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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1647/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROMBOLA' GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
[...]
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. in data Parte_1
13.9.2019 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 43920190000233283000 notificato il 19.7.2019, di cui contestava la legittimità.
Il ricorrente deduceva che i crediti sottesi all'intimazione opposta erano ormai prescritti, che le cartelle di pagamento non gli erano mai state ritualmente notificate e che l'atto era stato sottoscritto da soggetto privo dei poteri necessari, in violazione dell'art. 42, comma 1, del
D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
1 Si costituivano in giudizio l' l' e l' , Controparte_2 CP_1 CP_3 eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.
46/1999, in quanto proposto oltre il termine decadenziale previsto dalla legge per l'impugnazione della cartella di pagamento, titolo che si assumeva ormai definitivo.
Parte ricorrente, a sua volta, sosteneva che il ricorso fosse stato proposto ai sensi dell'art. 615
c.p.c., configurandosi come opposizione all'esecuzione.
MOTIVAZIONE
Sul punto, va rilevato che, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento (intervenuta prescrizione, omessa notifica, carenza di legittimazione del firmatario), e non l'atto esecutivo in sé, né un vizio sopravvenuto nella fase esecutiva.
Pertanto, il ricorso è qualificabile come opposizione al titolo esecutivo, e dunque come impugnazione ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, che disciplina l'opposizione contro le cartelle di pagamento emesse per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e previdenziali da parte degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Ai sensi di tale disposizione, il contribuente deve proporre ricorso avanti al giudice competente entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad essa collegata, ove quest'ultima sia l'unico atto conosciuto.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento non risulta impugnata nei termini di legge, tenuto conto che, trattandosi di controversia in materia di lavoro – e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche in materia previdenziale si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 - e l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta fondata su vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione tempestiva della cartella, ormai consolidatasi come titolo esecutivo. Ne consegue la decadenza dal potere di contestare la pretesa creditoria attraverso opposizione ordinaria.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della mancata certezza giuridica, al momento della proposizione del ricorso, circa la corretta qualificazione dell'azione da esperire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
2 •Dichiara inammissibile il ricorso proposto da per Parte_1 intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999;
•Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 23/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1647/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROMBOLA' GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
[...]
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. in data Parte_1
13.9.2019 proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 43920190000233283000 notificato il 19.7.2019, di cui contestava la legittimità.
Il ricorrente deduceva che i crediti sottesi all'intimazione opposta erano ormai prescritti, che le cartelle di pagamento non gli erano mai state ritualmente notificate e che l'atto era stato sottoscritto da soggetto privo dei poteri necessari, in violazione dell'art. 42, comma 1, del
D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
1 Si costituivano in giudizio l' l' e l' , Controparte_2 CP_1 CP_3 eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.
46/1999, in quanto proposto oltre il termine decadenziale previsto dalla legge per l'impugnazione della cartella di pagamento, titolo che si assumeva ormai definitivo.
Parte ricorrente, a sua volta, sosteneva che il ricorso fosse stato proposto ai sensi dell'art. 615
c.p.c., configurandosi come opposizione all'esecuzione.
MOTIVAZIONE
Sul punto, va rilevato che, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento (intervenuta prescrizione, omessa notifica, carenza di legittimazione del firmatario), e non l'atto esecutivo in sé, né un vizio sopravvenuto nella fase esecutiva.
Pertanto, il ricorso è qualificabile come opposizione al titolo esecutivo, e dunque come impugnazione ex art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, che disciplina l'opposizione contro le cartelle di pagamento emesse per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e previdenziali da parte degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Ai sensi di tale disposizione, il contribuente deve proporre ricorso avanti al giudice competente entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad essa collegata, ove quest'ultima sia l'unico atto conosciuto.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento non risulta impugnata nei termini di legge, tenuto conto che, trattandosi di controversia in materia di lavoro – e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, anche in materia previdenziale si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 - e l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta fondata su vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione tempestiva della cartella, ormai consolidatasi come titolo esecutivo. Ne consegue la decadenza dal potere di contestare la pretesa creditoria attraverso opposizione ordinaria.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della mancata certezza giuridica, al momento della proposizione del ricorso, circa la corretta qualificazione dell'azione da esperire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando,
2 •Dichiara inammissibile il ricorso proposto da per Parte_1 intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999;
•Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 23/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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