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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2024, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 3993/2020 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 26/11/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 3993 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE
E di Via Vasto in Avellino - - Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti,
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2020, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
. Controparte_1
Ha dedotto:
- che era proprietario dei due appartamenti posti al quinto e al sesto piano (penultimo ed ultimo) dello stabile condominiale;
- che i due appartamenti erano da tempo interessati da persistenti infiltrazioni d'acqua le quali avevano determinato fenomeni di permanente umidità, di formazioni di muffa e di distacchi di intonaco, tali da comportare un accentuato degrado degli ambienti interni e un sensibile peggioramento delle condizioni di vivibilità degli stessi, specie di alcune stanze;
- che le riferite infiltrazioni avevano causa nelle condizioni malandate del lastrico di copertura e dei muri perimetrali;
CP_2
- che il pur avendo nel 2019 deliberato l'esecuzione di lavori straordinari CP_1 tesi, tra l'altro, all'eliminazione delle infiltrazioni in discorso non li aveva eseguiti.
Tanto rappresentato, chiedeva, accertata la presenza delle infiltrazioni e la loro imputabilità al nonché i conseguenti danni arrecati ai due appartamenti attorei, CP_1
condannarsi il alla eliminazione delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni CP_1
equivalenti a quanto occorrente per il ripristino degli ambienti danneggiati, stimati in euro
15.400.
Il si costituiva e instava per il rigetto della domanda. CP_1
Sostanzialmente deduceva che il non avere ancora proceduto alla esecuzione dei lavori straordinari deliberati era dovuto a cause di forza maggiore o fortuito, prima tra tutte, il sopravvenire dell'emergenza Covid 19.
La domanda è fondata e da accogliere.
L'inerzia del condominio infatti non aveva termine, per cui si procedeva agli accertamenti tecnici del caso a mezzo dell'ingegnere Testimone_1
L'ausiliario verificava sia l'esistenza delle infiltrazioni di acqua sia le conseguenze dannose dalle stesse prodotte nei due appartamenti attorei. A riguardo il consulente ha osservato quanto segue, «passati a verificare lo stato di conservazione del lastrico solare che funge parzialmente, da copertura CP_2 all'edificio … passati a visionare lo stato di conservazione della guaina … si è riscontrata
l'effettiva presenza di criticità in corrispondenza delle discontinuità presenti in copertura, quali pareti perimetrali, canne fumarie, sostegni di antenne, cornicioni, risvolti nei canali di gronda, criticità quali distaccamenti, lesioni, degradi
… in corrispondenza dell'appartamento al sesto piano si è anche verificata la presenza di distaccamenti dell'intonaco da alcune pareti di tompagnatura, dovute molto probabilmente all'assenza di elementi di rifinitura dei cornicioni dell'ultimo lastrico che copre il sesto piano, quali scossaline, gocciolatoi e canali di gronda».
Quanto alla imputabilità, il consulente di ufficio ha accertato che le infiltrazioni provengono da parti di proprietà primo tra tutte il lastrico solare e la relativa CP_2
guaina degradata.
È vero che una parte (minima) delle conseguenze dannose presenti nell'appartamento al quinto piano e in particolare quelle presenti nelle parti basse delle pareti e che principiano dal pavimento sono state ritenute verosimilmente provocate da infiltrazioni provenienti dai balconi dell'appartamento. Ma è vero altresì che tali conseguenze, come espressamente precisato in sede di chiarimenti dall'ausiliario, non hanno una rilevanza autonoma poiché vanno tutte ad incidere in misura poco significativa su pareti che è necessario rifare in quanto interessate dalle conseguenze dannose ben più gravi provocate dalle infiltrazioni imputabili al
. CP_1
Ovviamente sarà interesse dell'attore eliminare anche le infiltrazioni provenienti dai suoi balconi, pena il ripresentarsi dei danni ai piedi delle pareti anche dopo che il condominio avrà eliminato le infiltrazioni aventi origine nelle parti condominiali.
I lavori atti ad eliminare le infiltrazioni imputabili al condominio sono stati individuati dall' ingegnere come segue: Tes_1
« - asportazione dell'attuale guaina ardesiata e smaltimento della stessa;
- massetto di preparazione;
- applicazione di una nuova guaina impermeabile;
- massetto di protezione della guaina;
- pavimentazione».
Tirando le fila, il va condannato ad eliminare le infiltrazioni di acqua che CP_1
principiano da beni condominiali mal tenuti e raggiungono, danneggiandoli, i beni di proprietà esclusiva dell'attore.
Ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di ritardo del nell'intrapresa CP_1 dell'esecuzione dei lavori necessari, individuati dal consulente di ufficio, superiore ai sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza il condominio sarà obbligato a pagare all'attore la somma giornaliera di euro 25,00; per il caso che comunque i lavori non vengano completatati decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza il condominio sarà tenuto a pagare all'attore la somma giornaliera di euro 100,00.
Passando al costo delle riparazioni da eseguire dall'attore nei suoi due appartamenti, al fine di eliminare i pregiudizi provocati dalle infiltrazioni imputabili al Condominio, il consulente di ufficio li ha determinati, agli inizi del 2022, in complessivi euro 12.491,74. Essi all'attualità e tenuto conto degli aggravamenti avutisi nell'agosto di questo anno (con intervento dei Vigili del Fuoco), vanno aggiornati in euro 14.000.
Su tali danni sono da riportare le precisazioni dell'ausiliario in sede di chiarimenti resi agli inizi del presente anno: «… si precisa che nella redazione del computo metrico per
l'individuazione delle opere necessarie alla rimessa in pristino degli appartamenti, non si è tenuto conto dei danni riconducibili allo stato di conservazione dei terrazzi di proprietà esclusiva degli attori, perché il degrado dell'intonaco attribuito all'umidità di risalita proveniente dai terrazzi di proprietà privata, interessa pozioni minime di pareti che comunque andrebbero trattate per effetto dei danni prodotti dalle cause di natura condominiale, pertanto gli importi indicati nella ctu sono esclusivamente quelli derivanti dal cattivo stato di manutenzione di parti condominiali.
Si precisa che il computo è stato prodotto immaginando di effettuare gli interventi strettamente necessari a garantire il ripristino delle condizioni di abitabilità degli ambienti residenziali, nell'ottica di restituire, ai proprietari danneggiati, dei luoghi decorosi e quindi con omogeneità di trattamento, tale considerazione viene espressa per rispondere alle critiche di controparte che proponeva di contabilizzare interventi a mosaico, interessando esclusivamente le zone degradate, senza estendere il trattamento all'intera parete e/o stanza».
Le spese di lite, comprese quelle della domanda cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, giusta decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche;
anche le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno definitivamente poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il ad eliminare le infiltrazioni di acqua che dal lastrico solare CP_1
e dagli altri beni condominiali individuati dal consulente tecnico di ufficio - la CP_2
cui relazione qui espressamente si richiama - raggiungono i due appartamenti dell'attore;
2) condanna il a risarcire all'attore i danni conseguiti alle infiltrazioni di CP_1 cui al capo precedente e per l'effetto a pagare allo stesso la somma di euro 14.000,00;
3) condanna il a pagare le somme giornaliere specificate in motivazione CP_1 nel caso maturino i ritardi pure specificati in motivazione nell'eseguire quanto statuito al capo 1);
4) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico del e altresì condanna il convenuto a pagare all'attore le spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 830,00 per esborsi ed euro 5.300,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 3993/2020 R.G.A.C. prosieguo processo verbale del 26/11/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c.
- dandone pubblica ed integrale lettura -
la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 3993 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE
E di Via Vasto in Avellino - - Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti,
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2020, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
. Controparte_1
Ha dedotto:
- che era proprietario dei due appartamenti posti al quinto e al sesto piano (penultimo ed ultimo) dello stabile condominiale;
- che i due appartamenti erano da tempo interessati da persistenti infiltrazioni d'acqua le quali avevano determinato fenomeni di permanente umidità, di formazioni di muffa e di distacchi di intonaco, tali da comportare un accentuato degrado degli ambienti interni e un sensibile peggioramento delle condizioni di vivibilità degli stessi, specie di alcune stanze;
- che le riferite infiltrazioni avevano causa nelle condizioni malandate del lastrico di copertura e dei muri perimetrali;
CP_2
- che il pur avendo nel 2019 deliberato l'esecuzione di lavori straordinari CP_1 tesi, tra l'altro, all'eliminazione delle infiltrazioni in discorso non li aveva eseguiti.
Tanto rappresentato, chiedeva, accertata la presenza delle infiltrazioni e la loro imputabilità al nonché i conseguenti danni arrecati ai due appartamenti attorei, CP_1
condannarsi il alla eliminazione delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni CP_1
equivalenti a quanto occorrente per il ripristino degli ambienti danneggiati, stimati in euro
15.400.
Il si costituiva e instava per il rigetto della domanda. CP_1
Sostanzialmente deduceva che il non avere ancora proceduto alla esecuzione dei lavori straordinari deliberati era dovuto a cause di forza maggiore o fortuito, prima tra tutte, il sopravvenire dell'emergenza Covid 19.
La domanda è fondata e da accogliere.
L'inerzia del condominio infatti non aveva termine, per cui si procedeva agli accertamenti tecnici del caso a mezzo dell'ingegnere Testimone_1
L'ausiliario verificava sia l'esistenza delle infiltrazioni di acqua sia le conseguenze dannose dalle stesse prodotte nei due appartamenti attorei. A riguardo il consulente ha osservato quanto segue, «passati a verificare lo stato di conservazione del lastrico solare che funge parzialmente, da copertura CP_2 all'edificio … passati a visionare lo stato di conservazione della guaina … si è riscontrata
l'effettiva presenza di criticità in corrispondenza delle discontinuità presenti in copertura, quali pareti perimetrali, canne fumarie, sostegni di antenne, cornicioni, risvolti nei canali di gronda, criticità quali distaccamenti, lesioni, degradi
… in corrispondenza dell'appartamento al sesto piano si è anche verificata la presenza di distaccamenti dell'intonaco da alcune pareti di tompagnatura, dovute molto probabilmente all'assenza di elementi di rifinitura dei cornicioni dell'ultimo lastrico che copre il sesto piano, quali scossaline, gocciolatoi e canali di gronda».
Quanto alla imputabilità, il consulente di ufficio ha accertato che le infiltrazioni provengono da parti di proprietà primo tra tutte il lastrico solare e la relativa CP_2
guaina degradata.
È vero che una parte (minima) delle conseguenze dannose presenti nell'appartamento al quinto piano e in particolare quelle presenti nelle parti basse delle pareti e che principiano dal pavimento sono state ritenute verosimilmente provocate da infiltrazioni provenienti dai balconi dell'appartamento. Ma è vero altresì che tali conseguenze, come espressamente precisato in sede di chiarimenti dall'ausiliario, non hanno una rilevanza autonoma poiché vanno tutte ad incidere in misura poco significativa su pareti che è necessario rifare in quanto interessate dalle conseguenze dannose ben più gravi provocate dalle infiltrazioni imputabili al
. CP_1
Ovviamente sarà interesse dell'attore eliminare anche le infiltrazioni provenienti dai suoi balconi, pena il ripresentarsi dei danni ai piedi delle pareti anche dopo che il condominio avrà eliminato le infiltrazioni aventi origine nelle parti condominiali.
I lavori atti ad eliminare le infiltrazioni imputabili al condominio sono stati individuati dall' ingegnere come segue: Tes_1
« - asportazione dell'attuale guaina ardesiata e smaltimento della stessa;
- massetto di preparazione;
- applicazione di una nuova guaina impermeabile;
- massetto di protezione della guaina;
- pavimentazione».
Tirando le fila, il va condannato ad eliminare le infiltrazioni di acqua che CP_1
principiano da beni condominiali mal tenuti e raggiungono, danneggiandoli, i beni di proprietà esclusiva dell'attore.
Ex art. 614 bis c.p.c., per il caso di ritardo del nell'intrapresa CP_1 dell'esecuzione dei lavori necessari, individuati dal consulente di ufficio, superiore ai sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza il condominio sarà obbligato a pagare all'attore la somma giornaliera di euro 25,00; per il caso che comunque i lavori non vengano completatati decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza il condominio sarà tenuto a pagare all'attore la somma giornaliera di euro 100,00.
Passando al costo delle riparazioni da eseguire dall'attore nei suoi due appartamenti, al fine di eliminare i pregiudizi provocati dalle infiltrazioni imputabili al Condominio, il consulente di ufficio li ha determinati, agli inizi del 2022, in complessivi euro 12.491,74. Essi all'attualità e tenuto conto degli aggravamenti avutisi nell'agosto di questo anno (con intervento dei Vigili del Fuoco), vanno aggiornati in euro 14.000.
Su tali danni sono da riportare le precisazioni dell'ausiliario in sede di chiarimenti resi agli inizi del presente anno: «… si precisa che nella redazione del computo metrico per
l'individuazione delle opere necessarie alla rimessa in pristino degli appartamenti, non si è tenuto conto dei danni riconducibili allo stato di conservazione dei terrazzi di proprietà esclusiva degli attori, perché il degrado dell'intonaco attribuito all'umidità di risalita proveniente dai terrazzi di proprietà privata, interessa pozioni minime di pareti che comunque andrebbero trattate per effetto dei danni prodotti dalle cause di natura condominiale, pertanto gli importi indicati nella ctu sono esclusivamente quelli derivanti dal cattivo stato di manutenzione di parti condominiali.
Si precisa che il computo è stato prodotto immaginando di effettuare gli interventi strettamente necessari a garantire il ripristino delle condizioni di abitabilità degli ambienti residenziali, nell'ottica di restituire, ai proprietari danneggiati, dei luoghi decorosi e quindi con omogeneità di trattamento, tale considerazione viene espressa per rispondere alle critiche di controparte che proponeva di contabilizzare interventi a mosaico, interessando esclusivamente le zone degradate, senza estendere il trattamento all'intera parete e/o stanza».
Le spese di lite, comprese quelle della domanda cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, giusta decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche;
anche le spese della consulenza tecnica di ufficio vanno definitivamente poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il ad eliminare le infiltrazioni di acqua che dal lastrico solare CP_1
e dagli altri beni condominiali individuati dal consulente tecnico di ufficio - la CP_2
cui relazione qui espressamente si richiama - raggiungono i due appartamenti dell'attore;
2) condanna il a risarcire all'attore i danni conseguiti alle infiltrazioni di CP_1 cui al capo precedente e per l'effetto a pagare allo stesso la somma di euro 14.000,00;
3) condanna il a pagare le somme giornaliere specificate in motivazione CP_1 nel caso maturino i ritardi pure specificati in motivazione nell'eseguire quanto statuito al capo 1);
4) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico del e altresì condanna il convenuto a pagare all'attore le spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 830,00 per esborsi ed euro 5.300,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
IL GIUDICE
Raffaele Califano