Art. 2.
E' concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.
In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potra' portare variazioni alla quantita' e qualita' degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, pero', che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.
E' concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.
In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potra' portare variazioni alla quantita' e qualita' degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, pero', che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.