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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona DE dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza DE termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21395/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Aversa alla via Cicerone, 48 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Bova
e Dario Bova dai quali è rappresentata e difesa come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. – in persona dei legali
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentanti pro tempore, RESISTENTE
Motivi DEla decisione
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 parte ricorrente ha chiesto la condanna DEla resistente ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 DEla L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito DEl'importo pari ad € 1.500,00 per gli anni indicati in ricorso.
Ha rappresentato di aver stipulato con il convenuto plurimi contratti annuali CP_1
o fino al termine DEle attività didattiche per gli anni scolastici indicati in ricorso e di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, DEl'erogazione DEla somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo DEle competenze professionali,
c.d. «Carta Elettronica DE docente» prevista ai sensi DEla Legge n. 107 DE 13 luglio
2015, art. 1 comma 121.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza DE termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Va, preliminarmente, verificata la giurisdizione DE Giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione DE giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base DEle caratteristiche DE rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale DEla domanda è l'accertamento DE diritto ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base DEla disciplina contrattuale e dei principi fondamentali DEl'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione DE docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti DE derivante dallo svolgimento DE Controparte_1
rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce DE condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri DE datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione DE giudice ordinario.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini dettati dalla seguente motivazione.
L'istituto DEla Carta Docente va inserito nel contesto DE sistema DEla formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 DE d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale DE personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento DEle conoscenze allo sviluppo DEle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento DEla preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 DE CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale DE personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo DEle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento DEle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 DE medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo DEle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione DEl'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione DE servizio scolastico.
L'indirizzo DE sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 DEla L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi DE lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto DEla Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto DE limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, DEl'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno DE legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 DE 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione DEla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema DE divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Con ordinanza DEla Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, DE 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 DEla legge 107 DE 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 DEl'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni DEla contrattazione collettiva DE comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura DEle mansioni DE tutto equiparabili, anche sotto il profilo DEle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà DEl'esclusione DEle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base DEla mera temporaneità DE rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo DE legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione DEl'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio
2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 DE 2021, n. 85 DE 2020, n. 13 DE 2018 e n. 71 DE 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema DEicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica DEle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano DE sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme DE sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione DEla carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 DE medesimo d. lgs.; l'idoneità DE servizio ad essere valutato per il superamento DEl'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso DEl'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto DEl'art. 4, commi 1 e 2, DEla L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura DEle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data DE 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo DEle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione DE personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa DEl'espletamento DEle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'”annualità” DEla supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura DEle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data DE 31 dicembre e fino al termine DEl'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine DEle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata DEl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione DE docente che viene supportata, la durata e la funzionalità DEl'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano DEla “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, DEl'Accordo Quadro.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 DEla L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 DEl'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento DE diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine DEle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione DE principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Con la citata sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema DEle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione DEla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema DEle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte DE giudice DE merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto (tra cui ad es. la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore DEla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione DEla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione DEle azioni risarcitorie per mancata attribuzione DEla Carta Docente, stante la natura contrattuale DEla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data DEla loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame con la conseguenza che parte resistente va condannata al rilascio DEla cd. carta docente per le annualità indicate in dispositivo.
La serialità DEla controversia giustifica la compensazione al 50% DEle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda e condanna parte resistente ad erogare in favore di parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022.
Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna la resistente al pagamento DEle spese di lite che liquida in euro 600,00 oltre accessori con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il-
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona DE dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza DE termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21395/2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Aversa alla via Cicerone, 48 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Bova
e Dario Bova dai quali è rappresentata e difesa come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. – in persona dei legali
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentanti pro tempore, RESISTENTE
Motivi DEla decisione
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 parte ricorrente ha chiesto la condanna DEla resistente ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 DEla L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito DEl'importo pari ad € 1.500,00 per gli anni indicati in ricorso.
Ha rappresentato di aver stipulato con il convenuto plurimi contratti annuali CP_1
o fino al termine DEle attività didattiche per gli anni scolastici indicati in ricorso e di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, DEl'erogazione DEla somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo DEle competenze professionali,
c.d. «Carta Elettronica DE docente» prevista ai sensi DEla Legge n. 107 DE 13 luglio
2015, art. 1 comma 121.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza DE termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Va, preliminarmente, verificata la giurisdizione DE Giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione DE giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base DEle caratteristiche DE rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale DEla domanda è l'accertamento DE diritto ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base DEla disciplina contrattuale e dei principi fondamentali DEl'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione DE docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti DE derivante dallo svolgimento DE Controparte_1
rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce DE condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri DE datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione DE giudice ordinario.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini dettati dalla seguente motivazione.
L'istituto DEla Carta Docente va inserito nel contesto DE sistema DEla formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 DE d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale DE personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento DEle conoscenze allo sviluppo DEle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento DEla preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 DE CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale DE personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo DEle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento DEle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 DE medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo DEle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione DEl'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione DE servizio scolastico.
L'indirizzo DE sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 DEla L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi DE lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto DEla Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto DE limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, DEl'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno DE legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 DE 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione DEla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema DE divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Con ordinanza DEla Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, DE 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 DEla legge 107 DE 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 DEl'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni DEla contrattazione collettiva DE comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura DEle mansioni DE tutto equiparabili, anche sotto il profilo DEle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà DEl'esclusione DEle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base DEla mera temporaneità DE rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo DE legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione DEl'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio
2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 DE 2021, n. 85 DE 2020, n. 13 DE 2018 e n. 71 DE 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema DEicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica DEle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano DE sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme DE sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione DEla carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 DE medesimo d. lgs.; l'idoneità DE servizio ad essere valutato per il superamento DEl'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso DEl'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto DEl'art. 4, commi 1 e 2, DEla L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura DEle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data DE 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo DEle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione DE personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa DEl'espletamento DEle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'”annualità” DEla supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura DEle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data DE 31 dicembre e fino al termine DEl'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine DEle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata DEl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione DE docente che viene supportata, la durata e la funzionalità DEl'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano DEla “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, DEl'Accordo Quadro.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 DEla L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 DEl'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento DE diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine DEle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione DE principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Con la citata sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
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2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema DEle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione DEla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L. n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema DEle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte DE giudice DE merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto (tra cui ad es. la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore DEla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione DEla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione DEle azioni risarcitorie per mancata attribuzione DEla Carta Docente, stante la natura contrattuale DEla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data DEla loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame con la conseguenza che parte resistente va condannata al rilascio DEla cd. carta docente per le annualità indicate in dispositivo.
La serialità DEla controversia giustifica la compensazione al 50% DEle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda e condanna parte resistente ad erogare in favore di parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente DEl'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022.
Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna la resistente al pagamento DEle spese di lite che liquida in euro 600,00 oltre accessori con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il-
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio