.r.l., pertanto non ne aveva Parte_1
più il possesso;
- la concessionaria convenuta non provvedeva alla rottamazione di tale veicolo, tanto che all'attore perveniva avviso di pagamento della tassa automobilistica regionale relativa alla vettura CI RA
per il periodo da settembre 2018 ad agosto 2019, successivo alla data in cui l'attore ne aveva perduto il possesso (cfr. atto di citazione in atti).
pagina 3 di 16 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , in Controparte_1
persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore contestando la Controparte_1
domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo sig.
Giudice di Pace di Jesi, contrariis reiectis: in via preliminare – Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la falsità della
sottoscrizione apposta in calce alla lettera di presa in carico della vettura CI RA, targata AZ485VA,
allegata all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, per i motivi di cui in narrativa, ed in particolare
accertare che la firma in calce al predetto documento non è stata apposta dal sig. Nel merito, in Controparte_1
via principale - rigettare la domanda formulata dal sig. , perché infondata in fatto ed in diritto, Parte_1
per i motivi di cui in narrativa ed in particolare perché fondata essenzialmente su un documento di cui il sig.
disconosce la sottoscrizione, con la statuizione più opportuna. Con vittoria di spese e competenze Controparte_1
di lite” (conclusioni a pag. 4 della comparsa cit.).
La difesa della società convenuta esponeva – in sintesi e per quanto d'interesse- che:
- in data 26/07/2018 acquistava presso la di Jesi il veicolo a Parte_1 Controparte_6
chilometro zero EL CO, tg. FN311NB, corrispondendone il prezzo pattuito, fissato in € 13.500,00;
- a distanza di circa tre anni, in data 13/07/2021, si presentava presso la Parte_1 CP_1
chiedendo spiegazioni circa l'avvenuto ricevimento delle notifiche di mancato pagamento, per gli anni
2018 e 2019, del bollo auto relativo al veicolo CI RA, tg. AZ485VA, di cui risulta Parte_2
ancora essere proprietario, giusta visura Cerved effettuata successivamente da CP_1
- in quella occasione asseriva di aver consegnato in permuta la predetta autovettura a Parte_1
proprio in occasione dell'acquisto del veicolo EL CO e che dunque la Controparte_7
Concessionaria doveva essere la destinataria di quegli accertamenti e che spettava alla stessa (o ad eventuali terzi acquirenti del veicolo) il pagamento delle somme indicate negli avvisi di notifica recapitati a Parte_1
- a seguito di verifiche effettuate da emergeva che la trattativa con il cliente ed i relativi CP_1
contatti/adempimenti erano stati direttamente seguiti da all'epoca Controparte_7
dipendente/consulente alle vendite della società, e che l'autovettura CI RA, tg. AZ485VA non era stata presa in carico e/o consegnata alla che dunque mai era entrata in possesso del CP_1
predetto veicolo e della relativa documentazione (carta di circolazione, certificato di proprietà,
targhe);
- il contratto sottoscritto tra e indicava quale oggetto della fornitura il veicolo EL CP_1 Parte_1
CO, tg. FN311NB, senza riferimento alcuno ad una permuta o ad altro diverso accordo pagina 4 di 16 relativamente al veicolo CI RA, tg. AZ485VA, che in caso avrebbe dovuto essere indicato nel predetto contratto nella sezione dedicata;
- anche la relativa fattura n. 18_00077/VU del 26/07/2018 era stata emessa da nei CP_1
confronti di con riferimento alla vendita del veicolo EL CO, tg. FN311NB, senza alcun Parte_1
riferimento all'eventuale permuta del veicolo CI RA, tg. AZ485VA;
- a fronte di quanto occorso ed a dimostrazione dell'estraneità di rispetto alla vicenda, CP_1
in data 15/07/2021 la convenuta aveva formalmente presentato denuncia-querela nei confronti di quale dipendente – all'epoca dei fatti – della per il reato di truffa presso la Controparte_7 CP_1
Stazione dei Carabinieri di Jesi;
- la convenuta disconosceva la lettera di presa in carico della vettura CI RA e la firma apposta sulla stessa, non essendo stata apposta da che non aveva mai avuto rapporti Controparte_1
diretti con (cfr. comparsa di costituzione e risposta cit.). Parte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18.03.2022 il Giudice di Pace rinviava al 20.05.2022
ex art. 320 c.p.c.
Con ordinanza n. 57/2022 del 20.06.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
20.05.2022, il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e la prova per testimoni chiesta da parte attrice e da parte convenuta, fissando l'udienza del 19.10.2022 per l'escussione dei testimoni e l'espletamento dell'interrogatorio formale.
All'udienza del 19.10.2022 veniva espletato l'interrogatorio formale di , munito Controparte_8
di procura speciale autenticata dal notaio inerente il potere conferito allo stesso a rendere interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della convenuta , poi Controparte_1
venivano escussi i testimoni di parte attrice ( ) e i testi di parte convenuta ( Testimone_1 Tes_2
, e ).
[...] Controparte_7 CP_4
All'udienza del 3.02.2023 venivano precisate le conclusioni e discussa la causa e il Giudice di Pace
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 70/2023 depositata in cancelleria il 28.06.2023, il Giudice di Pace di Jesi rigettava la domanda proposta dall'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, liquidate in € 346,00 per compenso e € 39,83 per spese, oltre accessori come per legge.
Nella motivazione, il Giudice di Pace evidenziava testualmente che:
- “La domanda attrice va rigettata per difetto di prova. pagina 5 di 16 Difatti:
- La società convenuta, nella persona del suo legale rappresentante, ha tempestivamente disconosciuto nel suo
atto di costituzione la sottoscrizione della dichiarazione di presa in carico da parte della società convenuta della
vettura di cui è lite CI RA targata AZ485VA datata 26/07/2018 allegata in copia quale doc. n. 2 da parte
attrice, dichiarando che la firma ivi contenuta non era stata apposta dal legale rappresentante in Controparte_1
relazione ad essa, parte attrice non ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., di cui era onerata in
virtù di tale norma per valersi di detta scrittura disconosciuta, con contestuale onere di produrne l'originale,
sicché la stessa non ha potuto e non può avvalersi quale prova documentale dall'anzidetta scrittura”;
- “i testimoni escussi hanno fornito deposizioni contrastanti tra loro (infatti le dipendenti presso la società
convenuta e , hanno dichiarato di non risultare alle stesse che l'attore avesse Testimone_2 CP_4
consegnato l'auto CI RA di cui è lite alla società precisando che non sussisteva alcun relativo CP_1
documento e neppure relativa annotazione di tale affermata consegna nel registro di carico e scarico dei veicoli da
effettuarsi per legge, risultando soltanto che era stata venduta all'attore la EL CO citata, tramite l'incaricato
mentre il padre dell'attore ha affermato di aver accompagnato il figlio Controparte_7 Testimone_1
nell'occasione, il quale consegnò all'atto dell'acquisto della EL CO al signore che si era occupato di detta
vendita la vettura di cui è lite, da rottamare;
infine ha dichiarato di non ricordare nulla sulle Controparte_7
circostanze inerenti tale vettura Cotroen RA e sulla sua consegna alla società convenuta)”;
- “la stessa normativa richiamata da parte attrice nelle deduzioni dell'udienza ex art. 320 c.p.c. (il D. L.vo n.
209/2003 vigente all'epoca dei fatti) prevede che: “ Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al
detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione
conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché
dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.”, parte attrice nulla ha esposto in relazione a detto
certificato (se è stato consegnato, oppure no ed in quest'ultimo caso perché non richiesto);
- “Stante siffatto deficitario quadro probatorio, si ritiene che l'attore, tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della
sua pretesa (nella fattispecie: avvenuta consegna del veicolo nell'indicata data alla società convenuta con
contestuale perdita del relativo possesso) non abbia assolto a tale onere probatorio” (cfr. motivazione pagg. 3-4
della sentenza in atti).
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello con atto Parte_1
di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 13/12/2023, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, in persona del Giudice pagina 6 di 16 designato, eventuali contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n. 70/2023 del Giudice di Pace di
Jesi (AN), emessa in persona del Giudice Dott. Alessandra CAPECCI ed in accoglimento della domanda
proposta dall'attore in primo grado, così provvedere: - Dichiarare la perdita di possesso del veicolo CITROEN
XARA tg. AZ485VA da parte del signor a far data dal 26/07/2018; - Disporre che il Parte_1
P.R.A. o l'ufficio competente provveda alle opportune annotazioni e trascrizioni. Il tutto, con vittoria di spese ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio, da porsi definitivamente a carico della convenuta” (conclusioni rassegnate a pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: Parte_1
1) “erronea applicazione alla fattispecie degli artt. 216 ss. c.p.c. e mancata applicazione dell'art. 2049 c.c.”
Secondo la difesa di parte appellante, in virtù delle modalità in cui sono avvenute la vendita della nuova vettura e la consegna della vecchia per la rottamazione, presso la sede della con carta intestata e con timbro della stessa, le trattative e la firma di ogni atto sono CP_1
state effettuate sempre da , dipendente della stessa, preposto alla vendita;
alla Controparte_7
fattispecie va applicato l'art. 2049 c.c. e pertanto dell'operato del proprio dipendente dovrà
comunque rispondere quale datore di lavoro del predetto dipendente, da essa CP_1
preposto alla vendita.
2) “erronea valutazione delle prove testimoniali”.
Ad avviso della difesa di parte appellante, il Giudice di Pace, nell'affermare che le deposizioni dei testi escussi sono contrastanti tra loro, ha errato in quanto i testimoni della parte convenuta nulla hanno provato, non essendo le testimoni e a conoscenza dei fatti di Tes_2 CP_1
causa, mentre il teste ha dichiarato di non ricordare nulla;
al contrario, il teste di parte CP_7
attrice, , ha in maniera precisa e puntuale reso le proprie dichiarazioni, Testimone_1
essendo stato presente al momento della consegna della vettura Citroex RA alla CP_1
tramite il dipendente CP_7
3) “erronea valutazione delle risultanze probatorie in atti, complessivamente considerate”.
Secondo la difesa di parte appellante, la domanda attorea è stata provata, contrariamente a quanto concluso dal Giudice di Pace.
Infatti i documenti nn. 1 e 2 prodotti dall'attore in primo grado, recano la stessa firma, su carta intestata della del dipendente preposto alla vendita, il quale ha CP_1 Controparte_7
agito in nome e per conto della stessa.
pagina 7 di 16 Secondo l'appellante, la società è quindi tenuta a rispondere dell'operato del proprio CP_1
dipendente, dalla stessa preposto alla vendita presso la propria sede, e del danno derivato all'appellante Parte_1
Parte convenuta avrebbe dovuto chiedere in primo grado di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio dipendente a manleva per il danno che essa assume di aver subito CP_7
dal proprio dipendente, anziché citarlo come testimone;
la testimonianza era inammissibile,
avendo un interesse diretto e concreto nella causa ex art. 246 c.p.c. (cfr. atto di CP_7
citazione in appello in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 01.03.2024, si è costituita nel presente grado di giudizio , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Ancona, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO In via principale - rigettare la domanda formulata dal
Sig. , perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 9 della comparsa).
All'udienza del 28.03.2024 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.07.2024.
All'udienza dell'11.07.2024 nessuno compariva dinnanzi al Giudice, pertanto ai sensi dell'art. 309
c.p.c. la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 19.09.2024.
All'udienza del 19.09.2024 i difensori delle parti davano atto della pendenza di trattative e il Giudice
dott. Marani, che sostituiva la dott.ssa Pompetti per l'udienza, rinviava al 26.09.2024.
All'udienza del 26.09.2024 i procuratori delle parti, dando atto del fallimento delle trattative intercorse, chiedevano quindi di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice fissava per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 10.04.2025.
I motivi posti a fondamento dell'appello vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate.
I motivi addotti sono tutti infondati con conseguente integrale conferma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
La difesa di parte appellante non ha dimostrato – come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace- di aver consegnato alla – anche per mezzo di un suo dipendente- l'autovettura CI CP_1
RA targata AZ485VA per la rottamazione.
pagina 8 di 16 Risulta provato esclusivamente che In data 26/07/2018, il Sig. ha acquistato presso la Parte_1
Concessionaria “ , di Jesi, il veicolo a chilometro zero “EL CO”, tg. FN311NB, CP_1
corrispondendone il prezzo pattuito, fissato in € 13.500,00.
Il doc. n. 2 prodotto in primo grado dalla difesa del non è idoneo a provare quanto allegato. Parte_1
In particolare il citato doc. n. 2 (datato 26/07/2018) prodotto dall'odierno appellante di presa in carico da parte dell della vettura CI RA targata AZ485VA di con firma CP_1 Parte_1
(illeggibile) apposta sul timbro della predetta società è stato disconosciuto in I grado con la comparsa di costituzione e risposta. A fronte della mancata istanza di verificazione la stessa è stata correttamente ritenuta dal Giudice di Pace non utilizzabile.
Inoltre, con il foglio di deduzioni da far parte integrante al verbale di udienza del 20.05.2022, la società
convenuta aveva proposto querela di falso con riferimento alla firma apposta sulla citata lettera di presa in carico della vettura CI RA targata AZ485VA, disconoscendone così contenuto e firma,
ribadendo che non era mai stata apposta da nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1
CP_1
Il Giudice di Pace con ordinanza n. 57/2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2022, aveva ritenuto non rilevante la querela di falso proposta dalla società convenuta in quanto parte attrice non aveva formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. a seguito del disconoscimento effettuato da parte convenuta.
La circostanza che tale documento non sia stato sottoscritto dal legale rappresentante della società
è comunque pacifica e non contestata, laddove anche l'appellante, con l'atto di citazione in CP_1
appello, ha espressamente dichiarato che la firma su tali doc.ti nn. 1 e 2 è stata apposta non dal legale rappresentante ma da un dipendente preposto alla vendita (ma la circostanza non è stata provata né
tanto meno è stato provato che la firma sia riconducile al . Controparte_7
In ogni caso, il documento n. 2 allegato all'atto di citazione in primo grado non è sufficiente a dimostrare neppure l'avvenuta consegna dell'autovettura alla concessionaria per il tramite di un suo dipendente.
Nulla viene specificato a tal riguardo nella citata dichiarazione (la quale non contiene il nome del dipendente né ciò è risultato dalla escussione della prova testimoniale come si dirà meglio infra).
Inoltre il D. Lgs. n. 209/2003, all'art. 5, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva (per quanto ivi d'interesse) che “comma 1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere pagina 9 di 16 consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la
successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.
“Comma 2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro
di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a
causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione
del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto
dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
“Comma 3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e,
ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione
di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o
indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul
territorio nazionale.
Comma 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi
per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
Comma 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
Comma 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del
certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.
“Comma 7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo , apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di
cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo”. pagina 10 di 16 Il doc. n. 2 prodotto dall'odierno appellante non contiene né i dati identificativi del veicolo né quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, né i dati anagrafici e la firma del detentore, ne', l'impegno a provvedere direttamente alla rottamazione e alla cancellazione del veicolo dal PRA.
Né risulta che sia stata mai consegnata dal la documentazione relativa alla autovettura in Parte_1
questione.
In altri termini non è un documento idoneo a dimostrare l'avvenuta presa in carico del veicolo da parte della concessionaria ai fini della rottamazione.
A riguardo si sottolinea che l'attore non ha prodotto nel presente giudizio alcun certificato di rottamazione o altro documento equipollente.
Ad ulteriore dimostrazione, vi è il contenuto e la tipologia di contratto di acquisto dell'altra autovettura sottoscritto dal Sig. che nulla prevedeva circa il ritiro di veicolo usato: in merito, Parte_1
infatti, laddove l'acquirente, al momento dell'acquisto di un'auto nuova, consegni ad un CP_1
veicolo usato, nel contratto ne viene data evidenza mediante la compilazione della parte C)
PAGAMENTO – quale controvalore dell'autoveicolo usato descritto nel relativo rapporto -, con relativa descrizione della macchina usata ritirata (modello, targa, valore,…) e richiesta della necessaria documentazione, in originale, ai fini del passaggio di proprietà e/o della rottamazione dello stesso.
Neppure le risultanze della prova testimoniale sono idonee a dimostrare l'assunto del Parte_1
Il testimone della difesa dell'odierno appellante, (padre del ), Testimone_1 Parte_1
escusso all'udienza del 19.10.2022 sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione, non è stato in grado di riferire con certezza a chi il figlio avesse consegnato l'autovettura e l'avvenuta consegna dell'autovettura ad un dipendente della per la rottamazione e comunque ha reso CP_1
dichiarazioni che non hanno trovato conferma nella documentazione prodotta e in quella che sarebbe stata necessaria secondo quanto previsto dalla legge.
Infatti il su citato teste confermava il capitolo 3 (“vero che in pari data la Concessionaria Tes_3
comunicava al sig. che la vettura CI RA tg AZ485VA sarebbe stata presa in carico per procedere Parte_1
alla rottamazione”) e ADR precisava che: “per detta rottamazione non è stato pagato nulla, né è stato versato
nulla; l'auto CI RA è stata consegnata per la rottamazione perché andava in ebollizione”; sempre su
Contr
“Le operazioni relative alla vendita dell'auto nuova e della consegna dell'auto vecchia sono intervenute
con un venditore presente presso l' non ricordavo il nome di costui, poi leggendo le carte so che si CP_1
chiama queste carte sono quelle che ho dato all'avvocato relative alla vendita dell'auto”. In risposta al CP_7
pagina 11 di 16 cap. 4, il teste dichiarava: “Si è vero;
una volta consegnata la CI all' mio Testimone_1 CP_1
figlio non l'ha più ripresa” (cfr. verbale udienza 19.10.2022).
Inoltre, il testimone di parte convenuta dipendente della convenuta da Controparte_7 CP_1
aprile 2016 a ottobre/novembre 2018, escusso all'udienza del 19.10.2022 sui capitoli di prova di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022 di parte convenuta, ha affermato sub. capp. 1 e 2, di non ricordare l'acquisto da parte di dell'autovettura CO presso Parte_1 CP_5 CP_1
precisando che vendeva dieci/quindici macchine al mese e dunque non poteva ricordare la singola vendita. Il teste ha dichiarato di non ricordare neppure che avesse trattato Parte_1
direttamente con lui la permuta del veicolo CI RA, né ricordava che avesse Parte_1
consegnato la vettura CI RA ad Il teste affermava in merito alla fattura che gli veniva CP_1
mostrata che nella stessa non risultava indicata alcuna permuta. Il teste non ricordava neppure la consegna da parte di ad della documentazione relativa alla vettura CI Parte_1 CP_1
RA (cfr. verbale udienza del 19.10.2022. Le deduzioni di parte appellante in ordine alla asserita incapacità del suddetto teste sono ivi inammissibili in quanto la difesa del alla udienza del Parte_1
19/10/2022 non ha eccepito la nullità della deposizione. Come è noto “Qualora la parte abbia formulato
l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso
alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della
parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”;
cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 9456).
Inoltre la testimone della convenuta , impiegata amministrativa della CP_1 Testimone_2
società convenuta, escussa sui capitoli di prova di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022
di parte convenuta, ha dichiarato che in data 26.07.2018 aveva acquistato da Parte_1 CP_1
l'autovettura EL CO (cap. 1: “si è vero, ciò posso dire avendo visto le relative carte dell'acquisto
[...]
presso il mio ufficio dell ) e che aveva trattato direttamente con CP_1 Parte_1 CP_7
termini e condizioni del predetto acquisto (“si è vero ciò posso dire in quanto il sig. era
[...] CP_7
all'epoca un dipendente dell' addetto alle vendite e il relativo contratto è stato dal medesimo redatto”). CP_1
sub cap. 3 (“Vero che ha trattato direttamente con il sig. la permuta del Parte_1 Controparte_7
veicolo CI RA tg. AZ485VA” rispondeva: “non lo so e sul contratto non era indicata nessuna permuta”)
sub cap. 4 relativo alla consegna ad da parte del sig. del veicolo CI CP_1 Parte_1
RA: “non è vero, a me non risulta tanto che non avevo alcun relativo documento come doveva invece essere in pagina 12 di 16 caso ogni volta che si effettua una permuta”) ADR: “Preciso che abbiamo in azienda, come per legge, un registro
di carico e scarico dei veicoli che sono in azienda e da tale registro detta auto CI RA non risultava” .
Inoltre, confermava la fattura n. 18_00077/VU del 26.07.2018 emessa a fronte della vendita del veicolo
EL CO, che le veniva mostrata sub doc. n. 3 allegata alla comparsa di costituzione, e precisava che in tale fattura non era stata indicata la cessione di altra vecchia auto intestata a . Parte_1
Negava inoltre, in risposta al capitolo 7, che avesse consegnato ad la Parte_1 CP_1
documentazione relativa all'autovettura CI RA (cfr. verbale udienza del 19.10.2022).
Anche la teste , dirigente alle dipendenze della società convenuta, escussa all'udienza CP_4
del 9.12.2022 sui capitoli di prova di cui al foglio di deduzioni d'udienza del 20.05.2022 di parte convenuta, ha confermato l'acquisto dell'autovettura EL CO da parte di presso Parte_1
Aamauto s.a.s. e che aveva trattato direttamente con termini e Parte_1 Controparte_7
condizioni del predetto acquisto, “ciò posso dire in quanto il contratto di vendita riporta la scrittura, la
calligrafia di che era un consulente alle vendite di ; dichiarava inoltre che Controparte_7 CP_1
“dalla documentazione presso la società tale permuta non risulta”; che non era vero che CP_1 [...]
aveva consegnato ad il veicolo CI RA;
confermava, sub cap. 5, la fattura, Parte_1 CP_1
pagata interamente con bonifico bancario, relativa alla vendita del veicolo EL CO, ma sub cap. 6,
affermava che non era vero che in tale fattura veniva indicata la cessione di altra vecchia auto intestata a Negava, infine, sub cap. 7, che aveva consegnato alla la Parte_1 Parte_1 CP_1
documentazione relativa alla vettura CI RA (“non è vero in quanto non abbiamo in azienda alcuna
documentazione di cui al capitolo”) (cfr. verbale udienza 9.12.2022. (si rammenta che la denuncia querela presentata fra l'altro dalla sola e non dal non risulta aver avuto seguito e CP_1 Parte_1
comunque nel contesto istruttorio di questa causa non è sufficiente a dimostrare quanto dedotto dal ovvero che l'autovettura sia stata consegnata alla Concessionaria per la rottamazione). Parte_1
Va altresì evidenziato che il non ha impugnato l'avviso di accertamento e di irrogazione di Parte_1
sanzione amministrativa (cfr. doc. n. 3 all.to atto di citazione né risulta abbia mai denunciato la perdita di possesso dell'autovettura).
Pertanto, è infondato anche il richiamo all'art. 2049 c.c. fatto dall'odierno appellante.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “la responsabilità dei preponenti per i
fatti illeciti commessi dai loro preposti – che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta (da
ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa
altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, pagina 13 di 16 consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione
tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal terzo. a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi
tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un
soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex aliis, Cass.
12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 15/06/2016, n.12283). b) Il fatto posto in essere dal
preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass.
14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n. 4742). In particolare, sotto il profilo
soggettivo, l'illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno
a terzi, non essendo invocabile l'art. 2049 cod. civ. per far valere la responsabilità del preponente in ordine al
danno che il preposto abbia cagionato al preponente medesimo o a sé stesso (Cass. 22/03/2011, n.6528). c) La
connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”. Per la sussistenza di
questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale
esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente
risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre
l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento
concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate,
perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28952).
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella
misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del
fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia
agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non
imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (tra le altre, Cass. 22/08/2007, n.17836; Cass.
25/03/2013, n. 7403; Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 09/06/2016, n. 11816; Cass. 14/11/2023, n.31675)”
(Cfr. Cass. civ., ord. n. 2851/2025 Data pubblicazione 05/02/2025, Presidente Giacomo Travaglino).
Come sottolineato dalla recente giurisprudenza, “per affermare la responsabilità del preponente per il fatto
illecito del preposto, «è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il
rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile,
o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia
posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in
trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità
coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il pagina 14 di 16 committente non sia neppure media[ta]mente interessato o compartecipe» (Cass. n. 21385/2024)” (cfr. Cass.
civ., n. 3425 del 10/02/2025).
Orbene nel caso di specie nessuno dei su citati presupposti è stato dimostrato.
Quindi ed in conclusione l'appello formulato da va rigettato in quanto tutti i motivi Parte_1
di impugnazione sono infondati.
Ne consegue la conferma integrale della sentenza del Giudice di primo grado appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore dell'appellata ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, in relazione ai parametri medi e alle attività
processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività; cfr. nota spese depositata dalla difesa di parte appellata in data 17/03/2025).
Visto il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.
6550/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da avverso la sentenza n. 70/2023 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Jesi perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONFERMA
la sentenza n. 70/2023 emessa dal Giudice di Pace di Jesi ivi appellata,
CONDANNA
al pagamento in favore di delle spese del secondo grado di giudizio Parte_1 CP_1
che si liquidano in E. 780,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13. pagina 15 di 16 Ancona, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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