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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente
Dott. Augusto SALUSTRI Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2592/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a Chivasso (TO) in [...] Parte_1 C.F._1
19.11.1965, residente in [...]
e
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Tiziana Donato e Marco Servente, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Chivasso, Via Italia n.
1. che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia concedere l'autorizzazione a vivere separati e conseguentemente pronunciare la
separazione personale delle parti alle seguenti conclusioni
Per_ 1. I figli della coppia e sono maggiorenni ed economicamente autonomi, pertanto Per_1
nulla viene stabilito in tema di affidamento e contributo al mantenimento dei medesimi.
2. Le parti stabiliscono che la casa ex coniugale in comproprietà ed ubicata in Chivasso, Via De
Gasperi n. 5, resterà in uso alla signora Parte_1
3. Il sig. in considerazione del fatto che la moglie è priva di occupazione, Parte_2
contribuirà al mantenimento della medesima, versando l'importo mensile di euro 300,00 (diconsi
trecento) -indicizzato in base alla variazione dell'indice Istat-.
4. Il sig. si obbliga, altresì, a far fronte all'intero pagamento delle utenze e Parte_2
delle spese condominiali relative alla casa ex coniugale (ubicata in Chivasso, Via De Gasperi n.
5).
5. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, delle carte
d'identità valide per l'espatrio.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 25.11.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Chivasso (TO) il 25.02.1990, atto iscritto presso l'Ufficio di Stato di Civile del Comune di Chivasso (TO), al N. 5 parte 2
serie A - anno 1990 - Comune di CHIVASSO(TO); - dall'unione delle parti sono nati i figli in Chivasso (TO) in data 29.08.1991 e Per_1
in Chivasso (TO) in data 20 febbraio 1995, entrambi maggiorenni ed autonomi Per_2
economicamente;
- sorgevano tra i coniugi incomprensioni tali da rendere improseguibile la convivenza coniugale.
Con provvedimento del 17 giugno 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chivasso (TO) il 25.2.1990 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - Atto N. 5 parte 2 serie A - anno 1990 - Comune di Chivasso (TO).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede: preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Chivasso (TO) il 25.02.1990 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile - Atto
N. 5 parte 2 serie A - anno 1990 - Comune di Chivasso (TO) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)