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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 481/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.04.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Bologna alla Via delle Casse n. 2 presso e nello studio dell'avv.
Patrizia Brandi che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del procuratore speciale , elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Campobasso alla Via Monsignor Bologna n. 18 presso e nello studio dell'avv.
Mario Davì, giusta procura in calce all'atto di costituzione e comparsa di risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
17.04.2024 – Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 445/2024 resa inter partes nella causa iscritta al n. 3210/2021 R.G. del Tribunale di Teramo: in via istruttoria disporsi CTU volta a quantificare la differenza fra l'importo degli interessi debitori ultralegali applicati alle 15 operazioni di sconto di cui è causa e quelli di legge di cui all'art. 117 del
TUB; nel merito in totale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità degli interessi ultralegali applicati dalla banca alle 15 operazioni di sconto di cui è causa e conseguentemente, sostituiti tali interessi con quelli legali, dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
Parte_2 per la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ., euro 32.995,66 e/o quella somma anche diversa e maggiore che risulterà dovuta anche in esito all'espletanda CTU chiesta in via istruttoria, oltre interessi dalla messa in mora del 12.11.2015 (ns.all. 20) come da SSUU n. 18672/2019 al saldo effettivo;
per il rimborso del costo della consulenza di parte ante causam, euro 1.464,00 oltre interessi come per legge, come da ns. all. 27.
Con vittoria di spese e compensi dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori di legge.”
Per l'appellata:
“- rigettare integralmente l'atto di appello in tutte le sue conclusioni rassegnate dalla
[...]
in quanto inammissibile ed infondato per tutte le argomentazioni giuridiche CP_3
rassegnate nel presente atto di costituzione, con conferma della sentenza n. 445/2024 pubblicata dal Tribunale di Teramo in data 17.04.2024.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3210/2021 promosso da contro (onde sentir accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi Parte_1 Controparte_1 debitori ultralegali applicati da alle 15 operazioni di sconto portafoglio dedotte in giudizio ed addebitati CP_1 sul c.c. n. 0462032 mediante l'annotazione “competenze di sconto”, per assenza di valida pattuizione scritta del tasso debitore applicabile, con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di €
32.995,66, corrispondente alla differenza fra interessi debitori ultralegali e quelli legali vigenti al momento delle citate operazioni, o di quella diversa anche superiore somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali, rimborso del costo della perizia di parte e spese di lite), giudizio dell'ambito del quale la convenuta si era costituita, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione del diritto di difesa essendo stato indicato in epigrafe un tribunale diverso, nel merito chiedendo il rigetto della domanda ritenuta infondata ed anche inammissibile – il Tribunale di Teramo così statuiva: “-
Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.”
1.1 Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della domanda per incertezza nella indicazione del Tribunale adito nella parte della vocatio in jus comportante, secondo la prospettazione di parte convenuta, una violazione del diritto di difesa.
Riteneva infatti il primo giudice che si era trattato, con evidenza, di mero refuso da cui non era conseguita alcuna lesione delle regole della vocatio in jus, tant'è che l'atto di citazione era correttamente intestato al Tribunale di Teramo, così come a tale Tribunale erano rivolte le conclusioni in esso formulate.
Pertanto, non vi era alcuna possibilità per il soggetto convenuto in giudizio di incorrere in confusione nella individuazione dell'autorità giudiziaria competente, tanto che la parte convenuta in giudizio si era regolarmente costituita facendo valere le proprie ragioni.
1.2 Nel merito, il giudice di prime cure rigettava la domanda di parte attrice, ritenendola infondata.
In particolare, rilevava che: - dalla lettura del contratto di conto corrente oggetto di causa risultava come il tasso di interesse ultralegale praticato fosse stato pattuito nel contratto
(combinato disposto degli artt. 8 e 17) ed indicato nel documento di sintesi facente parte dello stesso, per cui non poteva dichiararsi la nullità che l'attrice aveva invocato, in ossequio al costante indirizzo giurisprudenziale (ivi richiamato) in forza del quale la pattuizione di tali interessi richiedeva la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità della stessa;
- da una attenta lettura dei documenti di sintesi costitutivi il frontespizio dei contratti relativi alle operazioni di sconto in esame, risultava altresì come, per ciascuna di esse, fosse stato debitamente indicato il tasso di interesse ultralegale praticato, il cui addebito sul conto corrente era determinato dalla disciplina del relativo contratto, richiamato dall'art. 19 comma
1 del contratto di sconto per tutto quanto non espressamente normato dallo stesso;
- peraltro, il fatto che gli interessi debitori relativi alle specifiche operazioni di sconto venissero addebitati sul conto corrente intestato al cliente scontatario era conseguenza del disposto normativo ex art. 1858 c.c. disciplinante proprio il contratto di sconto bancario, atteso che uno degli obblighi principali gravanti sul cliente era proprio quello del pagamento degli interessi relativi a tale operazione, dovuti a titolo di corrispettivo per il godimento concessogli della somma liquida anticipata e riguardanti, in caso d'inadempimento del terzo, anche l'eventuale calcolo di interessi moratori aggiuntivi, maturati dalla scadenza al giorno del pagamento e calcolati al tasso legale, se superiore a quello di sconto, con la relativa clausola che doveva risultare per iscritto ex art. 1284 insieme al cd. "sopporto" con cui convenzionalmente si stabilivano;
- l'operazione di anticipazione su fatture / documenti commerciali era analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenziava per la presenza di documenti relativi a rapporti commerciali che il cliente era tenuto ad esibire/consegnare a fronte delle richieste di anticipazione;
- la banca metteva a disposizione del cliente le somme di tali crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo entro il limite dell'affidamento concesso ed in tal modo il cliente conseguiva la “monetizzazione” anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la banca otteneva il rimborso delle somme anticipate al cliente;
- ciò comportava che i due conti (conto anticipi e conto corrente ordinario), sebbene autonomi, erano strettamente legati dal sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione su carta commerciale, in forza del quale il rapporto di debito/credito fra la e il correntista era rappresentato, in ogni momento, dal saldo del CP_1
conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluivano, mediante "giroconto", ed al s.b.f.; - in questo senso si poteva perciò parlare di un unicum, con la conseguenza che gli interessi debitori sul conto anticipi erano conteggiati in genere il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui erano dovuti e gli stessi erano addebitati sul corrispondente conto corrente ordinario secondo la periodicità stabilita dal relativo contratto disciplinante il medesimo “conto principale”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza sulla base di un motivo di gravame con il quale ha denunciato: 1)
Travisamento dei fatti – Erronea lettura e interpretazione dei contratti e dei documenti in atti
– Violazione dell'art. 117 del TUB.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata Controparte_1 contestando il gravame del quale ha denunciato l'inammissibilità e comunque sostenuto l'infondatezza nel merito.
4. All'esito dell'udienza del 3.12.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 5.12.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.4.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello non è meritevole di accoglimento.
5.1 Con l'unico motivo di gravame l' appellante denuncia che il giudice di primo grado è incorso nel travisamento dei fatti, nell'erronea lettura e interpretazione dei contratti e dei documenti in atti nonché nella violazione dell'art. 117 TUB, allorché ha ritenuto validamente pattuito per iscritto tra le parti, così come imposto dalla legge, il tasso di interesse delle quindici operazioni di sconto oggetto del giudizio, evidenziando invece che gli unici documenti contrattuali in atti che risultino sottoscritti dalle parti sono il contratto di apertura di c/c del 28.10.2002, il contratto di apertura di c/c tecnico del 1.12.2010 e le quindici lettere di sconto ordinario (relative alle operazioni bancarie sopra indicate) ove lo spazio destinato all'indicazione del tasso di sconto non risulta compilato.
Sostiene in particolare che il primo giudice è incorso in errore nel ritenere che gli artt. 8 e 17 del contratto di conto corrente n. 402032 del 28.10.2002 e l'art. 10 comma 1 del contratto di sconto n. 838/333 fossero applicabili alle 15 operazioni di conto oggetto di causa, atteso che i documenti di sintesi non possono rappresentare il frontespizio del contratto del 2002 in quanto intercorso quattro anni prima e che il contratto di sconto del 1.12.2010 (ed il relativo art. 19 comma 1) è stato stipulato successivamente al compimento della maggior parte delle operazioni di sconto.
5.2. Rileva il Collegio che nella specie non vengono in considerazione solo il contratto di conto corrente ordinario n. 0462032 (acceso il 28.20.2002 ed estinto l'11.06.2015) e il conto tecnico n. 838/333 aperto il 20.12.2010, ma anche la documentazione contrattuale relativa ad ognuna delle 15 operazioni di sconto in discussione.
5.3. Il contratto di conto corrente n. 0462032 del 28.10.2002 (relativo al conto sul quale venivano addebitati gli interessi) contiene la pattuizione ed indicazione degli interessi ultralegali (in particolare prevede in relazione agli interessi debitori il tasso nominale del 13% ed il tasso effettivo del 13,6476% senza specifico riferimento ad una specifica tipologia contrattuale di finanziamento). Privo di riscontro documentale si rivela il rilievo dell'appellante secondo cui gli interessi debitori indicati nel modulo allegato al contratto di conto corrente si riferirebbero esclusivamente all'apertura di credito.
Parimenti privo di risconto documentale si rivela il rilievo secondo cui, ove si dovessero ritenere gli interessi debitori pattuiti nel contratto di conto corrente riferibili anche all'anticipo mediante sconto, allora si dovrebbe dichiarare la loro usurarietà per essere superiori al tasso soglia prevista per tale tipologia di finanziamento negli anni dal 2006 in poi.
Su tale ultimo punto è appena il caso di rilevare che la verifica di usurarietà dovrebbe essere compiuta con riferimento alla data della pattuizione degli interessi e cioè con riferimento all'ottobre 2002, in relazione alla quale però l'appellante non ha allegato né documentato quale fosse il tasso soglia.
5.4. Il successivo contratto in data 1.12.2010 relativo al rapporto di n. 838/333 Pt_3
(applicabile alle ultime due operazioni di sconto) disciplinava il tasso debitore nella misura del 7,2%.
5.5. Per ognuna delle 15 operazioni di sconto oggetto di causa risulta prodotta dalla stessa parte appellante (attrice in primo grado) la completa documentazione contrattuale, costituita, oltre che dalla lettera di sconto a firma della contenente l'indicazione del numero Parte_1
degli effetti presentati allo sconto e la loro analitica descrizione (importi e scadenza), anche dal documento di sintesi (contenente l'indicazione delle più significative condizioni contrattuali ed economiche relative all'operazione di sconto di volta in volta compiuta) recante l'indicazione della impresa venditrice, della impresa acquirente, dell'importo degli effetti, del numero delle rate, del tasso di sconto e dell'importo degli interessi, nonché del tasso di mora (tutti peraltro inferiori a quelli pattuiti dalle nel contratto del 2002 ed in quello del 2010).
È evidente che la mancata indicazione nella lettera di sconto a firma della cliente degli interessi (tasso di sconto), essendo stato il relativo spazio lasciato in bianco, non significa affatto che il tasso di sconto non sia stato pattuito, venendo in rilievo le pattuizioni intervenute nel 2002 e poi nel 2010, nonché le condizioni economiche (più favorevoli alla cliente) riportate nel documento di sintesi relativo ad ogni specifica operazione.
È nota la funzione del documento di sintesi: esso costituisce il frontespizio del contratto e riporta le principali condizioni economiche previste e, a differenza del foglio informativo che
è rivolto a tutti i potenziali clienti, il documento di sintesi è personalizzato, sicché riporta quindi costi e condizioni dello specifico contratto riferito allo specifico cliente. Non coglie nel segno, pertanto, la censura di parte appellante secondo cui gli unici documenti contrattuali da considerare sarebbero quelli sottoscritti dalle parti, e quindi il contratto di apertura di c/c del 28.10.2002, il contratto di apertura del c/c tecnico del
1.12.2010 e le quindici lettere di sconto ordinario relative alle operazioni oggetto di giudizio
(in quanto unici documenti da essa sottoscritti), mentre alcuna valenza contrattuale sarebbe riconoscibile ai quindici documenti allegati a tali lettere, poiché, deduce, non recano date, sottoscrizioni o riferimenti al c/c 462032, del cui contratto dovrebbero costituire parte integrante.
Invero il primo giudice, quando ha fatto riferimento ai documenti di sintesi allegati alle lettere di sconto ordinario quali frontespizi dei contratti, ha inteso fare chiaro riferimento “ai contratti relativi alle operazioni di sconto in esame”, sicché privi di pregio si rivelano i rilievi secondo cui i 15 documenti di sintesi in atti non potrebbero rappresentare il frontespizio del contratto del 28.10.2022 (antecedente alla prima operazione di sconto di ben quattro anni).
Nella specie, va peraltro ribadito che i documenti di sintesi riportano i dati dell'impresa venditrice (parte appellante), l'impresa acquirente (di volta in volta l'impresa destinataria dei documenti contabili posti dall'appellante allo sconto), l'importo (uguale a quello indicato nelle lettere di sconto), la durata ed il numero delle rate, nonché il tasso di sconto e tutte le altre informazioni necessarie: dunque, si tratta di documenti facilmente riconducibili ai singoli rapporti contrattuali di sconto.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra €.
26.000,01 ed €. 52.000,00, con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
7. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15.04.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 481/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.04.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Bologna alla Via delle Casse n. 2 presso e nello studio dell'avv.
Patrizia Brandi che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del procuratore speciale , elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Campobasso alla Via Monsignor Bologna n. 18 presso e nello studio dell'avv.
Mario Davì, giusta procura in calce all'atto di costituzione e comparsa di risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
17.04.2024 – Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 445/2024 resa inter partes nella causa iscritta al n. 3210/2021 R.G. del Tribunale di Teramo: in via istruttoria disporsi CTU volta a quantificare la differenza fra l'importo degli interessi debitori ultralegali applicati alle 15 operazioni di sconto di cui è causa e quelli di legge di cui all'art. 117 del
TUB; nel merito in totale riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità degli interessi ultralegali applicati dalla banca alle 15 operazioni di sconto di cui è causa e conseguentemente, sostituiti tali interessi con quelli legali, dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
Parte_2 per la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ., euro 32.995,66 e/o quella somma anche diversa e maggiore che risulterà dovuta anche in esito all'espletanda CTU chiesta in via istruttoria, oltre interessi dalla messa in mora del 12.11.2015 (ns.all. 20) come da SSUU n. 18672/2019 al saldo effettivo;
per il rimborso del costo della consulenza di parte ante causam, euro 1.464,00 oltre interessi come per legge, come da ns. all. 27.
Con vittoria di spese e compensi dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori di legge.”
Per l'appellata:
“- rigettare integralmente l'atto di appello in tutte le sue conclusioni rassegnate dalla
[...]
in quanto inammissibile ed infondato per tutte le argomentazioni giuridiche CP_3
rassegnate nel presente atto di costituzione, con conferma della sentenza n. 445/2024 pubblicata dal Tribunale di Teramo in data 17.04.2024.
Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3210/2021 promosso da contro (onde sentir accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi Parte_1 Controparte_1 debitori ultralegali applicati da alle 15 operazioni di sconto portafoglio dedotte in giudizio ed addebitati CP_1 sul c.c. n. 0462032 mediante l'annotazione “competenze di sconto”, per assenza di valida pattuizione scritta del tasso debitore applicabile, con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di €
32.995,66, corrispondente alla differenza fra interessi debitori ultralegali e quelli legali vigenti al momento delle citate operazioni, o di quella diversa anche superiore somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi legali, rimborso del costo della perizia di parte e spese di lite), giudizio dell'ambito del quale la convenuta si era costituita, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione del diritto di difesa essendo stato indicato in epigrafe un tribunale diverso, nel merito chiedendo il rigetto della domanda ritenuta infondata ed anche inammissibile – il Tribunale di Teramo così statuiva: “-
Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.”
1.1 Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della domanda per incertezza nella indicazione del Tribunale adito nella parte della vocatio in jus comportante, secondo la prospettazione di parte convenuta, una violazione del diritto di difesa.
Riteneva infatti il primo giudice che si era trattato, con evidenza, di mero refuso da cui non era conseguita alcuna lesione delle regole della vocatio in jus, tant'è che l'atto di citazione era correttamente intestato al Tribunale di Teramo, così come a tale Tribunale erano rivolte le conclusioni in esso formulate.
Pertanto, non vi era alcuna possibilità per il soggetto convenuto in giudizio di incorrere in confusione nella individuazione dell'autorità giudiziaria competente, tanto che la parte convenuta in giudizio si era regolarmente costituita facendo valere le proprie ragioni.
1.2 Nel merito, il giudice di prime cure rigettava la domanda di parte attrice, ritenendola infondata.
In particolare, rilevava che: - dalla lettura del contratto di conto corrente oggetto di causa risultava come il tasso di interesse ultralegale praticato fosse stato pattuito nel contratto
(combinato disposto degli artt. 8 e 17) ed indicato nel documento di sintesi facente parte dello stesso, per cui non poteva dichiararsi la nullità che l'attrice aveva invocato, in ossequio al costante indirizzo giurisprudenziale (ivi richiamato) in forza del quale la pattuizione di tali interessi richiedeva la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità della stessa;
- da una attenta lettura dei documenti di sintesi costitutivi il frontespizio dei contratti relativi alle operazioni di sconto in esame, risultava altresì come, per ciascuna di esse, fosse stato debitamente indicato il tasso di interesse ultralegale praticato, il cui addebito sul conto corrente era determinato dalla disciplina del relativo contratto, richiamato dall'art. 19 comma
1 del contratto di sconto per tutto quanto non espressamente normato dallo stesso;
- peraltro, il fatto che gli interessi debitori relativi alle specifiche operazioni di sconto venissero addebitati sul conto corrente intestato al cliente scontatario era conseguenza del disposto normativo ex art. 1858 c.c. disciplinante proprio il contratto di sconto bancario, atteso che uno degli obblighi principali gravanti sul cliente era proprio quello del pagamento degli interessi relativi a tale operazione, dovuti a titolo di corrispettivo per il godimento concessogli della somma liquida anticipata e riguardanti, in caso d'inadempimento del terzo, anche l'eventuale calcolo di interessi moratori aggiuntivi, maturati dalla scadenza al giorno del pagamento e calcolati al tasso legale, se superiore a quello di sconto, con la relativa clausola che doveva risultare per iscritto ex art. 1284 insieme al cd. "sopporto" con cui convenzionalmente si stabilivano;
- l'operazione di anticipazione su fatture / documenti commerciali era analoga all'apertura di credito, dalla quale si differenziava per la presenza di documenti relativi a rapporti commerciali che il cliente era tenuto ad esibire/consegnare a fronte delle richieste di anticipazione;
- la banca metteva a disposizione del cliente le somme di tali crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo entro il limite dell'affidamento concesso ed in tal modo il cliente conseguiva la “monetizzazione” anticipata di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la banca otteneva il rimborso delle somme anticipate al cliente;
- ciò comportava che i due conti (conto anticipi e conto corrente ordinario), sebbene autonomi, erano strettamente legati dal sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione su carta commerciale, in forza del quale il rapporto di debito/credito fra la e il correntista era rappresentato, in ogni momento, dal saldo del CP_1
conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluivano, mediante "giroconto", ed al s.b.f.; - in questo senso si poteva perciò parlare di un unicum, con la conseguenza che gli interessi debitori sul conto anticipi erano conteggiati in genere il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui erano dovuti e gli stessi erano addebitati sul corrispondente conto corrente ordinario secondo la periodicità stabilita dal relativo contratto disciplinante il medesimo “conto principale”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza sulla base di un motivo di gravame con il quale ha denunciato: 1)
Travisamento dei fatti – Erronea lettura e interpretazione dei contratti e dei documenti in atti
– Violazione dell'art. 117 del TUB.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata Controparte_1 contestando il gravame del quale ha denunciato l'inammissibilità e comunque sostenuto l'infondatezza nel merito.
4. All'esito dell'udienza del 3.12.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 5.12.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.4.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello non è meritevole di accoglimento.
5.1 Con l'unico motivo di gravame l' appellante denuncia che il giudice di primo grado è incorso nel travisamento dei fatti, nell'erronea lettura e interpretazione dei contratti e dei documenti in atti nonché nella violazione dell'art. 117 TUB, allorché ha ritenuto validamente pattuito per iscritto tra le parti, così come imposto dalla legge, il tasso di interesse delle quindici operazioni di sconto oggetto del giudizio, evidenziando invece che gli unici documenti contrattuali in atti che risultino sottoscritti dalle parti sono il contratto di apertura di c/c del 28.10.2002, il contratto di apertura di c/c tecnico del 1.12.2010 e le quindici lettere di sconto ordinario (relative alle operazioni bancarie sopra indicate) ove lo spazio destinato all'indicazione del tasso di sconto non risulta compilato.
Sostiene in particolare che il primo giudice è incorso in errore nel ritenere che gli artt. 8 e 17 del contratto di conto corrente n. 402032 del 28.10.2002 e l'art. 10 comma 1 del contratto di sconto n. 838/333 fossero applicabili alle 15 operazioni di conto oggetto di causa, atteso che i documenti di sintesi non possono rappresentare il frontespizio del contratto del 2002 in quanto intercorso quattro anni prima e che il contratto di sconto del 1.12.2010 (ed il relativo art. 19 comma 1) è stato stipulato successivamente al compimento della maggior parte delle operazioni di sconto.
5.2. Rileva il Collegio che nella specie non vengono in considerazione solo il contratto di conto corrente ordinario n. 0462032 (acceso il 28.20.2002 ed estinto l'11.06.2015) e il conto tecnico n. 838/333 aperto il 20.12.2010, ma anche la documentazione contrattuale relativa ad ognuna delle 15 operazioni di sconto in discussione.
5.3. Il contratto di conto corrente n. 0462032 del 28.10.2002 (relativo al conto sul quale venivano addebitati gli interessi) contiene la pattuizione ed indicazione degli interessi ultralegali (in particolare prevede in relazione agli interessi debitori il tasso nominale del 13% ed il tasso effettivo del 13,6476% senza specifico riferimento ad una specifica tipologia contrattuale di finanziamento). Privo di riscontro documentale si rivela il rilievo dell'appellante secondo cui gli interessi debitori indicati nel modulo allegato al contratto di conto corrente si riferirebbero esclusivamente all'apertura di credito.
Parimenti privo di risconto documentale si rivela il rilievo secondo cui, ove si dovessero ritenere gli interessi debitori pattuiti nel contratto di conto corrente riferibili anche all'anticipo mediante sconto, allora si dovrebbe dichiarare la loro usurarietà per essere superiori al tasso soglia prevista per tale tipologia di finanziamento negli anni dal 2006 in poi.
Su tale ultimo punto è appena il caso di rilevare che la verifica di usurarietà dovrebbe essere compiuta con riferimento alla data della pattuizione degli interessi e cioè con riferimento all'ottobre 2002, in relazione alla quale però l'appellante non ha allegato né documentato quale fosse il tasso soglia.
5.4. Il successivo contratto in data 1.12.2010 relativo al rapporto di n. 838/333 Pt_3
(applicabile alle ultime due operazioni di sconto) disciplinava il tasso debitore nella misura del 7,2%.
5.5. Per ognuna delle 15 operazioni di sconto oggetto di causa risulta prodotta dalla stessa parte appellante (attrice in primo grado) la completa documentazione contrattuale, costituita, oltre che dalla lettera di sconto a firma della contenente l'indicazione del numero Parte_1
degli effetti presentati allo sconto e la loro analitica descrizione (importi e scadenza), anche dal documento di sintesi (contenente l'indicazione delle più significative condizioni contrattuali ed economiche relative all'operazione di sconto di volta in volta compiuta) recante l'indicazione della impresa venditrice, della impresa acquirente, dell'importo degli effetti, del numero delle rate, del tasso di sconto e dell'importo degli interessi, nonché del tasso di mora (tutti peraltro inferiori a quelli pattuiti dalle nel contratto del 2002 ed in quello del 2010).
È evidente che la mancata indicazione nella lettera di sconto a firma della cliente degli interessi (tasso di sconto), essendo stato il relativo spazio lasciato in bianco, non significa affatto che il tasso di sconto non sia stato pattuito, venendo in rilievo le pattuizioni intervenute nel 2002 e poi nel 2010, nonché le condizioni economiche (più favorevoli alla cliente) riportate nel documento di sintesi relativo ad ogni specifica operazione.
È nota la funzione del documento di sintesi: esso costituisce il frontespizio del contratto e riporta le principali condizioni economiche previste e, a differenza del foglio informativo che
è rivolto a tutti i potenziali clienti, il documento di sintesi è personalizzato, sicché riporta quindi costi e condizioni dello specifico contratto riferito allo specifico cliente. Non coglie nel segno, pertanto, la censura di parte appellante secondo cui gli unici documenti contrattuali da considerare sarebbero quelli sottoscritti dalle parti, e quindi il contratto di apertura di c/c del 28.10.2002, il contratto di apertura del c/c tecnico del
1.12.2010 e le quindici lettere di sconto ordinario relative alle operazioni oggetto di giudizio
(in quanto unici documenti da essa sottoscritti), mentre alcuna valenza contrattuale sarebbe riconoscibile ai quindici documenti allegati a tali lettere, poiché, deduce, non recano date, sottoscrizioni o riferimenti al c/c 462032, del cui contratto dovrebbero costituire parte integrante.
Invero il primo giudice, quando ha fatto riferimento ai documenti di sintesi allegati alle lettere di sconto ordinario quali frontespizi dei contratti, ha inteso fare chiaro riferimento “ai contratti relativi alle operazioni di sconto in esame”, sicché privi di pregio si rivelano i rilievi secondo cui i 15 documenti di sintesi in atti non potrebbero rappresentare il frontespizio del contratto del 28.10.2022 (antecedente alla prima operazione di sconto di ben quattro anni).
Nella specie, va peraltro ribadito che i documenti di sintesi riportano i dati dell'impresa venditrice (parte appellante), l'impresa acquirente (di volta in volta l'impresa destinataria dei documenti contabili posti dall'appellante allo sconto), l'importo (uguale a quello indicato nelle lettere di sconto), la durata ed il numero delle rate, nonché il tasso di sconto e tutte le altre informazioni necessarie: dunque, si tratta di documenti facilmente riconducibili ai singoli rapporti contrattuali di sconto.
6. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra €.
26.000,01 ed €. 52.000,00, con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
7. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello; 2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15.04.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)