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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 961/2024
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI ASTI
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del nominato CTU nel procedimento proposto da , nata a [...] Parte_1
Damiano d'Asti in data 08/01/1933, nei confronti dell CP_1 visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, dichiarando, pertanto, che la ricorrente presenta il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/01/2024;
CONDANNA
l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in CP_1 complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate come da separato CP_1 decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, 19/03/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI ASTI
Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del nominato CTU nel procedimento proposto da , nata a [...] Parte_1
Damiano d'Asti in data 08/01/1933, nei confronti dell CP_1 visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, dichiarando, pertanto, che la ricorrente presenta il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/01/2024;
CONDANNA
l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in CP_1 complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate come da separato CP_1 decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, 19/03/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello