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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 38283/2024 promosso da:
e in concordato preventivo (c. f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINNITI GIANLUCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. MINNITI Controparte_1 P.IVA_2
GIANLUCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente -
nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TITI EROS, Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, per tutti i motivi esposti in narrativa:
in via principale, accertato l'inadempimento di rispetto Controparte_2 all'obbligo di acquistare pro soluto il credito indicato in narrativa, di cui CP_1
è titolare e avente un valore nominale di Euro 580.000,00, in applicazione dell'art.
[...]
pagina 1 di 8 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il suddetto credito, Controparte_2 condannando contestualmente la medesima al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di
[...]
; CP_2
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non sia divenuta titolare del Credito da Oneri di Dispacciamento Controparte_1 Pt_1
e che il relativo credito sia tuttora di proprietà di e in Parte_1 concordato preventivo omologato, accertato l'inadempimento di Controparte_2 rispetto all'obbligo di acquistare pro soluto il credito stesso, avente un valore nominale di Euro 580.000,00, in applicazione dell'art. 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il suddetto credito, condannando contestualmente la medesima al Controparte_2 pagamento in favore di e in concordato preventivo omologato Parte_1 della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di
[...]
; CP_2
in ogni caso, condannare al pagamento dell'imposta di registro Controparte_2 che dovesse essere liquidata in relazione all'accordo transattivo del 22.3.2021 o, comunque,
a tenere indenne e/o da qualsivoglia Controparte_1 Parte_1 esborso derivante dall'uso della suddetta scrittura transattiva e dalla sua registrazione;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, sollevare eccezioni e formulare domande riconvenzionali, formulare capitoli di prova e proporre la CTU, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
1. vero che alla videocall tenutasi il 5.4.2023 alle ore 15.30 hanno partecipato anche i legali di , nella persona degli avv.ti Eros Titi e Marco Cardona? CP_2
2. vero che i partecipanti alla videocall tenutasi il 5.4.2023 alle ore 15.30 hanno discusso in merito allo stato della normativa e della giurisprudenza formatasi in tema di oneri di dispacciamento e hanno concordato il contenuto della diffida che l'avv. nominata CP_3 da avrebbe dovuto inviare a Controparte_2 CP_4
Si indicano, quali testimoni sui capitoli sopra indicati, gli avv.ti Fabio Pirrone e Valentina
Apruzzi.
pagina 2 di 8 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, per le ragioni già indicate in narrativa,
A. nel merito, rigettare tutte le domande promosse da e da Parte_1 per difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto o comunque Controparte_1 del rapporto contrattuale fatto valere e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa;
B. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte all'art. 4.1 Parte_1 dell'accordo contrattuale concluso con in data 22.3.2021 e, per Controparte_2
l'effetto, dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e segg. c.c. delle pattuizioni di cui all'art. 4, e in specie dell'art. 4.3, del medesimo accordo contrattuale, dichiarando pertanto le parti sciolte dai reciproci impegni ivi assunti e in particolare dall'obbligo di Controparte_2 acquistare il credito vantato da nei confronti di a Parte_1 CP_4 titolo di rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento (il “Credito da ”); Controparte_5 sempre in via riconvenzionale, per il caso in cui venisse giudicato mancante e/o inesistente, ab origine o per fatti sopravvenuti, il credito vantato da nei Parte_1 confronti di a titolo di rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da CP_4 indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento (il “Credito da
[...]
”), accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, la Controparte_5 nullità dell'art.
4.3 dell'accordo contrattuale concluso fra e Parte_1 in data 22.3.2021 per mancanza dell'oggetto ex artt. 1325, 1346 e Controparte_2
1418 c.c., oppure, in via alternativa dichiararne la risoluzione ex art. 1463 c.c. per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista a carico di Parte_1
o comunque la risoluzione ex art. 1467 c.c. per l'eccessiva onerosità
[...] sopravvenuta della prestazione di pagamento prevista a carico di Controparte_2 oppure, sempre in via alternativa, dichiarare l'impossibilità di emettere una sentenza di condanna ex art. 2932 c.c. a fronte del perimento del bene che dovrebbe essere trasferito;
in ogni caso, e per l'effetto, dichiarare le parti sciolte dai reciproci impegni assunti all'art. 4 dell'accordo contrattuale concluso fra e Parte_1 Controparte_2 in data 22.3.2021 e, in particolare, sciolta dall'obbligo di acquistare il Controparte_2 credito vantato da nei confronti di a titolo di Parte_1 CP_4 rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento (il “Credito da Oneri di Dispacciamento ”). Pt_1
Con vittoria di compensi e spese del giudizio incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è la transazione conclusa in data 22/3/2021 tra Parte_1
e parte convenuta (v. doc. 2 ric.).
[...]
La controversia è sorta a causa della cessazione della fornitura di energia elettrica da parte della società ricorrente, a seguito della quale entrambe le parti hanno reclamato ragioni di credito. In particolare, per quanto qui rileva, le parti hanno riconosciuto un credito di euro
580.000 in favore della convenuta per oneri di dispacciamento addebitati, e versati a CP_4
ma non dovuti.
[...]
In proposito le parti al punto 4 hanno convenuto quanto segue:
4.1 si impegna a compiere con la diligenza professionale dovuta le azioni volte ad Pt_1 ottenere l'incasso del Credito da Oneri di Dispacciamento da prima del Pt_1 CP_4 termine del piano di Concordato, ivi compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali (le “Azioni Legali ). CP_2
4.2 Ai fini dell'esperimento delle Azioni Legali che dovessero essere avviate da , CP_2 Pt_1 le Parti convengono che:
(i) la scelta dei legali e di eventuali consulenti tecnici spetterà ad;
CP_2
(ii) ogni importo relativo alle (ivi inclusi i compensi ai legali, le spese legali ed ogni altro costo per l'avvio e la prosecuzione delle) Azioni Legali sarà in via esclusiva a carico CP_2 di;
e CP_2
(iii) terrà indenne da qualsiasi importo che fosse richiesto ad in CP_2 Pt_1 Pt_1 relazione alle Azioni Legali . CP_2
4.3 Nel caso in cui non incassi il Credito da , in tutto Pt_1 Controparte_5
o in parte, per qualsiasi ragione e/o motivazione, entro l'ultima tra le seguenti date (i) tre mesi prima della data finale del Piano Concordatario, come eventualmente prorogata, o
(ii) il 30 settembre 2023, acquisterà immediatamente da , la quale cederà pro CP_2 Pt_1 soluto, il Credito da per l'ammontare ancora non Controparte_5 incassato, al suo valore nominale con contestuale pagamento del corrispettivo della cessione tramite bonifico bancario, con spese per la cessione del credito a carico di . CP_2
2. In punto di fatto, è pacifico che sia stata ammessa al concordato preventivo Parte_1
e che lo stesso sia stato assunto da con decreto del 5/12/2022, il g.d. Controparte_1
ha disposto il trasferimento di tutti gli attivi al predetto assuntore, che ha quindi agito in questa sede quale titolare del credito.
In data 20/2/2023 ha richiesto a parte convenuta la nomina del legale prevista dal Pt_1
riportato art. 4.2 (v. doc. 6 ric.), nomina intervenuta il 31/3/2023 (v. doc. 5 ric.), nella persona dell'avv. CP_3
pagina 4 di 8 Questa ha inviato a una diffida di pagamento in data 19/7/2023 (v. doc. 7 ric.) e CP_4
un successivo sollecito il 26/10/2023 (v. doc. 8 ric.), sempre senza ottenere alcun riscontro.
Si rileva, altresì, che la mail del 6/11/2023, con la quale l'avv. ha informato delle CP_3
iniziative intraprese il suo referente presso la ricorrente, si concludeva così: “nel rimanere in ogni caso a Sua disposizione per ogni e qualsivoglia necessità, vorrei con Voi concordare i prossimi passi e così decidere il prosieguo delle attività” (doc. 8 cit.).
Parte ricorrente invece, ritenendo integrata la previsione del punto 4.3 della transazione, con nota dell'11/1/2024 (doc. 9 ric.) ha chiesto ad di acquistare il credito e di CP_2 pagare il valore nominale di euro 580.000,00 in favore dell'assuntore Controparte_1
domanda reiterata anche in questa sede.
3. Parte convenuta ha contestato sotto vari profili la domanda.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si rileva che è evidentemente fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta.
In primo luogo, va tenuto presente che l'obbligazione di attivarsi per recuperare il credito presso il gestore della rete elettrica, gravava su e le parti hanno CP_4 Parte_1
anche voluto precisare che era richiesta la diligenza professionale. D'altra parte, tale parametro era già applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 1176 c.c.: parte ricorrente
, infatti, ha operato sia nell'ambito della fornitura elettrica che nella stipula della Pt_1
transazione, nell'esercizio della sua attività professionale.
Tenuto conto di ciò, si rileva che dal 22/3/2021 fino al 20/2/2023, per quasi due anni, non risulta svolta alcuna attività da parte di , nemmeno una lettera di richiesta dei suoi Pt_1
amministratori a : si tratta, indubbiamente, di una inerzia che si qualifica come CP_4
inadempimento grave, molto lontano dalla richiesta diligenza professionale.
Secondo parte ricorrente la convenuta ha designato con ritardo l'avvocato; ma la richiesta di è stata inoltrata solo il 20/2/2023 e l'onere della iniziativa spettava alla Pt_1
ricorrente, perché su di lei, come ricordato, gravava l'obbligazione di attivarsi nei confronti di La designazione da parte della convenuta è poi intervenuta in poco più di un CP_4
mese, che è un tempo ragionevole, mentre il ritardo si era già accumulato in precedenza, a causa della evidenziata inerzia.
Una volta preso contatto con l'avv. le iniziative realizzate da parte ricorrente si CP_3
sono concretizzate nel solo invio di due lettere a la richiesta di pagamento del CP_4
19/7/2023 e il sollecito del 26/10/2023, entrambe senza risposta. Troppo poco,
pagina 5 di 8 evidentemente, per ritenere soddisfatto il richiesto onere di diligenza, non solo professionale, ma anche quella ordinaria.
Il contratto deve essere interpretato ed eseguito secondo buona fede (cfr. art. 1366 e 1375
c.c.), cioè tenendo conto anche dell'interesse della controparte e nella fattispecie tale criterio si manifesta con la massima intensità, perché il meccanismo previsto dalla clausola n. 4 prevedeva, in sostanza, che una volta adempiuta l'obbligazione a carico della ricorrente il rischio dell'inadempimento di traslasse sulla controparte. Per questo CP_4
l'adempimento di parte attrice deve essere vagliato secondo un elevato livello di diligenza, del tutto disatteso alla luce dei fatti sopra descritti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole si devono interpretare le une per mezzo delle altre, in modo da ricavarne il senso complessivo. Pertanto, non è possibile fornire una lettura atomistica e isolata della clausola 4.3 – come fatto dalla ricorrente – laddove si prevede che decorso il termine del 30/9/2023, qualora non abbia incassato Pt_1
il credito “per qualsiasi ragione e/o motivazione”, scatti l'obbligo di acquisto a carico di parte convenuta. Secondo la ricorrente si è verificata l'ipotesi prevista dalla clausola e quindi sussiste l'obbligo della convenuta di acquistare e pagare il credito. Tale clausola, invece, deve essere letta e interpretata insieme al punto 4.1, che impegna la ricorrente a compiere con la diligenza professionale dovuta le azioni volte ad ottenere l'incasso del
Credito da Oneri di Dispacciamento da prima del termine del piano di Pt_1 CP_4
Concordato, ivi compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali.
Nel caso di specie, l'assoluta sordità di alle richieste avrebbe imposto, nel rispetto del CP_4
principio di buona fede, l'inizio dell'azione legale, che è una facoltà espressamente prevista nell'accordo di transazione. Non solo ciò non è stato fatto, ma rileva anche il fatto che dopo il report del legale del 26/10/2023 (v. sopra), che attendeva le istruzioni dalla ricorrente, nulla è stato disposto per proseguire nei confronti di mentre la ricorrente si è rivolta CP_4
direttamente alla convenuta, chiedendole di acquistare e pagare il credito verso CP_4
In questo modo si è cristallizzato l'inadempimento di e il suo tentativo, sulla base Pt_1
di una interpretazione di comodo della transazione, di scaricare il rischio di inadempimento di sulla convenuta. CP_4
In conclusione, parte ricorrente non ha adempiuto a quanto era tenuta in base alla Pt_1
clausola 4.1 della transazione e quindi, anche se è scaduto il termine del 30/9/2023 senza incasso del credito, non può operare l'obbligo di acquisto di tale credito da parte della convenuta.
pagina 6 di 8 In relazione alla motivazione adottata, i due capitoli di prova dedotti da sono Pt_1
ininfluenti.
La domanda di parte ricorrente ex art. 2932 c.c. va, pertanto, rigettata.
Restano così assorbite le ulteriori difese di parte convenuta.
4. Infondata è anche la pretesa attorea di porre l'imposta di registro relativa alla transazione a esclusivo carico della convenuta. La domanda è fondata sull'ipotizzato inadempimento della convenuta, che però non sussiste alla luce di quanto sopra argomentato. Resta ferma, quindi, la solidarietà per l'imposta tra le parti in causa, ai sensi dell'art. 57, DPR n.
131/1986.
5. La domanda riconvenzionale della convenuta è fondata. Come sopra argomentato, la ricorrente è stata inadempiente agli obblighi che le derivavano dall'art. 4 della Pt_1
transazione e, segnatamente, dall'art.
4.1. L'obbligo di acquisto del credito da parte della convenuta, previsto dall'art. 4.3, si pone in un rapporto di sinallagma con l'obbligo della ricorrente di impegnarsi per ottenere l'incasso del credito. Pertanto, ai sensi dell'art. 1453
c.c., in ragione dell'inadempimento della ricorrente , si deve dichiarare la Pt_1
risoluzione della clausola n. 4 della transazione, con conseguente venir meno anche dell'obbligo di acquisto del credito da parte della convenuta.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara risolto l'art. 4 della transazione oggetto di causa;
pagina 7 di 8 3) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 14 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 38283/2024 promosso da:
e in concordato preventivo (c. f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINNITI GIANLUCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. MINNITI Controparte_1 P.IVA_2
GIANLUCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente -
nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TITI EROS, Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, per tutti i motivi esposti in narrativa:
in via principale, accertato l'inadempimento di rispetto Controparte_2 all'obbligo di acquistare pro soluto il credito indicato in narrativa, di cui CP_1
è titolare e avente un valore nominale di Euro 580.000,00, in applicazione dell'art.
[...]
pagina 1 di 8 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il suddetto credito, Controparte_2 condannando contestualmente la medesima al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di
[...]
; CP_2
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non sia divenuta titolare del Credito da Oneri di Dispacciamento Controparte_1 Pt_1
e che il relativo credito sia tuttora di proprietà di e in Parte_1 concordato preventivo omologato, accertato l'inadempimento di Controparte_2 rispetto all'obbligo di acquistare pro soluto il credito stesso, avente un valore nominale di Euro 580.000,00, in applicazione dell'art. 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il suddetto credito, condannando contestualmente la medesima al Controparte_2 pagamento in favore di e in concordato preventivo omologato Parte_1 della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di
[...]
; CP_2
in ogni caso, condannare al pagamento dell'imposta di registro Controparte_2 che dovesse essere liquidata in relazione all'accordo transattivo del 22.3.2021 o, comunque,
a tenere indenne e/o da qualsivoglia Controparte_1 Parte_1 esborso derivante dall'uso della suddetta scrittura transattiva e dalla sua registrazione;
in ogni caso, con il favore delle spese di lite in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, sollevare eccezioni e formulare domande riconvenzionali, formulare capitoli di prova e proporre la CTU, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
1. vero che alla videocall tenutasi il 5.4.2023 alle ore 15.30 hanno partecipato anche i legali di , nella persona degli avv.ti Eros Titi e Marco Cardona? CP_2
2. vero che i partecipanti alla videocall tenutasi il 5.4.2023 alle ore 15.30 hanno discusso in merito allo stato della normativa e della giurisprudenza formatasi in tema di oneri di dispacciamento e hanno concordato il contenuto della diffida che l'avv. nominata CP_3 da avrebbe dovuto inviare a Controparte_2 CP_4
Si indicano, quali testimoni sui capitoli sopra indicati, gli avv.ti Fabio Pirrone e Valentina
Apruzzi.
pagina 2 di 8 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, per le ragioni già indicate in narrativa,
A. nel merito, rigettare tutte le domande promosse da e da Parte_1 per difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto o comunque Controparte_1 del rapporto contrattuale fatto valere e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa;
B. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte all'art. 4.1 Parte_1 dell'accordo contrattuale concluso con in data 22.3.2021 e, per Controparte_2
l'effetto, dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e segg. c.c. delle pattuizioni di cui all'art. 4, e in specie dell'art. 4.3, del medesimo accordo contrattuale, dichiarando pertanto le parti sciolte dai reciproci impegni ivi assunti e in particolare dall'obbligo di Controparte_2 acquistare il credito vantato da nei confronti di a Parte_1 CP_4 titolo di rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento (il “Credito da ”); Controparte_5 sempre in via riconvenzionale, per il caso in cui venisse giudicato mancante e/o inesistente, ab origine o per fatti sopravvenuti, il credito vantato da nei Parte_1 confronti di a titolo di rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da CP_4 indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento (il “Credito da
[...]
”), accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, la Controparte_5 nullità dell'art.
4.3 dell'accordo contrattuale concluso fra e Parte_1 in data 22.3.2021 per mancanza dell'oggetto ex artt. 1325, 1346 e Controparte_2
1418 c.c., oppure, in via alternativa dichiararne la risoluzione ex art. 1463 c.c. per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista a carico di Parte_1
o comunque la risoluzione ex art. 1467 c.c. per l'eccessiva onerosità
[...] sopravvenuta della prestazione di pagamento prevista a carico di Controparte_2 oppure, sempre in via alternativa, dichiarare l'impossibilità di emettere una sentenza di condanna ex art. 2932 c.c. a fronte del perimento del bene che dovrebbe essere trasferito;
in ogni caso, e per l'effetto, dichiarare le parti sciolte dai reciproci impegni assunti all'art. 4 dell'accordo contrattuale concluso fra e Parte_1 Controparte_2 in data 22.3.2021 e, in particolare, sciolta dall'obbligo di acquistare il Controparte_2 credito vantato da nei confronti di a titolo di Parte_1 CP_4 rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento (il “Credito da Oneri di Dispacciamento ”). Pt_1
Con vittoria di compensi e spese del giudizio incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è la transazione conclusa in data 22/3/2021 tra Parte_1
e parte convenuta (v. doc. 2 ric.).
[...]
La controversia è sorta a causa della cessazione della fornitura di energia elettrica da parte della società ricorrente, a seguito della quale entrambe le parti hanno reclamato ragioni di credito. In particolare, per quanto qui rileva, le parti hanno riconosciuto un credito di euro
580.000 in favore della convenuta per oneri di dispacciamento addebitati, e versati a CP_4
ma non dovuti.
[...]
In proposito le parti al punto 4 hanno convenuto quanto segue:
4.1 si impegna a compiere con la diligenza professionale dovuta le azioni volte ad Pt_1 ottenere l'incasso del Credito da Oneri di Dispacciamento da prima del Pt_1 CP_4 termine del piano di Concordato, ivi compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali (le “Azioni Legali ). CP_2
4.2 Ai fini dell'esperimento delle Azioni Legali che dovessero essere avviate da , CP_2 Pt_1 le Parti convengono che:
(i) la scelta dei legali e di eventuali consulenti tecnici spetterà ad;
CP_2
(ii) ogni importo relativo alle (ivi inclusi i compensi ai legali, le spese legali ed ogni altro costo per l'avvio e la prosecuzione delle) Azioni Legali sarà in via esclusiva a carico CP_2 di;
e CP_2
(iii) terrà indenne da qualsiasi importo che fosse richiesto ad in CP_2 Pt_1 Pt_1 relazione alle Azioni Legali . CP_2
4.3 Nel caso in cui non incassi il Credito da , in tutto Pt_1 Controparte_5
o in parte, per qualsiasi ragione e/o motivazione, entro l'ultima tra le seguenti date (i) tre mesi prima della data finale del Piano Concordatario, come eventualmente prorogata, o
(ii) il 30 settembre 2023, acquisterà immediatamente da , la quale cederà pro CP_2 Pt_1 soluto, il Credito da per l'ammontare ancora non Controparte_5 incassato, al suo valore nominale con contestuale pagamento del corrispettivo della cessione tramite bonifico bancario, con spese per la cessione del credito a carico di . CP_2
2. In punto di fatto, è pacifico che sia stata ammessa al concordato preventivo Parte_1
e che lo stesso sia stato assunto da con decreto del 5/12/2022, il g.d. Controparte_1
ha disposto il trasferimento di tutti gli attivi al predetto assuntore, che ha quindi agito in questa sede quale titolare del credito.
In data 20/2/2023 ha richiesto a parte convenuta la nomina del legale prevista dal Pt_1
riportato art. 4.2 (v. doc. 6 ric.), nomina intervenuta il 31/3/2023 (v. doc. 5 ric.), nella persona dell'avv. CP_3
pagina 4 di 8 Questa ha inviato a una diffida di pagamento in data 19/7/2023 (v. doc. 7 ric.) e CP_4
un successivo sollecito il 26/10/2023 (v. doc. 8 ric.), sempre senza ottenere alcun riscontro.
Si rileva, altresì, che la mail del 6/11/2023, con la quale l'avv. ha informato delle CP_3
iniziative intraprese il suo referente presso la ricorrente, si concludeva così: “nel rimanere in ogni caso a Sua disposizione per ogni e qualsivoglia necessità, vorrei con Voi concordare i prossimi passi e così decidere il prosieguo delle attività” (doc. 8 cit.).
Parte ricorrente invece, ritenendo integrata la previsione del punto 4.3 della transazione, con nota dell'11/1/2024 (doc. 9 ric.) ha chiesto ad di acquistare il credito e di CP_2 pagare il valore nominale di euro 580.000,00 in favore dell'assuntore Controparte_1
domanda reiterata anche in questa sede.
3. Parte convenuta ha contestato sotto vari profili la domanda.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si rileva che è evidentemente fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta.
In primo luogo, va tenuto presente che l'obbligazione di attivarsi per recuperare il credito presso il gestore della rete elettrica, gravava su e le parti hanno CP_4 Parte_1
anche voluto precisare che era richiesta la diligenza professionale. D'altra parte, tale parametro era già applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 1176 c.c.: parte ricorrente
, infatti, ha operato sia nell'ambito della fornitura elettrica che nella stipula della Pt_1
transazione, nell'esercizio della sua attività professionale.
Tenuto conto di ciò, si rileva che dal 22/3/2021 fino al 20/2/2023, per quasi due anni, non risulta svolta alcuna attività da parte di , nemmeno una lettera di richiesta dei suoi Pt_1
amministratori a : si tratta, indubbiamente, di una inerzia che si qualifica come CP_4
inadempimento grave, molto lontano dalla richiesta diligenza professionale.
Secondo parte ricorrente la convenuta ha designato con ritardo l'avvocato; ma la richiesta di è stata inoltrata solo il 20/2/2023 e l'onere della iniziativa spettava alla Pt_1
ricorrente, perché su di lei, come ricordato, gravava l'obbligazione di attivarsi nei confronti di La designazione da parte della convenuta è poi intervenuta in poco più di un CP_4
mese, che è un tempo ragionevole, mentre il ritardo si era già accumulato in precedenza, a causa della evidenziata inerzia.
Una volta preso contatto con l'avv. le iniziative realizzate da parte ricorrente si CP_3
sono concretizzate nel solo invio di due lettere a la richiesta di pagamento del CP_4
19/7/2023 e il sollecito del 26/10/2023, entrambe senza risposta. Troppo poco,
pagina 5 di 8 evidentemente, per ritenere soddisfatto il richiesto onere di diligenza, non solo professionale, ma anche quella ordinaria.
Il contratto deve essere interpretato ed eseguito secondo buona fede (cfr. art. 1366 e 1375
c.c.), cioè tenendo conto anche dell'interesse della controparte e nella fattispecie tale criterio si manifesta con la massima intensità, perché il meccanismo previsto dalla clausola n. 4 prevedeva, in sostanza, che una volta adempiuta l'obbligazione a carico della ricorrente il rischio dell'inadempimento di traslasse sulla controparte. Per questo CP_4
l'adempimento di parte attrice deve essere vagliato secondo un elevato livello di diligenza, del tutto disatteso alla luce dei fatti sopra descritti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole si devono interpretare le une per mezzo delle altre, in modo da ricavarne il senso complessivo. Pertanto, non è possibile fornire una lettura atomistica e isolata della clausola 4.3 – come fatto dalla ricorrente – laddove si prevede che decorso il termine del 30/9/2023, qualora non abbia incassato Pt_1
il credito “per qualsiasi ragione e/o motivazione”, scatti l'obbligo di acquisto a carico di parte convenuta. Secondo la ricorrente si è verificata l'ipotesi prevista dalla clausola e quindi sussiste l'obbligo della convenuta di acquistare e pagare il credito. Tale clausola, invece, deve essere letta e interpretata insieme al punto 4.1, che impegna la ricorrente a compiere con la diligenza professionale dovuta le azioni volte ad ottenere l'incasso del
Credito da Oneri di Dispacciamento da prima del termine del piano di Pt_1 CP_4
Concordato, ivi compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali.
Nel caso di specie, l'assoluta sordità di alle richieste avrebbe imposto, nel rispetto del CP_4
principio di buona fede, l'inizio dell'azione legale, che è una facoltà espressamente prevista nell'accordo di transazione. Non solo ciò non è stato fatto, ma rileva anche il fatto che dopo il report del legale del 26/10/2023 (v. sopra), che attendeva le istruzioni dalla ricorrente, nulla è stato disposto per proseguire nei confronti di mentre la ricorrente si è rivolta CP_4
direttamente alla convenuta, chiedendole di acquistare e pagare il credito verso CP_4
In questo modo si è cristallizzato l'inadempimento di e il suo tentativo, sulla base Pt_1
di una interpretazione di comodo della transazione, di scaricare il rischio di inadempimento di sulla convenuta. CP_4
In conclusione, parte ricorrente non ha adempiuto a quanto era tenuta in base alla Pt_1
clausola 4.1 della transazione e quindi, anche se è scaduto il termine del 30/9/2023 senza incasso del credito, non può operare l'obbligo di acquisto di tale credito da parte della convenuta.
pagina 6 di 8 In relazione alla motivazione adottata, i due capitoli di prova dedotti da sono Pt_1
ininfluenti.
La domanda di parte ricorrente ex art. 2932 c.c. va, pertanto, rigettata.
Restano così assorbite le ulteriori difese di parte convenuta.
4. Infondata è anche la pretesa attorea di porre l'imposta di registro relativa alla transazione a esclusivo carico della convenuta. La domanda è fondata sull'ipotizzato inadempimento della convenuta, che però non sussiste alla luce di quanto sopra argomentato. Resta ferma, quindi, la solidarietà per l'imposta tra le parti in causa, ai sensi dell'art. 57, DPR n.
131/1986.
5. La domanda riconvenzionale della convenuta è fondata. Come sopra argomentato, la ricorrente è stata inadempiente agli obblighi che le derivavano dall'art. 4 della Pt_1
transazione e, segnatamente, dall'art.
4.1. L'obbligo di acquisto del credito da parte della convenuta, previsto dall'art. 4.3, si pone in un rapporto di sinallagma con l'obbligo della ricorrente di impegnarsi per ottenere l'incasso del credito. Pertanto, ai sensi dell'art. 1453
c.c., in ragione dell'inadempimento della ricorrente , si deve dichiarare la Pt_1
risoluzione della clausola n. 4 della transazione, con conseguente venir meno anche dell'obbligo di acquisto del credito da parte della convenuta.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara risolto l'art. 4 della transazione oggetto di causa;
pagina 7 di 8 3) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 14 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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