CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4032/2022 posta in deliberazione il giorno 02/04/2025
TRA
- DECEDUTA ) Parte_1 C.F._1
Avv. MANNI AUGUSTO;
E
N.Q. DI EREDE DI ROMEO CONCETTA() P_
Avv. MANNI AUGUSTO;
E
) CP_2 C.F._2
Avv. MONTANARI MARCO SAVERIO Controparte_3
( ) VIA CARLO ALBERTO RACCHIA, 2 00195 ROMA;
C.F._3
E
TE C.F._4
Avv.
E
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 88/2022 emessa dal Tribunale di OM
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse la querela di falso avverso la procura ad litem asseritamente da lei conferita con CP_2
all'avv. per l'introduzione del giudizio n. R.G. 76/2007) che TE
si era concluso con sentenza 323/2007 che aveva riconosciuto in favore di entrambe l'acquisto per usucapione dei cespiti infra indicati.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto della domanda. CP_2
Interrotto il giudizio per morte dell'appellante, riassunto dal di lei erede P_
, acquisito il parere contrario all'accoglimento dell'appello da parte del
[...]
P.G., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c. .
2 Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare per la parte che interessa l'espositiva della sentenza di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a e a CP_2 TE
, l'attrice allegava che con sentenza n. 5993/2000 del
[...] Parte_1
30/5/2000 del Tribunale Civile di OM, Sezione 5, dott.ssa Sangiovanni, pronunciata nella causa iscritta al n. RG. 72914/1999 e introdotta con atto di citazione a firma dell'avv.to di nei confronti di TE CP_4 CP_5
e , era stata accolta la domanda di acquisto per
[...] Controparte_6
usucapione, in favore di essa attrice e di , della proprietà di distinti CP_2
terreni siti nel Comune di OM, località Borghesiana, identificati con le particelle n. 978 ) e n. 979 e censiti nel Catasto Parte_1 CP_2
Terreni del Comune di OM al Foglio n. 1022, Partita n. 52461; che peraltro successivamente, a propria insaputa, con atto di citazione, sempre a firma dell'avv.to , essa attrice e la predetta avevano convenuto in CP_4 CP_2
2 giudizio davanti al Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, i medesimi e per sentire dichiarare Controparte_5 Controparte_6
l'acquisto in favore delle stesse, sempre per usucapione ventennale, della proprietà del terreno sito nel Comune di OM località Borghesiana, particella n. 978, ossia di quello stesso terreno che, in forza della richiamata sentenza n.
5993/2000 del 30/5/2000 del Tribunale Civile di OM (dott.ssa Sangiovanni), era stata riconosciuta essa attrice come unica proprietaria;
che all'esito di quest'ultimo giudizio (n. R.G. 76/2007), definito con la sentenza n. 323/2007 del
20/9/2007, depositata in Cancelleria in data 22/9/2007, il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato l'acquisto per usucapione, in favore di essa attrice e della della (com)proprietà del suddetto terreno censito alla particella n. 978; CP_2
che questa seconda azione giudiziaria era stata esperita in mancanza di conferimento del mandato all'avv.to e che pertanto la firma in calce al CP_4
predetto atto di citazione, oggetto di certificazione di autenticità da parte del legale, era apocrifa;
che aveva appreso dell'esistenza di questa seconda azione giudiziaria davanti al Tribunale di Tivoli e della predetta sentenza n. 323/2007 del 20/9/2007, solo in data 12/1/2008 a seguito della notifica di un atto di citazione, dinanzi al Tribunale Civile di OM a firma dell'avv.to CP_7
nell'interesse della (n. R.G. 3464/2008), con il quale quest'ultima, CP_2
proprio in forza della sentenza n. 323/2007 del Tribunale di Tivoli - Sezione
Distaccata di , aveva inteso rivendicare i diritti dominicali sulle unità CP_8
immobiliari insistenti sulla ricordata particella n. 978 e oggetto, medio tempore, di atti dispositivi da parte di essa attrice;
che in detta occasione aveva anche appreso che la richiamata sentenza del Tribunale Civile di OM n. 5993/2000 del 30/5/2000 (d.ssa Sangiovanni) era falsa;
che infatti il relativo processo (rg n. 72914/1999) era stato cancellato dal ruolo all'udienza del 18/11/2002 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e mai pertanto era giunto alla decisione;
che inoltre era in corso proprio su detta vicenda indagine da parte della Procura della Repubblica di OM;
che la 'seconda' sentenza n. 323/2007
3 del 20/9/2007 del Tribunale di Tivoli, del tutto lesiva dei propri interessi, era stata pronunciata all'esito di un giudizio che essa attrice non avrebbe avuto alcun interesse ad iniziare, atteso che formalmente già risultava proprietaria per l'intero della medesima particella n. 978, di cui poi era stata riconosciuta mera comproprietaria insieme alla che fino al 12/1/2008 era del tutto CP_2
all'oscuro sia della pretesa falsità della sentenza del Tribunale Civile di OM n.
5993/2000 del 30/5/2000 (d.ssa Sangiovanni) sia appunto dell'introduzione del nuovo giudizio davanti al Tribunale di Tivoli Sezione - Distaccata di NA con atto a firma del medesimo avv.to , che già aveva patrocinato anche CP_4
la ricordata causa davanti al Tribunale di OM;
che l'atto di citazione, da cui era sorto il giudizio davanti al Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di
NA (n. rg. 76/2007), era nullo, in quanto appunto privo di valida procura, così come conseguentemente erano nulli tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa la predetta sentenza n. 323/2007, pronunciata a definizione del giudizio;
che pertanto era suo interesse proporre in via principale querela di falso in relazione alla sottoscrizione in calce al mandato, oggetto di dichiarazione di autenticità da parte dell'avv.to . Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento CP_4
delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia il Tribunale di OM, per le causali di cui in premesse: (i) accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione del mandato posto in calce all'atto di citazione a firma dell'Avv. CP_4
del 9 gennaio 2007, passato alla notifica in pari data e depositato presso
[...]
la cancelleria del Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, ai fini del giudizio iscritto al n. di RG 76/2007, conclusosi con la sentenza n. 323/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità ab origine dello stesso nonché di tutti gli atti dello stesso scaturiti in quanto conseguenziali, in particolare: (ii) dichiarare nulla e, comunque, priva di effetti la medesima sentenza n. 323/2007, emessa dal
Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, in data 20.9.2007 nella persona del Giudice unico Dott.ssa NardonCon vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore, che se ne
4 dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio la convenuta , che, CP_2
sollevate alcune eccezioni pregiudiziali, concludeva nel merito per il rigetto della domanda attrice, come da conclusioni rassegnate in comparsa di risposta:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice sia in ordine alla proposizione della querela di falso sia in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità della sentenza n. 323/2009 resa dal Tribunale di Tivoli,
Sezione Distaccata di NA, per i motivi di cui in premessa;
nel merito: rigettare la domanda attrice, perché non fondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Al riguardo la convenuta eccepiva l'inammissibilità sia della domanda di nullità della sentenza n.323/2007 resa dal Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di NA, perché non proposta dall'attrice con atto di appello, una volta appreso dell'esistenza della sentenza, pur essendo ancora pendente il termine per proporlo, sia della querela di falso, perché finalizzata all'inammissibile domanda di nullità della sentenza stessa, ormai passata in giudicato;
che, a quanto noto, il mandato all'avv.to
[...]
era stato conferito da essa convenuta e dalla in momenti diversi, CP_4 Pt_1
per cui nulla poteva dire circa l'autenticità della sottoscrizione contestata;
che in ogni caso essa convenuta aveva conferito ritualmente il mandato all'avv.to
[...]
per l'introduzione, davanti al Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di CP_4
NA, del giudizio contro i predetti e Controparte_5 [...]
per l'accertamento dell'acquisto per usucapione, unitamente alla CP_6
della proprietà della richiamata particella n. 978; che pertanto la pretesa Pt_1
sottoscrizione apocrifa del mandato alle liti dell'altra attrice non poteva comportare la nullità insanabile dell'intero giudizio e della sentenza emessa all'esito. Nessuno invece si costituiva in giudizio per il convenuto
[...]
, dichiarato contumacNon risulta l'intervento del PM, cui, da TE
ultimo, risulta effettuata anche la comunicazione della fissazione dell'udienza di
5 p.c. e della relativa trattazione con modalità cartolare. Il presente giudizio, con provvedimento assunto all'udienza del 3/6/2010, era stato riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva a quello iscritto al n. Rg
3464/2008, introdotto da con il ricordato atto di citazione notificato CP_2
in data 12/1/2008 per sentire dichiarare la nullità degli atti di vendita degli immobili ricadenti nella particella n. 978, che l'odierna attrice aveva Pt_1
posto in essere sulla base della sentenza del Tribunale di OM n. 5993/2000, rivelatasi poi falsa e inesistente, con cui costei era stata riconosciuta unica proprietaria della predetta particella n. 978. Successivamente, all'udienza del
13/3/2013 era stata disposta la separazione dei giudizi e all'esito del citato giudizio n. Rg 3464/2008 con sentenza n. 790/2014 (dott. ), accertata Per_1
l'inesistenza della sentenza di usucapione del Tribunale di OM n. 5993/2000, è stata dichiarata la nullità degli atti di vendita, da parte della degli Pt_1
immobili insistenti sulla particella 978. Erano concessi i richiesti termini ex art. 183 c.p.c. e la causa era istruita documentalmente. All'udienza del 25/2/2014 il processo è stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale contraddistinto dal n. 33770/2008 R.G. e n. 3135/2009 GIP, a carico degli odierni convenuti e per i contestati reati di falso TE CP_2
concernenti, per quanto di interesse, l'apposizione di firma contraffatta, apparentemente attribuibile all'odierna attrice in calce alla procura alle Pt_1
liti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. Rg 76/2007, all'esito del quale era stata emessa la ricordata sentenza n. 323/2007 del Tribunale di Tivoli
– Sezione distaccata di NA. Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in data 19/5/2020, il procuratore dell'attrice, dato atto che il procedimento penale pregiudicante era stato definito con provvedimento di archiviazione del
4/12/2019-9/1/2020 del Gip presso il Tribunale di OM, a seguito di annullamento senza rinvio -come da sentenza della Cassazione n. 50137/2015- di precedente decreto di archiviazione, instava per la prosecuzione del processo sospeso. Con decreto 20/5/2020 veniva fissata al 18/11/2020 l'udienza per la
6 prosecuzione del processo. Con comparsa di risposta del 29/10/2020 si costituivano in giudizio nuovi difensori per la convenuta in sostituzione CP_2
del precedente legale, avv.to , deceduto in data 3/8/2016. Al riguardo CP_7
i nuovi procuratori, nel riportarsi integralmente alle difese e alle eccezioni di rito e di merito del precedente difensore, insistevano per la dichiarazione di inammissibilità o per l'accertamento della infondatezza della domanda attrice. In particolare eccepivano l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito del decesso del procedente procuratore, circostanza di cui l'attrice era venuta a conoscenza, tramite il proprio procuratore, in occasione del processo dinanzi al Tribunale di Tivoli (rg n. 300412/2013), a seguito della costituzione in data 29/11/2016 quali nuovi difensori della in luogo del procuratore CP_2
deceduto, con la conseguenza che da quel momento era decorso il termine trimestrale per la riassunzione del presente giudizio, in mancanza della quale il presente giudizio doveva essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Eccepivano inoltre l'inammissibilità della proposta querela di falso per difetto di procura speciale nonché l'improcedibilità per mancata conferma della querela alla prima udienza. Ribadivano inoltre l'inammissibilità sia della domanda per la dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 323/2007 sia della proposta querela di falso, dovendo l'eventuale nullità della sentenza essere fatta valere mediante l'appello ex art. 161 c.p.c., ancora possibile all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, così come ribadivano l'eccepita carenza di interesse all'accertamento della falsità della procura alle liti. Evidenziavano inoltre che l'accertamento dell'asserita falsità della sottoscrizione in calce al mandato alle liti era privo di rilievo anche alla luce della domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dalla stessa dinnanzi al Tribunale di Tivoli Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 323/2007, domanda di revocazione dichiarata inammissibile con sentenza n. 1027/2019 del Tribunale di Tivoli.
3 L'appello è infondato .
7 Osserva la Corte che l'interesse dichiarato dell'appellante rispetto alla querela di falso è quello di ottenere la caducazione della sentenza 323/2007 emessa dal
Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA in cui ella era stata dichiarata vittoriosa con la nei confronti di e Pt_1 Controparte_5 [...]
. CP_6
Giova riportare di nuovo le conclusioni.
“(i) accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione del mandato posto in calce all'atto di citazione a firma dell'Avv. del 9 gennaio 2007, TE
passato alla notifica in pari data e depositato presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, ai fini del giudizio iscritto al n. di RG
76/2007, conclusosi con la sentenza n. 323/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità ab origine dello stesso nonché di tutti gli atti dello stesso scaturiti in quanto conseguenziali, in particolare: (ii) dichiarare nulla e, comunque, priva di effetti la medesima sentenza n. 323/2007, emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione
Distaccata di NA, in data 20.9.2007 nella persona del Giudice unico
Dott.ssa Nardone.Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
4.L'appello va respinto per un duplice autonomo ordine di motivi.
A. Evidenzia la Corte che l'appellante si contrappone non alle controparti del giudizio 76/2007 conclusosi con la detta sentenza, bensì al proprio litisconsorte attivo di quel giudizio , dolendosi implicitamente che detto giudizio abbia avuto un esito solo parzialmente favorevole, essendo stata dichiarata comproprietaria e non proprietaria esclusiva dei beni contesi come le avrebbe fatto credere l'avv.
[...]
che l'aveva difesa anche in un precedente giudizio da lei intrapreso . CP_4
Non è pertanto chiaro in radice l'interesse, astratto e concreto, all'annullamento di una sentenza che l'aveva vista parzialmente vittoriosa nei confronti dei convenuti – peraltro neppure evocati in questo giudizio.
8 2. Sotto altro autonomo profilo non può che condividersi quanto già affermato dal tribunale, ammesso che sussistesse un interesse alla proposizione del gravame- alla luce di quanto sopra considerato- non solo in relazione al fatto che al momento della falsità erano ancora pendenti i termini dell'appello, , ma anche che l'azione di revocazione ex art 395 n.2 era stata dichiarata inammissibile per tardività con la sentenza 1027/2019 del Tribunale di Tivoli, ( così il Tribunale “ non va dimenticato che l'odierna attrice in data 11/7/2008 aveva presentato denuncia querela sui fatti di causa a dimostrazione che, anche a non voler considerare la precedente data del 12/1/2008, quantomeno a luglio 2008 costei aveva la piena contezza di quanto accaduto ai propri danni e quindi anche dell'apposizione di firma ritenuta apocrifa in calce alla procura e della relativa certificazione di pretesa autenticità da parte del citato avv.to nonché CP_4
appunto della conseguente pretesa nullità della sentenza.”
Pertanto, anche nell'ipotesi di accoglimento della querela di falso, essa non sarebbe idonea a travolgere , per il disposto dell'art 398 n.
2. c.p.c. la sentenza de qua, con conseguente difetto di interesse.
3. L'unico profilo per il quale un interesse alla querela di falso avrebbe potuto affermarsi è esclusivamente in relazione ad una eventuale azione risarcitoria che però non è stata neppure adombrata.
4.Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 4.700,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002
OM, 25.6.2025
IL PRESIDENTE EST.
9
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4032/2022 posta in deliberazione il giorno 02/04/2025
TRA
- DECEDUTA ) Parte_1 C.F._1
Avv. MANNI AUGUSTO;
E
N.Q. DI EREDE DI ROMEO CONCETTA() P_
Avv. MANNI AUGUSTO;
E
) CP_2 C.F._2
Avv. MONTANARI MARCO SAVERIO Controparte_3
( ) VIA CARLO ALBERTO RACCHIA, 2 00195 ROMA;
C.F._3
E
TE C.F._4
Avv.
E
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 88/2022 emessa dal Tribunale di OM
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse la querela di falso avverso la procura ad litem asseritamente da lei conferita con CP_2
all'avv. per l'introduzione del giudizio n. R.G. 76/2007) che TE
si era concluso con sentenza 323/2007 che aveva riconosciuto in favore di entrambe l'acquisto per usucapione dei cespiti infra indicati.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto della domanda. CP_2
Interrotto il giudizio per morte dell'appellante, riassunto dal di lei erede P_
, acquisito il parere contrario all'accoglimento dell'appello da parte del
[...]
P.G., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c. .
2 Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare per la parte che interessa l'espositiva della sentenza di primo grado.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a e a CP_2 TE
, l'attrice allegava che con sentenza n. 5993/2000 del
[...] Parte_1
30/5/2000 del Tribunale Civile di OM, Sezione 5, dott.ssa Sangiovanni, pronunciata nella causa iscritta al n. RG. 72914/1999 e introdotta con atto di citazione a firma dell'avv.to di nei confronti di TE CP_4 CP_5
e , era stata accolta la domanda di acquisto per
[...] Controparte_6
usucapione, in favore di essa attrice e di , della proprietà di distinti CP_2
terreni siti nel Comune di OM, località Borghesiana, identificati con le particelle n. 978 ) e n. 979 e censiti nel Catasto Parte_1 CP_2
Terreni del Comune di OM al Foglio n. 1022, Partita n. 52461; che peraltro successivamente, a propria insaputa, con atto di citazione, sempre a firma dell'avv.to , essa attrice e la predetta avevano convenuto in CP_4 CP_2
2 giudizio davanti al Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, i medesimi e per sentire dichiarare Controparte_5 Controparte_6
l'acquisto in favore delle stesse, sempre per usucapione ventennale, della proprietà del terreno sito nel Comune di OM località Borghesiana, particella n. 978, ossia di quello stesso terreno che, in forza della richiamata sentenza n.
5993/2000 del 30/5/2000 del Tribunale Civile di OM (dott.ssa Sangiovanni), era stata riconosciuta essa attrice come unica proprietaria;
che all'esito di quest'ultimo giudizio (n. R.G. 76/2007), definito con la sentenza n. 323/2007 del
20/9/2007, depositata in Cancelleria in data 22/9/2007, il Tribunale di Tivoli aveva dichiarato l'acquisto per usucapione, in favore di essa attrice e della della (com)proprietà del suddetto terreno censito alla particella n. 978; CP_2
che questa seconda azione giudiziaria era stata esperita in mancanza di conferimento del mandato all'avv.to e che pertanto la firma in calce al CP_4
predetto atto di citazione, oggetto di certificazione di autenticità da parte del legale, era apocrifa;
che aveva appreso dell'esistenza di questa seconda azione giudiziaria davanti al Tribunale di Tivoli e della predetta sentenza n. 323/2007 del 20/9/2007, solo in data 12/1/2008 a seguito della notifica di un atto di citazione, dinanzi al Tribunale Civile di OM a firma dell'avv.to CP_7
nell'interesse della (n. R.G. 3464/2008), con il quale quest'ultima, CP_2
proprio in forza della sentenza n. 323/2007 del Tribunale di Tivoli - Sezione
Distaccata di , aveva inteso rivendicare i diritti dominicali sulle unità CP_8
immobiliari insistenti sulla ricordata particella n. 978 e oggetto, medio tempore, di atti dispositivi da parte di essa attrice;
che in detta occasione aveva anche appreso che la richiamata sentenza del Tribunale Civile di OM n. 5993/2000 del 30/5/2000 (d.ssa Sangiovanni) era falsa;
che infatti il relativo processo (rg n. 72914/1999) era stato cancellato dal ruolo all'udienza del 18/11/2002 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e mai pertanto era giunto alla decisione;
che inoltre era in corso proprio su detta vicenda indagine da parte della Procura della Repubblica di OM;
che la 'seconda' sentenza n. 323/2007
3 del 20/9/2007 del Tribunale di Tivoli, del tutto lesiva dei propri interessi, era stata pronunciata all'esito di un giudizio che essa attrice non avrebbe avuto alcun interesse ad iniziare, atteso che formalmente già risultava proprietaria per l'intero della medesima particella n. 978, di cui poi era stata riconosciuta mera comproprietaria insieme alla che fino al 12/1/2008 era del tutto CP_2
all'oscuro sia della pretesa falsità della sentenza del Tribunale Civile di OM n.
5993/2000 del 30/5/2000 (d.ssa Sangiovanni) sia appunto dell'introduzione del nuovo giudizio davanti al Tribunale di Tivoli Sezione - Distaccata di NA con atto a firma del medesimo avv.to , che già aveva patrocinato anche CP_4
la ricordata causa davanti al Tribunale di OM;
che l'atto di citazione, da cui era sorto il giudizio davanti al Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di
NA (n. rg. 76/2007), era nullo, in quanto appunto privo di valida procura, così come conseguentemente erano nulli tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa la predetta sentenza n. 323/2007, pronunciata a definizione del giudizio;
che pertanto era suo interesse proporre in via principale querela di falso in relazione alla sottoscrizione in calce al mandato, oggetto di dichiarazione di autenticità da parte dell'avv.to . Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento CP_4
delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia il Tribunale di OM, per le causali di cui in premesse: (i) accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione del mandato posto in calce all'atto di citazione a firma dell'Avv. CP_4
del 9 gennaio 2007, passato alla notifica in pari data e depositato presso
[...]
la cancelleria del Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, ai fini del giudizio iscritto al n. di RG 76/2007, conclusosi con la sentenza n. 323/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità ab origine dello stesso nonché di tutti gli atti dello stesso scaturiti in quanto conseguenziali, in particolare: (ii) dichiarare nulla e, comunque, priva di effetti la medesima sentenza n. 323/2007, emessa dal
Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, in data 20.9.2007 nella persona del Giudice unico Dott.ssa NardonCon vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore, che se ne
4 dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio la convenuta , che, CP_2
sollevate alcune eccezioni pregiudiziali, concludeva nel merito per il rigetto della domanda attrice, come da conclusioni rassegnate in comparsa di risposta:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice sia in ordine alla proposizione della querela di falso sia in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità della sentenza n. 323/2009 resa dal Tribunale di Tivoli,
Sezione Distaccata di NA, per i motivi di cui in premessa;
nel merito: rigettare la domanda attrice, perché non fondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Al riguardo la convenuta eccepiva l'inammissibilità sia della domanda di nullità della sentenza n.323/2007 resa dal Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di NA, perché non proposta dall'attrice con atto di appello, una volta appreso dell'esistenza della sentenza, pur essendo ancora pendente il termine per proporlo, sia della querela di falso, perché finalizzata all'inammissibile domanda di nullità della sentenza stessa, ormai passata in giudicato;
che, a quanto noto, il mandato all'avv.to
[...]
era stato conferito da essa convenuta e dalla in momenti diversi, CP_4 Pt_1
per cui nulla poteva dire circa l'autenticità della sottoscrizione contestata;
che in ogni caso essa convenuta aveva conferito ritualmente il mandato all'avv.to
[...]
per l'introduzione, davanti al Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di CP_4
NA, del giudizio contro i predetti e Controparte_5 [...]
per l'accertamento dell'acquisto per usucapione, unitamente alla CP_6
della proprietà della richiamata particella n. 978; che pertanto la pretesa Pt_1
sottoscrizione apocrifa del mandato alle liti dell'altra attrice non poteva comportare la nullità insanabile dell'intero giudizio e della sentenza emessa all'esito. Nessuno invece si costituiva in giudizio per il convenuto
[...]
, dichiarato contumacNon risulta l'intervento del PM, cui, da TE
ultimo, risulta effettuata anche la comunicazione della fissazione dell'udienza di
5 p.c. e della relativa trattazione con modalità cartolare. Il presente giudizio, con provvedimento assunto all'udienza del 3/6/2010, era stato riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva a quello iscritto al n. Rg
3464/2008, introdotto da con il ricordato atto di citazione notificato CP_2
in data 12/1/2008 per sentire dichiarare la nullità degli atti di vendita degli immobili ricadenti nella particella n. 978, che l'odierna attrice aveva Pt_1
posto in essere sulla base della sentenza del Tribunale di OM n. 5993/2000, rivelatasi poi falsa e inesistente, con cui costei era stata riconosciuta unica proprietaria della predetta particella n. 978. Successivamente, all'udienza del
13/3/2013 era stata disposta la separazione dei giudizi e all'esito del citato giudizio n. Rg 3464/2008 con sentenza n. 790/2014 (dott. ), accertata Per_1
l'inesistenza della sentenza di usucapione del Tribunale di OM n. 5993/2000, è stata dichiarata la nullità degli atti di vendita, da parte della degli Pt_1
immobili insistenti sulla particella 978. Erano concessi i richiesti termini ex art. 183 c.p.c. e la causa era istruita documentalmente. All'udienza del 25/2/2014 il processo è stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale contraddistinto dal n. 33770/2008 R.G. e n. 3135/2009 GIP, a carico degli odierni convenuti e per i contestati reati di falso TE CP_2
concernenti, per quanto di interesse, l'apposizione di firma contraffatta, apparentemente attribuibile all'odierna attrice in calce alla procura alle Pt_1
liti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. Rg 76/2007, all'esito del quale era stata emessa la ricordata sentenza n. 323/2007 del Tribunale di Tivoli
– Sezione distaccata di NA. Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in data 19/5/2020, il procuratore dell'attrice, dato atto che il procedimento penale pregiudicante era stato definito con provvedimento di archiviazione del
4/12/2019-9/1/2020 del Gip presso il Tribunale di OM, a seguito di annullamento senza rinvio -come da sentenza della Cassazione n. 50137/2015- di precedente decreto di archiviazione, instava per la prosecuzione del processo sospeso. Con decreto 20/5/2020 veniva fissata al 18/11/2020 l'udienza per la
6 prosecuzione del processo. Con comparsa di risposta del 29/10/2020 si costituivano in giudizio nuovi difensori per la convenuta in sostituzione CP_2
del precedente legale, avv.to , deceduto in data 3/8/2016. Al riguardo CP_7
i nuovi procuratori, nel riportarsi integralmente alle difese e alle eccezioni di rito e di merito del precedente difensore, insistevano per la dichiarazione di inammissibilità o per l'accertamento della infondatezza della domanda attrice. In particolare eccepivano l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito del decesso del procedente procuratore, circostanza di cui l'attrice era venuta a conoscenza, tramite il proprio procuratore, in occasione del processo dinanzi al Tribunale di Tivoli (rg n. 300412/2013), a seguito della costituzione in data 29/11/2016 quali nuovi difensori della in luogo del procuratore CP_2
deceduto, con la conseguenza che da quel momento era decorso il termine trimestrale per la riassunzione del presente giudizio, in mancanza della quale il presente giudizio doveva essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c..
Eccepivano inoltre l'inammissibilità della proposta querela di falso per difetto di procura speciale nonché l'improcedibilità per mancata conferma della querela alla prima udienza. Ribadivano inoltre l'inammissibilità sia della domanda per la dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 323/2007 sia della proposta querela di falso, dovendo l'eventuale nullità della sentenza essere fatta valere mediante l'appello ex art. 161 c.p.c., ancora possibile all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, così come ribadivano l'eccepita carenza di interesse all'accertamento della falsità della procura alle liti. Evidenziavano inoltre che l'accertamento dell'asserita falsità della sottoscrizione in calce al mandato alle liti era privo di rilievo anche alla luce della domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta dalla stessa dinnanzi al Tribunale di Tivoli Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 323/2007, domanda di revocazione dichiarata inammissibile con sentenza n. 1027/2019 del Tribunale di Tivoli.
3 L'appello è infondato .
7 Osserva la Corte che l'interesse dichiarato dell'appellante rispetto alla querela di falso è quello di ottenere la caducazione della sentenza 323/2007 emessa dal
Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA in cui ella era stata dichiarata vittoriosa con la nei confronti di e Pt_1 Controparte_5 [...]
. CP_6
Giova riportare di nuovo le conclusioni.
“(i) accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione del mandato posto in calce all'atto di citazione a firma dell'Avv. del 9 gennaio 2007, TE
passato alla notifica in pari data e depositato presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli, Sezione Distaccata di NA, ai fini del giudizio iscritto al n. di RG
76/2007, conclusosi con la sentenza n. 323/2007 e per l'effetto dichiarare la nullità ab origine dello stesso nonché di tutti gli atti dello stesso scaturiti in quanto conseguenziali, in particolare: (ii) dichiarare nulla e, comunque, priva di effetti la medesima sentenza n. 323/2007, emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione
Distaccata di NA, in data 20.9.2007 nella persona del Giudice unico
Dott.ssa Nardone.Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
4.L'appello va respinto per un duplice autonomo ordine di motivi.
A. Evidenzia la Corte che l'appellante si contrappone non alle controparti del giudizio 76/2007 conclusosi con la detta sentenza, bensì al proprio litisconsorte attivo di quel giudizio , dolendosi implicitamente che detto giudizio abbia avuto un esito solo parzialmente favorevole, essendo stata dichiarata comproprietaria e non proprietaria esclusiva dei beni contesi come le avrebbe fatto credere l'avv.
[...]
che l'aveva difesa anche in un precedente giudizio da lei intrapreso . CP_4
Non è pertanto chiaro in radice l'interesse, astratto e concreto, all'annullamento di una sentenza che l'aveva vista parzialmente vittoriosa nei confronti dei convenuti – peraltro neppure evocati in questo giudizio.
8 2. Sotto altro autonomo profilo non può che condividersi quanto già affermato dal tribunale, ammesso che sussistesse un interesse alla proposizione del gravame- alla luce di quanto sopra considerato- non solo in relazione al fatto che al momento della falsità erano ancora pendenti i termini dell'appello, , ma anche che l'azione di revocazione ex art 395 n.2 era stata dichiarata inammissibile per tardività con la sentenza 1027/2019 del Tribunale di Tivoli, ( così il Tribunale “ non va dimenticato che l'odierna attrice in data 11/7/2008 aveva presentato denuncia querela sui fatti di causa a dimostrazione che, anche a non voler considerare la precedente data del 12/1/2008, quantomeno a luglio 2008 costei aveva la piena contezza di quanto accaduto ai propri danni e quindi anche dell'apposizione di firma ritenuta apocrifa in calce alla procura e della relativa certificazione di pretesa autenticità da parte del citato avv.to nonché CP_4
appunto della conseguente pretesa nullità della sentenza.”
Pertanto, anche nell'ipotesi di accoglimento della querela di falso, essa non sarebbe idonea a travolgere , per il disposto dell'art 398 n.
2. c.p.c. la sentenza de qua, con conseguente difetto di interesse.
3. L'unico profilo per il quale un interesse alla querela di falso avrebbe potuto affermarsi è esclusivamente in relazione ad una eventuale azione risarcitoria che però non è stata neppure adombrata.
4.Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 4.700,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002
OM, 25.6.2025
IL PRESIDENTE EST.
9