Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 669/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Andrea Mugnai) a mezzo ricorso depositato il 14/6/2023
contro
Controparte_1
[...]
(che sarà difeso dal Dirigente Andrea Sammurri e in seguito dalla Dirigente Mariafrancesca Santoli)
propose opposizione all'ordinanza - ingiunzione n. 134 del 4/5/2023 dell , Controparte_1 contenente ingiunzione di pagamento di complessivi € 6.000,00, oltre spese di notifica chiedendo (conclusioni, ricorso, p. 4, letterali)
“a) in via principale, disporre l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 134/2023 del 04.05.2023 emessa dall
[...]
, notificato in data 15 Maggio 2023, per i motivi Controparte_1 esposti in premessa, con vittoria di spese di lite b) in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale previsto, con compensazione di spese di lite”.
L si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 10, letterali)
1
*
All'udienza 20/12/2023, nella causa n. 669/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Andrea Mugnai;
Parte_1 per l la dott.ssa CP_2 Controparte_3
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 21/3/2025, ore 11:30 con termine per note al 11/3 per l' e al 11/2/2025 CP_1 per l'opponente.
All'udienza 21/3/2025 nella causa n. 669/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Carlo Peruzzi in sostituzione dell'avv. Parte_1
Andrea Mugnai;
per l' la dott.ssa , funzionaria CP_2 Controparte_3 delegata, in affiancamento la dott.ssa . Persona_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L ribadisce inoltre la novità dei temi introdotti dall'op ente nel merito nelle note finali, temi inammissibili e in ogni caso infondati. L'opponente contesta la fondatezza anche del rilievo da ultimo condotto dall'avversario.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
2 *
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. L'oggetto della causa.
1.1 L'opponente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 134/2023 con cui l' ha ingiunto il Controparte_1 pagamento della sa 5 per spese di notificazione, per aver impiegato due lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nelle date del 2 e 3 febbraio 2018 (doc. 1 ric.).
1.2 Ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria e la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa e/o tardiva notifica del verbale di accertamento mentre in via subordinata l'eccessiva entità della sanzione irrogata.
1.3 Si costituiva l' rilevando Controparte_1
l'infondatezza delle pretese dell'opponente.
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§ 2. Eccezione preliminare di prescrizione: infondatezza.
2.1 L'opponente ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria in violazione dell'art. 28, l. 1981/n. 689:
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
3 2.2 Poiché le violazioni di cui al verbale sono state commesse il 2 e 3 febbraio 2018 la pretesa sanzionatoria si sarebbe prescritta il 2 febbraio 2023, non applicandosi altresì il periodo di sospensione a causa della pandemia previsto dall'art. 103 del D.L. 2020/n.18 convertito con l. 2020/n. 27.
2.3 L rileva come sia invece Controparte_1 intervenuta interruzione della prescrizione, prevista dall'ultimo comma dell'art. cit., con il verbale unico di accertamento e notificazione degli illeciti amministrativi n. 2018-126994-PCON-1 del 10/11/2018, notificato il 21/11/2018 (doc. 6 ).
2.4 Rileva come si applichi inoltre il periodo di sospensione pandemico in quanto l'art. 103, comma 6-bis del d.l. cit. espressamente richiama le ordinanze ingiuntive previste dall'art. 28 l. 198/n. 689:
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
2.5 La valutazione sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione come formulata dall'opponente o della opposta eccezione di intervenuta interruzione richiede di determinare l'idoneità del verbale unico di accertamento notificato il 21/11/2018 a interrompere o meno la prescrizione.
2.6 ll verbale unico di accertamento notificato ai sensi dell'art. 14, l. 1981/n. 689 costituisce l'atto del procedimento sanzionatorio con cui l'amministrazione definisce l'accertamento della violazione e irroga la conseguente sanzione.
2.7 Pur non ricorrendo le caratteristiche di contenuto e forma richieste dall'art. 1219 c.c. per le peculiarità del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla l. 1981/n. 689, l'amministrazione costituisce in mora il trasgressore con il verbale unico di accertamento intimandogli il pagamento della sanzione.
4 2.8 In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità:
“Invero in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (Cass. 4088/05; 1081/07; 18064/07; 28238/08), effetto rilevabile anche d'ufficio ove, come nella specie, risultante dagli atti (Cass. SS.UU. 15661/05). Pertanto anche la contestazione dell'illecito notificata L. n. 689 del 1981, ex art. 14, è atto idoneo allo scopo” (Cass, 2, Sentenza 2011/n. 185).
2.9 Sotto tale profilo l'eccezione di prescrizione deve quindi ritenersi infondata, avendo il verbale unico di accertamento interrotto il termine quinquennale in data 21/11/2018.
2.10. Parimenti, in forza del dato letterale del comma 6-bis art. 103 del d.l. cit. deve rilevarsi l'intervenuta sospensione del termine di prescrizione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 con conseguente determinazione della data finale dopo cinque anni e novantotto giorni dall'atto interruttivo.
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§ 3. Nullità dell'Ordinanza Ingiunzione per omessa e/o tardiva notifica del verbale di accertamento: infondatezza
3.1 L'opponente eccepisce di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento e come, in ogni caso, tale notifica non sarebbe idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione in quanto intervenuta oltre 90 giorni dall'accertamento, termine previsto dall'art. 14, l. 1981/n. 689 per l'ipotesi di mancata contestazione immediata.
3.2 Sotto il primo profilo, l'Ispettorato opposto ha prodotto (doc. 6 ) l'atto notificato con l'avviso di ricevimento dal quale si
5 evince che l'opponente ha ritirato presso l'ufficio postale il piego contenente il verbale unico di accertamento.
3.3 A fronte della produzione avversaria, il ricorrente non ha formulato alcun disconoscimento in udienza o nelle memorie difensive: per cui deve ritenersi accertata l'intervenuta notifica il 21/11/2018.
3.4 Sotto il secondo profilo, la violazione del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione, si richiama il dato testuale dell'art. 14 l. cit. (Contestazione e notificazione):
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. (...) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3.5 La legge, dunque, fa discendere l'estinzione del diritto al pagamento della sanzione dalla inosservanza del termine in parola. 6 3.6 Volendo offrire alcuni dati giurisprudenziali di cornice, ad es. Cass. SL, 2009/n. 23608, “(...) la l. n. 689 del 1981, art. 14 dispone che se non è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore o alla persona obbligata in solido, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte l'art. 14 anzidetto, nel riferirsi all'accertamento e non "al giorno in cui è stata commessa la violazione", va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione. L'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, fermo restando che l'accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico-giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Ciò posto, è conseguente il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998). Orbene il Tribunale ha ritenuto che l'inizio dell'accertamento, ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni, non fosse da individuare nella data del 27 febbraio 1998 ne' in quella successiva del 2 marzo 1998, ma dalla data di notifica del verbale di
7 accertamento del 19/20 giugno 1998, e ciò in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, riguardanti una molteplicità di violazioni e la posizione di numerosi lavoratori.
La decisione di merito merita adesione, risultando in linea con il richiamato principio di diritto ed essendo fondata su puntuale e logica motivazione, coerente con le risultanze in atti”.
3.7 Cass. S5, sentenza n. 5467/2008:
“in tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Sulla individuazione di tale momento, che è rimessa al giudice del merito, non può tuttavia incidere la condotta negligente
o arbitraria della stessa p.a., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il "dies a quo" di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (nella specie la p.a. aveva contestato a più soggetti la violazione delle norme in tema di misure antiriciclaggio, notificando loro il relativo verbale di accertamento a distanza di quattro mesi dal compimento delle relative operazioni;
a fronte dell'impugnazione degli incolpati fondata sulla tardività della contestazione, la p.a. si era difesa allegando di avere avuto la necessità di compiere ricerche anagrafiche per accertare l'esatta residenza degli incolpati. La S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto non giustificato il ritardo)”.
3.8 In epoca più recente, Cass. S2 2019/n. 27702, ribadisce come la Corte abbia ripetutamente affermato che “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in
8 quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» (Sez. 2, Sent. n. 3043 del 2009). Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, sent. n. 26734 del 2011, Sez. 2, sent. n. 9311 del 2007).
3.9 È necessario a questo punto procedere alla scansione temporale dell'accertamento ispettivo.
3.10 Il verbale di primo accesso ispettivo risale al 3/2/2018 (doc. 2 ) e così anche le dichiarazioni spontanee dei lavoratori (doc. 3 ).
3.11 Al 3/2/2018 l'oggetto dell'indagine è già inizialmente delineato e viene necessariamente richiesta in via integrativa l'esibizione di documentazione per la data del 16/3/2018 (doc. 2
).
3.12 In calce alla pagina 3 del verbale di primo accesso è riportata a mano la data del 2/8/2018 per visione documenti c/o studio. La data del 2/8 è confermata anche nel rapporto (doc. 7 ):
“La documentazione veniva visionata presso lo studio in Parte_2 data 02.08.2018”.
3.13 L'Ispettorato opposto ha inoltre prodotto copia dell'e-mail, proveniente dallo studio citato, del 23/8/2018 (doc. 5 Parte_2
) da cui si evince come a quella data non fosse ancora chiusa la fase di acquisizione documentale.
3.14 Tra il 3/2 e il 23/8 si colloca infatti la vicenda del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale emesso il 3/2/2018. Il 6/2 l'opponente depositava istanza di revoca e contestuale pagamento della somma dovuta ai sensi dell'art. 14, c. 4 e 5-bis, d.lgs. 2008/n. 81.
9 Il 6/2 l' revocava il provvedimento di sospensione e CP_1 rappresenta ricorrente fosse tenuto al versamento della somma residua prevista dal c. 4 del sopra citato articolo entro 6 mesi.
3.15 Nella mail citata (doc. 7 ) lo studio inviava Parte_2 copia del modello F23 di versamen i quest'ulti
3.16 Il verbale unico di accertamento veniva redatto il 10/11/2018 spedito il 16/11/2018 e notificato all'opponente il 21/11/2018.
3.17 Considerando il 23/8 come ultimo necessario atto di accertamento, il periodo intercorso tra il suo perfezionamento e la notifica del verbale unico di accertamento è da considerarsi ricompreso nel limite posto all'art. 14 l. cit..
3.18 L'eccezione è quindi infondata.
*
§ 4. Eccessiva entità della sanzione comminata.
4.1 L'opponente ha eccepito in via subordinata l'eccessività dell'importo sanzionatorio in relazione al tipo di violazione e alle proprie condizioni soggettive.
4.2 Al ricorrente è stata contestata la violazione e comminata la sanzione prevista all'art.3, c. 3, d.l. 2002/n. 12, convertito con l. 2002/n. 73, come modificato dal d.lgs. 2015/n. 151:
“3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
10 4.3 L in sede di verbale unico di accertamento (doc. CP_1
6 ) dav adempimenti spontanei connessi alle violazioni (regolarizzazione, mantenimento in servizio e corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti).
4.4 L aveva ammesso l'opponente al pagamento CP_1 della sanzi di € 3.000,00 oltre spese di notifica entro il termine di 15 giorni e, in ogni caso, successivamente al pagamento della sanzione in misura ridotta di € 6.000,00 ai sensi dell'art. 16, l. 1981/n. 689 (“pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”).
4.5 L'ordinanza-ingiunzione intima il pagamento del medesimo importo ridotto, come espressamente rilevato dall . CP_1
4.6 Nel corpo motivazionale dell'atto l' ha dato atto CP_1 di aver valutato gli elementi come segue:
4.7 Il ricorrente non ha fornito prova nel corso del giudizio della presenza di ulteriori circostanze attenuanti o di condizioni economiche non valutate dall'Amministrazione.
4.8 Pertanto a fronte della gravità dell'illecito, l'impiego di lavoratori “in nero”, la sanzione appare congrua.
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§ 5. Merito.
5.1 In relazione alle doglianze sul merito delle violazioni poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, non possiamo che dare atto come le stesse non siano state sollevate in sede di ricorso
11 introduttivo e come pertanto siano, per maturata preclusione, inammissibili nell'ambito del presente giudizio, come correttamente ribadito dall' anche in sede di discussione finale.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta da
contro
Parte_1
l , avverso l'ordinanza - Controparte_1 ingiunzione n. 134 del 4/5/2023. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per le quattro fasi), oltre accessori come per legge e con riduzione del 20 % dell'importo complessivo ex art. 9 d.lgs. 2015/n. 149).
Siena, 21/3/2025
il giudice Delio Cammarosano
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