Articolo 34 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 settembre 1962
Art. 34.
I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica, nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle
relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962