Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 535/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 535/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv. PIETRO ACCARDO Parte_1 C.F._1
(C.F. e FRANCESCA ACCARDO CodiceFiscale_2 Email_1
(C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
e (C.F. , C.F._5 Controparte_3 C.F._5 con l'avv. ROBERTA MARIA AUTELITANO (C.F. CodiceFiscale_6
Email_3
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1811/2018 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 17.12.2018, emesso a definizione del procedimento n. 100037/2008 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 7.10.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha instaurato Parte_1
il giudizio di 1° grado (proc. n. 100037/2008 R.G.), ivi rappresentando che:
(1) era proprietario di un appartamento al 1° piano di un fabbricato nel villaggio residenziale
“Costa dei Saraceni”, sito a Bova Marina, Località Vivo, n. 10/E;
(2) il piano sottostante era invece di proprietà dei germani e Controparte_2
, i quali ne erano nudi proprietari (essendo invece titolari Controparte_3
del relativo usufrutto i coniugi e ); CP_4 CP_5
(3) al pianterreno vi era uno spazio sul quale si affacciavano le finestre della camera da letto e del bagno dell'appartamento attoreo e su cui, circa 10 anni prima, i coniugi
[...]
avevano edificato un “casotto di incerta destinazione, con pareti in parte rifinite e Per_1 in parte no, occupandola interamente”;
(4) tale manufatto, oltre ad arrecare danno all'estetica e al decoro del villaggio residenziale, violava l'uso della cosa comune (art. 1102 c.c.) e gli impediva l'esercizio della veduta in perpendicolare fino al suolo.
A fronte di ciò, l'attore ha chiesto al Tribunale di voler, una volta verificata l'illegittimità del manufatto, condannare i convenuti, per quanto di rispettiva ragione, alla demolizione dello stesso ed all'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
I.1.2.- Con comparsa di risposta e contestuale domanda riconvenzionale del 16.06.2008 si sono poi costituiti i convenuti , , CP_4 CP_1 CP_2
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e , contestando le avverse prospettazioni e in CP_2 Controparte_3
particolare eccependo che:
(A) il manufatto contestato ex adverso, consistente in un ripostiglio di 4,40 m2, insisteva sul giardino di loro esclusiva proprietà ed era stato edificato fra il 1985 e il 1986;
(B) qualsiasi diritto attoreo era conseguentemente prescritto (per effetto del non uso protratto per oltre 20 anni del diritto di veduta), essendo stato inoltre acquisito per usucapione il loro diritto a mantenere la costruzione.
Sulla scorta di quanto precede tali convenuti hanno concluso chiedendo al Tribunale di voler: rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale, dichiarare prescritto, per non uso ventennale, l'esercizio del diritto di veduta attoreo e conseguentemente dichiarare il diritto dei convenuti a mantenere il ripostiglio.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure – interrotto e poi riassunto per l'intervenuto decesso, dichiarato dal suo difensore (udienza del 21/11/2013), del convenuto CP_4
ed istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'audizione di testi (cfr.
[...] verbale d'udienza del 6/10/2010) e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr.
C.T.U. del 24.02.2012) -, è stata emessa la sentenza qui appellata (n. 1811/2018 del
17.12.2018), nella quale il Tribunale ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti e dichiarato sussistente il loro diritto a mantenere il manufatto oggetto di lite;
(C) regolato le spese (compensando quelle di lite e ponendo invece quelle di C.T.U. a carico della parte attrice).
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte , Parte_1 instaurando, innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 535/2019 R.G.) e ivi in particolare evidenziando:
(A) l'infondatezza dell'exceptio praescriptionis accolta in prime cure, considerando l'imprescrittibilità del diritto di veduta azionato;
(B) la non accoglibilità, poi, dell'avversa domanda di usucapione, in quanto non ritualmente proposta e in ogni caso non adeguatamente provata.
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In virtù di ciò l'appellante ha quindi chiesto alla Corte di voler riformare l'impugnata sentenza, sia accogliendo l'originaria domanda attorea, sia rigettando l'avversa domanda riconvenzionale.
I.2.2.- Con comparsa del 20.12.2019 si sono costituiti in questo grado gli appellati CP_1
, e , contestando
[...] Controparte_2 Controparte_3
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342
e 345 c.p.c., e in ogni caso la sua infondatezza.
I.2.4.- Con provvedimento del 14.01.2021 (a seguito di Camera di Consiglio del 4.01.2021 e di udienza cartolare del 22.12.2020) è stato poi disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
4.10.2024 (comunicato alle parti in data 7.10.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare che:
(A) è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835,
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richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, in particolare, dal primo motivo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (A)], esso risulta fondato sull'assunto difensivo per cui il diritto ex art. 907 c.p.c. non poteva estinguersi per non uso, in quanto “facoltà” “intrinseca del diritto di proprietà” e dunque ex se non soggetta a prescrizione.
V.1.- E tuttavia, giova osservare che:
(1) “condizione dell'azione” e presupposto logico-giuridico “dell'azione volta ad ottenere
l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ.”, come evincibile dal suo stesso tenore letterale (“quando si è acquistato il diritto di avere vedute … verso il fondo vicino”), è la “titolarità del diritto reale di veduta”, con la conseguenza che “il diritto di proprietà di un immobile” “non può attribuire”, “per sé solo”, “anche l'acquisto della servitù di veduta” [cfr., ex multis, Cass. civ., 2/08/2024, n. 21798];
(2) non trattandosi, pertanto, di una mera modalità di esercizio insita nel proprio diritto di proprietà (e dunque di una “facoltà” ricompresa nel fascio di diritti facenti parte del dominium), ma di un diritto reale su cosa altrui (e in specie di una servitù di veduta, in particolare di “veduta in avanti e a piombo del proprietario del piano di sopra” – cfr., ex aliis,
Cass. civ., 6/06/2024, n. 15906; Cass. civ., 27/02/2019, n. 5732; Cass. civ., 16/01/2013, n.
955), è evidente che per quest'ultimo non operi il principio “in facultativis non datur praescriptio”, trattandosi di posizione (servitù) senz'altro suscettibile di prescrizione, e in particolare di estinzione per non uso ex art. 1073 c.c., come quella qui specificamente eccepita dalle parti convenute [le quali hanno appunto dedotto che l'avverso “diritto di veduta” risultava “prescritto per effetto del non uso protratto per oltre 20 anni”, e quindi chiesto al
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Tribunale di voler “dichiarare prescritto” il relativo diritto “per non uso ventennale”: cfr. pagg.
5-6 della comparsa di costituzione del convenuto del 16.06.2008].
V.2.- Né l'imprescrittibilità dell'azione esercitata può ritenersi in thesi prospettabile sulla base dei richiami alla disciplina, effettivamente non soggetta a prescrizione (cfr. Cass. civ.,
29/02/2024, n. 5389; Cass. civ., 6/06/2018, n. 14622; Cass. civ., 4/02/2004, n. 2106), condominiale o delle cose comuni (e.g. l'art. 1102 c.c. – cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), considerando il difetto del suo ineludibile presupposto applicativo, e in particolare del carattere “comune” dell'area sul quale è sorto il contestato manufatto [atteso che nel caso di specie “l'area” “su cui è stato realizzato il piccolo manufatto” “risulta essere privata e non condominiale” (cfr. pen. pag., ult. cpv., della C.T.U. del 24.02.2012) e che, del resto, proprio la disciplina di cui all'art. 907 c.c., anche qui invocata dalla parte appellante, si basa sulla circostanza che “non” si verta sul “concorrente godimento della cosa comune”, in quanto “la controversia deve avere la sua soluzione in base alla sola applicazione dell'art. 907 c.c.” proprio perché “il conflitto si pone tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti” (cfr. Cass. n. 5732/2019, cit.)].
V.3.- A fronte di ciò è dunque evidente che la prospettazione avanzata dalla parte appellante e compendiata supra, sub I.2.1., punto (A) sia insuscettibile di accoglimento.
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì l'ulteriore doglianza dell'impugnante, come innanzi sintetizzata sub I.2.1., punto (B) e articolata su due distinti profili, contestando in particolare la parte appellante l'inaccoglibilità dell'avversa domanda ex art. 1158 c.c.:
(1) sia perché, pur se nel corpo della “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” “effettivamente” “si parla” “dell'acquisizione per usucapione del diritto a mantenere la costruzione per cui è causa”, “nelle conclusioni” “mai si parla di usucapione”, trattandosi di domanda perciò insuscettibile di “intendersi proposta in via riconvenzionale”
[cfr. pagg.
7-8 dell'atto di appello];
(2) sia, in ogni caso, perché non adeguatamente provata, non sussistendo “alcun elemento” a conforto e non risultando utilmente invocabili in tal senso né la “prova testimoniale espletata”, né le risultanze della C.T.U. svoltasi in prime cure [cfr. pagg.
8-11 del medesimo atto di gravame].
VI.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub VI., punto (1), giova qui rammentare che “in tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole
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utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto”, tenendo conto dell'“effettiva finalità che la parte intende perseguire” e del principio per cui “il contenuto delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti di un giudizio non è legato all'uso di formule rigorose, ma deve essere desunto dal senso delle espressioni adoperate ed interpretato in modo tale da conferire a tali espressioni, singolarmente e nel loro insieme, un significato logico e rispondente all'interesse per la cui tutela la parte agisca o si difenda in giudizio”, nonché “valutandone” “il contenuto sostanziale”, in definitiva, “attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio”, e dunque un esame “non circoscritto ad una parte di esso e meno che mai alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso, piuttosto, anche all'intera parte espositiva”.
A ciò consegue, com'è evidente, che pur nel caso di domanda riconvenzionale o “eccezione”, anche “di prescrizione”, “adeguatamente sviluppata nella parte espositiva della comparsa di risposta”, a prescindere da qualsivoglia “omissione” nelle “conclusioni”, essa è in ogni caso da “ritenersi” “proposta ritualmente” e va pertanto doverosamente scrutinata dal giudice adito [cfr., ex multis, Cass. civ., 22/11/2022, n. 34379; Cass. civ., 21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., 20/07/2018, n. 19435; Cass. civ., 7/01/2016, n. 118;
Cass. civ., 06/05/2015, n. 9011; Cass. civ., 28/08/2009, n. 18783; Cass. civ., 12/06/2008, n.
15707, Cass. civ., 1/06/2001, n. 7448, nonché, nel merito e da ultimo, Corte App. Potenza,
19/08/2020, n. 460, in Onelegale.it].
VI.2.- Alla luce di quanto precede è evidente che il tenore complessivo della comparsa di costituzione dei convenuti del 16.06.2008 imponesse di ritenere “ritualmente proposta” la domanda riconvenzionale di usucapione, trattandosi invero di domanda:
(a) richiamata fin dall'intestazione, a pag. 1, dell'atto difensivo [denominato “comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale” e costituendo la domanda in reconventio ex art. 1158 c.c. l'unica richiesta proposta in tal senso dai convenuti];
(b) adeguatamente sviluppata, in termini chiari e inequivoci, nel corpo di tale atto [“Di contro, sostanzialmente e di fatto, l'esistenza del manufatto dei convenuti, da oltre 20 anni, comporta inevitabilmente l'acquisizione del loro diritto per a mantenere la CP_6 costruzione” “la cui declaratoria si propone, in via riconvenzionale, con il presente atto”
(cfr. pag. 5 della comparsa del 16.06.2008)];
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(c) da ritenersi ribadita, infine e alla luce della lettura sistematica dell'atto, anche nelle conclusioni [risultando il “diritto dei convenuti” da “dichiarare” “in via riconvenzionale” appunto il diritto, acquisito “per , “a mantenere il ripostiglio” (cfr. pag. 6, CP_6
punto 2., sempre della comparsa del 16.06.2008)].
VI.3.- Né può ritenersi che tale domanda ex art. 1158 c.c. fosse incoerente e addirittura
“contraddittoria” [cfr. pag. 7 dell'atto di appello e pag. 6 della conclusionale dell'appellante] rispetto all'eccezione di estinzione per prescrizione ex art. 1073 c.c..
Al contrario, integrando la costruzione contestata, nel caso di specie, sia il fatto impeditivo all'esercizio della servitù di veduta fatta valere ex latere actoris (comportante la decorrenza del termine di non uso ex art. 1073, comma II, ult. parte, c.c. - v., con riferimento alle edificazioni impeditive, Cass. civ., 16/01/1998, n. 326), sia la res oggetto dell'usucapione richiesta dai convenuti [usucapione relativa, in particolare e come già evidenziato in prime cure – cfr. pag. 8 della pronuncia appellata -, al diritto di mantenere la costruzione, essendo ormai pacifica la possibilità di “acquisto per usucapione” anche della “servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella … legale” (cfr., ex multis, Cass. civ., 5/09/2023, n. 25843; Cass. civ., 10/01/2023, n. 343; Cass. civ., 22/04/2022,
n. 12865; Cass. civ., 23/09/2021, n. 25863; Cass. civ., 4/04/2018, n. 822; Cass. civ.,
19/01/2017, n. 1395; Cass. civ., 18/02/2013, n. 3979; Cass. civ., 12/12/2012, n. 22824 – spec. par.
4.1.1. dei “Motivi della decisione” -; Cass. civ., 22/02/2010, n. 4240)], è evidente che entrambe le richieste dei convenuti (eccezione ex art. 1073 c.c. e domanda ex art. 1158 c.c.) risultassero non solo compatibili, ma pienamente lineari, coerenti e consequenziali, chiaramente rilevando il tempus della sua edificazione, e in particolare la sua ultra- ventennalità, tanto ai fini dell'exceptio di non uso, quanto ai fini della domanda riconvenzionale di usucapione.
VI.4.- Venendo poi al profilo menzionato supra, sub VI., punto (2), l'appellante ha contestato le considerazioni istruttorie compiute dal Tribunale di prime cure con riguardo al predetto tempus di edificazione, lamentando, in particolare [cfr. ancora pagg.
8-11 dell'atto di gravame]:
(a) il non corretto apprezzamento delle risultanze della prova dichiarativa, risultando i testi considerati tuttavia inattendibili (essendosi “limitati a confermare sic et simpliciter le allegazioni” dei convenuti, “non giustificando in alcun modo l'irragionevolezza del nitido
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ricordo di un evento verificatosi, a loro dire, oltre trent'anni prima”) ed essendo “l'unico teste effettivamente attendibile” solo il;
Controparte_7
(b) l'erronea valorizzazione altresì delle risultanze peritali, pur “non” avendo il C.T.U.
“fornito il benché minimo elemento utilizzabile ai fini della ricostruzione dell'epoca di costruzione del manufatto”.
Entrambi gli argomenti difensivi risultano tuttavia da disattendere.
VI.4.1.- E infatti, fermo che “vale anche in materia di usucapione” il consueto standard processual-civilistico della probabilità c.d. prevalente o della “preponderanza della prova”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/02/2019, n. 3487], è pacifico che nel caso di specie il Tribunale sia congruamente addivenuto a ritenere “prevalente” e “preponderante” la prova del carattere ultra-ventennale (1985/1986) del manufatto oggetto di causa, considerando le plurime e convergenti emergenze istruttorie raggiunte in tal senso, evidentemente non inficiate dalle contestazioni svolte dall'appellante né con riguardo alla prova dichiarativa [v. infra, sub
VI.4.2.], né con riferimento all'accertamento peritale [v. infra, sub VI.4.3.-VI.4.6.].
VI.4.2.- Quanto, in particolare, alle deposizioni assunte [v. supra, sub VI.4., punto (a)], occorre osservare che:
(1) nella valutazione delle prove, e in specie delle prove testimoniali, il giudice non deve compiere una valutazione atomistica e frazionata - non essendo invero “tenuto a discutere ogni singolo elemento” -, bensì esaminare gli esiti complessivi delle testimonianze assunte - essendo “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti” - e dunque “apprezzare discrezionalmente” il grado di convergenza, decisività e
“concludenza”, nella loro globalità, dei complessivi “elementi probatori acquisiti” [cfr., ex multis e altresì rammentando che la valutazione delle prove costituisce “giudizio di mero fatto” e “attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale” e “al libero convincimento” del giudice di merito”, Cass. civ., 23/07/2021, n. 21174; Cass. civ.,
1/03/2021, n. 5560; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511];
(2) nel caso di specie l'esito complessivo della prova testimoniale assunta chiaramente militava nel senso della realizzazione del manufatto già nel 1985/1986, come puntualmente riferito, in termini del tutto convergenti, sia dalla teste [la quale Testimone_1
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“conferma[va] integralmente” (cfr. verbale d'udienza del 6.10.2010) le circostanze di cui ai capi 1) e 2) della memoria istruttoria dei convenuti, e dunque l'intervenuta “realizzazione” del
“ripostiglio” oggetto di causa “nel giardino di proprietà esclusiva” dei convenuti proprio “tra il 1985 e il 1986” (cfr. pag. 2 della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dei convenuti)], sia dal teste [il quale parimenti “conferma[va] integralmente” (cfr. verbale Testimone_2
d'udienza del 6.10.2010) le predette circostanze di cui ai capi 1) e 2) della memoria istruttoria dei convenuti, e dunque l'intervenuta “realizzazione” del “ripostiglio” oggetto di causa “nel giardino di proprietà esclusiva” dei convenuti proprio “tra il 1985 e il 1986” (cfr. ancora pag.
2 della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dei convenuti)], sia, infine, dalla teste
[la quale parimenti “conferma[va] integralmente” (cfr. verbale d'udienza Testimone_3
del 6.10.2010) le predette circostanze di cui ai capi 1) e 2) della memoria istruttoria dei convenuti, e dunque l'intervenuta “realizzazione” del “ripostiglio” oggetto di causa “nel giardino di proprietà esclusiva” dei convenuti proprio “tra il 1985 e il 1986” (cfr. ancora pag.
2 della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dei convenuti)];
(3) tali plurimi e convergenti testi, inoltre e diversamente da quanto prospettato dall'appellante, non risultavano essersi limitati a meramente confermare le circostanze loro sottoposte, avendo invece, come già sottolineato in prime cure (cfr. pag. 6 della sentenza appellata), tutti chiaramente rappresentato, in termini analitici e pienamente persuasivi, le ulteriori evenienze per cui rammentavano il predetto frangente temporale [“preciso che detti lavori si sono svolti nel 1986 e ciò posso riferire in quanto in quell'occasione ebbi ad aiutare la OR a rassettare la casa in seguito ai lavori” (cfr. test. CP_1 Persona_2
verbale del 6.10.2010, spec. fg. 22); “ricordo inoltre di essere stato chiamato dai coniugi
ad imbiancare l'interno del vano oggetto di causa nel periodo estivo dell'anno CP_8
1986” (cfr. test. verbale del 6.10.2010, spec. fg. 23); “preciso che nel 1986 Testimone_2
circa, anno in cui io mi sono laureata, nel periodo estivo ho trascorso 15 giorni a casa di mia zia” ( ) “ed il manufatto era stato già realizzato” (cfr. test. CP_1 Testimone_3
verbale del 6.10.2010, spec. fg. 23)], non ricorrendo pertanto alcuna specifica ragione per ritenere le loro deposizioni, dettagliate e convergenti, inattendibili [né sul piano obiettivo
(considerando la loro coerenza interna e la loro reciproca convergenza), né su quello subiettivo (risultano i primi due testi addirittura “indifferenti” e non potendo il rapporto di parentela della terza con una delle convenute – nipote - di per sé determinare alcun
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“aprioristico giudizio di inattendibilità”: cfr. Cass. civ., 8/11/2023, n. 31158 e Cass. civ.,
2/02/2021, n. 2295), qui peraltro insuscettibile di essere anche solo in thesi prospettata
(considerando il difetto di aporie o contraddizioni nella deposizione e la piena convergenza fra essa e le ulteriori evidenze istruttorie acquisite)] ovvero addirittura sub-valenti, nonostante la loro attendibilità, molteplicità e convergenza, alle dichiarazioni di un singolo teste [i.e. il
, anch'egli esaminato all'udienza del 6.10.2010 e le cui dichiarazioni, tuttavia Controparte_7
e diversamente da quelle dei testi innanzi menzionati, non sono state aliunde riscontrate, confliggendo, al contrario, con tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti (dichiarativi, documentali e peritali – v. infra)].
VI.4.3.- Venendo appunto all'accertamento tecnico espletato [v. supra, sub VI.4., punto (b)],
è pacificamente da escludersi che il C.T.U. di 1° grado non abbia “fornito il benché minimo elemento utilizzabile ai fini della ricostruzione dell'epoca di costruzione del manufatto”, considerando, al contrario, che nel proprio elaborato l'ausiliario risulta aver puntualmente provveduto a:
(A) individuare e descrivere il manufatto oggetto di causa, altresì allegando diverse riproduzioni fotografiche [“trattasi di un vano costruito in muratura con mattoni da 0,12 e solaio in putrelle di ferro con copertura in tegole marsigliesi. Le dimensioni del vano sono al lordo di mt. 2.45*2.45 per un totale di circa mq. 6,00, con altezza media di mt. 2.70
(realizzato dall'utilizzazione di due pareti già esistenti dell'appartamento al piano terra). Il piccolo vano con destinazione ripostiglio è costituito da una finestra di vecchia manifattura con telaio in lamiera zincata colorata di rosso e tapparella di colore bianco il tutto rifinito internamente ed esternamente, ad eccezione della parete esterna lato Sud, con tonachino di colore bianco;
la parete lato Sud non è stata completata perché vi è la recinzione a suo tempo realizzata per delimitare il lotto di terreno (vedi foto n. 3, 4). All'interno il vano con destinazione ripostiglio, si presenta pavimentato con ceramica dello stesso tipo del restante appartamento (vedi foto n. 5) e sono presenti n. 3 prese elettriche ed una lampada. Inoltre, il manufatto è stato sanato dal punto di vista urbanistico/edilizio, ottenendo la Concessione
Edilizia in sanatoria n. 39/1998 pratica n. 18/1995, dal Comune di Bova Marina” (cfr. pag. 3, punto 1), della relazione peritale del 24.02.2012)];
(B) fornire plurimi e dirimenti elementi, di carattere tecnico-specialistico, per stabilire il tempus del manufatto [specificamente sottolineando, anche alla luce di quanto verificato
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nell'ambito del “sopralluogo effettuato”, i diversi elementi deponenti per l'effettiva
“continuità” fra tale manufatto e i “lavori di ultimazione dell'intero piano terra”, risalenti al
“1984/1985” (risultando il manufatto, in particolare, “pavimentato con ceramica dello stesso tipo del restante appartamento”, con “pavimentazione interna” integrante “tutta una manifattura”, “infissi” “tutti uguali” e assenza di “lesioni e/o linee di congiunzione dell'intonaco esterno tra il piccolo ripostiglio e l'abitazione”) e la convergenza fra il periodo riscontrabile e lo spatium temporis indicato nella domanda di condono (“epoca oltretutto dichiarata nella domanda di condono presentata nel 1995”, su cui v. infra ed esitata positivamente, attesa l'emissione della “Concessione Edilizia in Sanatoria n. 39/1998 pratica
n. 18/1995”): cfr. ancora pag. 3, punto 1), della relazione peritale del 24.02.2012, nonché all.
5-6 alla comparsa di costituzione del 16.06.2008].
VI.4.4.- Né, in senso contrario, possono ritenersi meritevoli di accoglimento le censure dell'appellante, il quale ha in particolare contestato la C.T.U. espletata:
(a) per aver riferito “la costruzione” non a un momento specifico, ma “a un arco temporale”
(dal 1985 al 1993);
(b) per l'asserita confliggenza della sue risultanze con le deduzioni degli stessi convenuti.
VI.4.5.- E tuttavia, quanto al profilo cronologico [v. supra, sub VI.4.4., punto (a)], è invero evidente che l'indicazione temporale offerta, più che inficiare la C.T.U., ne comprova ulteriormente il rigore e l'attendibilità.
E infatti, proprio in virtù del predetto rigore il C.T.U., in difetto di elementi tali da consentire di “stabilire” con certezza “l'esatta epoca di costruzione del manufatto oggetto di causa”, non risulta aver indicato una data purchessia (la quale, in mancanza di riscontri, sarebbe stata evidentemente ipotetica e arbitraria, nonché scientificamente inattendibile), bensì delineato un
“periodo” di edificazione, indicando poi gli elementi idonei a solidamente confortare il proprio accertamento [v. ancora pag. 3, punto 1), della relazione peritale del 24.02.2012] – elementi costituiti, come detto [v. supra, sub VI.4.3., punto (B)], sia dalle specifiche peculiarità costruttive da lui constatate in loco, sia dalla domanda di condono prodotta dai convenuti [nella quale si ribadiva che il manufatto oggetto di causa risultava ultimato “dal
16/3/1985 al 31/12/1993” (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione del 16.06.2008)] – e così fornito un ulteriore supporto tecnico-specialistico, attendibile e autorevole, a quanto già
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emergente sulla base delle risultanze della prova dichiarativa, univocamente deponenti per l'edificazione già nel 1985/1986 [v. supra, sub VI.4.2.].
VI.4.6.- Né può ravvisarsi nel caso di specie alcuna aporia o contraddittorietà fra le risultanze peritali e le deduzioni dei convenuti [v. supra, sub VI.4.4., punto (b)], sussistendo, al contrario, perfetta linearità e consonanza fra la ricostruzione da essi delineata [e dunque “la realizzazione” del “ripostiglio” oggetto di causa già “tra il 1985 e il 1986”, in uno alla rifinitura dell'appartamento acquistato, ancora “in corso di costruzione” e “non ancora ultimato”, in data 29.12.1984: cfr. pagg.
4-5 della comparsa del 16.06.2008, nonché all.
2-4 alla relativa comparsa] e l'accertamento dell'ausiliario [avendo quest'ultimo confermato “la continuità dei lavori” fra l'edificazione del manufatto e i “lavori di ultimazione dell'intero piano terra”, emergendo proprio dalle specifiche caratteristiche costruttive degli organismi edilizi qui in esame che essi risalissero al medesimo torno di tempo, i.e. metà degli anni '80
(cfr. pag. 3, punto 1), della relazione peritale del 24.02.2012)].
VI.5.- A fronte di quanto precede, risultando le valutazioni istruttorie compiute dal Tribunale di prime cure evidentemente insuscettibili di rimeditazione alla luce delle contestazioni dell'appellante, è dunque pacifico che anche il rilievo critico menzionato supra, sub VI., punto (2) sia da disattendere, da ciò discendendo, considerando la non accoglibilità anche di tale ultimo profilo di censura, la necessità di ribadire la complessiva reiezione anche di tale 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (B)].
VII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica le complessive considerazioni sin qui svolte, risultando i motivi d'appello globalmente avanzati meritevoli di reiezione [v. supra, sub V.-
VI.5.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza gravata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n.
23226], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo:
(i) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto), avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa [da individuarsi, al di là della dichiarazione del difensore ai fini del C.U. (di per sé del tutto “ininfluente” – cfr., da ultimo, Cass. civ.,
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11/05/2023, n. 12770 e Cass. civ., 15/06/2022, n. 19233), in base all'art. 15 c.p.c. (anche arg. ex Cass. civ., 17/12/2019, n. 33457) e dunque - non emergendo dagli atti, con specifico riguardo al manufatto oggetto di causa, i valori ivi indicati e considerando la minima estensione della superficie interessata e in ogni caso la non eccessiva complessità della vertenza - in base all'art. 15, comma III, ult. parte, c.p.c., e all'art. 5, commi V-VI, D.M.
55/2014, con conseguente applicabilità dello scaglione fino a € 26.000,00 (in ossequio al principio per cui “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-26000,00”: cfr. Cass. civ.,
13/01/2022, n. 968);
(ii) mediante liquidazione unica [risultando le parti appellate unitariamente difese e avendo identiche posizioni, non comportando pertanto la trattazione di differenti questioni e richiedendo un'unica “opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997, n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591;
Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non essendo stata poi richiesta, né comunque ricorrendo i presupposti, per la maggiorazione di cui all'art. 4, comma
II, D.M. 55/2014 (da ritenersi tuttora non obbligatoria, considerando la limitata modifica apportata ad opera del D.M. 147/2022, la quale ha espunto l'espressione “di regola”, ma ha conservato la forma verbale “può”, ciò inducendo a ritenere tuttora applicabili le indicazioni nomofilattiche di Cass. civ., 10/01/2017, n. 269 e Cass. civ., 8/07/2010, n. 16153)] ed estesa a tutte le fasi, ivi comprese quella di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ.,
27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483;
Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(iii) apportando tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I,
D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(iv) disponendone, infine, la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
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VIII.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 535/2019
R.G. e avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1811/2018 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata il 17.12.2018, emesso a definizione del procedimento n. 100037/2008
R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, unitariamente difese e considerate , CP_1
e ), spese Controparte_2 Controparte_3 liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi in favore del loro difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 2 gennaio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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