TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Dott. Enrica Giudice rel. DI TURSI
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2316 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 12/09/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
DA difeso e rappresentato dall'avv. Anna Lisa Montanaro Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Anna Lisa Montanaro Parte_2 '
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 12/09/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in PI (TA) il 07/08/2015, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il
Tribunale con decreto di omologa del 18/02/2020 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PI (TA) il 07/08/2015 da Parte_1 nato a [...] il [...] e Pt_2
[...] nata a [...] il [...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di PI (Ta), al n.22, parte 2, Serie A Anno 2015, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate. Così deciso in Taranto, addì 12/09/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello
Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia Giudice NIGRI
Dott. Enrica Giudice rel. DI TURSI
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2316 anno 2025 del R.G.V.G., riservato per la decisione nell'udienza del 12/09/2025, tenutosi con le modalità della trattazione scritta, promosso:
DA difeso e rappresentato dall'avv. Anna Lisa Montanaro Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Anna Lisa Montanaro Parte_2 '
con l'intervento del Pubblico Ministero, avente per oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Viste le note difensive depositate congiuntamente dalle parti per l'udienza di comparizione coniugi tenutasi all'udienza del 12/09/2025 con le modalità della trattazione scritta in cui le parti hanno dichiarato che non vi sono possibilità di riconciliazione e si sono riportate al ricorso introduttivo;
visto l'allegato ricorso per divorzio congiunto (atto al quale ci si riporta integralmente), con il quale i coniugi, hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in PI (TA) il 07/08/2015, alle condizioni di cui al medesimo ricorso ed atti allegati;
viste le note di udienza svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc;
Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n° 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che il
Tribunale con decreto di omologa del 18/02/2020 pronunciava la separazione dei coniugi;
Visto che i coniugi hanno regolato le condizioni economiche personali con la prole e tra loro nel ricorso introduttivo e nelle successive note di udienza, da intendersi parte integrante del presente provvedimento e che appaiono conformi a legge;
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), 1. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PI (TA) il 07/08/2015 da Parte_1 nato a [...] il [...] e Pt_2
[...] nata a [...] il [...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di PI (Ta), al n.22, parte 2, Serie A Anno 2015, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese compensate. Così deciso in Taranto, addì 12/09/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello
Maggi