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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 5822/2023, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Iaccarino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Caputo, presso il cui CP_2
studio elettivamente domicilia, come in atti.
Resistente
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2023, il ricorrente in epigrafe - premesso di aver lavorato per la società resistente dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 60% (24 ore settimanali), con mansioni di pizzaiolo e con inquadramento al livello IV del CCNL Pubblici Esercizi - ha dedotto: di aver svolto mansioni di pizzaiolo addetto agli impasti, alla stesura e preparazione della pizza;
di aver lavorato dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 15.30 e dalle ore 18.30 alle 24; di aver lavorato il
1 sabato e la domenica per ulteriori quindici ore;
di aver percepito durante l'arco del periodo dedotto in giudizio una retribuzione mensile di € 1.500,00, inferiore a quella dovuta;
di essersi dimesso per giusta causa;
di aver subito sull'ultima busta paga di aprile 2021 una trattenuta pari a € 430,52 a titolo di indennità di mancato preavviso;
di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro supplementare e straordinario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti;
di aver inviato in data
9.07.2022 missiva in cui intimava la resistente società al pagamento delle somme oggi dedotte in giudizio, senza alcun esito.
Tanto permesso, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 16.044,84, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si è costituita la società resistente la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 01.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, si rileva che è incontestata, nonché provata per tabulas, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part-time tra le parti per il periodo contrattualizzato dedotto in ricorso (cfr. buste paga ed estratto contributivo in atti).
Il thema decidendum del giudizio verte, quindi, sullo svolgimento di lavoro a tempo pieno anziché part-time, nonché sullo svolgimento di lavoro straordinario e sulla mancata percezione di emolumenti spettanti ex lege, con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle relative somme.
Va in primo luogo ricordato che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Con specifico riferimento al lavoro supplementare, straordinario e festivo, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali spetta al lavoratore, il
2 quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o festivo, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario o supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio
2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n.
12695).
Quanto, infine, alle ferie, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie il materiale probatorio raccolto non consente di ritenere provato lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo l'orario dedotto in ricorso.
Dalle dichiarazioni degli escussi, infatti, non sono emersi elementi idonei a ritenere dimostrata la prospettazione attorea.
Nello specifico, esse non appaiono in grado di confermare in via univoca o comunque presumibilmente attendibile l'effettiva prestazione lavorativa del ricorrente oltre le quaranta ore settimanali.
Il teste escusso all'udienza del 14.05.2024, ha dichiarato: “ho lavorato per Tes_1
nel 2020 e 2021, ho iniziato verso ottobre 2020 e ho finito ad aprile 2021, ho CP_1
iniziato in contemporanea con il ricorrente perché aveva bisogno di aiuto durante il week end
o lo sostituivo quando lui era di riposo;
non ho iniziato proprio lo stesso giorno, ma comunque a ottobre;
facevo principalmente il fornaio quando lui c'era, e quando lui non
c'era il pizzaiolo;
ho lavorato il venerdì e il sabato tutte le settimane e il lunedì perché Vaino
3 era di riposo;
io facevo dalle 18.30 a mezzanotte, sia il venerdì che il sabato;
il lunedì invece facevo dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 a mezzanotte;
la pizzeria in quel periodo faceva solo attività da asporto perché c'era emergenza covid e le consegne finivano un po' prima di mezzanotte, non ricordo con precisione l'orario; noi arrivavamo alle 18.30 e facevamo la preparazione perché il servizio iniziava alle 19.00; il ricorrente preparava l'impasto per le pizze, ma già dalla mattina o il giorno prima, quindi io quando arrivavo lo trovavo già fatto;
la sera poteva capitare di doverlo preparare per i giorni successivi e se ne occupava sempre
e solo perché era l'unico pizzaiolo;
una volta finito di fare le pizze, mettevamo in Pt_1 ordine finché non arrivava l'orario di chiusura;
il sig. non preparava gli impasti, CP_2
veniva in pizzeria ma controllava solo il nostro lavoro, non volgeva attività di preparazione degli impasti;
prima della chiusura, cenavamo, mettevamo a posto e poi chiudevamo a mezzanotte;
io sono andato via perché è andato via il , io questo lavoro l'ho trovato Pt_1
tramite lui, perché già lo conoscevo in quanto avevamo lavorato insieme già in altre pizzerie;
il , quando ha trovato lavoro, mi ha chiamato perché gli serviva l'aiuto pizzaiolo e io Pt_1
ero disponibile;
in seguito non abbiamo più lavorato insieme, io attualmente lavoro in un'altra pizzeria;
ADR: il ricorrente faceva solo il pizzaiolo;
ADR: io ricordo di non aver firmato alcun contratto, ma lavorando solo il week end o in sostituzione, presumo che fossero prestazioni occasionali;
oltre a me e al , ricordo che c'era che si occupava di Pt_1 Per_1 friggere e stava in cucina, poi c'era più di una persona che cuoceva carne perché l'attività era anche panineria, mi ricordo , e poi c'era un altro ragazzo, mi pare si chiamasse Per_2
che faceva il cuoco, e una ragazza che era al pass, ossia condiva le pizze in uscita, di Per_3 cui però non ricordo il nome;
forse c'era qualche persona in più, ma all'incirca eravamo questi;
ADR: io venivo pagato il sabato per la settimana, prendevo 45€ a turno e mi pagava il sig. ; preciso che mi occupavo io della preparazione dei condimenti delle pizze CP_2 quando ero presente, tipo tagliare la mozzarella, i pomodori ecc.”.
La teste escussa alla medesima udienza, premesso di essere la moglie del Tes_2 ricorrente, ha dichiarato: “conosco i fatti in ragione del rapporto coniugale;
mio marito ha lavorato da ottobre 2020 ad aprile 2021 più o meno, fine aprile;
lui faceva il pizzaiolo, faceva gli impasti e preparava la stesura e la farcitura della pizza;
non ricordo bene come mio marito abbia trovato il lavoro, ma presumo tramite conoscenze perché nella ristorazione accade generalmente così; faceva due turni dal martedì al venerdì, dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 a mezzanotte, fino a chiusura;
il sabato e la domenica faceva solo il turno di pomeriggio-sera, dalle 18.30 a mezzanotte;
qualche volta l'ho accompagnato in pizzeria la
4 mattina prima di andare io a lavoro e forse ci sono stata anche a mangiare con i bambini;
la pizzeria faceva l'asporto nel periodo che c'era ancora l'emergenza covid;
poi c'erano una quindicina di tavoli;
poi dopo l'emergenza ha aperto al pubblico;
io lavoro come segretaria, dalle 9.00 alle 17.00, a Soccavo;
noi abitiamo a Pianura;
la pizzeria è lontana, Casoria;
ADR: io e mio marito siamo in separazione dei beni;
ricordo di essere andata lì a cena nel
2021, nell'ultimo periodo che mio marito era lì; ricordo che c'era un ragazzo che veniva nel week end, ma non ricordo i nomi di altri colleghi;
non ho mai conosciuto il sig. Tes_1
”. CP_2
La teste , escussa alla medesima udienza, premesso di aver lavorato per la Testimone_3
resistente da ottobre 2020 a luglio 2022, ha dichiarato: “io ho smesso perché ho cambiato lavoro, adesso lavoro in un supermercato;
io ero responsabile di sala;
lavoravamo prettamente di pomeriggio;
iniziavamo intorno alle 18.30; nel periodo dell'emergenza covid, lavoravamo fino alle 22.00, nel senso che alle 21.00 finiva il servizio e alle 22.00 chiudevamo, poi quando è stato possibile riaprire, la chiusura era intorno a mezzanotte;
quando c'era l'emergenza facevamo solo asporto;
la mattina non lavoravamo;
ho conosciuto il ricorrente, non ricordo il periodo, ma dopo un paio di mesi che ero lì, quindi intorno al mese di dicembre;
il ricorrente era il pizzaiolo, faceva i miei stessi orari;
preciso che iniziavamo il turno insieme, alle 18.30 entravamo, poi mangiavamo prima del servizio che iniziava alle 19.00; io ero inquadrata;
lavoravamo dal martedì alla domenica, il lunedì la pizzeria era chiusa;
facevamo gli orari che ho detto prima tutti i giorni;
non so perché il ricorrente abbia smesso di lavorare, so solo che non l'ho più visto, un sabato non si è più presentato al lavoro;
ADR: nel periodo del covid non potevo fare la responsabile di sala perché il ristorante era chiuso al pubblico, quindi davo una mano nella preparazione delle pizze e stavo al pass;
poi quando abbiamo aperto al pubblico, ho potuto fare la responsabile di sala;
ricordo che eravamo io, il ricorrente, , la sig.ra , in tutto eravamo in Pt_2 Per_4
cinque o sei;
facevamo solo pizze, non si facevano altri cibi;
il sig. , quando veniva in CP_2
pizzeria, controllava il nostro lavoro, ma materialmente non faceva altro;
l'impasto delle pizze lo preparava;
c'era solo lui come pizzaiolo, non c'era nessun aiuto anche Parte_1
perché le ordinazioni erano facilmente gestibili tramite le applicazioni e davamo tutti una mano;
io non ho mai conosciuto un tale che veniva nel week end a fare l'aiuto Tes_1
pizzaiolo; Il giudice a questo punto dispone che entri il primo teste escusso e Tes_1
chiede ai due testi se si conoscano. Entrambi i testi dichiarano di non essersi mai visti prima.
ADR: preciso che solo nel periodo del Covid facevamo solo pizze, poi quando abbiamo
5 potuto riaprire abbiamo incrementato l'attività con i panini;
ADR: il ricorrente preparava
l'impasto durante il turno, perché gli ordini erano pochi e facilmente gestibili;
generalmente organizzava i panetti nell'ultima mezz'ora; sempre in quest'ultima mezz'ora si occupava lui di preparare l'impasto; spesso i panetti avanzano per il giorno dopo e venivano poi utilizzati;
in tal caso venivano lasciati nel frigo;
quando abbiamo aperto al pubblico il ricorrente non
c'era più”.
Il teste , escusso all'udienza del 29.10.2024, ha dichiarato: “Ho lavorato per la Testimone_4
resistente; sono stato un anno e sono andato via circa 2 anni e mezzo fa;
ho iniziato dopo il covid, mi pare fosse estate. ADR: Facevo il pizzaiolo, inizialmente non preparavo gli impasti, li trovavo già fatti, li faceva il sig. , successivamente li facevo io;
dopo un paio CP_2
di mesi li facevo io, dopo che ho imparato come fare. ADR: Facevo 6 turni a settimana, nel senso che lavoravo 6 giorni su 7; preciso che i turni generalmente sono due al giorno ma in quel periodo la mattina eravamo chiusi e quindi facevo solo il serale, iniziavo alle ore 18.30 e finivo alle 23.00 o 23.30; la pizzeria chiudeva a quest'ora, magari solo il sabato si poteva fare un'ora più tardi. ADR: Non conosco il sig. , non l'ho mai visto ADR: Parte_1
Avevo sempre lo stesso giorno di riposo, se non erro il Lunedì o il Martedì. ADR: Durante il periodo in cui ho lavorato, se non sbaglio inizialmente dovevamo chiudere per legge alle
23.00, ma per tutto il periodo siamo stati aperti al pubblico e la gente veniva a mangiare in pizzeria. ADR: Oltre alle pizze facevano anche un po' di cucina ma vi provvedeva il sig.
, perché era a gestione familiare ed inoltre dopo il covid non vi era grande affluenza. CP_2
ADR: Io avevo un contratto;
mi sono dimesso perché la pizzeria non aveva tanta clientela e
c'erano problematiche sulle spese ed avendo altre chiamate ho deciso di andare altrove, infatti dopo poco che sono andato via hanno chiuso. ADR: Io continuo a lavorare come pizzaiolo”.
A questo punto, occorre esaminare il tenore delle deposizioni appena citate.
Le dichiarazioni del teste non consentono di poter attestare come veritiere le deduzioni Tes_1
del ricorrente circa il turno mattutino: egli ha, infatti, dichiarato di aver lavorato come aiuto del durante il turno serale nei weekend, dal venerdì al sabato, mentre, di giorno, solo di Pt_1 lunedì in assenza del ricorrente al fine di sostituirlo (cfr. “ho iniziato in contemporanea con il ricorrente perché aveva bisogno di aiuto durante il week end o lo sostituivo quando lui era di riposo”). Non ha saputo riferire, inoltre, con certezza l'orario di cessazione della prestazione.
La teste d'altra parte, ha riferito di orari contrastanti con quanto rappresentato dal Tes_3
teste e dallo stesso legale rappresentante: la stessa ha, infatti, dichiarato che in quel Tes_4
6 periodo il servizio d'asporto terminava alle 21:00 e la pizzeria, di conseguenza, chiudeva alle
22:00, laddove il , sottoposto a interrogatorio formale, ha dichiarato: “il ricorrente CP_2
lavorava dalle 18:30 alle 23:00 durante la settimana, perché facevamo solo asporto fino alle
22:30, poi chiudevamo alle 23:00 perché cenavamo anche;
il sabato si lavorava un po' di più, lavoravamo con l'asporto fino alle 23:00, poi il tempo di pulire e verso le 23:30 finivamo;
la domenica gli orari erano come in settimana”.
La ha, inoltre, confermato che era il a occuparsi della preparazione degli Tes_3 Pt_1
impasti, in contrasto con quanto rappresentato in memoria e dichiarato dal teste . Tes_4
Non può non tenersi conto, inoltre, della circostanza riportata nel verbale di testimonianza del
14.05.2024, ossia di come i testi e messi a confronto, abbiano dichiarato di non Tes_1 Tes_3
conoscersi nonostante entrambi abbiano affermato di aver lavorato per la società resistente nello stesso periodo.
Quanto alla teste non può non tenersi conto del rapporto di coniugio con il Tes_2
ricorrente: tale circostanza, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve, infatti, essere valorizzata ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del 30/05/1990).
Ciò posto, deve rilevarsi che la ha offerto, quanto allo svolgimento della prestazione nel Tes_2
turno dalle 10:30 alle 15:30, circostanze apprese dal ricorrente e non tramite diretta percezione.
Ella ha riferito, inoltre, di aver accompagnato occasionalmente il coniuge al lavoro, incarnando sotto tale profilo la figura del “teste accompagnatore”, che dunque ben poco ha potuto illustrare sul reale contenuto dei rapporti tra le parti in causa, e soprattutto sulla continuità dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
Altre incongruenze si registrano, inoltre, con riguardo alla giornata del lunedì, atteso che il ha dichiarato di aver sostituito il solo per il turno mattutino, lasciando presumere Tes_1 Pt_1
che lo stesso lavorasse di sera, laddove i testi e hanno riferito, al contrario, che Tes_3 Tes_4
la pizzeria in tale giorno della settimana era chiusa. La stessa ha affermato che il Tes_2
ricorrente lavorava dal martedì alla domenica.
Deve evidenziarsi, inoltre, che, come rappresentato da parte resistente, nel periodo lavorativo dedotto in giudizio l'attività in questione era assoggettata ed obbligata al rispetto dai DPCM ed alle ordinanze regionali emesse a seguito della pandemia da COVID19.
7 In ordine alle limitazioni sia delle attività commerciali che delle libertà individuali delle persone, è opportuno citare: l'ordinanza regionale n. 79 del 15 ottobre 2020, in base alla quale a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) era fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21:00, mentre era consentito il cd. delivery oltre tale orario;
l'ordinanza regionale n. 83 del 20 ottobre 2020, in base alla quale era “fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore
5.00 del giorno successivo”.
Le predette disposizioni sono state, poi, confermate con il D.L. n. 2 del 2021, che ha prorogato fino al 30.04.2021 lo stato di emergenza.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie non può dirsi raggiunta idonea prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa nei termini indicati in ricorso.
Deve ritenersi, però, che il abbia lavorato per tutto il periodo per cinque giorni alla Pt_1
settimana dalle ore 18:30 alle 23:00, e il sabato dalle ore 18:30 alle ore 23:30, secondo quanto ammesso dal legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio formale e risultante dalle ordinanze appena richiamate.
Ne discende lo svolgimento di 3 ore e mezza di lavoro supplementare a settimana, rispetto alle
24 ore settimanali come previste dal contratto part-time al 60%.
Circa il quantum debeatur, lo stesso è determinato utilizzando quale parametro la retribuzione oraria base risultante dalle buste paga in atti.
Atteso che non è stata richiamata in ricorso, né allegata allo stesso, la previsione collettiva della relativa maggiorazione, deve trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 2108
c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5 R.D. 692/1923, con conseguente maggiorazione del
10% della retribuzione oraria tabellare come risultante dalle buste paga (€ 8,49).
Di conseguenza, tenuto conto dei parametri appena indicati, spetta al ricorrente la somma di €
980,59 a titolo di retribuzione per il lavoro supplementare svolto.
Per quanto concerne le spettanze ordinarie e nello specifico quanto chiesto a titolo di T.F.R., tredicesima e quattordicesima mensilità e competenze di fine rapporto (ratei tredicesima e quattordicesima, festività, ferie e permessi residui e R.O.L. come risultanti dalla busta paga di aprile 2021), va ribadito che, una volta fornita dal lavoratore ricorrente la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive (nella fattispecie il rapporto lavorativo è incontestato e provato per tabulas: buste paga ed estratto contributivo), incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento, prova che nel caso di specie non è stata fornita, avendo genericamente il legale rappresentante della società resistente
8 affermato in sede di interrogatorio formale di aver pagato il ricorrente in contanti, ma non essendo tale circostanza supportata da alcun riscontro documentale, tramite produzione di idonee quietanze sottoscritte dal lavoratore.
Inoltre, deve precisarsi che la regola della inammissibilità della prova testimoniale dei pagamenti in denaro superiori al limite di cui all'art. 2721, comma 1, c.p.c., è superabile solo alla stregua del secondo comma della stessa norma, il quale prevede che “Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere la preclusione di cui al comma 1 superabile ai sensi del comma 2 soltanto quando le circostanze allegate e i relativi capitoli di prova siano specificamente delineati.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che “i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c. , non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva” (Cassazione civile, sez. II, n. 23431 del 2021; vd. anche in senso conforme
Cassazione civile n. 3959 del 2012 e n. 3956 del 2018).
Nel caso di specie, parte resistente non allega alcuna ragione sottesa al pagamento in contanti delle somme in parola, né risultano formulate sul punto istanze istruttorie.
Al ricorrente va, quindi, riconosciuto il pagamento della somma di € 995,42 a titolo di competenze di fine rapporto come risultanti dall'ultima busta paga, nonché di € 459,24 a titolo di 13ma e 14ma mensilità per l'anno 2020 ed € 223,09 a titolo di TFR (calcolato tenuto conto dell'importo contabilizzato nell'ultima busta paga e dell'importo aggiuntivo spettante in ragione del lavoro supplementare svolto).
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 2118 c.c., lo svolgimento di lavoro supplementare non retribuito integra, ad avviso della scrivente, idonea giusta causa delle dimissioni rese, con la conseguenza che al ricorrente andrà restituito quanto trattenuto a tale titolo dalla società datrice, oltre che versato l'importo corrispondente in suo favore, per l'importo complessivo di € 862,00.
In definitiva, la società va condannata al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma complessiva di € 3.520,34, di cui € 223,09 a titolo di TFR.
9 Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento e tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti Controparte_1 del ricorrente della somma di € 3.520,34, di cui € 223,09 a titolo di Parte_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 5822/2023, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Iaccarino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Caputo, presso il cui CP_2
studio elettivamente domicilia, come in atti.
Resistente
OGGETTO: pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2023, il ricorrente in epigrafe - premesso di aver lavorato per la società resistente dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 60% (24 ore settimanali), con mansioni di pizzaiolo e con inquadramento al livello IV del CCNL Pubblici Esercizi - ha dedotto: di aver svolto mansioni di pizzaiolo addetto agli impasti, alla stesura e preparazione della pizza;
di aver lavorato dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 15.30 e dalle ore 18.30 alle 24; di aver lavorato il
1 sabato e la domenica per ulteriori quindici ore;
di aver percepito durante l'arco del periodo dedotto in giudizio una retribuzione mensile di € 1.500,00, inferiore a quella dovuta;
di essersi dimesso per giusta causa;
di aver subito sull'ultima busta paga di aprile 2021 una trattenuta pari a € 430,52 a titolo di indennità di mancato preavviso;
di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro supplementare e straordinario, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti;
di aver inviato in data
9.07.2022 missiva in cui intimava la resistente società al pagamento delle somme oggi dedotte in giudizio, senza alcun esito.
Tanto permesso, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 16.044,84, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si è costituita la società resistente la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 01.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, si rileva che è incontestata, nonché provata per tabulas, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part-time tra le parti per il periodo contrattualizzato dedotto in ricorso (cfr. buste paga ed estratto contributivo in atti).
Il thema decidendum del giudizio verte, quindi, sullo svolgimento di lavoro a tempo pieno anziché part-time, nonché sullo svolgimento di lavoro straordinario e sulla mancata percezione di emolumenti spettanti ex lege, con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle relative somme.
Va in primo luogo ricordato che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Con specifico riferimento al lavoro supplementare, straordinario e festivo, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali spetta al lavoratore, il
2 quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o festivo, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario o supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio
2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n.
12695).
Quanto, infine, alle ferie, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie il materiale probatorio raccolto non consente di ritenere provato lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo l'orario dedotto in ricorso.
Dalle dichiarazioni degli escussi, infatti, non sono emersi elementi idonei a ritenere dimostrata la prospettazione attorea.
Nello specifico, esse non appaiono in grado di confermare in via univoca o comunque presumibilmente attendibile l'effettiva prestazione lavorativa del ricorrente oltre le quaranta ore settimanali.
Il teste escusso all'udienza del 14.05.2024, ha dichiarato: “ho lavorato per Tes_1
nel 2020 e 2021, ho iniziato verso ottobre 2020 e ho finito ad aprile 2021, ho CP_1
iniziato in contemporanea con il ricorrente perché aveva bisogno di aiuto durante il week end
o lo sostituivo quando lui era di riposo;
non ho iniziato proprio lo stesso giorno, ma comunque a ottobre;
facevo principalmente il fornaio quando lui c'era, e quando lui non
c'era il pizzaiolo;
ho lavorato il venerdì e il sabato tutte le settimane e il lunedì perché Vaino
3 era di riposo;
io facevo dalle 18.30 a mezzanotte, sia il venerdì che il sabato;
il lunedì invece facevo dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 a mezzanotte;
la pizzeria in quel periodo faceva solo attività da asporto perché c'era emergenza covid e le consegne finivano un po' prima di mezzanotte, non ricordo con precisione l'orario; noi arrivavamo alle 18.30 e facevamo la preparazione perché il servizio iniziava alle 19.00; il ricorrente preparava l'impasto per le pizze, ma già dalla mattina o il giorno prima, quindi io quando arrivavo lo trovavo già fatto;
la sera poteva capitare di doverlo preparare per i giorni successivi e se ne occupava sempre
e solo perché era l'unico pizzaiolo;
una volta finito di fare le pizze, mettevamo in Pt_1 ordine finché non arrivava l'orario di chiusura;
il sig. non preparava gli impasti, CP_2
veniva in pizzeria ma controllava solo il nostro lavoro, non volgeva attività di preparazione degli impasti;
prima della chiusura, cenavamo, mettevamo a posto e poi chiudevamo a mezzanotte;
io sono andato via perché è andato via il , io questo lavoro l'ho trovato Pt_1
tramite lui, perché già lo conoscevo in quanto avevamo lavorato insieme già in altre pizzerie;
il , quando ha trovato lavoro, mi ha chiamato perché gli serviva l'aiuto pizzaiolo e io Pt_1
ero disponibile;
in seguito non abbiamo più lavorato insieme, io attualmente lavoro in un'altra pizzeria;
ADR: il ricorrente faceva solo il pizzaiolo;
ADR: io ricordo di non aver firmato alcun contratto, ma lavorando solo il week end o in sostituzione, presumo che fossero prestazioni occasionali;
oltre a me e al , ricordo che c'era che si occupava di Pt_1 Per_1 friggere e stava in cucina, poi c'era più di una persona che cuoceva carne perché l'attività era anche panineria, mi ricordo , e poi c'era un altro ragazzo, mi pare si chiamasse Per_2
che faceva il cuoco, e una ragazza che era al pass, ossia condiva le pizze in uscita, di Per_3 cui però non ricordo il nome;
forse c'era qualche persona in più, ma all'incirca eravamo questi;
ADR: io venivo pagato il sabato per la settimana, prendevo 45€ a turno e mi pagava il sig. ; preciso che mi occupavo io della preparazione dei condimenti delle pizze CP_2 quando ero presente, tipo tagliare la mozzarella, i pomodori ecc.”.
La teste escussa alla medesima udienza, premesso di essere la moglie del Tes_2 ricorrente, ha dichiarato: “conosco i fatti in ragione del rapporto coniugale;
mio marito ha lavorato da ottobre 2020 ad aprile 2021 più o meno, fine aprile;
lui faceva il pizzaiolo, faceva gli impasti e preparava la stesura e la farcitura della pizza;
non ricordo bene come mio marito abbia trovato il lavoro, ma presumo tramite conoscenze perché nella ristorazione accade generalmente così; faceva due turni dal martedì al venerdì, dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 a mezzanotte, fino a chiusura;
il sabato e la domenica faceva solo il turno di pomeriggio-sera, dalle 18.30 a mezzanotte;
qualche volta l'ho accompagnato in pizzeria la
4 mattina prima di andare io a lavoro e forse ci sono stata anche a mangiare con i bambini;
la pizzeria faceva l'asporto nel periodo che c'era ancora l'emergenza covid;
poi c'erano una quindicina di tavoli;
poi dopo l'emergenza ha aperto al pubblico;
io lavoro come segretaria, dalle 9.00 alle 17.00, a Soccavo;
noi abitiamo a Pianura;
la pizzeria è lontana, Casoria;
ADR: io e mio marito siamo in separazione dei beni;
ricordo di essere andata lì a cena nel
2021, nell'ultimo periodo che mio marito era lì; ricordo che c'era un ragazzo che veniva nel week end, ma non ricordo i nomi di altri colleghi;
non ho mai conosciuto il sig. Tes_1
”. CP_2
La teste , escussa alla medesima udienza, premesso di aver lavorato per la Testimone_3
resistente da ottobre 2020 a luglio 2022, ha dichiarato: “io ho smesso perché ho cambiato lavoro, adesso lavoro in un supermercato;
io ero responsabile di sala;
lavoravamo prettamente di pomeriggio;
iniziavamo intorno alle 18.30; nel periodo dell'emergenza covid, lavoravamo fino alle 22.00, nel senso che alle 21.00 finiva il servizio e alle 22.00 chiudevamo, poi quando è stato possibile riaprire, la chiusura era intorno a mezzanotte;
quando c'era l'emergenza facevamo solo asporto;
la mattina non lavoravamo;
ho conosciuto il ricorrente, non ricordo il periodo, ma dopo un paio di mesi che ero lì, quindi intorno al mese di dicembre;
il ricorrente era il pizzaiolo, faceva i miei stessi orari;
preciso che iniziavamo il turno insieme, alle 18.30 entravamo, poi mangiavamo prima del servizio che iniziava alle 19.00; io ero inquadrata;
lavoravamo dal martedì alla domenica, il lunedì la pizzeria era chiusa;
facevamo gli orari che ho detto prima tutti i giorni;
non so perché il ricorrente abbia smesso di lavorare, so solo che non l'ho più visto, un sabato non si è più presentato al lavoro;
ADR: nel periodo del covid non potevo fare la responsabile di sala perché il ristorante era chiuso al pubblico, quindi davo una mano nella preparazione delle pizze e stavo al pass;
poi quando abbiamo aperto al pubblico, ho potuto fare la responsabile di sala;
ricordo che eravamo io, il ricorrente, , la sig.ra , in tutto eravamo in Pt_2 Per_4
cinque o sei;
facevamo solo pizze, non si facevano altri cibi;
il sig. , quando veniva in CP_2
pizzeria, controllava il nostro lavoro, ma materialmente non faceva altro;
l'impasto delle pizze lo preparava;
c'era solo lui come pizzaiolo, non c'era nessun aiuto anche Parte_1
perché le ordinazioni erano facilmente gestibili tramite le applicazioni e davamo tutti una mano;
io non ho mai conosciuto un tale che veniva nel week end a fare l'aiuto Tes_1
pizzaiolo; Il giudice a questo punto dispone che entri il primo teste escusso e Tes_1
chiede ai due testi se si conoscano. Entrambi i testi dichiarano di non essersi mai visti prima.
ADR: preciso che solo nel periodo del Covid facevamo solo pizze, poi quando abbiamo
5 potuto riaprire abbiamo incrementato l'attività con i panini;
ADR: il ricorrente preparava
l'impasto durante il turno, perché gli ordini erano pochi e facilmente gestibili;
generalmente organizzava i panetti nell'ultima mezz'ora; sempre in quest'ultima mezz'ora si occupava lui di preparare l'impasto; spesso i panetti avanzano per il giorno dopo e venivano poi utilizzati;
in tal caso venivano lasciati nel frigo;
quando abbiamo aperto al pubblico il ricorrente non
c'era più”.
Il teste , escusso all'udienza del 29.10.2024, ha dichiarato: “Ho lavorato per la Testimone_4
resistente; sono stato un anno e sono andato via circa 2 anni e mezzo fa;
ho iniziato dopo il covid, mi pare fosse estate. ADR: Facevo il pizzaiolo, inizialmente non preparavo gli impasti, li trovavo già fatti, li faceva il sig. , successivamente li facevo io;
dopo un paio CP_2
di mesi li facevo io, dopo che ho imparato come fare. ADR: Facevo 6 turni a settimana, nel senso che lavoravo 6 giorni su 7; preciso che i turni generalmente sono due al giorno ma in quel periodo la mattina eravamo chiusi e quindi facevo solo il serale, iniziavo alle ore 18.30 e finivo alle 23.00 o 23.30; la pizzeria chiudeva a quest'ora, magari solo il sabato si poteva fare un'ora più tardi. ADR: Non conosco il sig. , non l'ho mai visto ADR: Parte_1
Avevo sempre lo stesso giorno di riposo, se non erro il Lunedì o il Martedì. ADR: Durante il periodo in cui ho lavorato, se non sbaglio inizialmente dovevamo chiudere per legge alle
23.00, ma per tutto il periodo siamo stati aperti al pubblico e la gente veniva a mangiare in pizzeria. ADR: Oltre alle pizze facevano anche un po' di cucina ma vi provvedeva il sig.
, perché era a gestione familiare ed inoltre dopo il covid non vi era grande affluenza. CP_2
ADR: Io avevo un contratto;
mi sono dimesso perché la pizzeria non aveva tanta clientela e
c'erano problematiche sulle spese ed avendo altre chiamate ho deciso di andare altrove, infatti dopo poco che sono andato via hanno chiuso. ADR: Io continuo a lavorare come pizzaiolo”.
A questo punto, occorre esaminare il tenore delle deposizioni appena citate.
Le dichiarazioni del teste non consentono di poter attestare come veritiere le deduzioni Tes_1
del ricorrente circa il turno mattutino: egli ha, infatti, dichiarato di aver lavorato come aiuto del durante il turno serale nei weekend, dal venerdì al sabato, mentre, di giorno, solo di Pt_1 lunedì in assenza del ricorrente al fine di sostituirlo (cfr. “ho iniziato in contemporanea con il ricorrente perché aveva bisogno di aiuto durante il week end o lo sostituivo quando lui era di riposo”). Non ha saputo riferire, inoltre, con certezza l'orario di cessazione della prestazione.
La teste d'altra parte, ha riferito di orari contrastanti con quanto rappresentato dal Tes_3
teste e dallo stesso legale rappresentante: la stessa ha, infatti, dichiarato che in quel Tes_4
6 periodo il servizio d'asporto terminava alle 21:00 e la pizzeria, di conseguenza, chiudeva alle
22:00, laddove il , sottoposto a interrogatorio formale, ha dichiarato: “il ricorrente CP_2
lavorava dalle 18:30 alle 23:00 durante la settimana, perché facevamo solo asporto fino alle
22:30, poi chiudevamo alle 23:00 perché cenavamo anche;
il sabato si lavorava un po' di più, lavoravamo con l'asporto fino alle 23:00, poi il tempo di pulire e verso le 23:30 finivamo;
la domenica gli orari erano come in settimana”.
La ha, inoltre, confermato che era il a occuparsi della preparazione degli Tes_3 Pt_1
impasti, in contrasto con quanto rappresentato in memoria e dichiarato dal teste . Tes_4
Non può non tenersi conto, inoltre, della circostanza riportata nel verbale di testimonianza del
14.05.2024, ossia di come i testi e messi a confronto, abbiano dichiarato di non Tes_1 Tes_3
conoscersi nonostante entrambi abbiano affermato di aver lavorato per la società resistente nello stesso periodo.
Quanto alla teste non può non tenersi conto del rapporto di coniugio con il Tes_2
ricorrente: tale circostanza, seppur non comportando l'incapacità a deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve, infatti, essere valorizzata ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del 08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del 30/05/1990).
Ciò posto, deve rilevarsi che la ha offerto, quanto allo svolgimento della prestazione nel Tes_2
turno dalle 10:30 alle 15:30, circostanze apprese dal ricorrente e non tramite diretta percezione.
Ella ha riferito, inoltre, di aver accompagnato occasionalmente il coniuge al lavoro, incarnando sotto tale profilo la figura del “teste accompagnatore”, che dunque ben poco ha potuto illustrare sul reale contenuto dei rapporti tra le parti in causa, e soprattutto sulla continuità dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
Altre incongruenze si registrano, inoltre, con riguardo alla giornata del lunedì, atteso che il ha dichiarato di aver sostituito il solo per il turno mattutino, lasciando presumere Tes_1 Pt_1
che lo stesso lavorasse di sera, laddove i testi e hanno riferito, al contrario, che Tes_3 Tes_4
la pizzeria in tale giorno della settimana era chiusa. La stessa ha affermato che il Tes_2
ricorrente lavorava dal martedì alla domenica.
Deve evidenziarsi, inoltre, che, come rappresentato da parte resistente, nel periodo lavorativo dedotto in giudizio l'attività in questione era assoggettata ed obbligata al rispetto dai DPCM ed alle ordinanze regionali emesse a seguito della pandemia da COVID19.
7 In ordine alle limitazioni sia delle attività commerciali che delle libertà individuali delle persone, è opportuno citare: l'ordinanza regionale n. 79 del 15 ottobre 2020, in base alla quale a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) era fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21:00, mentre era consentito il cd. delivery oltre tale orario;
l'ordinanza regionale n. 83 del 20 ottobre 2020, in base alla quale era “fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore
5.00 del giorno successivo”.
Le predette disposizioni sono state, poi, confermate con il D.L. n. 2 del 2021, che ha prorogato fino al 30.04.2021 lo stato di emergenza.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie non può dirsi raggiunta idonea prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa nei termini indicati in ricorso.
Deve ritenersi, però, che il abbia lavorato per tutto il periodo per cinque giorni alla Pt_1
settimana dalle ore 18:30 alle 23:00, e il sabato dalle ore 18:30 alle ore 23:30, secondo quanto ammesso dal legale rappresentante della resistente in sede di interrogatorio formale e risultante dalle ordinanze appena richiamate.
Ne discende lo svolgimento di 3 ore e mezza di lavoro supplementare a settimana, rispetto alle
24 ore settimanali come previste dal contratto part-time al 60%.
Circa il quantum debeatur, lo stesso è determinato utilizzando quale parametro la retribuzione oraria base risultante dalle buste paga in atti.
Atteso che non è stata richiamata in ricorso, né allegata allo stesso, la previsione collettiva della relativa maggiorazione, deve trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 2108
c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5 R.D. 692/1923, con conseguente maggiorazione del
10% della retribuzione oraria tabellare come risultante dalle buste paga (€ 8,49).
Di conseguenza, tenuto conto dei parametri appena indicati, spetta al ricorrente la somma di €
980,59 a titolo di retribuzione per il lavoro supplementare svolto.
Per quanto concerne le spettanze ordinarie e nello specifico quanto chiesto a titolo di T.F.R., tredicesima e quattordicesima mensilità e competenze di fine rapporto (ratei tredicesima e quattordicesima, festività, ferie e permessi residui e R.O.L. come risultanti dalla busta paga di aprile 2021), va ribadito che, una volta fornita dal lavoratore ricorrente la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive (nella fattispecie il rapporto lavorativo è incontestato e provato per tabulas: buste paga ed estratto contributivo), incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento, prova che nel caso di specie non è stata fornita, avendo genericamente il legale rappresentante della società resistente
8 affermato in sede di interrogatorio formale di aver pagato il ricorrente in contanti, ma non essendo tale circostanza supportata da alcun riscontro documentale, tramite produzione di idonee quietanze sottoscritte dal lavoratore.
Inoltre, deve precisarsi che la regola della inammissibilità della prova testimoniale dei pagamenti in denaro superiori al limite di cui all'art. 2721, comma 1, c.p.c., è superabile solo alla stregua del secondo comma della stessa norma, il quale prevede che “Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere la preclusione di cui al comma 1 superabile ai sensi del comma 2 soltanto quando le circostanze allegate e i relativi capitoli di prova siano specificamente delineati.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che “i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c. , non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva” (Cassazione civile, sez. II, n. 23431 del 2021; vd. anche in senso conforme
Cassazione civile n. 3959 del 2012 e n. 3956 del 2018).
Nel caso di specie, parte resistente non allega alcuna ragione sottesa al pagamento in contanti delle somme in parola, né risultano formulate sul punto istanze istruttorie.
Al ricorrente va, quindi, riconosciuto il pagamento della somma di € 995,42 a titolo di competenze di fine rapporto come risultanti dall'ultima busta paga, nonché di € 459,24 a titolo di 13ma e 14ma mensilità per l'anno 2020 ed € 223,09 a titolo di TFR (calcolato tenuto conto dell'importo contabilizzato nell'ultima busta paga e dell'importo aggiuntivo spettante in ragione del lavoro supplementare svolto).
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 2118 c.c., lo svolgimento di lavoro supplementare non retribuito integra, ad avviso della scrivente, idonea giusta causa delle dimissioni rese, con la conseguenza che al ricorrente andrà restituito quanto trattenuto a tale titolo dalla società datrice, oltre che versato l'importo corrispondente in suo favore, per l'importo complessivo di € 862,00.
In definitiva, la società va condannata al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma complessiva di € 3.520,34, di cui € 223,09 a titolo di TFR.
9 Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento e tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti Controparte_1 del ricorrente della somma di € 3.520,34, di cui € 223,09 a titolo di Parte_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.300,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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