Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3870/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3870 R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: responsabilità professionale
TRA
, elettivamente domiciliato in Sorrento alla via Fuorimura, n. 20 presso lo Parte_1 studio degli avvocati Corrado Fattorusso e Virginia Ruggiero, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
attore
E elettivamente domiciliata in Sorrento, alla via degli Aranci, n. 99, presso lo P_ studio dell'avvocato Giuseppe Sangiovanni, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
convenuto NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Simone Martini, n. 73, presso lo studio dell'avvocato Simone Martini, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
FATTO
Con atto notificato in data 21.07.2020 conveniva in giudizio Parte_1 P_
(suo commercialista di fiducia) dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
[...] A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva di essere titolare dell'omonima ditta individuale dedita al commercio di calzature ed accessori. In particolare, in occasione di alcuni fenomeni temporaleschi, il locale ove era ubicata l'attività si sarebbe allagato con conseguente danneggiamento di gran parte della merce, che non poteva più essere oggetto di vendita. In conseguenza di ciò, l'attività veniva chiusa in data 15.9.2012 per asserita mancanza di ricavi. L'attore deduceva, altresì, di essere assistito fiscalmente da il quale non P_ avrebbe svolto correttamente l'incarico professionale affidatogli. In particolare, l'attore deduceva di aver ricevuto in data 7.11.2012 invito a comparire dinnanzi all'Agenzia delle Entrate per giustificare la differenza tra ricavi dichiarati ai fini delle imposte dirette, nonché per giustificare la riduzione del volume d'affari ai fini Iva per le annualità 2007, 2008,2009,2010. All'uopo, l'attore deduceva che il professionista in data 16.11.2012 avrebbe inviato all'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia una nota esplicativa mediante la quale dichiarava che l'attore, nell'esercizio 2012, non aveva acquistato alcun bene;
che parte della merce era stata danneggiata e, poiché invendibile, non veniva inclusa nelle giacenze effettive ancorché indicata nel rigo RG3 dei modelli unici riferiti agli anni dal 2007 al 2011. Per tale ragione si era determinata la differenza tra i ricavi dichiarati ai fini del reddito nel periodo intercorso tra 2007 ed il 2010, comportando anche una duplicazione d'imposta ai fini delle imposte dirette, poiché, nel corso dell'esercizio 2012, sarebbero stati fatturati beni estromessi dalle giacenze e considerati ricavi. A seguito di tali rilievi, in data 29.11.2012, alla presenza del , sarebbe stato redatto P_Cont dall' processo verbale in contraddittorio nel quale avrebbe dichiarato “di non aver Pt_1
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attivato le dovute procedure per la distruzione della merce danneggiata, poiché non era stato adeguatamente informato dal proprio fiscalista dell'esistenza di dette procedure”. Tanto premesso, l'errore cui sarebbe incorso il professionista convenuto avrebbe portato alla emissione degli avvisi di accertamento nn. TF501AL06082/12; TF501AL06083/12; TF501AL06084/12; TF501AL06085/12. In particolare, a seguito di perizia di parte, l'attore deduceva che gli errori commessi dal commercialista sarebbero stati i seguenti: per gli anni oggetto di contestazione il : P_ a) non avrebbe comunicato all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza competente per territorio quanto necessario per procedere alla detrazione dei costi relativi alla merce danneggiata;
b) non avrebbe inserito il controvalore delle merci che dovevano essere distrutte nella dichiarazione irpef (Rigo3). Tali errori avrebbero determinato il conseguente accertamento dell'Agenzia delle Entrate per i modelli UNICO dal 2007 al 2011, la quale, considerato il mancato rispetto delle procedure richieste, riteneva non applicabili le detrazioni degli importi relativi alle dette merci ai fini IVA.
Inoltre, anche ai fini del calcolo dell'Irpef ed Irap, l'Agenzia non riconosceva la detrazione relativa alla merce danneggiata. A seguito di ciò, secondo quanto sostenuto dall'attore, il con lettera del 20.05.2013, P_ si sarebbe assunta personalmente la responsabilità in merito agli accertamenti da egli ricevuti per l'annualità 2007-2008-2009-2010, di impegnarsi direttamente o per il tramite della propria assicurazione al ristoro delle eventuali somme da pagare. Controparte_2 In data 28.05.2013 venivano redatti quattro ricorsi alla Commissione Provinciale relativi agli anni oggetto di accertamento, con i quali il chiedeva l'annullamento degli avvisi di P_ accertamento. All'esito di questi, con le sentenze della CTP di Napoli nn. 29563, 27391, 2473 e 29566 del 2014 tali ricorsi venivano tutti rigettati, con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali (i ricorsi venivano poi dichiarati inammissibili anche in appello con sentenze nn. 6066, 6060, 6064 e 6063). Pertanto, veniva accertato a carico dell'attore differenze complessive per euro 20.805,56 di cui, 18.852,56 per iva e 1.953,00 per irap e irpef, oltre le spese per i due gradi di giudizio per complessivi 4.435,60 (somme che sarebbero state oggetto a loro volta di cartelle esattoriali notificate all'odierno attore); oltre euro 960,00 che sarebbero stati corrisposti al per spese. P_ Per tali motivi l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità professionale ai sensi dell'art. 2236 c.c. di e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento P_ del danno per la somma di euro 26.201,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Si costituiva in giudizio il quale eccepiva: l'inesistenza e/o nullità assoluta P_ della citazione;
l'improcedibilità – negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 12 Settembre 2014, n. 132 in quanto, contrariamente a quanto ex adverso affermato, la stessa non si sarebbe mai tenuta;
la prescrizione decennale delle pretese attoree, nonché la loro infondatezza, contestando l'avversa documentazione e la narrazione dello svolgimento dei fatti contenuta nella citazione introduttiva.
In particolare, egli disconosceva la lettera del 20.05.2013 (che l'attore assumeva come sottoscritta da e come riconoscimento di responsabilità) negando espressamente e P_ formalmente la propria scrittura e la propria sottoscrizione relativamente alle aggiunte a penna che sarebbero su esso presenti relative alla sigla presente a fine pag. 421 (la prima del documento) e alla sottoscrizione apposta sopra presente alla fine della pagina 422 (la seconda del P_ documento). Inoltre deduceva l'irrilevanza di tale documento, in quanto non contente alcuna espressa ammissione di responsabilità e, comunque, deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa. Al contrario, il rilevava che dai documenti in atti emergeva che l'unico responsabile P_ dell'accaduto era proprio l'attore e che dunque gli importi oggetto della pretesa non erano addebitabili a suoi errori. In via gradata deduceva, poi, che le somme richieste dovevano essere congruamente diminuite ex art. 1227 comma 1 c.c., attribuendo all'attore un concorso di colpa nella misura del 90 %, in ragione del fatto che, benché più volte sollecitato, egli non avrebbe perfezionato la
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procedura da adottare prevista per la dismissione della predetta merce, da dare in beneficenza o da distruggere.
Ed ancora, sempre in subordine e sempre ex art.1227 comma 2 c.c., il danno andava ridotto in considerazione del fatto che fino alla data del 27.4.2013, e prima di intraprendere i giudizi tributari descritti, egli aveva consigliato all'attore di aderire all'accertamento ottenendo la riduzione ad 1/3 delle sanzioni ed un comodo rateizzo, mentre, egli, al contrario, preferiva agire in giudizio (e così aveva finito per pagare le sanzioni per intero). Infine, il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore per la responsabilità professionale . Controparte_2 In conclusione, chiedeva: rigettare le domande proposte dall'attore, in quanto nulle, inammissibili, improcedibili infondate e prescritte;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avverse, ridurre le esorbitanti, indimostrate, non dovute e prescritte pretese di parte attrice nei confronti di quest'ultimo; oltre le spese. In conseguenza della chiamata in causa: condannare la terza chiamata
[...] a pagare direttamente all'attore, ai sensi di quanto previsto dalla Controparte_2 polizza, tutte le indennità che a questi sarebbero risultate eventualmente dovute in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate nel presente giudizio (o comunque manlevare e tenere indenne esso convenuto). Con rivalsa a carico di essa anche delle spese di giudizio sostenute CP_2 da esso P_ Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2
la quale si associava innanzitutto alle deduzioni ed osservazioni formulate dal convenuto, ma
[...] eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere P_ manlevato e tenuto indenne nel presente giudizio per l'intervenuta prescrizione biennale decorrente dal giorno in cui si era verificato l'evento dedotto in garanzia (nel caso di specie, il convenuto non aveva svolto alcuna richiesta nei termini entro i due anni dai fatti). Inoltre, eccepiva la violazione degli articoli 1892 e ss c.c., dell'art. 1913 c.c. da parte dell'assicurato in merito alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede che avevano causato la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa, per la violazione contrattuale sulla gestione delle vertenze di danno.
In sostanza, pur non contestando l'operatività della polizza, ne deduceva l'inoperatività e, in ogni caso, l'esistenza di una franchigia pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 250 euro ed un massimo di 25.000,00 euro. In conclusione, chiedeva: in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto esercitato dall'assicurato ad essere eventualmente manlevato, stante il vano decorso del termine di prescrizione previsto ex lege;
in via gradata, rigettare la domanda di manleva per l'inoperatività della polizza n. 742A1915 per violazione dell'art. 1913 c.c. e del generale obbligo di buona fede e correttezza, con conseguente perdita in capo all'assicurato del diritto alla prestazione assicurativa;
in ogni caso, accertare la pattuizione delle riduzioni previste (franchigia), da detrarsi all'eventuale importo da indennizzare;
in ogni caso e nel merito, rigettare la domanda attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
oltre le spese
DIRITTO In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Ciò si dice, in primo luogo, in quanto la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata tenendo conto di criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015).
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Alla luce dei principi che precedono l'atto di citazione non risulta essere gravato da alcun profilo tale da cagionarne la nullità, atteso che da esso emergono chiaramente ed in maniera puntuale le doglianze, accompagnate dalla copiosa documentazione allegata. Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal convenuto per le seguenti ragioni.
Va osservato (come si specificherà in seguito) che, come accertato dalla c.t.u., il documento datato 20.5.2013 e firmato dallo stesso convenuto, risulta allo stesso riconducibile, attesa la riconducibilità “con grado di certezza tecnica alla mano del sig. ”. Dunque, preso atto P_ della piena attendibilità di tale documento, va rilevato che la prescrizione è da ritenersi chiaramente interrotta da tale atto ex art. 2944 c.c., a mente del quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Parimenti, va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 12 Settembre 2014, N. 132, in quanto, in atti, è presente il verbale dell'avvenuto espletamento della stessa (sebbene con esito negativo), alla presenza di tutte le parti ad eccezione della terza chiamata Controparte_2
a cui è stato regolarmente notificato l'invito di partecipazione in data
[...] CP_2 21.2.2020.
In diritto, va, in primo luogo, osservato che non risulta essere contestata la sussistenza del rapporto d'opera professionale tra le parti. Al contrario, l'oggetto del contendere è costituito dall'asserita responsabilità professionale in capo al convenuto. Ciò posto, in merito al contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c., va rilevato che al professionista prestatore d'opera va attribuita una diligenza qualificata ovvero superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire. L'art. 1176 co. 2 del Codice Civile, prevede in particolare che “nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Nell'esercizio del suo incarico, il professionista per adempiere all'obbligo della diligenza qualificata dovrà: rispettare la legge (sia di fonte primaria che derivata), nonché il codice deontologico della propria categoria professionale;
verificare la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico; informare il cliente delle difficoltà e dei rischi che la pratica presenta, sia prima del conferimento del mandato sia nel corso dello stesso;
svolgere l'incarico con cura e perizia professionale. E' noto che il rapporto tra commercialista e cliente si configura come un contratto con il quale il primo si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire la sua prestazione e il secondo deve fornire dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l'incarico. Dal momento del conferimento dell'incarico si instaura tra il professionista ed il cliente un rapporto che attribuisce al creditore (cliente) la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto. Da ciò deriva che, in termini più generali, il consulente ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che implica, in caso di inadempimento, l'obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subìti dal cliente. In base al combinato disposto dell'art. 2222 con l'art. 2230 c.c. si ricava la definizione di 'prestazione professionale' che è il contratto che ha ad oggetto una prestazione di natura intellettuale con cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La dottrina, nonché la giurisprudenza prevalente, distingue le prestazioni contrattuali generalmente intese in 'obbligazioni di risultato' ed 'obbligazioni di mezzi'. Nelle prime il prestatore d'opera si impegna a fornire un risultato specifico ed oggettivamente determinato, mentre nelle seconde questi si impegna semplicemente ad una attività diligente (rectius tecnica) in vista del risultato stesso (che può anche non essere raggiunto). La diversa natura della prestazione incide sul 'grado' di responsabilità (e sull'onere probatorio) che è, evidentemente, maggiore nell'ipotesi di 'obbligazione di risultato' nella quale il debitore, per essere considerato adempiente, deve provare l'attuazione completa dell'obbligazione e non solamente la sua diligente esecuzione. Di regola, l'obbligazione assunta da un professionista intellettuale nell'esercizio della propria attività di consulenza deve qualificarsi come 'obbligazione di mezzi', in quanto, con l'assunzione
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dell'incarico, il professionista si impegna a prestare l'opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Va, peraltro, aggiunto che non si esclude in modo assoluto che possano esservi anche prestazioni professionali aventi le caratteristiche di 'obbligazioni di risultato', come nell'ipotesi in cui il professionista prometta una propria 'opus'. L'art. 1176, comma 2, c.c. – rubricato 'diligenza nell'adempimento' – stabilisce che
“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Questa norma fornisce le caratteristiche dell'attività professionale la quale deve sempre essere improntata al massimo scrupolo. Infatti - rispetto all'ordinaria 'diligenza del buon padre di famiglia' ex art. 1176, comma 1, c.c. - la disposizione in esame indica un metro di diligenza più severo, rappresentato dall'applicazione delle regole tecniche elaborate da una determinata disciplina ed atte all'esecuzione dell'obbligo (c.d. 'perizia tecnica'). Di conseguenza, nella prospettiva di una rigorosa identificazione della 'perizia tecnica', il giudizio di responsabilità si risolve nella valutazione dell'imperizia; “vale a dire nella verifica circa la corrispondenza con il comportamento che si sarebbe potuto pretendere dal 'buon professionista', esercente la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Alla luce di ciò, quindi, ove il professionista, nello svolgimento dell'attività, non ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Perciò il professionista risponde, oltre che per il dolo, anche per colpa lieve. L'art. 2236 c.c. – con una sorta di delimitazione del principio fissato dalla prima norma – precisa tuttavia che: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Per quanto attiene al senso della citata disposizione, va evidenziato che essa deve essere letta in rapporto con l'art. 1176, comma 2, c.c.. In tal senso, l'art. 2236 c.c. costituisce non una deroga, ma una precisazione aggiuntiva rispetto al parametro comportamentale ordinario del professionista. Ciò significa che, ogni volta, il giudice dovrà innanzitutto verificare il rispetto della prudenza e diligenza (1176, comma 2 c.c.) e, poi – tenendo conto dei problemi tecnici affrontati dal professionista nella fattispecie concreta – in caso di 'speciale difficoltà', appurare l'esistenza di dolo o colpa grave.
Da quanto sopra, quindi, si ricava che comportamenti improntati ad incuria o imprudenza sono, comunque, fonte di responsabilità per il professionista. In tal caso il giudice si arresterà al
“primo livello” di verifica ex art. 1176, comma 2, c.c. (cioè, esistenza di dolo o colpa lieve), potendo già desumere da ciò - se l'attività è particolarmente delicata - anche l'esistenza di una responsabilità maggiore. Pertanto, il professionista che abbia assunto una prestazione esorbitante le sue possibilità risponderà per responsabilità aggravata dal mancato uso dei criteri di diligenza e di prudenza determinativi dell'assunzione dell'obbligazione. In merito al significato da attribuire alla 'speciale difficoltà' di cui all'art. 2236 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, in termini generali, che essa ricorre “soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati” (Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2005, n. 2042).
Nel caso specifico, applicando i principi sopra enunciati in tema di responsabilità professionale al caso di specie, va osservato quanto segue. In primo luogo, risulta opportuno far riferimento al principio di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, distinguendo tra causalità materiale e giuridica. La prima (anche detta causalità di fatto) valuta ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche soltanto contribuito a generare l'obiettiva relazione con l'inadempimento ed ha, come proprio fine, la ricostruzione del fatto ai fini dell'imputazione della responsabilità. La causalità giuridica, va valutata, invece, in un momento successivo all'accertamento della responsabilità; riguarda l'estensione della responsabilità ed ha la funzione di determinare e limitare l'ammontare del danno cagionato. Circa la determinazione del danno risarcibile, va osservato che in base al combinato disposto degli artt. 1223 e 1227, comma 2 c.c. sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e
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diretta dell'inadempimento (1223 c.c.) e che non siano evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2 c.c.).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova circa la fondatezza della propria Cont domanda: non v'è dubbio infatti che l'accertamento dell' sarebbe stato evitato laddove il avesse dato corso correttamente alle pratiche di distruzione della merce danneggiata (recte: P_ avesse chiesto all'attore di provvedere in tal senso indicandogli le modalità da seguire e curando l'espletamento delle relative pratiche).
La convenuta, al contrario, nulla ha provato circa il corretto espletamento dell'incarico affidatogli (o che lo stesso comportasse particolari ed insuperabili difficoltà tecniche). Infatti, se ella avesse avuto difficoltà (in caso di difetto delle proprie capacità e competenze) nel portare a termine l'incarico affidatole, sarebbe stato suo onere rifiutarlo o farsi coadiuvare da altro professionista, notiziando di ciò l'attrice. Nella fattispecie in esame, è incontestato che il professionista convenuto abbia accettato e svolto l'incarico affidatogli, ma appare evidente che lo stesso non è stato svolto con la dovuta diligenza.
Inoltre, è lo stesso commercialista convenuto che, nella propria comparsa di costituzione e risposta, sostiene che sarebbe stato onere dell'attore procedere ad attivare la procedura di
“dismissione della predetta merce, da dare in beneficenza o da distruggere”, ma sul punto va osservato che è incontestato che il sapeva della merce danneggiata ed è altresì incontestato P_ che era lui che avrebbe dovuto porre in essere le pratiche amministrative per il corretto discarico della stessa. In particolare:
a) ha omesso di curare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla GdF competente per territorio di quanto necessario per procedere alla detrazione dei costi relativi alla merce danneggiata;
b) nonostante ciò, per l'anno 2012, nel redigere la dichiarazione modello “Unico” ha omesso di riportare fra le giacenze la merce acquistata negli anni precedenti e che era stata regolarmente indicata nelle precedenti dichiarazioni - rigo RG3 (ciò sul presupposto
- non contestato e risultante dalle stesse difese del - che la merce era stata P_ danneggiata e andava distrutta): c) tuttavia per far ciò (cioè per “eliminare” dalle dichiarazioni fiscali beni che risultavano regolarmente acquistati e detenuti per la vendita e regolarmente inseriti come “giacenze” nelle precedenti dichiarazioni fiscali) sarebbe stato necessario preavvertire l'Agenzia che la merce era deteriorata e che si andava a distruggerla ovvero a smaltirla in beneficenza con tutte le indicazioni e le formalità per consentire all'Agenzia di intervenire e controllare l'effettività dell'operazione. Solo dopo aver fatto ciò si poteva evitare di riportare quella merce fra le giacenze.
Ed il fatto che il abbia “eliminato” la merce dalle giacenze senza seguire la P_ procedura di cui sopra (recte senza avere contezza documentale che la procedura fosse stata correttamente seguita – e si noti che egli aveva il compito di predisporre la necessaria documentazione perché rientrante pacificamente nei suoi compiti di assistenza fiscale) costituisce senza dubbio un errore grave, a seguito del quale è scaturito l'accertamento fiscale a carico dell'attore. In mancanza di corretta procedura di “smaltimento” dei beni deteriorati il avrebbe P_ dovuto continuare a riportare gli stessi fra le giacenze nella dichiarazione 2012 ovvero avrebbe dovuto avviare le pratiche per lo smaltimento, indicando al cliente le tappe e le modalità da seguire.
Altra eccezione del è la contestazione (invero generica) della sottoscrizione del P_ documento datato 20.5.2013.
Sul punto va evidenziato che l'avvenuta sottoscrizione del documento non è di per sé rilevante, posto che anche senza lo stesso appare evidente la scarsa diligenza (o meglio: l'errore inescusabile) e quindi la responsabilità professionale del . P_ Nonostante tale considerazione comunque il C.T.U. ha confermato l'autografia della sottoscrizione del , e ciò non può che confermare il giudizio di responsabilità di cui sopra P_
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Per quel che concerne i danni patiti, in atti è presente la documentazione va ribadito che dalle attività espletate dal professionista è derivata l'emissione degli avvisi di accertamento nn.
TF501AL06082/12; TF501AL06083/12; TF501AL06084/12; TF501AL06085/12, per i quali sono stati redatti dallo stesso professionista convenuto n. 4 ricorsi alla Commissione Provinciale in data 28.5.2013 (tutti rigettati dalla CTP di Napoli con le sentenze nn. 29563, 27391, 2473 e 29566 del
2014 con successivi appelli tutti dichiarati inammissibili con sentenze nn. 6066, 6060, 6064,e 6063).
Pertanto l'attore maturava un debito tributario per euro 20.805,56 di cui, 18.852,56 per iva e 1.953,00 per irap e irpef, oltre le spese per i due gradi di giudizio per complessivi 4.435,60 (somme che sarebbero state oggetto a loro volta di cartelle esattoriali notificate all'odierno attore). Per tali motivi la domanda deve essere accolta, nei limiti del quantum corrispondente al pregiudizio effettivamente patito dall'odierno attore a titolo di danno emergente, nell'indicata misura complessiva pari ad euro 25.241,16 (oltre interessi dalla domanda al soddisfo).
Per quanto concerne la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della la stessa deve essere accolta. Controparte_2 In primo luogo, infatti, la terza chiamata non contesta la sussistenza e la validità della polizza assicurativa della responsabilità professionale stipulata dal convenuto (n. 742A1915) ma ne deduce l'inoperatività. E da quanto documentato in atti, il convenuto ha debitamente avvertito la Compagnia in data
25.2.2020. Inoltre, essa nulla ha provato in ordine alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1892 e ss c.c., dell'art. 1913 c.c che avrebbero causato la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa, la violazione contrattuale sulla gestione delle vertenze di danno.
Sul punto, va opportunamente rilevato che la copertura assicurativa si concentra esclusivamente sulle richieste (cd. claims made) di risarcimento che l'assicurato presenta durante un periodo di tempo concordato in precedenza. Dunque, la garanzia assicurativa non copre il fatto dannoso in sé, ovvero il “sinistro”, bensì la richiesta di risarcimento che viene presentata all'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza;
circostanza che, nel caso di specie, risulta essersi verificata.
Pertanto, la va condannata a manlevare il Controparte_2 professionista convenuto (nei limiti dei massimali pattuiti) con l'applicazione tuttavia della franchigia prevista contrattualmente Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Le spese dovute dal all'attore vanno P_ ugualmente in rivalsa in quanto la Compagnia non ha ritenuto di dover effettuare gestione stragiudiziale del danno. Per analogo motivo le spese sostenute dal per la propria difesa P_ vanno poste a carico della Compagnia, ma nei limiti di cui in dispositivo, tenendo conto del fatto che il ha anche effettuato difese sue proprie personali, quali l'infondato disconoscimento della P_ scrittura che ha determinato la necessità di CTU
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di così provvede: P_ 1) accoglie la domanda, per quanto di ragione;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di euro P_ Parte_1
25.241,16 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore di P_
, che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed euro 237,00 per spese, Parte_1 oltre accessori di legge con attribuzione in favore dei procuratori Corrado Fattorusso e Virginia Ruggiero;
4) condanna in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 a manlevare il convenuto delle somme da quest'ultimo dovute in favore Controparte_1 dell'attore:
o per la sorta di cui al capo 2) al netto della franchigia pari al 10% dell'importo totale,
e per il capo 3) (spese di lite dovute dal convenuto in virtù della presente decisione); 5) condanna ex art. 1917 comma 3 c.c. in Controparte_2
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persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, nei confornti del convenuto delle P_ spese di lite sostenute per resistere in giudizio, che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre accessori di legge;
6) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 26.10.2023, a carico del convenuto P_ Così deciso in Torre Annunziata addì 19.4.2025 IL GIUDICE
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