TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68666/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 68666/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 10/10/2024 e promosso da:
(P.IVA e C.F. , in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
in qualità di Direttore Generale della - già Parte_2 Parte_1 [...]
- con sede legale in Roma, Via Marco Parte_3
Aurelio 26/a, iscritta nel Registro delle Imprese presso di Roma n. R.E.A. e C.F. e P. P.IVA_2
IVA , in forza dei poteri ad esso conferiti giusta procura speciale del 21.11.2019 P.IVA_1
(Rep. 20558 - Racc. 10749 registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 22/11/2019 n. 31948
1T) rilasciata per atto Notaio dott. di Roma dal Persona_1 Controparte_1
Dott. , elettivamente domiciliata in Roma via Federico Cesi, 72
[...] Persona_2 presso lo studio dell'avv. Bernardo De Stasio che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti
OPPONENTE contro con sede in Piazza Salimbeni, n. 3, Controparte_2 CP_2
€ 9.001.756.820,70 interamente versato, iscritta nel registro delle Imprese di al CP_3 CP_2
n. 00884060526, stesso numero di codice fiscale, Banca iscritta all'Albo delle banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_2
Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del Dott. , nato a CP_4
Padova il 9.9.1978, nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" della suddetta e rappresentante della medesima giusta procura Controparte_2
1 del 15.06.2021 al rogito Dott. Notaio in Rep. n. 40.124/Racc. n. 20.466 Persona_3 CP_2
(docc. nn. 01 e 02), rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli, (C.F.
), giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di C.F._1
risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 15470/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi provvedere:
- in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare nel merito: dichiarare improcedibile l'azione monitoria promossa da e/o in ogni caso dichiarare la suddetta Banca decaduta dalla Controparte_2 garanzia rilasciata da (già ) per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1 Controparte_5
- in via principale nel merito, revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia giuridica nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierna opposta, nei confronti della per i Parte_1 motivi ampiamente dedotti in atti. Con vittoria di spese e compensi”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa: In via preliminare:
1) dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque perché non provate per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 15470/2021 (R.G. 46784/2021) emesso dal Tribunale di Roma;
2) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 137.828,05, oltre interessi legali dal 26/06/2014 (ossia dal 16° giorno successivo alla ricezione della richiesta di escussione ex art.
3.1 della fideiussione ricevuta il 10/06/2014) sino alla data di presentazione del presente ricorso, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 primo e secondo comma c.c. sino alla data di presentazione del presente ricorso monitorio e gli interessi nella misura di cui all'art.1284 quarto comma c.c. decorrenti dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale e sino al soddisfo, oltre le spese liquidate in decreto di € 2.135,00 per compensi, € 406,50, per esborsi, oltre cpa ed iva come per legge sino al soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso con condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. In data 21/8/2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, con cui intimava alla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 137.828,05, oltre ad interessi e spese, escutendo la garanzia prestata dalla Banca
Impresa S.p.A., poi trasformatasi in per le obbligazioni contratte dalla Dea Parte_1
Mediagroup S.p.A. con il finanziamento chirografario n. 741620253,60 stipulato il 10/2/2021, avente saldo debitore, al 6/5/2015, di € 229.713,41.
La ricorrente esponeva:
- di aver concesso in data 10/2/2012 alla Dea Mediagroup S.p.A. il finanziamento chirografario n. 741620253,60 di originari € 370.000,00 e che le obbligazioni assunte dalla mutuataria, nei limiti del 60%, erano state garantite dalla con la garanzia a prima richiesta Parte_1
prestata dalla il 2/2/2012; Parte_4
- che la Dea Mediagroup S.p.A. era debitrice della della Controparte_2 somma di € 229.713,41, pertanto la resistente rispondeva, in forza della suddetta garanzia, dell'importo di € 137.828,05, pari al 60% del capitale residuo del predetto finanziamento;
- che la Dea Mediagroup S.p.A. era stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 492/2015 del 14/5/2015, quindi ricorrevano i presupposti di cui all'art.
3.3. del contratto di garanzia per la sua escussione;
- di aver inviato due lettere raccomandate a/r alla Dea Mediagroup S.p.A. e ai garanti
[...]
, e , rispettivamente in data 26/5/2014 e 12/5/2015, CP_6 Controparte_7 Controparte_8
comunicando la decadenza dal beneficio del termine ed il recesso dai rapporti intrattenuti, chiedendo il pagamento degli importi dovuti.
2. Con atto di citazione notificato in data 2/11/2021 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
21/8/2020, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente deduceva:
- che il finanziamento per cui è causa rientrava nell'ambito della Convenzione Programma di garanzia individuale sottoscritta tra la e la il Parte_4 Controparte_2
3 Part 21/9/2010, che prevedeva il rilascio della garanzia da parte di , a valere sul Fondo di garanzia istituito dal Comune di Roma;
- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 26/27 marzo 2009, il Comune di Roma aveva deliberato misure economiche a sostegno della cittadinanza e delle piccole e medie imprese del sistema economico produttivo romano, prevedendo l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle PMI, costituendosi titolare del Fondo stesso e, con atto n. 4 del
Part 18/1/2010, il Consiglio Comunale di Roma aveva affidato alla l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul Fondo;
- che la poi trasformatasi in era stata costituita Parte_4 Parte_1 il 9/2/2005, in attuazione dell'articolo 9 della Legge Regionale Lazio del 27/2/2004 n. 2, specializzata nelle operazioni di copertura e di trasferimento del rischio di credito delle piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o operativa sul territorio regionale, senza erogare finanziamenti in via diretta;
- che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6/5/2014, era stato definito il perimetro di intervento del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del ex art. 20 Pt_1
Part L.R. n. 9/2005 gestito dalla e, in tale contesto, era Parte_4
convenzionata con il Gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex Legge 662/96 (FGN), pertanto ogni operazione di finanziamento era garantita dal Fondo regionale o comunale, in misura percentuale dell'importo erogato specificatamente stabilita in apposita convenzione ed era controgarantita dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96;
- che la aveva aderito, con la Controparte_2 Parte_4
al programma di garanzia individuale;
[...]
- che il 21/9/2010 era stata sottoscritta la Convenzione per un Programma di Garanzia
Part Individuale che, nelle premesse, prevedeva espressamente che è ammessa tra i soggetti autorizzati a richiedere l'intervento del gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex Legge
662/96 (di seguito anche il FGN) per l'attivazione di operazioni di controgaranzia a carico del
FGN medesimo in relazione alla protezione del credito rilasciata nel contesto del Programma”;
- che, ai sensi dell'art. 5.4, della convenzione, “il perfezionamento di ogni Operazione da parte
Part della Banca è subordinato al rilascio: della garanzia prestata da mediante sottoscrizione di
Singola Fideiussione;
della controgaranzia a carico del FGN di cui all'art. 5.3”;
- soltanto a seguito dell'invio della pec del 26 novembre 2014 e, quindi dell'avvenuta
Part Parte_ Part conoscenza dell'intera procedura da parte sia di che di per la prima volta, ha
4 inviato apposita comunicazione in data 4 agosto 2016, in cui ha specificato ancora una volta a
Contr che la mancata escussione della garanzia fosse dipendente dal fatto che la stessa non CP_2 abbia rispettato quanto previsto dall'art.
3.5 della fideiussione;
- che la controparte aveva violato le disposizioni contenute agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5 della
Part Fideiussione sottoscritta con , non avendo dimostrato di aver inviato all'impresa inadempiente comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e contestuale diffida di pagamento in data 26/5/2014 e che tale notifica si fosse perfezionata l'11/6/2014;
- che, come previsto dall'art.
3.4 della fideiussione, entro sei mesi dalla revoca del beneficio del Part termine, l'opposta avrebbe dovuto inviare a una richiesta di escussione della garanzia, corredata di documentazione contabile e amministrativa comprovante l'asserito credito, poiché la comunicazione richiamata dalla controparte non era corredata della documentazione di cui all'art.
3.4 lett. a), ovvero della copia conforme della documentazione contabile e/o amministrativa che indichi la decadenza dal beneficio del termine;
- che l'ingiungente aveva violato anche l'art. 3.5, che richiedeva, entro dieci mesi dalla prima rata rimasta insoluta, che la inviase all'impresa destinataria inadempiente e, per CP_2
Part conoscenza, al gestore del FGN e alla un'intimazione di pagamento, a seguito della revoca del credito;
- l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per insussistenza dei presupposti giuridici per escutere la garanzia e rivendicare la restituzione del 60% delle somme mai versate dal soggetto garantito;
- che la controparte non aveva azionato le sue pretese verso la debitrice principale prima di escutere la garanzia ed era decaduta dall'escussione della garanzia ex art, 1957 c.c.;
- l'infondatezza dell'avversa pretesa in ordine al quantum, con particolare riferimento agli interessi richiesti.
3. Con comparsa del 18/2/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
L'opposta esponeva:
- che il 10/2/2012 aveva stipulato con la Dea Mediagroup S.p.A. il finanziamento chirografario n. 741620253,60 di € 370.000,00, da restituire in 36 rate mensili e che, a causa del mancato pagamento di n. 5 rate, a mezzo raccomandata A/R del 26/5/2014 inviata alla società debitrice, ai garanti, all'odierna opponente e al tramite la società di poste private Controparte_10
Nexive – munita della idonea licenza abilitativa stabilita di concerto con l'AGCOM e il
5 Ministero della Giustizia – aveva comunicato il dettaglio delle rate insolute, la decadenza dal beneficio del termine nel pagamento delle rate a scadere e la risoluzione del contratto,
l'esposizione totale del finanziamento chirografario n. 741620253,60, pari a complessivi €
226.891,35, gli importi per rate insolute e a scadere, per interessi sulle singole rate scadute e insolute, per spese e capitale residuo, intimando il pagamento entro il termine di dieci giorni del suddetto importo, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, avrebbe agito in giudizio per il recupero delle somme dovute, dando atto che la suddetta raccomandata era stata pervenuta alla società debitrice il 5/6/2014, alla , oggi in data Controparte_5 Parte_1
10/6/2014, al il 10/6/2014 ed agli altri garanti l'11/6/2014; Controparte_11
- che il 14/5/2015 il Tribunale Ordinario di Roma aveva dichiarato il fallimento della debitrice principale con sentenza n. 492/2015, sancendo l'apertura della procedura concorsuale relativa recante R.G.F. n. 486/2015;
- che si erano, dunque, verificare entrambe le circostanze previste dall'art.
3.3 della garanzia, poiché, con la citata lettera raccomandata AR del 26/5/2014, la banca aveva revocato il beneficio del termine in relazione al debito dell'impresa destinataria e, successivamente, è stata depositata istanza di fallimento con relativo accoglimento della medesima e intercorsa declaratoria del fallimento della società debitrice principale;
- che la lettera raccomandata del 26/5/2014 non necessitava di alcuna documentazione a corredo, integrando essa stessa “la documentazione contabile e/o amministrativa che indica la decadenza dal beneficio del termine” inviata alla società debitrice e, peraltro, la stessa conteneva, come già dettagliato, la specifica indicazione delle rate insolute, l'esposizione totale della mutuataria in ordine al finanziamento chirografario n. 741620253,60, pari a complessivi € 226.891,35, gli importi per rate impagate e a scadere, per interessi sulle singole rate scadute e impagate, per spese e per capitale residuo;
- che la banca, in data 17/6/2014, entro i sei mesi previsti dall'art.
3.4 della garanzia, con lettera Part raccomandata AR, aveva inviato alla la documentazione prevista dal contratto;
- che la pretesa dell'ingiungente era fondata anche nel quantum.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
6 5. L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso in esame, la società in house della Parte_1
, partecipata pro quota minoritaria dalla Camera di Commercio di Roma, opera a CP_12 favore delle imprese e della pubblica amministrazione locale nell'erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee, nel sostegno al credito, nel rilascio di garanzie, negli interventi nel capitale di rischio, nei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione delle reti d'impresa e delle eccellenze regionali, nonché nei servizi per la nascita e lo sviluppo d'impresa e nelle misure per l'inclusione sociale.
Ciò posto, l'ingiungente ha provato l'esistenza della propria pretesa creditoria, risultando dagli atti il credito della nei confronti della Dea Mediagroup Controparte_2
S.p.A., pari ad € 229.713,41, per saldo debitore, alla data del 6/5/2015, del finanziamento chirografario n. 741620253,60 di originari € 370.000,00, sottoscritto il 10/2/2012 ed erogato in pari data come da estratto conto certificato dalla ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. CP_2
385/1993, oltre agli interessi successivi dalle singole scadenze al tasso contrattuale, di cui:
- € 186.078,58 per rate mensili insolute dal 31/12/2013 al 30/4/2015;
7 - € 43.634,83 per capitale a scadere.
A garanzia della restituzione dell'importo mutuato prestava fideiussione “a prima richiesta” la costituita il 9/2/2005, in attuazione dell'articolo 9 della Parte_4
Legge regionale del Lazio del 27/2/2004 n. 2 (Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2004), poi trasformatasi in in forza del contratto di fideiussione del 2/2/2012, le Parte_1
cui principali condizioni prevedevano quanto segue:
Part l'art. 1.1, rubricato “Oggetto della garanzia”, prevede che: « presta, incondizionatamente ed irrevocabilmente, fideiussione a prima richiesta, a favore della Banca, per il 60% del valore che, tempo per tempo, avrà l'Operazione, nei limiti di cui al successivo articolo 2»;
l'art. 2.1, rubricato “Limiti della garanzia”, dispone che: «Anche ai sensi dell'articolo 1938 e dell'articolo 1941 comma 2 del codice civile e nel rispetto di quanto convenuto all'articolo 5 Part della Convenzione, la responsabilità patrimoniale di nei confronti della Banca e riveniente dalla presente Singola Fideiussione: nel caso in cui le obbligazioni garantite derivassero da concessione di finanziamento, sotto qualsiasi forma, non potrà in nessun caso eccedere il 60% del valore nominale in linea capitale (per l'importo non ancora rimborsato) del credito derivante dal relativo finanziamento;
…omissis…».
La è, pertanto, debitrice della in Parte_1 Controparte_2 forza della suddetta fideiussione, dell'importo di € 137.828,05, pari al 60% del capitale residuo del suddetto finanziamento, pari ad € 229.713,41, come risulta dall'originale dell'estratto conto certificato dalla banca ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993.
E' parimenti documentale che, con sentenza n. 492/2015 del 14/5/2015, il Tribunale Ordinario di
Roma ha dichiarato il fallimento della Dea Mediagroup S.p.A. - Fall. n. 486/2015.
Il finanziamento concesso alla Dea Mediagroup S.p.A. rientra nell'ambito della Convenzione
Programma di garanzia individuale sottoscritta tra le società e Parte_4 [...]
Part il 21/9/2010, che prevedeva il rilascio della garanzia da parte della , a Controparte_2
valere sul Fondo di garanzia istituito dal Comune di Roma.
In particolare, con atto del Consiglio comunale n. 33 del 26/27 marzo 2009, il Comune di Roma deliberava misure economiche a sostegno della cittadinanza e delle piccole e medie imprese del sistema economico produttivo romano, prevedendo l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle PMI, costituendosi titolare del Fondo stesso.
8 Part Con atto n. 4 del 18/1/2010, il Consiglio comunale di Roma affidava alla l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul Fondo, individuando criteri e modalità di gestione, per cui ha stipulato Part una Convenzione con la stessa per la gestione del Fondo.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6/5/2014 è stato definito il perimetro di intervento del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del ex art. 20 della L.R. n. Pt_1
9/2005, gestito da Parte_4
Part In tale contesto, la è convenzionata con il Gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex
Legge 662/96 (d'ora in avanti, per brevità FGN): ciascuna operazione di finanziamento viene garantita dal Fondo regionale o comunale, in misura percentuale dell'importo erogato, specificatamente stabilita in apposita convenzione e viene controgarantita dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96. La è fra le banche convenzionate che Controparte_2
Part aderiscono – e hanno aderito con la – al programma di garanzia individuale.
Il 21/9/2010 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione per un Programma di Garanzia
Individuale che, per quanto attiene ai profili che qui ci occupano, nelle premesse specifica
Part espressamente che è ammessa tra i soggetti autorizzati a richiedere l'intervento del gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex Legge 662/96 (di seguito anche il FGN) per l'attivazione di operazioni di controgaranzia a carico del FGN medesimo in relazione alla protezione del credito rilasciata nel contesto del Programma”.
Ai sensi dall'art. 5.4, “il perfezionamento di ogni Operazione da parte della Banca è subordinato Part al rilascio:
5.4.1 della garanzia prestata da mediante sottoscrizione di singola fideiussione;
5.4.2 della controgaranzia a carico del FGN di cui all'art. 5.3.
Ai sensi dell'art.
3.3. del contratto di garanzia è previsto che la Banca ha diritto di escutere la garanzia al verificarsi alternativamente di una delle seguenti circostanze:
“A) revoca del beneficio del termine relativo al debito dell'Impresa destinataria nel quadro dell'operazione, ove ciò si applichi alla fattispecie dell'Operazione medesima;
B) deposito di un'istanza di fallimento (o di altra procedura concorsuale) a carico dell'Impresa
Destinataria ovvero deposito, presso il Registro delle Imprese, dell'atto di accertamento di una causa di scioglimento dell'Impresa Destinataria o della delibera adottata da quest'ultima che disponga lo scioglimento”.
Ai sensi dell'art.
3.4. della garanzia è previsto che “il verificarsi di una delle circostanze di cui al Part precedente art.
3.3. andrà documentato dalla Banca mediante l'invio a (a mezzo raccomandata a/r o a mezzo corriere) di una Richiesta di Escussione – entro 6 mesi dal
9 verificarsi dalla circostanza medesima, unitamente a” – per quanto a noi di interesse rispetto alla circostanza di cui alla lettera A) – “copia conforme della documentazione (contabile e/o amministrativa) che indichi la decadenza dal beneficio del termine in cui l'impresa Destinataria
Inadempiente è incorsa”.
L'art.
3.5 n. 1 prevede, inoltre, che “In relazione a ciascuna Operazione, la garanzia rilasciata da Part
ai sensi della Singola Fideiussione può essere escussa ove, a pena di inefficacia:
1. Entro 10 mesi dalla data dell'inadempimento, da intendersi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali, ovvero se anteriore, entro il termine di cui al punto 3.4, la Banca abbia inviato all'Impresa Destinataria Inadempiente Part e per conoscenza al Gestore del FGN e a un'intimazione di pagamento a seguito della revoca del credito. Detta intimazione al pagamento può avvenire, alternativamente, mediante l'invio all'Impresa Destinataria Inadempiente di:
a) diffida di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento contenente espressamente: i) la quantificazione dell'ammontare dell'importo intimato, ii) la fissazione di un termine per l'adempimento, l'indicazione degli effetti del mancato adempimento.
b) decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente”.
Tanto premesso, è infondata la duplice contestazione dell'opponente in ordine alla mancanza di prova della ricezione della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine della debitrice principale e contestuale diffida di pagamento inviata il 26/5/2014 ed al mancato invio della documentazione prevista dall'art 3.4 lett. a) del contratto di garanzia, ovvero della copia conforme della documentazione contabile e/o amministrativa relativa alla decadenza della debitrice dal beneficio del termine.
E' documentale, infatti, che la ha ricevuto la suddetta lettera Parte_4 raccomandata il 10/6/2014, come emerge da quanto riportato dall'incaricato della Nexive che ha eseguito la consegna, documento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della missiva da parte della predetta destinataria.
La missiva di cui sopra, inoltre, indica in modo analitico le rate insolute, indicando il numero, la data e l'importo di ciascuna, nonché la somma dovuta a titolo di interessi moratori e spese, risultando, quindi, soddisfatto il requisito di cui all'art.
3.4 del contratto di garanzia.
10 Le contestazioni dell'opponente in ordine al quantum debeatur, con particolare riferimento agli interessi dovuti, sono alquanto generiche e non supportate da idonea prova in ordine all'estinzione del debito da parte della debitrice principale o della garante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opposta deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 2/11/2021 dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 21/8/2020;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Controparte_2
CP_2
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/12/2024.
Il Giudice
Tommaso Martucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 68666/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 10/10/2024 e promosso da:
(P.IVA e C.F. , in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
in qualità di Direttore Generale della - già Parte_2 Parte_1 [...]
- con sede legale in Roma, Via Marco Parte_3
Aurelio 26/a, iscritta nel Registro delle Imprese presso di Roma n. R.E.A. e C.F. e P. P.IVA_2
IVA , in forza dei poteri ad esso conferiti giusta procura speciale del 21.11.2019 P.IVA_1
(Rep. 20558 - Racc. 10749 registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 22/11/2019 n. 31948
1T) rilasciata per atto Notaio dott. di Roma dal Persona_1 Controparte_1
Dott. , elettivamente domiciliata in Roma via Federico Cesi, 72
[...] Persona_2 presso lo studio dell'avv. Bernardo De Stasio che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti
OPPONENTE contro con sede in Piazza Salimbeni, n. 3, Controparte_2 CP_2
€ 9.001.756.820,70 interamente versato, iscritta nel registro delle Imprese di al CP_3 CP_2
n. 00884060526, stesso numero di codice fiscale, Banca iscritta all'Albo delle banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_2
Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del Dott. , nato a CP_4
Padova il 9.9.1978, nella qualità di Deliberante con funzione "Credito Problematico" della suddetta e rappresentante della medesima giusta procura Controparte_2
1 del 15.06.2021 al rogito Dott. Notaio in Rep. n. 40.124/Racc. n. 20.466 Persona_3 CP_2
(docc. nn. 01 e 02), rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli, (C.F.
), giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di C.F._1
risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 15470/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi provvedere:
- in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare nel merito: dichiarare improcedibile l'azione monitoria promossa da e/o in ogni caso dichiarare la suddetta Banca decaduta dalla Controparte_2 garanzia rilasciata da (già ) per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1 Controparte_5
- in via principale nel merito, revocare e/o annullare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia giuridica nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierna opposta, nei confronti della per i Parte_1 motivi ampiamente dedotti in atti. Con vittoria di spese e compensi”
per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa: In via preliminare:
1) dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque perché non provate per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 15470/2021 (R.G. 46784/2021) emesso dal Tribunale di Roma;
2) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 137.828,05, oltre interessi legali dal 26/06/2014 (ossia dal 16° giorno successivo alla ricezione della richiesta di escussione ex art.
3.1 della fideiussione ricevuta il 10/06/2014) sino alla data di presentazione del presente ricorso, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 primo e secondo comma c.c. sino alla data di presentazione del presente ricorso monitorio e gli interessi nella misura di cui all'art.1284 quarto comma c.c. decorrenti dalla data di presentazione della presente domanda giudiziale e sino al soddisfo, oltre le spese liquidate in decreto di € 2.135,00 per compensi, € 406,50, per esborsi, oltre cpa ed iva come per legge sino al soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria e fino all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso con condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. In data 21/8/2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, con cui intimava alla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 137.828,05, oltre ad interessi e spese, escutendo la garanzia prestata dalla Banca
Impresa S.p.A., poi trasformatasi in per le obbligazioni contratte dalla Dea Parte_1
Mediagroup S.p.A. con il finanziamento chirografario n. 741620253,60 stipulato il 10/2/2021, avente saldo debitore, al 6/5/2015, di € 229.713,41.
La ricorrente esponeva:
- di aver concesso in data 10/2/2012 alla Dea Mediagroup S.p.A. il finanziamento chirografario n. 741620253,60 di originari € 370.000,00 e che le obbligazioni assunte dalla mutuataria, nei limiti del 60%, erano state garantite dalla con la garanzia a prima richiesta Parte_1
prestata dalla il 2/2/2012; Parte_4
- che la Dea Mediagroup S.p.A. era debitrice della della Controparte_2 somma di € 229.713,41, pertanto la resistente rispondeva, in forza della suddetta garanzia, dell'importo di € 137.828,05, pari al 60% del capitale residuo del predetto finanziamento;
- che la Dea Mediagroup S.p.A. era stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 492/2015 del 14/5/2015, quindi ricorrevano i presupposti di cui all'art.
3.3. del contratto di garanzia per la sua escussione;
- di aver inviato due lettere raccomandate a/r alla Dea Mediagroup S.p.A. e ai garanti
[...]
, e , rispettivamente in data 26/5/2014 e 12/5/2015, CP_6 Controparte_7 Controparte_8
comunicando la decadenza dal beneficio del termine ed il recesso dai rapporti intrattenuti, chiedendo il pagamento degli importi dovuti.
2. Con atto di citazione notificato in data 2/11/2021 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto
[...]
ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
21/8/2020, chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente deduceva:
- che il finanziamento per cui è causa rientrava nell'ambito della Convenzione Programma di garanzia individuale sottoscritta tra la e la il Parte_4 Controparte_2
3 Part 21/9/2010, che prevedeva il rilascio della garanzia da parte di , a valere sul Fondo di garanzia istituito dal Comune di Roma;
- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 26/27 marzo 2009, il Comune di Roma aveva deliberato misure economiche a sostegno della cittadinanza e delle piccole e medie imprese del sistema economico produttivo romano, prevedendo l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle PMI, costituendosi titolare del Fondo stesso e, con atto n. 4 del
Part 18/1/2010, il Consiglio Comunale di Roma aveva affidato alla l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul Fondo;
- che la poi trasformatasi in era stata costituita Parte_4 Parte_1 il 9/2/2005, in attuazione dell'articolo 9 della Legge Regionale Lazio del 27/2/2004 n. 2, specializzata nelle operazioni di copertura e di trasferimento del rischio di credito delle piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o operativa sul territorio regionale, senza erogare finanziamenti in via diretta;
- che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6/5/2014, era stato definito il perimetro di intervento del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del ex art. 20 Pt_1
Part L.R. n. 9/2005 gestito dalla e, in tale contesto, era Parte_4
convenzionata con il Gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex Legge 662/96 (FGN), pertanto ogni operazione di finanziamento era garantita dal Fondo regionale o comunale, in misura percentuale dell'importo erogato specificatamente stabilita in apposita convenzione ed era controgarantita dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96;
- che la aveva aderito, con la Controparte_2 Parte_4
al programma di garanzia individuale;
[...]
- che il 21/9/2010 era stata sottoscritta la Convenzione per un Programma di Garanzia
Part Individuale che, nelle premesse, prevedeva espressamente che è ammessa tra i soggetti autorizzati a richiedere l'intervento del gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex Legge
662/96 (di seguito anche il FGN) per l'attivazione di operazioni di controgaranzia a carico del
FGN medesimo in relazione alla protezione del credito rilasciata nel contesto del Programma”;
- che, ai sensi dell'art. 5.4, della convenzione, “il perfezionamento di ogni Operazione da parte
Part della Banca è subordinato al rilascio: della garanzia prestata da mediante sottoscrizione di
Singola Fideiussione;
della controgaranzia a carico del FGN di cui all'art. 5.3”;
- soltanto a seguito dell'invio della pec del 26 novembre 2014 e, quindi dell'avvenuta
Part Parte_ Part conoscenza dell'intera procedura da parte sia di che di per la prima volta, ha
4 inviato apposita comunicazione in data 4 agosto 2016, in cui ha specificato ancora una volta a
Contr che la mancata escussione della garanzia fosse dipendente dal fatto che la stessa non CP_2 abbia rispettato quanto previsto dall'art.
3.5 della fideiussione;
- che la controparte aveva violato le disposizioni contenute agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5 della
Part Fideiussione sottoscritta con , non avendo dimostrato di aver inviato all'impresa inadempiente comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e contestuale diffida di pagamento in data 26/5/2014 e che tale notifica si fosse perfezionata l'11/6/2014;
- che, come previsto dall'art.
3.4 della fideiussione, entro sei mesi dalla revoca del beneficio del Part termine, l'opposta avrebbe dovuto inviare a una richiesta di escussione della garanzia, corredata di documentazione contabile e amministrativa comprovante l'asserito credito, poiché la comunicazione richiamata dalla controparte non era corredata della documentazione di cui all'art.
3.4 lett. a), ovvero della copia conforme della documentazione contabile e/o amministrativa che indichi la decadenza dal beneficio del termine;
- che l'ingiungente aveva violato anche l'art. 3.5, che richiedeva, entro dieci mesi dalla prima rata rimasta insoluta, che la inviase all'impresa destinataria inadempiente e, per CP_2
Part conoscenza, al gestore del FGN e alla un'intimazione di pagamento, a seguito della revoca del credito;
- l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per insussistenza dei presupposti giuridici per escutere la garanzia e rivendicare la restituzione del 60% delle somme mai versate dal soggetto garantito;
- che la controparte non aveva azionato le sue pretese verso la debitrice principale prima di escutere la garanzia ed era decaduta dall'escussione della garanzia ex art, 1957 c.c.;
- l'infondatezza dell'avversa pretesa in ordine al quantum, con particolare riferimento agli interessi richiesti.
3. Con comparsa del 18/2/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
L'opposta esponeva:
- che il 10/2/2012 aveva stipulato con la Dea Mediagroup S.p.A. il finanziamento chirografario n. 741620253,60 di € 370.000,00, da restituire in 36 rate mensili e che, a causa del mancato pagamento di n. 5 rate, a mezzo raccomandata A/R del 26/5/2014 inviata alla società debitrice, ai garanti, all'odierna opponente e al tramite la società di poste private Controparte_10
Nexive – munita della idonea licenza abilitativa stabilita di concerto con l'AGCOM e il
5 Ministero della Giustizia – aveva comunicato il dettaglio delle rate insolute, la decadenza dal beneficio del termine nel pagamento delle rate a scadere e la risoluzione del contratto,
l'esposizione totale del finanziamento chirografario n. 741620253,60, pari a complessivi €
226.891,35, gli importi per rate insolute e a scadere, per interessi sulle singole rate scadute e insolute, per spese e capitale residuo, intimando il pagamento entro il termine di dieci giorni del suddetto importo, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, avrebbe agito in giudizio per il recupero delle somme dovute, dando atto che la suddetta raccomandata era stata pervenuta alla società debitrice il 5/6/2014, alla , oggi in data Controparte_5 Parte_1
10/6/2014, al il 10/6/2014 ed agli altri garanti l'11/6/2014; Controparte_11
- che il 14/5/2015 il Tribunale Ordinario di Roma aveva dichiarato il fallimento della debitrice principale con sentenza n. 492/2015, sancendo l'apertura della procedura concorsuale relativa recante R.G.F. n. 486/2015;
- che si erano, dunque, verificare entrambe le circostanze previste dall'art.
3.3 della garanzia, poiché, con la citata lettera raccomandata AR del 26/5/2014, la banca aveva revocato il beneficio del termine in relazione al debito dell'impresa destinataria e, successivamente, è stata depositata istanza di fallimento con relativo accoglimento della medesima e intercorsa declaratoria del fallimento della società debitrice principale;
- che la lettera raccomandata del 26/5/2014 non necessitava di alcuna documentazione a corredo, integrando essa stessa “la documentazione contabile e/o amministrativa che indica la decadenza dal beneficio del termine” inviata alla società debitrice e, peraltro, la stessa conteneva, come già dettagliato, la specifica indicazione delle rate insolute, l'esposizione totale della mutuataria in ordine al finanziamento chirografario n. 741620253,60, pari a complessivi € 226.891,35, gli importi per rate impagate e a scadere, per interessi sulle singole rate scadute e impagate, per spese e per capitale residuo;
- che la banca, in data 17/6/2014, entro i sei mesi previsti dall'art.
3.4 della garanzia, con lettera Part raccomandata AR, aveva inviato alla la documentazione prevista dal contratto;
- che la pretesa dell'ingiungente era fondata anche nel quantum.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
6 5. L'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso in esame, la società in house della Parte_1
, partecipata pro quota minoritaria dalla Camera di Commercio di Roma, opera a CP_12 favore delle imprese e della pubblica amministrazione locale nell'erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee, nel sostegno al credito, nel rilascio di garanzie, negli interventi nel capitale di rischio, nei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione delle reti d'impresa e delle eccellenze regionali, nonché nei servizi per la nascita e lo sviluppo d'impresa e nelle misure per l'inclusione sociale.
Ciò posto, l'ingiungente ha provato l'esistenza della propria pretesa creditoria, risultando dagli atti il credito della nei confronti della Dea Mediagroup Controparte_2
S.p.A., pari ad € 229.713,41, per saldo debitore, alla data del 6/5/2015, del finanziamento chirografario n. 741620253,60 di originari € 370.000,00, sottoscritto il 10/2/2012 ed erogato in pari data come da estratto conto certificato dalla ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. CP_2
385/1993, oltre agli interessi successivi dalle singole scadenze al tasso contrattuale, di cui:
- € 186.078,58 per rate mensili insolute dal 31/12/2013 al 30/4/2015;
7 - € 43.634,83 per capitale a scadere.
A garanzia della restituzione dell'importo mutuato prestava fideiussione “a prima richiesta” la costituita il 9/2/2005, in attuazione dell'articolo 9 della Parte_4
Legge regionale del Lazio del 27/2/2004 n. 2 (Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2004), poi trasformatasi in in forza del contratto di fideiussione del 2/2/2012, le Parte_1
cui principali condizioni prevedevano quanto segue:
Part l'art. 1.1, rubricato “Oggetto della garanzia”, prevede che: « presta, incondizionatamente ed irrevocabilmente, fideiussione a prima richiesta, a favore della Banca, per il 60% del valore che, tempo per tempo, avrà l'Operazione, nei limiti di cui al successivo articolo 2»;
l'art. 2.1, rubricato “Limiti della garanzia”, dispone che: «Anche ai sensi dell'articolo 1938 e dell'articolo 1941 comma 2 del codice civile e nel rispetto di quanto convenuto all'articolo 5 Part della Convenzione, la responsabilità patrimoniale di nei confronti della Banca e riveniente dalla presente Singola Fideiussione: nel caso in cui le obbligazioni garantite derivassero da concessione di finanziamento, sotto qualsiasi forma, non potrà in nessun caso eccedere il 60% del valore nominale in linea capitale (per l'importo non ancora rimborsato) del credito derivante dal relativo finanziamento;
…omissis…».
La è, pertanto, debitrice della in Parte_1 Controparte_2 forza della suddetta fideiussione, dell'importo di € 137.828,05, pari al 60% del capitale residuo del suddetto finanziamento, pari ad € 229.713,41, come risulta dall'originale dell'estratto conto certificato dalla banca ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993.
E' parimenti documentale che, con sentenza n. 492/2015 del 14/5/2015, il Tribunale Ordinario di
Roma ha dichiarato il fallimento della Dea Mediagroup S.p.A. - Fall. n. 486/2015.
Il finanziamento concesso alla Dea Mediagroup S.p.A. rientra nell'ambito della Convenzione
Programma di garanzia individuale sottoscritta tra le società e Parte_4 [...]
Part il 21/9/2010, che prevedeva il rilascio della garanzia da parte della , a Controparte_2
valere sul Fondo di garanzia istituito dal Comune di Roma.
In particolare, con atto del Consiglio comunale n. 33 del 26/27 marzo 2009, il Comune di Roma deliberava misure economiche a sostegno della cittadinanza e delle piccole e medie imprese del sistema economico produttivo romano, prevedendo l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle PMI, costituendosi titolare del Fondo stesso.
8 Part Con atto n. 4 del 18/1/2010, il Consiglio comunale di Roma affidava alla l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul Fondo, individuando criteri e modalità di gestione, per cui ha stipulato Part una Convenzione con la stessa per la gestione del Fondo.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6/5/2014 è stato definito il perimetro di intervento del Fondo per il sostegno del credito alle imprese del ex art. 20 della L.R. n. Pt_1
9/2005, gestito da Parte_4
Part In tale contesto, la è convenzionata con il Gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex
Legge 662/96 (d'ora in avanti, per brevità FGN): ciascuna operazione di finanziamento viene garantita dal Fondo regionale o comunale, in misura percentuale dell'importo erogato, specificatamente stabilita in apposita convenzione e viene controgarantita dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96. La è fra le banche convenzionate che Controparte_2
Part aderiscono – e hanno aderito con la – al programma di garanzia individuale.
Il 21/9/2010 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione per un Programma di Garanzia
Individuale che, per quanto attiene ai profili che qui ci occupano, nelle premesse specifica
Part espressamente che è ammessa tra i soggetti autorizzati a richiedere l'intervento del gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex Legge 662/96 (di seguito anche il FGN) per l'attivazione di operazioni di controgaranzia a carico del FGN medesimo in relazione alla protezione del credito rilasciata nel contesto del Programma”.
Ai sensi dall'art. 5.4, “il perfezionamento di ogni Operazione da parte della Banca è subordinato Part al rilascio:
5.4.1 della garanzia prestata da mediante sottoscrizione di singola fideiussione;
5.4.2 della controgaranzia a carico del FGN di cui all'art. 5.3.
Ai sensi dell'art.
3.3. del contratto di garanzia è previsto che la Banca ha diritto di escutere la garanzia al verificarsi alternativamente di una delle seguenti circostanze:
“A) revoca del beneficio del termine relativo al debito dell'Impresa destinataria nel quadro dell'operazione, ove ciò si applichi alla fattispecie dell'Operazione medesima;
B) deposito di un'istanza di fallimento (o di altra procedura concorsuale) a carico dell'Impresa
Destinataria ovvero deposito, presso il Registro delle Imprese, dell'atto di accertamento di una causa di scioglimento dell'Impresa Destinataria o della delibera adottata da quest'ultima che disponga lo scioglimento”.
Ai sensi dell'art.
3.4. della garanzia è previsto che “il verificarsi di una delle circostanze di cui al Part precedente art.
3.3. andrà documentato dalla Banca mediante l'invio a (a mezzo raccomandata a/r o a mezzo corriere) di una Richiesta di Escussione – entro 6 mesi dal
9 verificarsi dalla circostanza medesima, unitamente a” – per quanto a noi di interesse rispetto alla circostanza di cui alla lettera A) – “copia conforme della documentazione (contabile e/o amministrativa) che indichi la decadenza dal beneficio del termine in cui l'impresa Destinataria
Inadempiente è incorsa”.
L'art.
3.5 n. 1 prevede, inoltre, che “In relazione a ciascuna Operazione, la garanzia rilasciata da Part
ai sensi della Singola Fideiussione può essere escussa ove, a pena di inefficacia:
1. Entro 10 mesi dalla data dell'inadempimento, da intendersi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali, ovvero se anteriore, entro il termine di cui al punto 3.4, la Banca abbia inviato all'Impresa Destinataria Inadempiente Part e per conoscenza al Gestore del FGN e a un'intimazione di pagamento a seguito della revoca del credito. Detta intimazione al pagamento può avvenire, alternativamente, mediante l'invio all'Impresa Destinataria Inadempiente di:
a) diffida di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento contenente espressamente: i) la quantificazione dell'ammontare dell'importo intimato, ii) la fissazione di un termine per l'adempimento, l'indicazione degli effetti del mancato adempimento.
b) decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente”.
Tanto premesso, è infondata la duplice contestazione dell'opponente in ordine alla mancanza di prova della ricezione della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine della debitrice principale e contestuale diffida di pagamento inviata il 26/5/2014 ed al mancato invio della documentazione prevista dall'art 3.4 lett. a) del contratto di garanzia, ovvero della copia conforme della documentazione contabile e/o amministrativa relativa alla decadenza della debitrice dal beneficio del termine.
E' documentale, infatti, che la ha ricevuto la suddetta lettera Parte_4 raccomandata il 10/6/2014, come emerge da quanto riportato dall'incaricato della Nexive che ha eseguito la consegna, documento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della missiva da parte della predetta destinataria.
La missiva di cui sopra, inoltre, indica in modo analitico le rate insolute, indicando il numero, la data e l'importo di ciascuna, nonché la somma dovuta a titolo di interessi moratori e spese, risultando, quindi, soddisfatto il requisito di cui all'art.
3.4 del contratto di garanzia.
10 Le contestazioni dell'opponente in ordine al quantum debeatur, con particolare riferimento agli interessi dovuti, sono alquanto generiche e non supportate da idonea prova in ordine all'estinzione del debito da parte della debitrice principale o della garante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opposta deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 2/11/2021 dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15470/2021, N.R.G. 46784/2021, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 21/8/2020;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Controparte_2
CP_2
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/12/2024.
Il Giudice
Tommaso Martucci
11