Art. 2.
l'articolo 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e' modificato come segue:
"Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondita', partendo dal ciglio piu' esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada e' in trincea, oppure dal piede della scarpa, se la strada e' in rilevato.
Una tale distanza non potra' mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda".
l'articolo 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e' modificato come segue:
"Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondita', partendo dal ciglio piu' esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada e' in trincea, oppure dal piede della scarpa, se la strada e' in rilevato.
Una tale distanza non potra' mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda".